Dm Ambiente 20 giugno 2025, n. 152
Contratti di energia a lungo termine (Ppa) - Sviluppo della piattaforma di mercato - Idirizzi al Gme
N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali, anche con riferimento alla numerazione dei commi, ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 152
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 30 giugno 2025)
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
Visto il regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (Ce) n. 663/2009 e (Ce) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/Ce, 98/70/Ce, 2009/31/Ce, 2009/73/Ce, 2010/31/Ue, 2012/27/Ue e 2013/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/Ce e (Ue) 2015/652 e che abroga il regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Visto il regolamento (Ue) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica i regolamenti (Ue) 2019/942 e (Ue) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione e, in particolare, l'articolo 19-bis il quale stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri:
— promuovono il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica, anche eliminando gli ostacoli ingiustificati e le procedure o gli oneri sproporzionati o discriminatori, al fine di garantire la prevedibilità dei prezzi e conseguire gli obiettivi stabiliti nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima per quanto riguarda la dimensione "decarbonizzazione" di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento (Ue) 2018/1999, anche per quanto riguarda l'energia rinnovabile, preservando nel contempo la competitività e la liquidità dei mercati dell'energia elettrica e gli scambi transfrontalieri;
— provvedono, in modo coordinato, a che strumenti come i regimi di garanzia a prezzi di mercato, volti a ridurre i rischi finanziari associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti nel quadro degli accordi di compravendita di energia elettrica, siano disponibili e accessibili ai clienti che si trovano ad affrontare ostacoli all'ingresso sul mercato di tali accordi e che non versano in difficoltà finanziarie. Tali strumenti possono comprendere, tra l'altro, regimi di garanzia statali a prezzi di mercato, garanzie private o strumenti che aggregano la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica, in conformità al pertinente diritto dell'Unione. A tal fine, gli Stati membri assicurano un coordinamento adeguato, anche con i pertinenti strumenti a livello dell'Unione. Gli Stati membri possono stabilire le categorie di clienti interessate da tali strumenti, applicando criteri non discriminatori nell'ambito delle categorie di clienti e tra di esse;
Vista la proposta di aggiornamento del piano nazionale integrato energia e clima, comunicata alla Commission europea in attuazione del regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che è stata adottata il 30 giugno 2024;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 224 del 14 luglio 2023 recante "Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 in materia di garanzie di origine";
Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 12 settembre 2023 che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
Visto il regolamento (Ue) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (Ue) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (Ue) n. 1303/2013, (Ue) 2021/1060 e (Ue) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/Ce;
Atteso che, ad esito del processo di riprogrammazione del Pnrr, finalizzato, tra l'altro, a dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal predetto regolamento (Ue) 2023/435 includendo nel Pnrr italiano un capitolo specifico, denominato Missione 7, da dedicare alle iniziative REPowerEU, la Commissione europea, con comunicazione del 24 novembre 2023 (COM/2023/765 final), ha proposto lo schema di una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificativa della citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
Considerato che la predetta proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 è stata adottata dal Consiglio Ecofin nella seduta dell'8 dicembre 2023;
Vista l'ulteriore decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 7 maggio 2024 modificativa della richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza adottata a seguito della presentazione da parte dell'Italia il 4 marzo 2024 di una richiesta di modifica del Pnrr italiano in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2021/241;
Considerato altresì che nel Pnrr riprogrammato, nell'ambito della Missione 7, REPowerEU, è prevista la riforma n. 4 del capitolo Repower del Pnrr, riguardante la mitigazione del rischio finanziario dei contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili di durata almeno quinquennale, volta a ridurre le barriere che ostacolano la diffusione di tali contratti e con la quale si provvederà a: i) prevedere che ciascun contraente assicuri una copertura parziale del controvalore dei contratti mediante strumenti di garanzia previsti dalla regolazione del mercato elettrico; ii) introdurre misure per mitigare il rischio di default, compresi requisiti e vincoli per i contraenti e sanzioni in caso di inadempimento del produttore iii) individuare un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore/acquirente di ultima istanza, che subentri alla controparte in default e assicuri l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della controparte in bonis;
Visto l'allegato alla predetta decisione del Consiglio del 13 luglio 2021, come successivamente modificato e integrato, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure, investimenti e riforme del medesimo Pnrr, il quale associa alla riforma n. 4 i seguenti milestone (traguardi) e target (obiettivi):
• milestone M7-7, da raggiungere entro il 30 settembre 2024: "Entrata in vigore della normativa primaria";
• milestone M7-8, da raggiungere entro il 31 dicembre 2024: "Entrata in vigore della normativa secondaria per l'attuazione della normativa primaria";
Vista la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
Visto l'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 che ha modificato l'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (nel seguito: decreto legislativo 199/2021) recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili",
Visto il decreto legislativo 199/2021, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
Visto l'articolo 28 del decreto legislativo 199/2021 che prevede:
— al comma 2, che "Tenuto conto dell'evoluzione del mercato dei contratti di lungo termine, della liquidità della domanda e dell'offerta, nonché di specifici rapporti di monitoraggio forniti dal Gme, il Ministero della transizione ecologica [ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica] può fornire indirizzi al Gme stesso, affinché sia sviluppata una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili. La disciplina della piattaforma di mercato è approvata con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita l'Arera, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 199, n. 79."
— al comma 2-bis, che " Ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato di cui al comma 2, primo periodo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni in base alle quali il Gse assume, nei limiti di cui al comma 2-ter, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento dei rischi di inadempimento e in coerenza con il sistema di garanzie definito ai sensi del secondo periodo del presente comma, nonché le modalità di funzionamento del meccanismo previsto, ivi incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter. I requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti medesimi sono definiti con il decreto di cui al comma 2, secondo periodo, che è conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Arera. L'Arera definisce il corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al primo periodo. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, allo scopo, il Gse e l'Arera svolgono le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente";
— al comma 2-ter che "Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite di 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine il Gse trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, ai fini del relativo computo nei decreti di riparto da effettuarsi rispettivamente entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.";
Ritenuto di dover adottare indirizzi ai fini del funzionamento della piattaforma di mercato di cui al comma 2 dell'articolo 28, del decreto legislativo 199/2021, individuando le caratteristiche dei contratti oggetto di negoziazione, i requisiti oggetti e soggettivi per la partecipazione e le modalità di garanzia delle obbligazioni da parte dei contraenti, la cui disciplina, da definirsi nell'ambito della Disciplina del Mercato Elettrico, sarà approvata in sede di avvio del Mppa con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Arera;
Ritenuto opportuno prevedere che le eventuali successive modifiche alla Disciplina del Mercato Elettrico relative al Mppa siano approvate ai sensi degli articoli 3.4 e 3.5 della medesima Disciplina, adottata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Ritenuto necessario adottare, in attuazione di quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 28, del decreto legislativo 199/2021, la disciplina della garanzia di ultima istanza prestata dal Gse, nei limiti di cui al comma 2-ter, alla luce degli obiettivi e traguardi individuati dalla riforma di cui alla missione 7 RepowerEU, sulla base di criteri di mercato e di contenimento del rischio di inadempimento dei contraenti nonché in coordinamento con il sistema di garanzie definito nell'ambito della piattaforma di mercato di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 28, definendo altresì le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia prestata dal Gse anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. ……del ………..;,
decreta
Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 28, commi 2, e 2-bis, del decreto legislativo 199/2021, fornisce indirizzi al Gme per lo sviluppo della piattaforma di mercato organizzato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili e definisce i criteri e le condizioni in base ai quali il Gse, nei limiti di quanto previsto dal comma 2-ter del medesimo articolo 28, assume il ruolo di garante di ultima istanza dei contratti di compravendita di lungo termine di energia da fonti rinnovabili negoziati sulla piattaforma.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) Contratti Ppa: i contratti di compravendita di lungo termine di energia da fonti rinnovabili;
b) Disciplina del mercato elettrico: il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
c) Garanzia di origine (di seguito GO): documento elettronico che attesta che una determinata quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224;
d) Gme: il Gestore dei mercati energetici Spa cui è affidata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la gestione economica del mercato elettrico; e) Gse: il Gestore dei servizi energetici — Gse Spa la società costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e dell'articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.115 del 18 maggio 2004;
f) Mercato elettrico: il mercato organizzato dal Gme ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
g) Mercato Ppa (Mppa): il mercato organizzato dal Gme nell'ambito del Mercato elettrico per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili, previsto dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 199/2021;
h) Mte: il mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro, organizzato dal Gme nell'ambito del Mercato elettrico, presso il quale sono negoziati i contratti a termine dell'energia elettrica;
i) Garante di ultima istanza: Gse che, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-bis, del Dlgs 199/2021, in caso di inadempimento di un operatore che abbia concluso sul Mppa un contratto, subentra, alle condizioni previste dal presente decreto, nella relativa posizione nei confronti della controparte non inadempiente;
j) Prezzo di riserva: è il prezzo al quale il Gse subentra come operatore di ultima istanza in caso di inadempimento della controparte.
Articolo 3
Indirizzi per lo sviluppo del Mppa e condizioni per l'assunzione del ruolo di operatore di ultima istanza
1. L'assunzione da parte del Gse del ruolo di operatore di ultima istanza, ai sensi dell'articolo 1, è sottoposta alle condizioni previste nel presente articolo.
2. Il Gme definisce, previa consultazione, il modello di funzionamento del Mppa, da organizzarsi e gestirsi nell'ambito del Mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 199/2021, integrato funzionalmente con il mercato Mte, secondo quanto previsto all' articolo 5, tenendo conto di quanto previsto delle regole operative di cui all' articolo 8, comma 2.
3. La Disciplina del mercato elettrico in sede di avvio del Mppa è approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, , sentita l'Arera..
4. Al fine di preservare le finalità di approvvigionamento e minimizzare il rischio di strategie speculative non è consentita sul Mppa la vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili che sia già oggetto di contratti precedentemente negoziati.
5. Al fine di contenere il rischio di inadempimento delle controparti di un contratto Ppa e, conseguentemente, gli oneri a carico del Gse, connessi al suo intervento in qualità di operatore di ultima istanza, il Gme, nell'ambito della Disciplina del mercato elettrico, prevede che:
a) la negoziazione di ciascun contratto Ppa avvenga tra controparti reciprocamente selezionatesi in via preliminare sul Mppa e si svolga in modo tale che tali controparti siano chiaramente identificate e i casi di inadempimento siano gestiti separatamente per ogni singolo contratto;
b) siano ammessi a presentare offerte di vendita sul Mppa unicamente i soggetti titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili in esercizio e/o autorizzati e che soddisfino i requisiti individuati dal Gse con le regole operative di cui all'articolo 8, comma 2;
c) siano ammessi a presentare offerte di acquisto sul Mppa unicamente i soggetti titolari di punti di prelievo e che soddisfino i requisiti individuati dal Gse con le regole operative di cui all'articolo 8, comma 2;
d) il Gme assume il ruolo di controparte centrale sul Mppa;
e) le negoziazioni ed il mantenimento delle posizioni già assunte siano consentiti solo previa positiva verifica della congruità finanziaria delle garanzie prestate dagli operatori sul Mppa a copertura dell'esposizione associata a ciascun contratto Ppa;
f) l'esposizione associata a ciascun contratto, applicando i criteri adottati su Mte sia all'acquirente sia al venditore, venga determinata per una quota del controvalore di ciascun anno oggetto del contratto medesimo, decrescente all'aumentare della durata del contratto stesso, e venga rivalutata periodicamente al fine di tenere conto dell'evoluzione dei prezzi;
g) qualora una delle controparti di un contratto negoziato sul Mppa si renda inadempiente:
i. il Gme, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-bis, del decreto legislativo 199/2021 applica le specifiche misure disciplinari previste dalla Disciplina del mercato elettrico per i casi di inadempimento; ii. il Gse assume il ruolo di operatore di ultima istanza, secondo quanto indicato all'articolo 4; iii. il Gme escute le garanzie della controparte inadempiente, versando gli importi escussi al Gse, che utilizzerà tali somme per coprire eventuali oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4.
6. Il Gse definisce e verifica il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 5, lettere b), e
c) in capo ai soggetti interessati ad acquistare e vendere contratti Ppa, anche attraverso il ricorso alla procedura di qualifica prevista per gli impianti autorizzati ed alimentati da fonti rinnovabili adottata ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, nonché i limiti alle quantità negoziabili, secondo le modalità dallo stesso individuate e approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'articolo 8, comma 2. Il Gse trasmette al Gme i dati e le informazioni su venditori e acquirenti che soddisfano i requisiti per la partecipazione al Mppa.
Articolo 4
Intervento del Gse nel ruolo di operatore di ultima istanza
1. In caso di inadempimento della controparte acquirente di un contratto Ppa, limitatamente alla durata residua dello stesso non oggetto di trasferimento sul Mte ai sensi dell'articolo 5, comma 1, il Gse assume la relativa posizione, nei limiti delle risorse disponibili, riconoscendo alla controparte non inadempiente il prezzo di riserva di acquisto definito dalle regole operative di cui all'articolo 8, comma 2.
2. In caso di inadempimento della controparte venditrice di un contratto Ppa, limitatamente alla durata residua dello stesso non oggetto di trasferimento sul Mte ai sensi dell'articolo 5, comma 1, il Gse assume la:
a) relativa posizione, ricevendo dagli acquirenti il prezzo di riserva in vendita definito dalle regole operative di cui all'articolo 8, comma 2;
b) disponibilità dell'energia elettrica prodotta dall'impianto alimentato da fonti rinnovabili asservito al contratto Ppa, subentrando alla controparte venditrice nel relativo contratto di dispacciamento.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Gse, l'Arera definisce la misura e le modalità di applicazione da parte del Gse del corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al presente decreto.
Articolo 5
Contratti negoziabili
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, i contratti Ppa da negoziare sul Mppa hanno caratteristiche standardizzate analoghe o comunque compatibili con quelle dei contratti negoziati sul Mte, aventi durata temporale non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni. Le posizioni relative a ciascun anno dei contratti negoziati sul Mppa vengono progressivamente trasferite sul Mte, a partire dal momento in cui sul Mte sono quotati contratti riferiti al medesimo anno.
2. Il Gse nell'ambito delle regole applicative di cui all'art 17 del Dm 14 luglio 2023, n. 224 individua apposite modalità con le quali le Garanzie di Origine (GO) emesse in corrispondenza della medesima fonte energetica dell'energia elettrica prodotta in esecuzione dei contratti negoziati sul Mppa possono essere cedute dal produttore, anche attraverso i sistemi M-GO e PB-GO, organizzati e gestiti dal Gme ai sensi della deliberazione Arera 28 luglio 2011 Arg/elt 104/11, nonché specifiche modalità con le quali gli acquirenti dei medesimi contratti possono accedere all'acquisizione delle suddette GO.
3. Il Gme registra i contratti Ppa conclusi sul Mppa, nella Bacheca di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legislativo 199/2021.
Articolo 6
Verifiche
1. Le verifiche di corrispondenza tra la quantità di energia immessa in rete dal venditore in virtù dei contratti Ppa negoziati sul Mppa e quella effettivamente prodotta da fonti rinnovabili è effettuata dal Gse. A tal fine il Gme mette a disposizione del Gse i dati in suo possesso sull'Mppa.
2. Il Gse effettua controlli a campione, documentali e anche tramite sopralluoghi, allo scopo di accertare la sussistenza ovvero la permanenza dei requisiti, determinati ai sensi dell'articolo 8 comma 2, necessari per acquistare e vendere contratti Ppa da parte dei soggetti interessati. I suddetti controlli possono svolgersi nell'ambito delle verifiche nei confronti dei produttori svolte dal Gse ai sensi del decreto 14 luglio 2023 n. 224. Nel caso di accertamento dell'insussistenza ovvero della perdita dei predetti requisiti, il Gse comunica tale circostanza al Gme, il quale intraprende le azioni previste nella Disciplina del mercato elettrico.
Articolo 7
Procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla copertura della garanzia prestata dal Gse
1. Alla copertura dell'esposizione finanziaria del Gse conseguente all'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si provvede, per quanto non coperto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera g) punto III e dai corrispettivi di cui all'articolo 4, comma 3, nel limite di 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine il Gse trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni, ai fini del relativo computo nei decreti di riparto da effettuarsi rispettivamente entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. In funzione degli sviluppi del Mppa, il Gme valuta le condizioni per procedere, previa condivisione con il Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica, alla chiusura del Comparto Annunci della Bacheca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (Bacheca Ppa), organizzata e gestita ai sensi dell'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo. 199/2021. La chiusura del predetto Comparto avrà luogo alla data individuata dal Gme e preventivamente comunicata al Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica, nonché resa nota, con congruo anticipo, agli operatori mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet del Gme.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gse, previa consultazione, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'approvazione una proposta, definita d'intesa con il Gme per quanto di competenza, riguardante le regole operative che disciplinano in particolare:
a) le modalità per la definizione e la verifica dei requisiti in capo ai soggetti interessati ad acquistare e vendere contratti Ppa, nonché i limiti alle quantità negoziabili di cui all' articolo 3, comma 5;
b) le modalità di definizione e di aggiornamento periodico dei prezzi di riserva che il Gse nel ruolo di operatore di ultima istanza applica ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, ai fini della determinazione, nell'ambito della Disciplina del Mercato Elettrico, dei prezzi ai quali è previsto il subentro del Gse nel contratto Ppa in caso di inadempimento di una delle controparti. I prezzi di riserva sono definiti in modo da limitare il rischio della controparte e da contenere gli oneri a valere sui proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
c) le modalità mediante le quali il Gse subentra nel contratto di dispacciamento della controparte venditrice nel caso di inadempimento della stessa;
d) gli schemi contrattuali per la disciplina del rapporto tra il Gse in qualità di operatore di ultima istanza e la controparte interessata;
e) le modalità attraverso le quali sono svolte le verifiche di cui all'articolo 6.
3. Il Gse comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con cadenza annuale un rapporto che descriva, per ciascuna operazione svolta ai sensi dell'articolo 4 nell'anno solare precedente, i dati sui contratti oggetto di intervento, e, in particolare, il volume di energia elettrica di riferimento, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili interessati, il prezzo di riserva applicato, la durata residua e la capacità di generazione.
4. Il Gme trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con cadenza annuale, un rapporto sul funzionamento del Mppa, con evidenza delle condizioni di liquidità e dell'evoluzione delle negoziazioni.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, previo visto e registrazione della Corte dei Conti, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.