Regolamento Commissione Ue 2025/1201/Ue
Sistema di licenze Flegt per l'importazione di legname - Modifiche all'entrata in vigore del regolamento 2025/530/Ue che ha inserito la Repubblica del Ghana e la sua Divisione per lo sviluppo dell'industria del legno nell'allegato I (Paesi partner) al regolamento 2173/2005/Ue
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Regolamento delegato 12 giugno 2025, n. 2025/1201/Ue
(Guue 11 luglio 2025)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze Flegt per le importazioni di legname nella Comunità europea1, in particolare l'articolo 10, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità europea e la Repubblica del Ghana hanno ratificato un accordo volontario di partenariato sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nella Comunità ("accordo")2, che è entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
(2) Il regolamento delegato (Ue) 2025/5303 della Commissione inserisce la Repubblica del Ghana e la sua Divisione per lo sviluppo dell'industria del legno nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (Ce) n. 2173/2005 e l'elenco dei prodotti ai quali si applica il sistema di licenze Flegt nell'allegato III dello stesso. Il regolamento delegato (Ue) 2025/530 si applica a decorrere dall'8 luglio 2025.
(3) Il Ghana inizierà a rilasciare le licenze Flegt a partire dal 30 giugno 2025. Considerando che i tempi standard di trasporto dei carichi di legname tra il Ghana e l'Unione sono in media compresi tra due e otto settimane, vi è un rischio significativo che i carichi di legname che arrivano nell'Unione a partire dall'8 luglio 2025 non siano coperti da una licenza Flegt in quanto potrebbero essere stati spediti prima che il Ghana inizi a rilasciare le licenze Flegt.
(4) Alla luce dell'articolo 12 dell'accordo e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 2173/2005, la data di inizio del sistema di licenze Flegt deve essere fissata al fine di rispettare i tempi di trasporto dei carichi di legname tra il Ghana e l'Unione. Ciò permette di garantire il rispetto dell'accordo e del regolamento (Ce) n. 2173/2005 e di evitare perturbazioni delle catene di approvvigionamento del legname ed eventuali deviazioni dei flussi di legname verso mercati di Paesi terzi che danneggerebbero l'approvvigionamento dell'Unione. Inoltre, le perturbazioni degli scambi comprometterebbero la credibilità dell'accordo in quanto strumento di agevolazione degli scambi e avrebbero un impatto negativo sugli operatori economici sia del Ghana che dell'Unione.
(5) È pertanto opportuno modificare la data a decorrere dalla quale si applica il regolamento delegato (Ue) 2025/530, al fine di concedere tempo sufficiente affinché i carichi che partono dal Ghana prima del 30 giugno possano raggiungere l'Unione senza l'obbligo di essere coperti da una licenza Flegt.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (Ue) 2025/530.
(7) Onde evitare perturbazioni degli scambi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per lo stesso motivo, esso dovrebbe applicarsi a decorrere dall'8 luglio 2025.
ha adottato Il presente regolamento:
Articolo 1
All'articolo 3 del regolamento delegato (Ue) 2025/530, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Esso si applica a decorrere dall'8 ottobre 2025.".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'8 luglio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2025
Note ufficiali
Gu L 347 del 30.12.2005, pag. 1, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/oj.
Accordo volontario di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica del Ghana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nella Comunità (Gu L 70 del 19.3.2010, pag. 3).
Regolamento delegato (Ue) 2025/530 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che modifica gli allegati I e III del regolamento (Ce) n. 2173/2005 del Consiglio a seguito di un accordo volontario di partenariato con la Repubblica del Ghana relativo a un sistema di licenze per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (Flegt) per le importazioni di legname nell'Unione europea (Gu L, 2025/530 del 20.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/530/oj).