Cambiamenti climatici
Normativa Vigente

Decisione Commissione Ue 2025/1405/Ue

Assegnazioni annuali di emissioni di gas ad effetto serra degli Stati membri per il periodo 2021-2030 - Modifica decisione 2020/2126/Ue

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Decisione di esecuzione 16 luglio 2025, n. 2025/1405/Ue

(Guue 17 luglio 2025)

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126 della Commissione per quanto riguarda le quantità totali di quote Eu Ets cancellate di cui si può tenere conto ai fini della conformità di alcuni Stati membri a norma del regolamento (Ue) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (Ue) n. 525/20131, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6 del regolamento (Ue) 2018/842 offre ad alcuni Stati membri la possibilità di beneficiare di una cancellazione limitata delle quote di emissioni Eu Ets prese in considerazione ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 del medesimo regolamento (flessibilità dell'Eu Ets).

(2) L'allegato III della decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126 della Commissione2 stabilisce le quantità totali che possono essere usate ai fini della flessibilità dell'Eu Ets a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (Ue) 2018/842. Le quantità totali sono state determinate applicando le percentuali notificate dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2018/842 ai valori delle emissioni di gas a effetto serra calcolate per il 2005.

(3) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (Ue) 2018/842, la Danimarca e il Lussemburgo hanno notificato alla Commissione la decisione di rivedere la percentuale precedentemente comunicata per determinare la quantità totale che possono usare nell'ambito della flessibilità dell'Eu Ets ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 del suddetto regolamento. È pertanto necessario modificare la quantità totale, indicata nell'allegato III della decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126, di quote di emissioni Eu Ets cancellate di cui si può tenere conto ai fini della conformità della Danimarca e del Lussemburgo a norma dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2018/842.

(4) Le quantità totali di quote di emissioni Eu Ets cancellate di cui si può tenere conto ai fini della conformità della Danimarca e del Lussemburgo a norma dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2018/842 sono determinate applicando, per ogni anno del periodo 2021-2030, le percentuali notificate da tali Stati membri ai valori delle emissioni di gas a effetto serra calcolate per il 2005 stabiliti nell'allegato I della decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126 della Commissione. Le percentuali notificate dalla Danimarca e dal Lussemburgo nel 2024 a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (Ue) 2018/842 devono essere applicate al valore delle emissioni di gas a effetto serra calcolate per il 2005 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

(5) Il 20 novembre 2023 i Paesi Bassi, che nel 2019 non avevano notificato alcuna intenzione di avvalersi della flessibilità dell'Eu Ets, hanno notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3-ter, del regolamento (Ue) 2018/842, l'intenzione di cancellare quote Eu Ets corrispondenti allo 0 % del massimo specificato nell'allegato II di tale regolamento. È opportuno che l'allegato III della decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126 rispecchi tale intenzione.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'allegato III della decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2025

Allegato

"Allegato III

Quantità totali a seguito di una riduzione delle quote Eu Ets di cui si può tenere conto ai fini della conformità di alcuni Stati membri a norma dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2018/842

Stato membro Quantità totale in tonnellate di CO2 equivalente
Belgio 15 423 456
Danimarca 4 036 809
Irlanda 19 075 035
Lussemburgo 2 023 237
Malta 510 300
Paesi Bassi 0
Austria 11 398 397
Finlandia 6 887 972
Svezia 5 187 421"

Note ufficiali

1

Gu L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj.

2

Decisione di esecuzione (Ue) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (Ue) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 426 del 17.12.2020, pag. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2126/oj).