Rettifica 10 luglio 2025, n. 90577
Rettifica della decisione 2021/2326/Ue che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per i grandi impianti di combustione
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Rettifica 10 luglio 2025, n. 90577
(Guue 10 luglio 2025)
Pagina 6, allegato, "Definizioni", tabella, seconda colonna, seconda riga,
anziché:
"Rapporto tra l'energia netta prodotta (energia elettrica, acqua calda, vapore, energia meccanica prodotta meno l'energia elettrica e/o termica importata — ad esempio, per il consumo dei sistemi ausiliari) e l'energia fornita dal combustibile (sotto forma del potere calorifico inferiore del combustibile) entro i confini dell'impianto di combustione in un determinato periodo di tempo",
leggasi:
"Rapporto tra l'energia netta prodotta (energia elettrica, acqua calda, vapore, energia meccanica prodotta meno l'energia elettrica e/o termica importata — ad esempio, per il consumo dei sistemi ausiliari) e l'energia fornita dal combustibile (sotto forma del potere calorifico inferiore del combustibile) entro i confini dell'unità di combustione in un determinato periodo di tempo".
Pagina 12, allegato, Bat 1, punto v, lettera a),
anziché:
"a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del Jrc sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da impianti Ied — Rom);",
leggasi:
"a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del Jrc sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali — Rom);".
Pagina 17, allegato, Bat 4, tabella, note a piè di pagina 9, 11 e 15,
anziché: "(cfr. Bat 5)",
leggasi: "(cfr. Bat 9)".
Pagina 28, allegato, Bat 19, tabella, colonna "Applicabilità", riga a,
anziché: "Vi possono essere limitazioni tecniche all'adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti",
leggasi: "Vi possono essere limitazioni tecniche all'adozione di questa tecnica nelle unità di combustione esistenti".
Pagina 45, allegato, Bat 31, tabella, colonna "Applicabilità", riga a, primo comma, e Pagina 48, allegato, Bat 36, tabella, colonna "Applicabilità", riga a, primo comma,
anziché: "generalmente applicabile agli impianti nuovi in funzione ≥ 1 500 ore/anno.",
leggasi: "generalmente applicabile alle unità nuove in funzione ≥ 1 500 ore/anno."
Pagina 57, allegato, Bat 46, tabella 28, nota 2, e Pagina 64, allegato, Bat 55, tabella 33, nota 2,
anziché: "(2) Nel caso di unità Chp si applica solo uno dei due Bat-Aeel ("Rendimento elettrico netto" o "Consumo totale netto di combustibile"), secondo l'uso cui per cui è progettata l'unità Chp (vale a dire produzione preponderante di energia elettrica o termica).",
leggasi: "(2) Nel caso di unità Chp si applica solo uno dei due Bat-Aeel ("Rendimento elettrico netto" o "Consumo totale netto di combustibile"), secondo l'uso per cui è progettata l'unità Chp (vale a dire produzione preponderante di energia elettrica o termica)."
Pagina 65, allegato, Bat 56, tabella, colonna "Applicabilità", riga d, secondo comma,
anziché: "Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla sicurezza degli stabilimenti chimici",
leggasi: "Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla sicurezza delle installazioni chimiche".
Pagina 65, allegato, Bat 56, tabella, colonna "Applicabilità", riga h, primo comma,
anziché: "Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla sicurezza degli stabilimenti chimici.",
leggasi: "Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla sicurezza delle installazioni chimiche."
Pagina 65, allegato, Bat 56, tabella, colonna "Applicabilità", riga i, primo comma, e Pagina 66, allegato, Bat 57, tabella, colonna "Applicabilità", seconda riga, primo comma,
anziché: "Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione dei condotti, dalla disponibilità di spazio e dalla sicurezza degli stabilimenti chimici.",
leggasi: "Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione dei condotti, dalla disponibilità di spazio e dalla sicurezza delle installazioni chimiche."
Pagina 67, allegato, Bat 57, tabella 36, titolo,
anziché: "Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael) per le emissioni di HCl e HF in atmosfera risultanti dalla combustione del 100 % dei combustibili di processo dell'industria chimica nelle caldaie",
leggasi: "Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael) per le emissioni di HCl e HF in atmosfera risultanti dalla combustione dei combustibili di processo dell'industria chimica nelle caldaie".
Pagina 68, allegato, Bat 59, tabella 38, titolo,
anziché: "Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael) per le emissioni di Pcdd/F e Tvoc in atmosfera risultanti esclusivamente dalla combustione di combustibili di processo dell'industria chimica nelle caldaie",
leggasi: "Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael) per le emissioni di Pcdd/F e Tvoc in atmosfera risultanti dalla combustione del 100 % dei combustibili di processo dell'industria chimica nelle caldaie".
Pagina 71, allegato, Bat 71, tabella, colonna "tecnica", riga b, quale rettificata in Gu L 199 del 28.7.2022,
anziché: "Raffreddamento rapido mediante lavaggio a umido/condensatore dei fumi",
leggasi: "Raffreddamento rapido mediante lavaggio a umido/condensatore degli effluenti gassosi".
Pagina 71, allegato, Bat 71, tabella, colonna "Descrizione", riga b, quale rettificata in Gu L 199 del 28.7.2022,
anziché: "Cfr. la descrizione del lavaggio a umido/condensatore dei fumi nella sezione 8.4",
leggasi: "Cfr. la descrizione del lavaggio a umido/condensatore degli effluenti gassosi nella sezione 8.4".
Pagina 76, allegato, punto 8.2, tabella, colonna "Descrizione", riga "Condizioni del vapore supercritiche",
anziché: "Uso di un circuito di vapore, compresi i sistemi di riscaldo del vapore, nei quali il vapore può raggiungere pressioni e temperature superiori a, rispettivamente, 220,6 bar e > 540 °C.",
leggasi: "Uso di un circuito di vapore, compresi i sistemi di riscaldo del vapore, nei quali il vapore può raggiungere pressioni e temperature superiori a, rispettivamente, 220,6 bar e 540 °C."
Pagina 76, allegato, punto 8.2, tabella, colonna "Descrizione", riga "Condizioni del vapore ultrasupercritiche",
anziché: "Uso di un circuito di vapore, compresi i sistemi di riscaldo del vapore, nei quali il vapore può raggiungere pressioni e temperature superiori a, rispettivamente, 250-300 bar e > 580-600 °C.",
leggasi: "Uso di un circuito di vapore, compresi i sistemi di riscaldo del vapore, nei quali il vapore può raggiungere pressioni e temperature superiori a, rispettivamente, 250-300 bar e 580-600 °C."