Sentenza Tar Lazio 30 maggio 2025, n. 10589
Appalti pubblici - Bando di gara - Criteri ambientali minimi approvati con decreto ministeriale - Inserimento nella documentazione di gara ai sensi dell'articolo 57 del Dlgs 36/2023 - Obbligatorietà -Sussistenza - Aggiornamento dei Criteri ambientali minimi tramite emanazione di un nuovo decreto ministeriale - Applicabilità al bando di gara pubblicato prima dell'entrata in vigore - Esclusione - Irrilevanza dello ius superveniens - Sussistenza - Obbligo per l'Amministrazione appaltante di applicare i Criteri ambientali minimi vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara - Sussistenza - Applicabilità della disciplina vigente al momento della pubblicazione del bando di gara anche alla fase esecutiva dell'appalto - Sussistenza
La pubblica Amministrazione deve applicare i Criteri ambientali minimi (Cam) vigenti al momento in cui è pubblicato il bando di gara, essendo irrilevante che durante lo svolgimento della procedura d'appalto tali Criteri siano stati aggiornati.
Un principio sostenuto dal Tar Lazio nella sentenza 30 maggio 2025, n. 10589. L'articolo 57 del Dlgs 36/2023 (nuovo Codice appalti) prevede l'obbligatorietà dell'inserimento nella documentazione di gara delle specifiche previste dai Criteri ambientali minimi. Sono quelli approvati con il relativo decreto ministeriale riferito al particolare bene o servizio di cui l'Amministrazione pubblica si deve approvvigionare, chiamando le imprese a partecipare alla gara.
I Giudici laziali hanno ritenuto legittimo il comportamento dell'Amministrazione appaltante che ha applicato i Criteri ambientali minimi vigenti al momento di pubblicazione del bando di gara, senza tenere conto del fatto che nel corso dello svolgimento della procedura era stato dal Legislatore emanato l'aggiornamento dei medesimi.
I Giudici laziali ricordano che la Giurisprudenza è unanime nel ritenere che le gare d'appalto restano soggette alla disciplina normativa vigente al momento della loro indizione (cioè la data di pubblicazione del bando). Sono quindi "insensibili alla normativa sopravvenuta a meno che questa non preveda espressamente una propria efficacia retroattiva." Inoltre, vigendo il principio del "tempus regit actum" le norme vigenti al tempo in cui è pubblicato il bando di gara si applicano anche alla fase esecutiva dell'affidamento. (FP)
N.d.R.: Il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Tar Lazio
Sentenza 30 maggio 2025, n. 10589
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: