Cambiamenti climatici
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2025/1500/Ue

Emissioni dei gas a effetto serra da trasporto aereo - Applicazione sistema Corsia - Elenco Paesi terzi (anno 2025) - Attuazione articolo 25-bis, paragrafo 3, direttiva 2003/87/Ce

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 23 luglio 2025, n. 2025/1500/Ue

(Guue 24 luglio 2025)

Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/1500 della Commissione del 23 luglio 2025 relativo all'elenco degli Stati che si ritiene applichino Corsia ai fini della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2025

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio1, in particolare l'articolo 25-bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Le attività di trasporto aereo sono incluse nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione (Eu Ets) istituito dalla direttiva 2003/87/Ce.

(2) La direttiva (Ue) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha modificato la direttiva 2003/87/Ce al fine di attuare adeguatamente il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (Corsia) dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (Icao).

(3) A norma dell'articolo 25-bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/Ce, la Commissione deve adottare l'elenco degli Stati diversi dai Paesi del See, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino Corsia ai fini di tale direttiva, con l'85% delle emissioni del 2019 come base di riferimento a decorrere dal 2024. La direttiva ha escluso dall'elenco i Paesi del See, la Svizzera e il Regno Unito in quanto le rotte tra tali Paesi rientrano nell'ambito di applicazione dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni.

(4) Per il 2025, l'inclusione nell'elenco degli Stati che si ritiene applichino Corsia ai fini della direttiva 2003/87/Ce si basa sulla notifica al segretariato dell'Icao, da parte di uno Stato, dell'intenzione di applicare Corsia per le emissioni di quell'anno. Il segretariato dell'Icao pubblica un elenco annuale degli Stati che hanno inviato la notifica. Per tenere conto delle modifiche di questo elenco annuale, ogni anno la Commissione deve adottare l'elenco degli Stati diversi dai Paesi del See, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino Corsia ai fini della direttiva 2003/87/Ce.

(5) L'elenco degli Stati che si ritiene applichino Corsia pubblicato dal segretariato dell'Icao per il 2025 comprende San Marino e Monaco. Questi due Stati non dovrebbero tuttavia figurare nell'allegato del presente regolamento perché non hanno aeroporti né hanno effettuato voli su tratte cui si applica Corsia ai fini della direttiva 2003/87/Ce.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

 

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'elenco degli Stati che si ritiene applichino Corsia ai fini della direttiva 2003/87/Ce per le emissioni del 2025 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2025

 

Allegato

Elenco degli Stati che si ritiene applichino Corsia ai fini della direttiva 2003/87/Ce per le emissioni del 2025

1.

Afghanistan

2.

Albania

3.

Antigua e Barbuda

4.

Armenia

5.

Australia

6.

Azerbaigian

7.

Bahamas

8.

Bahrein

9.

Barbados

10.

Belize

11.

Benin

12.

Bosnia-Erzegovina

13.

Botswana

14.

Burkina Faso

15.

Cambogia

16.

Camerun

17.

Canada

18.

Comore

19.

Isole Cook

20.

Costa Rica

21.

Costa d'Avorio

22.

Cuba

23.

Repubblica democratica del Congo

24.

Repubblica dominicana

25.

Ecuador

26.

El Salvador

27.

Guinea equatoriale

28.

Gabon

29.

Georgia

30.

Ghana

31.

Grenada

32.

Guatemala

33.

Guyana

34.

Haiti

35.

Honduras

36.

Indonesia

37.

Iraq

38.

Israele

39.

Giamaica

40.

Giappone

41.

Kazakhstan

42.

Kenya

43.

Kiribati

44.

Kuwait

45.

Madagascar

46.

Malawi

47.

Malaysia

48.

Maldive

49.

Mali

50.

Isole Marshall

51.

Mauritania

52.

Maurizio

53.

Messico

54.

Micronesia

55.

Moldova

56.

Montenegro

57.

Namibia

58.

Nauru

59.

Nuova Zelanda

60.

Nigeria

61.

Macedonia del Nord

62.

Oman

63.

Palau

64.

Papua Nuova Guinea

65.

Filippine

66.

Qatar

67.

Ruanda

68.

Saint Kitts e Nevis

69.

Santa Lucia

70.

Saint Vincent e Grenadine

71.

Samoa

72.

Arabia Saudita

73.

Serbia

74.

Seychelles

75.

Sierra Leone

76.

Singapore

77.

Isole Salomone

78.

Corea del Sud

79.

Sud Sudan

80.

Suriname

81.

Tanzania

82.

Thailandia

83.

Gambia

84.

Timor Leste

85.

Tonga

86.

Trinidad e Tobago

87.

Turchia

88.

Tuvalu

89.

Uganda

90.

Ucraina

91.

Emirati arabi uniti

92.

Stati Uniti

93.

Uruguay

94.

Vanuatu

95.

Zambia

96.

Zimbabwe

Note ufficiali

1

Gu L 275 del 25 ottobre 2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.

2

Direttiva (Ue) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/Ce per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (Gu L 130 del 16.5.2023, pag. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj).