Energia
Normativa Vigente

Decreto direttoriale MinAmbiente 17 luglio 2025, n. 228

Incentivi alle Comunità energetiche rinnovabili e ai gruppi di autoconsumo collettivo - Aggiornamento delle Regole operative Gse ai sensi del Dm 7 dicembre 2023, n. 414 - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Pnrr

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto direttoriale 17 luglio 2025, n. 228

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 17 luglio 2025 - Comunicato pubblicato in Guri 24 luglio 2025 n. 170)

Aggiornamento delle regole operative ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414

Direzione generale programmi e incentivi finanziari

Il Direttore generale

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue, 2007) — versione consolidata (Gu 2016/C 202/1 del 07/06/2016) e in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid— 19;

Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 22;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (d'ora in avanti Pnrr) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista in particolare, la decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 che modifica la predetta decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia al fine, tra l'altro, di formalizzare gli esiti del processo di riprogrammazione del Pnrr ai sensi dell'articolo 21 del richiamato regolamento (Ue) 2021/241;

Visto l'allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare, l'Investimento M2C2 1.2 "Promozione rinnovabili per le Comunità energetiche e l'autoconsumo";

Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (Dnsh, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione Ue 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"" come modificata dalla comunicazione della Commissione Ue C/2023/111;

Visto il regolamento delegato (Ue) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, come modificato dal regolamento delegato (Ue) 2023/2485 del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Vista la comunicazione della Commissione C/2023/267 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'Ue che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (Ue) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

Visti i principi trasversali previsti dal Pnrr, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUe, 8, 10, 19 e 157 del Tfue, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al regolamento (Ue) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

Visto il regolamento (Ue, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione);

Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (Ue, Euratom) 2024/2509 e nell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del cd. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241;

Visto l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (Ue) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/Ce della Commissione;Viste le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

Visto decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, successive modifiche e integrazioni che ha definito la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la creazione di nuovi organismi e uffici e l'individuazione di sedi di raccordo tra livello centrale e territoriale, al fine di assicurare il coordinamento necessario per l'attuazione degli investimenti a livello locale;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono state introdotte norme per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la previsione di modalità speciali per il reclutamento di personale funzionale all'attuazione del piano;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi previsti nel Pnrr e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 1.2, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) l'importo complessivo di 2,2 miliardi di euro;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 ed in particolare l'articolo 10, comma 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Pnrr di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,

n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)";

Visto il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Viste le circolari adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze indirizzate alle amministrazioni centrali titolari di interventi e ai Soggetti attuatori recanti chiarimenti e indicazioni operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nel Pnrr, nonché all'esecuzione delle riconnesse funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione e, in particolare:

la circolare del 14 maggio 2024, n. 22, recante "Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. Dnsh)";

la circolare del 13 maggio 2024, n. 21, recante "Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56" intesa a fornire indicazioni operative in merito alle modalità di erogazione della quota di anticipazione stabilita, in via ordinaria, nella misura pari al 30% dell'importo del finanziamento Pnrr, in luogo del 10% precedentemente previsto;

la circolare dell'8 gennaio 2025, n. 1, recante "circolare in materia di apposizione del Codice unico progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici. Articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41";

Visto il decreto 23 gennaio 2023, n. 16, del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il Pnrr presso il Mase, recante adozione dello strumento denominato "Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure Pnrr di competenza" e della relativa manualistica allegata;

Viste, in particolare, le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al predetto documento;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto l'articolo 5, commi 6 e 7, del richiamato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

Visti i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, recanti Regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il Dlgs 30 luglio 1999, n. 286, che ha disposto il Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Dlgs 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", per quanto dispone in materia di indirizzo politico— amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

Visto il Dlgs 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.";

Visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 ed in particolare l'articolo 42-bis;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020 recante "Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e Comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020";

Vista la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2 che, tra l'altro, ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica e ha attribuito allo stesso le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2021, n. 228, e successive modiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 3 del 4 gennaio 2023, che modifica tra l'altro la denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il Dpcm del 30 ottobre 2023, n. 180, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in data 7 dicembre 2023;

Visto il Dpr del 27 dicembre 2023 ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 18 gennaio 2024, al n. 84, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di capo dipartimento energia al Dott. Federico Boschi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242;

Visto il Dpcm del 31 maggio 2024 ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024 al n. 2406, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale all'Ing. Stefania Crotta, Direttore generale della Direzione Programmi e Incentivi finanziari;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 5 febbraio 2025 al n. 329;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 marzo 2025, n. 65, recante "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025", ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 marzo 2025 al n. 1209;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di Missione per il Pnrr presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, registrato alla Corte dei conti in data 22/12/2021 n. 3164;

Vista, in particolare, la decisione della Commissione europea C (2023) 8086 final del 22 novembre 2023 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto "SA.106777 (2023/N) – Italy – RRF — Support for the development of Renewable Energy Communities", in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto, in particolare, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, che disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le Comunità energetiche e l'autoconsumo" del Pnrr, registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2024 con il numero 80 (di seguito, per brevità, Dm Cacer) pubblicato sul sito del Ministero in data 23 gennaio 2024 ed entrato in vigore il 24 gennaio 2024;

Vista la delibera Arera 15/2024/R/eel del 30 gennaio 2024 recante "Modifiche al Testo integrato Autoconsumo Diffuso e verifica delle Regole tecniche per il servizio per l'autoconsumo diffuso predisposte dal gestore dei Servizi energetici Spa";

Viste le Regole operative trasmesse dal Gse Spa in data 22 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 11 del Dm e acquisite con prot. Mase n. 34597;

Vista la nota prot. Mase n. 35385 del 23 febbraio 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al Pnrr e la conferma della relativa disponibilità finanziaria con riferimento allo schema di decreto del Capo del Dipartimento energia recante approvazione delle predette Regole operative;Visto il decreto del Direttore del Dipartimento energia 23 febbraio 2024, n. 22, di approvazione delle summenzionate Regole Operative;Visto il decreto del Ministro 15 marzo 2024, n. 106, di approvazione dei corrispettivi a carico dei beneficiari, previsti dal Dm 07 dicembre 2023, n. 414, registrato dalla Corte dei Conti il 17 aprile 2024 con n. 1385;

Considerato che con decreto direttoriale 141 del 5 aprile 2024 è stato pubblicato l'"Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Pnrr — Progetto finanziato dall'Unione europea – Next Generation Eu";

Considerato che in data 8 aprile 2024, ovvero entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione delle Regole operative, è stato pertanto aperto lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi;

Considerate le diverse segnalazioni pervenute dagli interessati ed in particolare quelle relative alla disciplina transitoria, che hanno richiesto complessivamente un aggiornamento delle Regole nella parte in cui non prevedevano di estendere ai sessanta giorni successivi alla data entrata in vigore del decreto di approvazione della prima versione delle Regole Operative, la possibilità di presentare istanze di accesso alla previgente disciplina di cui al Dm 16 settembre 2020, recante "Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e Comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42— bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020" per le configurazioni con impianti di produzione realizzati nel rispetto delle condizioni previste dalle precedenti Regole tecniche, aggiornate in data 4 aprile 2022;

Considerata, in particolare, la necessità di specificare il criterio di calcolo attraverso il quale non trova applicazione il fattore di riduzione F all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali indicati nell'allegato 1, punto 2, del decreto Cacer;

Considerata, inoltre, l'opportunità di specificare il criterio di calcolo attraverso il quale viene operata la verifica del superamento del valore soglia su base annuale, aggregando gli impianti di produzione incentivati in due insiemi;

Considerata altresì l'opportunità di procedere alla modifica di alcuni aspetti delle suddette Regole Operative, al fine di favorire la più ampia partecipazione e il miglior esito della misura d'incentivo di cui al Dm 7 dicembre 2023, n. 414;

Considerato che, con riguardo a tali segnalazioni in particolare, è stato ritenuto dal Gse ragionevole ed opportuno proporre l'adozione di alcune modifiche alle Regole Operative già trasmesse con AD/P20240000032-22/02/2024 e che pertanto ha trasmesso ad Arera le medesime Regole, con le proposte di modifica evidenziate;

Considerato che Arera ha approvato con Nota del 18 aprile 2024, Prot. Arera n. 28564, acquisita al Prot. Mase n. 73517 del 19 aprile 2024, gli aggiornamenti di tali Regole operative per le parti di sua competenza;Viste le Regole operative trasmesse dal Gse Spa in data 19 aprile 2024, ai sensi dell'articolo 11 del Dm, con nota prot. AD/P20240000097 — 19/04/2024 e acquisite al prot. Mase n. 74437 del 22 aprile 2024;

Vista la nota prot. Mase n. 75065 del 22/04/2024 della DG Gefim, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al Pnrr con riferimento allo schema di aggiornamento delle Regole Operative e del relativo provvedimento dipartimentale di approvazione;

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento energia del 22 aprile 2024, n. 170, di approvazione delle summenzionate Regole Operative;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 febbraio 2025, n. 59 di proroga del termine per la presentazione delle richieste di accesso ai contributi della misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 2 (energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le Comunità energetiche e l'autoconsumo) e, in particolare, l'articolo unico, che al comma 1 dispone che: "il termine ultimo per la presentazione delle richieste di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 è prorogato al 30 novembre 2025";

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025,

n. 60, recante "Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza", pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 98 del 29 aprile 2025, con il quale, nello specifico:

è stato previsto la possibilità di accedere ai meccanismi del Dm Cacer anche agli impianti entrati in esercizio entro 150 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, ancorché prima della regolare costituzione della Comunità energetica, salvaguardando così le iniziative già avviate con tale finalità (articolo 1-ter del decreto-legge 19/2025 — Entrata in esercizio di impianti asserviti a Comunità energetiche);

è stata ampliata la platea dei soci/membri delle Comunità energetiche rinnovabili anche alle Pmi partecipate da Enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, Enti e organismi di ricerca e formazione, e del chiarimento che solo coloro che, tra tutti i membri individuati all'articolo 31, comma 1, lett. b), sono situati in prossimità degli impianti per la condivisione, potranno anche esercitare poteri di controllo nell'ambito della Comunità energetica rinnovabile (articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, così come modificato alle lettere b) e d) dall'articolo 1-bis del decreto-legge 19/2025 — Disposizioni per la promozione della costituzione di Comunità energetiche rinnovabili);

Visto il successivo decreto Direttoriale della Direzione generale Programmi e Incentivi finanziari n. 122 del 25 marzo 2025 di modifica dell'Avviso pubblico approvato con decreto del Capo Dipartimento energia del 05 aprile 2024 n. 141, che ha disposto che "il termine ultimo per la presentazione delle richieste indicato nella Sezione 10 dell'Avviso pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Pnrr "Promozione rinnovabili per le Comunità energetiche e l'auto-consumo" pubblicato con Decreto del Capo Dipartimento energia del 5 aprile 2024 n. 141 è prorogato al 30 novembre 2025 ore 18:00, in attuazione del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 febbraio 2025, n. 59";

Atteso che, nell'ambito della quinta revisione tecnica del Pnrr, al fine di introdurre adeguati meccanismi di potenziamento della misura di cui trattasi, l'Italia ha proposto di modificare la descrizione dell'Investimento 1.2 e del relativo target M2C2-47 in termini tali da ampliare la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari estendendo il perimetro di attuazione ai Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti;

Considerato opportuno, in ragione delle tempistiche stringenti previste dal Pnrr per il raggiungimento del target M2C2-47, nelle more della formalizzazione degli esiti del menzionato processo di revisione tecnica del Pnrr, modificare il Dm Cacer allineandolo, in particolare, alle proposte di modifica dell'Investimento 1.2 come prima richiamate, subordinando, tuttavia, l'applicabilità delle disposizioni modificative all'approvazione della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin recante modifiche alla citata decisione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Pnrr italiano;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 16 maggio 2025 n. 127 recante "Modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 07 dicembre 2023, n. 414" (di seguito, anche, Dm di modifica CACer), con il quale, nello specifico:

è stato ampliato il perimetro soggettivo della misura Pnrr estendendo il limite applicativo ai Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti;

è stato previsto che entro il termine del 30 giugno 2026 potranno essere ammessi i progetti che abbiano comunicato la fine lavori al gestore di rete – e non più l'entrata in esercizio degli impianti;

è stato stabilito che gli impianti dovranno entrare in esercizio entro 24 mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;

è stata incrementata la quota percentuale che i beneficiari possono chiedere come anticipazione del contributo Pnrr, che passa dal 10% al 30%;

è stato specificato che le persone fisiche godranno dell'esclusione dall'applicazione del fattore di riduzione F di cui all'allegato 1, paragrafo 3 del decreto Cacer;

Considerato che il decreto sopra citato, all'articolo 2, dispone che:

"1. Le disposizioni introdotte dal presente decreto si applicano anche ai progetti presentati in data antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso secondo le modalità disciplinate dalle regole operative aggiornate ai sensi del successivo comma 2.

2. Entro i cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta Gse, sono aggiornate le regole operative di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, nel rispetto della previsione di cui al successivo comma 3.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata in ogni caso all'approvazione della decisione di esecuzione del Consiglio per la formalizzazione degli esiti del processo di riprogrammazione del Pnrr";

Considerato che la proposta di revisione tecnica del Pnrr per l'Italia è stata valutata positivamente dalla Commissione europea e approvata dall'Ecofin in data 20 giugno 2025 (documento 9587/25 Ecofin 633 UeM 182 FIN 595 ECB EIB), ivi comprese le modifiche, come prima richiamate, della descrizione dell'Investimento 1.2 e del target finale M2C2-47;

Considerata la necessità di adeguare le Regole Operative di cui all'articolo 11 del decreto Cacer al Dm di modifica Cacer del 16 maggio 2025, n. 127 e l'opportunità di procedere all'aggiornamento di taluni aspetti delle suddette Regole Operative, al fine di favorire la più ampia partecipazione e il miglior esito della misura d'incentivo di cui al Dm 7 dicembre 2023, n. 414 e ss.mm.ii.;

Viste le Regole operative, ivi incluso lo "Schema di avviso contributo in conto capitale" allegato 1 parte integrante e sostanziale delle stesse, proposte dal Gse Spa ai sensi dell'articolo 11 del Dm Cacer, con nota prot. Gse/P20250058997 del 02 luglio 2025 acquisita in pari data al prot. Mase n. 0125540;

Considerate le interlocuzioni avvenute tra gli Uffici Mase, ciascuno per gli aspetti di competenza, e la necessità di apportare successive modifiche e integrazioni ai testi del documento di Regole Operative proposte dal Gse;

Vista la nota prot. Mase n. 128571 del 7 luglio 2025 della DG Gefim, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al Pnrr con riferimento allo schema dell'aggiornamento delle predette Regole operative e dei relativi allegati;

Acquisito il nulla osta del Capo Dipartimento del Dipartimento energia in data 16 luglio 2025;

Tutto quanto visto e considerato

Decreta

Articolo 1

Approvazione aggiornamento delle Regole Operative

È approvato l'aggiornamento delle Regole Operative ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 e ss.mm.ii., "Allegato 1" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Articolo 2

Disposizioni ulteriori e finali

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sul sito del gestore Servizi energetici — Gse Spa e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta ufficiale.

Le presenti Regole entrano in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

 

Allegato 1

Regole operative CACER

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