Sentenza Consiglio di Stato 18 marzo 2025, n. 2232
Aria – Regolamento comunale per la qualità dell'aria – Divieto assoluto semestrale di accensione di fuochi d'artificio – Illegittimità – Sussistenza – Ambito d'applicazione – Materia della tutela dell'ambiente e della disciplina degli esplosivi – Articolo 117, comma 2, lettere d) e s), Costituzione – Competenza legislativa esclusiva dello Stato – Sussistenza – Articolo 3-ter, Dlgs 152/2006 – Competenze del Sindaco – Articolo 50, Dlgs 267/2000 – Competenza generale regolamentare dei Comuni – Insussistenza – Tutela della qualità dell'aria – Ripartizione dei poteri – Pianificazione regionali – Articoli 9 e 11, Dlgs 155/2010 – Potestà regolamentare dei Comuni – Insussistenza – Messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici – Articolo 1, Dlgs 123/2015 – Divieto per gli Enti locali di introdurre disposizioni volte a limitare l'utilizzo degli articoli pirotecnici mediante una disciplina più restrittiva – Sussistenza
Secondo il Consiglio di Stato, il provvedimento nazionale sulla qualità dell’aria ambiente (il Dlgs 155/2010) non attribuisce ai Comuni il potere di adottare atti in forma di "regolamento" contro il relativo inquinamento.
Conseguentemente, chiarisce il Giudice amministrativo con la sentenza 2232/2025, è illegittimo il regolamento comunale che al fine di limitare l'inquinamento atmosferico da polveri sottili vieta - anche solo transitoriamente - l'accensione di fuochi d'artificio di qualsiasi tipologia, petardi compresi.
Tale restrizione coinvolge la tutela dell'ambiente (e, in particolare, la lotta all'inquinamento atmosferico) e la disciplina degli esplosivi. Entrambe le materie, ai sensi della Costituzione, sono di competenza legislativa/regolamentare esclusiva statale (fatta salva la facoltà di delega alle Regioni, ma non ai Comuni). La competenza regolamentare dei Comuni, inoltre, non è prevista neanche dalla disciplina speciale per la qualità dell'aria ambiente (Dlgs 155/2010), provvedimento che affida alle Regioni il compito di pianificare gli interventi sulle sorgenti di emissione "senza attribuire ai Comuni, neppure in tale ambito, alcun generalizzato potere regolamentare".
Il divieto di accensione, infine, incide in maniera rilevante sulle "libertà" stabilite dal Dlgs 123/2015 per la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Il CdS ha così deciso di confermare la decisionedel Tar Lombardia di annullare le disposizioni con le quali un Comune milanese, nell'ambito del "Regolamento per la qualità dell'aria", aveva vietato l'accensione di fuochi d'artificio tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno. (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 18 marzo 2025, n. 2232
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