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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Piemonte 22 maggio 2025, n. 850

Rifiuti – Attività di trattamento e recupero agronomico di fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione delle acque – Articolo 195, comma 2, lettera o), Dlgs 152/2006 – Norme tecniche di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio – Competenza statale – Sussistenza – Applicabilità a gessi e carbonati di defecazione – Articolo 5 e allegato 3, punti 21, 22 e 23, Dlgs 75/2010 – Sussistenza – Situazione di pericolo tipizzata dalla legge – Sussistenza – Ordinanza comunale che stabilisce prescrizioni e limitazioni allo spandimento in via permanente – Articolo 54, Dlgs 267/2000 – Situazione di pericolo idonea a giustificare la deroga extra ordinem – Insussistenza – Competenza normativa del Comune in materia – Insussistenza

Il Sindaco non può stabilire prescrizioni e limitazioni allo spandimento nei campi dei gessi di defecazione attraverso ordinanze contingibili e urgenti, né ha competenze normative in materia.
Ad affermarlo è il Tar del Piemonte che, con sentenza 22 maggio 2025, n. 850, ha deciso di annullare un'ordinanza sindacale adottata al fine di evitare “situazioni di molestia olfattiva, nocumento alla salute pubblica e danni ambientali”.
Secondo il Tar, lo spandimento dei gessi di defecazione ottenuti dal trattamento dei fanghi di depurazione ed utilizzati come correttivi del suolo può, al massimo, comportare un mero disagio della collettività che, per quanto diffuso, non è passibile di assurgere a pericolo attuale per la pubblica incolumità o la sicurezza pubblica ("né il disagio olfattivo è passibile di assurgere a grave nocumento della salute pubblica"). I requisiti e le modalità di spandimento di tali materiali, peraltro, sono stati disciplinati dal Legislatore: la situazione di pericolo, quindi, è già stata tipizzata dalla legge e non è idonea a giustificare una deroga extra ordinem quale è l'ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi del Dlgs 267/2000 ("T.u. Enti Locali").
Per l'introduzione permanente di divieti o prescrizioni di utilizzo, piuttosto, dovrebbero essere impiegati gli ordinari poteri normativi, "qualora sussistesse la competenza del Comune in materia, ma così non è". Da un lato l'attività di spandimento è inquadrata nella disciplina dei rifiuti ricondotta nell'ambito della materia ambiente di competenza esclusiva statale; dall'altro i gessi trattati e recuperati non sono più rifiuti e possono essere impiegati applicando la normativa sui fertilizzanti, che riconosce anch'essa la potestà legislativa statale. (AG)

Tar Piemonte

Sentenza 22 maggio 2025, n. 850