Sentenza Corte di Giustizia Ue 1 agosto 2025, causa C-512/24
Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso di sostanze, preparati e articoli pericolosi – Cadmio – Allegato XVII, voce 23, regolamento "Reach" 1907/2006/Ce – Tenore massimo nelle parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria – Braccialetto in argento risalente agli anni '40 e le cui brasature contengono cadmio – Leghe che costituiscono le brasature – Incorporazione nel braccialetto – Sussistenza – Qualifica come "parti di metallo" – Sussistenza – Deroghe applicabili a gioielli di oltre 50 anni al 10 dicembre 2011 – Applicabilità – Competenza del Giudice di merito – Sussistenza
La Corte di Giustizia Ue fa chiarezza sulle restrizioni stabilite dal regolamento 1907/2006/Ce all'immissione in commercio di prodotti in argento con brasature contenenti cadmio.
Secondo quanto precisato dal Giudice Ue (sentenza 1 agosto 2025, causa C-512/24), tali articoli rientrano nel divieto previsto alla voce 23, punto 10, ii, dell'allegato XVII al regolamento 1907/2006/Ce recante obblighi di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (cd. "Reach").
La voce in questione vieta l'immissione sul mercato delle "parti di metallo" di braccialetti con tenore di cadmio pari o superiore allo 0,01% in peso, al fine di proteggere i consumatori dai rischi associati all'uso di gioielli contenenti cadmio. Le leghe che costituiscono le brasature, ovvero le giunzioni dei metalli realizzate ad alte temperature, sono incorporate nel braccialetto e fanno quindi "parte" dello stesso.
In tali ipotesi, spetta al Giudice di merito valutare se l'articolo rientri in una delle ipotesi di deroga dettate dal successivo punto 11 e concernenti, in particolare, i gioielli "di oltre 50 anni al 10 dicembre 2011".Non è invece applicabile il punto 8 della medesima voce 23, che vieta l'immissione sul mercato di leghe per brasatura con tenore di cadmio pari o superiore allo 0,01% in peso (con deroghe per applicazioni militari e di sicurezza). Tale disposizione intende infatti proteggere gli utilizzatori – sia professionali, sia amatoriali – che vengono esposti al rischio di inalazione dei fumi durante la brasatura. I braccialetti non possono essere considerati "leghe per brasatura", non essendo destinati ad essere utilizzati come tali nell'ambito di tale procedimento. (AG)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 1 agosto 2025, causa C-512/24
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