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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 13 ottobre 2015, n. 4704

Appalti - Servizio gestione rifiuti - Requisiti di "moralità" ex articolo 38, Dlgs 163/2006 - Valutazione - Indicazione del responsabile tecnico dell'impresa partecipante all'appalto - Necessità - Identità con la figura del direttore tecnico - Sussistenza

Ai fini della valutazione dei requisiti di "moralità" ex articolo 38, Dlgs 163/2006 per gli appalti del servizio rifiuti occorre indicare la figura del "responsabile tecnico", equiparata a quella del direttore tecnico nelle imprese di lavori pubblici.
Il Consiglio di Stato (sentenza 13 ottobre 2015, n. 4704) ha ritenuto legittima l'esclusione di un'impresa dall'appalto per la gestione del servizio rifiuti poiché ha omesso di indicare, come previsto dalla la lex specialis di gara il "direttore tecnico" ai fini della valutazione della assenza nella sua persona di cause di esclusione dell'articolo 38 del Dlgs 163/2006 che fissa i requisiti di "moralità" dei partecipanti agli appalti pubblici.
Nel caso di specie andava indicato il "responsabile tecnico" ex Dm 406/2008 (vigente ratione temporis, ora vedi Dm 120/2014) che, come ricordano i Giudici, per le imprese operanti nella gestione rifiuti coincide col "direttore tecnico" nelle imprese dei lavori pubblici, in quanto figura investita, con riguardo al complesso dei servizi da affidare, dei medesimi adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per l'esecuzione dei lavori.

Consiglio di Stato

Sentenza 13 ottobre 2015, n. 4704