Raccomandazione Commissione Ue 2025/1710/Ue
Standard per la rendicontazione di sostenibilità volontaria di micro, piccole e medie imprese
Commissione europea
Raccomandazione 30 luglio 2025, n. 2025/1710/Ue
(Guue 5 agosto 2025)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segUe:
(1) La direttiva (Ue) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio1 è entrata in vigore il 5 gennaio 2023. Essa rafforza e modernizza gli obblighi in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità mediante modifiche della direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio2, della direttiva 2004/109/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio3, della direttiva 2014/56/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio4 e del regolamento (Ue) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
(2) La direttiva (Ue) 2022/2464 è un elemento importante del Green Deal europeo6 e del piano d'azione sulla finanza sostenibile7. Il suo scopo è garantire che gli investitori dispongano delle informazioni loro necessarie per comprendere e gestire i rischi ai quali le imprese partecipate sono esposte a causa dei cambiamenti climatici e di altre questioni attinenti alla sostenibilità. Essa è volta altresì a fare in modo che gli investitori e gli altri portatori di interessi dispongano delle informazioni di cui necessitano in merito all'impatto delle imprese sulle persone e sull'ambiente.
(3) La direttiva (Ue) 2022/2464 impone alle grandi imprese, alle imprese madri di un grande gruppo e alle imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione (ad eccezione delle microimprese) di comunicare le informazioni sulla sostenibilità conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità. L'articolo 29-ter della medesima direttiva impone alla Commissione di adottare tali principi mediante atti delegati, tenendo conto del parere tecnico del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (Efrag). Il 31 luglio 2023, con regolamento delegato (Ue) 2023/2772 della Commissione8, la Commissione ha adottato la prima serie di principi europei di rendicontazione di sostenibilità (Esrs).
(4) La direttiva (Ue) 2022/2464 consente alle piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione (Pmi quotate) di comunicare informazioni applicando una serie distinta di principi, più leggera e proporzionata, anziché l'intera serie di Esrs. Tale direttiva non impone obblighi di rendicontazione di sostenibilità alle piccole e medie imprese i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione (Pmi non quotate).
(5) La direttiva (Ue) 2022/2464 impone alle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di comunicare informazioni sulla propria catena del valore nella misura necessaria a comprendere i rispettivi impatti, rischi e opportunità legati alla sostenibilità. L'obbligo di comunicare informazioni sulla catena del valore può causare ripercussioni a cascata, inducendo le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione a chiedere a loro volta informazioni sulla sostenibilità alle imprese nella loro catena del valore. Ciò può comportare oneri aggiuntivi per le Pmi che non sono soggette a obblighi di rendicontazione di sostenibilità, come nel caso delle Pmi non quotate, ma fanno parte della catena del valore di imprese di dimensioni maggiori. Vi sono anche altri fattori, oltre alla direttiva (Ue) 2022/2464, che possono causare ripercussioni a cascata. Ad esempio, numerose imprese cercano di ottenere dalle imprese nelle loro catene del valore informazioni sulla sostenibilità, al fine di comprendere e gestire meglio i propri rischi, impatti od opportunità legati alla sostenibilità oppure di soddisfare obblighi giuridici diversi da quelli stabiliti nella direttiva (Ue) 2022/2464, anche per quanto riguarda il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità a norma della direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio9.
(6) Per limitare le ripercussioni a cascata sulle Pmi, la direttiva (Ue) 2022/2464 ha istituito un limite riguardante la catena del valore, in base al quale gli Esrs non possono contenere obblighi di rendicontazione che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle Pmi nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente al principio proporzionato per le Pmi quotate.
(7) In aggiunta al principio per le Pmi quotate previsto dalla direttiva (Ue) 2022/2464, la Commissione ha chiesto all'Efrag di elaborare un principio distinto e più semplice per le Pmi non quotate, a uso volontario. Il 12 settembre 2023 la Commissione ha pubblicato il pacchetto di aiuti per le Pmi10. Nel quadro dell'azione 14 di tale pacchetto, la Commissione si è impegnata a garantire che le Pmi dispongano di un quadro semplice e standardizzato per riferire in merito alle questioni ambientali, sociali e di governance, creando così migliori opportunità per le Pmi di ottenere finanziamenti verdi e facilitando in tal modo la transizione verso un'economia sostenibile. Tale quadro standardizzato per le Pmi limiterebbe inoltre il rischio che gli obblighi di informativa abbiano ripercussioni a cascata sulle Pmi non quotate che fanno parte della catena del valore di imprese soggette alla direttiva (Ue) 2022/2464.
(8) L'obiettivo principale del principio volontario è aiutare le imprese non soggette alla direttiva (Ue) 2022/2464 a rispondere alle richieste di informazioni che ricevono da Enti finanziari, grandi imprese e altri portatori di interessi. Tale principio volontario mira a ridurre la necessità che le Pmi rispondano a richieste distinte di informazioni avanzate da varie controparti per adempiere ai propri obblighi di rendicontazione, dovuta diligenza e gestione dei rischi o per altri usi delle informazioni sulla sostenibilità. Inoltre, la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità può facilitare l'accesso alla finanza sostenibile e aiutare le Pmi a comprendere e monitorare meglio le proprie prestazioni in termini di sostenibilità, migliorando in tal modo la resilienza e la competitività.
(9) Un aspetto fondamentale di un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le Pmi è la sua accettazione da parte del mercato, sul versante sia dei fruitori (ossia dei partner commerciali e finanziari, che devono rinunciare ai loro questionari e accettare il principio come strumento sostitutivo per raccogliere dati sulla sostenibilità dalle Pmi) che delle Pmi stesse (che devono adottare il principio come strumento di rendicontazione).
(10) L'Efrag ha elaborato il suo progetto di parere tecnico su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le Pmi non quotate ("principio volontario per le Pmi") seguendo un rigoroso iter procedurale che ha contemplato una consultazione pubblica e prove sul campo del progetto di principio. Le Pmi e i fruitori previsti delle informazioni comunicate hanno espresso sostegno nei confronti del principio volontario per le Pmi come strumento di rendicontazione semplificata in grado di sostituire in modo valido una parte sostanziale delle richieste di informazioni che le banche e le grandi imprese spesso inviano alle Pmi nelle loro catene del valore. L'Efrag ha consegnato il principio volontario per le Pmi alla Commissione nel dicembre 2024.
(11) Il principio volontario per le Pmi elaborato dall'Efrag si articola in un modulo base e un modulo omnicomprensivo. La comunicazione delle informazioni oggetto del primo costituisce un prerequisito per la comunicazione di quelle oggetto del secondo. Il modulo base è descritto come "approccio ottimale" per le microimprese. Ciò significa che le microimprese non sono tenute ad applicarlo nella sua interezza e possono utilizzarne soltanto alcune parti. Per le piccole e medie imprese, il modulo base è invece descritto come "requisito minimo obbligatorio" per attenersi al principio. Oltre al modulo base e al modulo omnicomprensivo, l'Efrag ha elaborato anche orientamenti pratici complementari finalizzati ad aiutare le Pmi ad attuare le disposizioni del principio stesso. Il modulo base e quello omnicomprensivo figurano nell'allegato I della presente raccomandazione, mentre gli orientamenti pratici complementari figurano nell'allegato II.
(12) Il 26 febbraio 2025 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/Ce, 2013/34/Ue, (Ue) 2022/2464 e (Ue) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (pacchetto omnibus di semplificazione11), nella quale propone tra l'altro una serie di modifiche degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità introdotti dalla direttiva (Ue) 2022/2464 e degli obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità di cui alla direttiva (Ue) 2024/1760.
(13) Per quanto concerne la direttiva (Ue) 2022/2464, la Commissione propone tra le altre cose di ridurre il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. Secondo la proposta della Commissione, solo le grandi imprese con più di 1.000 dipendenti rimarrebbero soggette all'obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità. Per le imprese con un massimo di 1.000 dipendenti, la Commissione propone di adottare un principio volontario mediante atto delegato. Tale principio volontario si baserebbe sul principio volontario per le Pmi elaborato dall'Efrag.
(14) La proposta di semplificazione omnibus della direttiva (Ue) 2022/2464 amplia e rafforza il limite riguardante la catena del valore, che si applicherebbe direttamente all'impresa comunicante anziché costituire soltanto un limite a quanto può essere specificato dagli Esrs. Tutelerebbe tutte le imprese non più soggette agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/Ue in virtù della proposta di semplificazione omnibus (ossia le imprese con un massimo di 1.000 dipendenti) e non soltanto le Pmi, come avviene attualmente. Il limite sarebbe definito dal principio volontario di rendicontazione ad uso delle imprese con un massimo di 1.000 dipendenti, oggetto della presente raccomandazione, che dovrà essere adottato dalla Commissione mediante atto delegato e basarsi sul principio volontario per le Pmi elaborato dall'Efrag. La proposta di semplificazione omnibus introduce inoltre nella direttiva (Ue) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità un limite relativo alla catena del valore connesso al principio volontario per le Pmi, pur con le dovute eccezioni, per quanto riguarda le richieste di informazioni sulla mappatura della catena del valore. Di conseguenza il contenuto del futuro principio volontario di rendicontazione ad uso delle imprese con un massimo di 1.000 dipendenti potrebbe differire dalla raccomandazione attuale. La delega di potere alla Commissione finalizzata all'adozione di tale principio mediante atto delegato e le relative tempistiche dipendono dalla conclusione dei negoziati tra i colegislatori in merito alla proposta di semplificazione omnibus.
(15) L'adozione della presente raccomandazione è uno dei risultati tangibili richiesti dal pacchetto di aiuti per le Pmi del 2023 e dalla strategia per il mercato unico del 2025. Rappresenta una soluzione intermedia per far fronte alla domanda del mercato fino a che non sarà adottato, mediante atto delegato, un principio volontario basato sul principio volontario per le Pmi elaborato dall'Efrag, come prevede la proposta di semplificazione omnibus, le cui tempistiche dipenderanno dalla rapidità e dall'esito dei negoziati tra i colegislatori. Nel frattempo resta necessario aiutare con urgenza le Pmi a rispondere alle richieste di informazioni già ricevute da Enti finanziari, grandi imprese e altri portatori di interessi. La Commissione può fornire orientamenti al mercato e ridurre così gli oneri amministrativi per le Pmi e gli altri portatori di interessi, incoraggiando da un lato le Pmi a pubblicare le informazioni sulla sostenibilità secondo il principio volontario per le Pmi elaborato dall'Efrag e dall'altro coloro che richiedono tali informazioni alle Pmi a utilizzare, per quanto possibile, il medesimo principio.
(16) Con la presente raccomandazione, la Commissione raccomanda alle microimprese e alle Pmi non quotate che desiderano comunicare volontariamente informazioni sulla sostenibilità di attenersi al principio volontario di rendicontazione di sostenibilità elaborato dall'Efrag. A tal fine è ritenuto proporzionato l'uso di autodichiarazioni da parte delle Pmi e delle microimprese non quotate. Ciò significa che non vi è alcun obbligo di fornire garanzie sulle informazioni comunicate dalle Pmi non quotate e che è sufficiente un'autodichiarazione da parte della Pmi. Le Pmi non quotate e le microimprese possono anche fare riferimento agli orientamenti pratici elaborati dall'Efrag che accompagnano il principio volontario e ne facilitano l'applicazione pratica.
(17) La Commissione incoraggia le grandi imprese e gli intermediari finanziari ad applicare il principio di proporzionalità quando interagiscono con le Pmi e a dare prova di moderazione quando chiedono informazioni alle Pmi partner nella loro catena del valore12. In seguito all'adozione della presente raccomandazione, le grandi imprese e gli intermediari finanziari dovrebbero limitare, per quanto possibile, tali richieste a informazioni coerenti con le informative del principio volontario per le Pmi.
(18) Gli Stati membri svolgono un ruolo importante nel far conoscere e sostenere l'adozione del principio volontario per le Pmi, al fine di agevolare la riduzione degli oneri e razionalizzare le informazioni che le Pmi devono fornire a fronte delle diverse richieste che ricevono. In linea con l'obiettivo della transizione verde e digitale delle Pmi, è importante utilizzare soluzioni e strumenti digitali volti a facilitare la rendicontazione di sostenibilità per le Pmi. A tale fine la Commissione sta valutando la possibilità di sfruttare la fatturazione elettronica per estrarre automaticamente i dati pertinenti ai fini della rendicontazione di sostenibilità, in conformità con il principio volontario per le Pmi di cui all'allegato I. Nel quadro dello strumento di sostegno tecnico la Commissione ha inoltre avviato il progetto faro del ciclo 2025 "Migliorare la rendicontazione di sostenibilità per le imprese", che mira a fornire assistenza tecnica agli Stati membri allo scopo di sviluppare un sostegno digitale e capacità a livello nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità delle imprese.
(19) In futuro le piccole imprese potrebbero voler rendere pubblicamente accessibili le informazioni sulla sostenibilità che le riguardano tramite il punto di accesso unico europeo (Esap), così da aumentare la propria visibilità agli occhi di potenziali investitori e incrementare e diversificare le possibilità di finanziamento. A tal fine le piccole imprese dovrebbero fornire determinati metadati e utilizzare un formato specifico per la presentazione di tali informazioni.
(20) Allo scopo di erogare prestiti sostenibili o fare investimenti sostenibili, i prestatori o gli investitori potrebbero chiedere alle Pmi altri tipi di informazioni sulla sostenibilità oltre a quanto previsto dal principio volontario per le Pmi. La Commissione darà seguito in separata sede all'impegno assunto nel pacchetto di aiuti per le Pmi di incrementare i finanziamenti sostenibili a favore delle Pmi, anche basandosi sulla relazione della piattaforma sulla finanza sostenibile riguardo alla razionalizzazione della finanza sostenibile per le Pmi e traendo spunto dai quadri esistenti, quali il documento relativo ai casi d'uso della garanzia per la sostenibilità di InvestEu e il "Green Checker" della Banca europea per gli investimenti.
(21) Il principio volontario di rendicontazione di sostenibilità di cui all'allegato I lascia impregiudicati gli obblighi di comunicazione delle imprese derivanti da altre normative dell'Unione,
Ha adottato la presente raccomandazione:
Definizioni
Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:
1) "piccole e medie imprese" (Pmi): imprese di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/34/Ue;
2) "microimpresa": impresa di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/Ue;
3) "partecipante ai mercati finanziari":
a) impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (Ibip);
b) impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio;
c) Ente pensionistico aziendale o professionale (Epap);
d) creatore di un prodotto pensionistico;
e) gestore di fondi di investimento alternativi (Gefia);
f) fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (Pepp);
g) gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all'articolo 14 del regolamento (Ue) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio13;
h) gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale registrato conformemente all'articolo 15 del regolamento (Ue) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14;
i) società di gestione di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di Oicvm);
4) "impresa di assicurazione": impresa di assicurazione autorizzata conformemente all'articolo 18 della Direttiva 2009/138/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio15;
5) "Ente finanziario": Ente finanziario quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (Ue) 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16.
Raccomandazioni alle Pmi
1. La Commissione raccomanda alle microimprese e alle Pmi non quotate che intendono comunicare volontariamente informazioni sulla sostenibilità di attenersi al principio volontario di rendicontazione di sostenibilità di cui all'allegato I.
2. Il principio volontario di rendicontazione di sostenibilità di cui all'allegato I può essere utilizzato anche dalle Pmi e dalle microimprese di paesi terzi che intendono fornire informazioni sulla sostenibilità su base volontaria.
3. Le imprese che applicano il principio di cui all'allegato I per comunicare volontariamente informazioni sulla sostenibilità possono avvalersi anche degli orientamenti pratici di cui all'allegato II.
Raccomandazioni agli Enti finanziari, ai partecipanti ai mercati finanziari, alle imprese di assicurazione, agli Enti creditizi e ad altre imprese che chiedono alle Pmi informazioni sulla sostenibilità
4. Qualora le imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/Ue necessitino di informazioni sulla sostenibilità delle Pmi nelle loro catene del valore ai fini della rendicontazione di sostenibilità, la Commissione raccomanda loro di limitare per quanto possibile le richieste di tali informazioni a quanto comunicato conformemente al principio volontario di rendicontazione di sostenibilità di cui all'allegato I della presente raccomandazione.
5. Qualora gli Enti finanziari, i partecipanti ai mercati finanziari, le imprese di assicurazione e gli Enti creditizi necessitino di informazioni sulla sostenibilità delle Pmi, la Commissione raccomanda loro di limitare per quanto possibile le richieste di tali informazioni a quanto comunicato conformemente al principio volontario di rendicontazione di sostenibilità di cui all'allegato I.
Raccomandazioni agli Stati membri
6. La Commissione raccomanda agli Stati membri di sensibilizzare le Pmi in merito ai vantaggi della comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità conformemente al principio di cui all'allegato I.
7. La Commissione raccomanda agli Stati membri di adottare misure adeguate a livello nazionale al fine di promuovere l'attuazione e l'accettazione del principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le Pmi di cui all'allegato I.
8. La Commissione raccomanda altresì agli Stati membri di adottare misure adeguate a livello nazionale affinché i soggetti di cui ai punti 4 e 5 limitino per quanto possibile le richieste finalizzate a ottenere dalle Pmi e dalle microimprese le informazioni sulla sostenibilità necessarie ai fini dell'informativa sulla sostenibilità a quanto comunicato conformemente al principio volontario di rendicontazione di sostenibilità di cui all'allegato I.
9. La Commissione raccomanda agli Stati membri di adottare misure adeguate a sostenere la digitalizzazione automatica della rendicontazione di sostenibilità delle Pmi basata sul principio di cui all'allegato I, così da consentire uno scambio efficiente di dati nel rispetto della proprietà dei dati delle Pmi.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2025
Allegato I
Allegato II
Orientamenti pratici sull'applicazione del principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese
Formato: .pdf - Dimensioni: 2 MB
Note ufficiali
Direttiva (Ue) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (Ue) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/Ce, la direttiva 2006/43/Ce e la direttiva 2013/34/Ue per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2464/oj).
Direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CeE e 83/349/CeE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).
Direttiva 2004/109/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/Ce (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj).
Direttiva 2014/56/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/Ce relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/56/oj).
Regolamento (Ue) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di Enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/Ce della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/537/oj).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" [COM(2019) 640 final dell'11.12.2019].
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" [COM(2018) 97 final dell'8.3.2018].
Regolamento delegato (Ue) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj).
Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (Ue) 2019/1937 e il regolamento (Ue) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pacchetto di aiuti per le Pmi" [COM(2023) 535 final del 12.9.2023].
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/Ce, 2013/34/Ue, (Ue) 2022/2464 e (Ue) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità [COM(2025) 81 final del 26.2.2025].
Raccomandazione (Ue) 2023/1425 della Commissione, del 27 giugno 2023, sull'agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un'economia sostenibile (GU L 174 del 7.7.2023, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/1425/oj).
Regolamento (Ue) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/345/oj).
Regolamento (Ue) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/346/oj).
Direttiva 2009/138/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).
Regolamento (Ue) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli Enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (Ue) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
