Dpr 20 febbraio 2026, n. 73
Ampliamento degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata - Modifiche al Dpr 31/2017
Ultima versione coordinata con modifiche al 22/05/2026
Presidente della Repubblica
Decreto 20 febbraio 2026, n. 73
(Guri 12 maggio 2026 n. 108)
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, concernente "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e, in particolare, l'articolo 10;
Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e, in particolare, la Missione M1-Riforma della Pubblica amministrazione — M1C1-63;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" e, in particolare, l'articolo 26, comma 13;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" e, in particolare, l'articolo 7-quinquies;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera e.5);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2025;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 30 luglio 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1308/2025 del 21 novembre 2025, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 novembre 2025;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;
Sulla proposta dei Ministri della cultura e del turismo;
Emana
il seguente regolamento:
Articolo 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera A. 27 dell'allegato A sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "collocazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto munite di autorizzazione paesaggistica inerente specificamente anche alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme Uni En 13878: 2007 e successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimuovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;";
b) alla lettera B. 26 dell'allegato B sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "interventi sulle strutture turistico-ricettive all'aperto, munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva;".
Articolo 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 2026