Decreto direttoriale MinImprese 18 luglio 2025
Presentazione domande di incentivi per programmi di efficientamento energetico delle imprese e migliore uso delle risorse finalizzati ad una maggiore tutela ambientale - Fondo per il sostegno alla transizione industriale - Missione 2, Componente 2, Investimento 5.1, sottoinvestimento 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero delle imprese e del Made in Italy
Decreto direttoriale MinImprese 18 luglio 2025
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero delle imprese e del made in Italy l'8 agosto 2025 - Comunicato pubblicato sulla Guri 25 agosto 2025 n. 196)
Visto l'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il sostegno alla transizione industriale (nel seguito Fondo) con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici;
Considerato che il medesimo comma prevede che, a valere sulle risorse del Fondo, possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico e per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate;
Considerato, altresì, che il successivo comma 479 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, l'adozione delle disposizioni attuative del comma 478;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, 21 ottobre 2022 (nel seguito decreto 21 ottobre 2022), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 dicembre 2022, n. 297, adottato in attuazione del precitato comma 479 e recante criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'11 novembre 2022, n. 264, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 281 – Serie generale – del 1° dicembre 2023;
Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy — Dipartimento per le politiche per le imprese — avvenuta con Dpcm del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;
Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (Ue) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (Ue) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19;
Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e successive modiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
Visto in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che "le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Pnrr, almeno il 40 percento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Pnrr";
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, Pnrr) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023, con decisione del Consiglio Ecofin del 14 maggio 2024 e con decisione del Consiglio Ecofin del 12 novembre 2024;
Considerato che con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 20 giugno 2025 (9587/25), che modifica la Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, è stata approvata l'ulteriore revisione del Piano per la ripresa e la resilienza per l'Italia;
considerato che nell'ambito di tale revisione, è stato, tra l'altro, approvato l'aggiornamento e l'accorpamento degli Investimenti M2C2-I5.1 – Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie e M1C2-I7 – Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, in considerazione delle sinergie e complementarietà tra gli Investimenti medesimi in termini di obiettivi perseguiti, modalità di gestione e strumenti attuativi
Considerato che l'Investimento M2C2-5.1 Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche di cui alla richiamata revisione del piano si compone di due sottoinvestimenti, come di seguito dettagliato:
— sottoinvestimento 1: che consiste in un investimento pubblico in uno strumento denominato "tecnologie a zero emissioni nette", volto ad incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti nei settori dell'efficienza energetica, della produzione rinnovabile per l'autoconsumo e della trasformazione sostenibile del processo produttivo;
— sottoinvestimento 2: che consiste in un investimento pubblico in uno strumento denominato "Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche", volto ad incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti per rafforzare le catene di approvvigionamento industriali.
Considerato che il sottoinvestimento 1 del predetto Investimento M2C2-5.1 favorisce:
— la transizione ecologica del sistema di produzione nazionale a vari livelli, sostenendo gli investimenti per il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi e dei loro componenti diretti e indiretti utili per la transizione ecologica (ad esempio batterie e stoccaggio dell'energia, tecnologie solari ed eoliche, pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica, tecnologie dell'idrogeno e dispositivi di cattura e stoccaggio del carbonio);
— l'efficienza energetica dei processi di produzione (anche attraverso la produzione per l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad esclusione della biomassa);
— la sostenibilità dei processi produttivi, anche ai fini dell'economia circolare e di un uso più efficiente delle risorse.
Considerato che è prevista l'attuazione del predetto sottoinvestimento 1, relativamente alle finalità connesse all'efficienza energetica dei processi di produzione e alla sostenibilità dei medesimi, anche ai fini dell'economia circolare e di un uso più efficiente delle risorse, anche attraverso la disciplina attuativa del Fondo;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Pnrr con riferimento alla Missione 2 – Componente 2 – Investimento 5.1, M2C2-40 in scadenza al T2/2026;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, relativo all'assegnazione delle risorse del Pnrr in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi, e alla definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione europea;
Vista la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) — Carta della governance multilivello in Europa;
Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
Vista la direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (Ue) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/Ce della Commissione;
Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
Visto il regolamento (Ue) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014, la decisione n. 541/2014/Ue e abroga il regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012;
Visto l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito Mef-Rgs) sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto l'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di definire le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Pnrr, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2021, n. 279, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Pnrr di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
Visto il regolamento (Ue) 2020/852 e successive modificazioni e integrazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (Ue) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo ("Do no significant harm", nel seguito Dnsh);
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio Dnsh a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento delegato (Ue) n. 2021/2139 e successive modificazioni e integrazioni della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visti i principi trasversali previsti dal Pnrr, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
Visto l'accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares (2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;
Visto il Sistema di gestione e controllo Pnrr del Ministero delle imprese e del made in Italy, approvato da ultimo con decreto del direttore generale dell'Unità di Missione in data 29 novembre 2023;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e, in particolare, l'articolo 10, che contiene disposizioni sulle procedure di attuazione del Pnrr;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 febbraio 2023, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 marzo 2024, n. 52;
Visto il punto 7 del su richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, che prevede che "Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea";
Visto il decreto interministeriale recante l'istituzione e l'organizzazione interna dell'Unità di missione per il Pnrr del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1096;
Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (Cig) e del Codice unico di progetto (Cup) nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (Cup);
Vista la circolare Mef-Rgs dell'8 gennaio 2025, recante "Circolare in materia di apposizione del codice unico progetto (Cup) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici. Articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41";
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2022, n. 74, recante "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità";
Vista la circolare Mef-Rgs del 14 ottobre 2021, n. 21 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr";
Vista la circolare Mef-Rgs 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
Vista la circolare del Mef-Rgs 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto "Rendicontazione Pnrr al 31 dicembre 2021 — Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";
Vista la circolare Mef-Rgs del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Dnsh)";
Vista la circolare Mef-Rgs del 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 — Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti Pnrr — addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
Vista la circolare Mef-Rgs del 18 gennaio 2022, n. 4, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 — Indicazioni attuative";
Vista la circolare Mef-Rgs del 24 gennaio 2022, n. 6, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del Pnrr";
Vista la circolare Mef-Rgs del 10 febbraio 2022, n. 9, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del Pnrr";
Vista la circolare Mef-Rgs del 29 aprile 2022 n. 21 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e Piano nazionale per gli investimenti complementari — Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi Pnrr e Pnc";
Vista la circolare Mef-Rgs del 21 giugno 2022 n. 27 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Monitoraggio delle misure Pnrr";
Vista la circolare Mef-Rgs del 4 luglio 2022 n. 28 recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del Pnrr — prime indicazioni operative";
Vista la circolare Mef-Rgs del 26 luglio 2022 n. 29 recante "Circolare delle procedure finanziarie Pnrr";
Vista la circolare Mef-Rgs dell'11 agosto 2022 n. 30, recante "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure Pnrr";
Vista la circolare Mef-Rgs del 13 ottobre 2022 n. 33, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. Dnsh)";
Vista la circolare Mef-Rgs del 17 ottobre 2022 n. 34, recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";
Vista la circolare Mef-Rgs del 2 gennaio 2023 n. 1, recante "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza";
Vista la circolare Mef-Rgs del 13 marzo 2023, n. 10, recante "Interventi Pnrr. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali Pnrr aperte presso la Tesoreria dello Stato";
Vista la circolare Mef-Rgs del 22 marzo 2023, n. 11, recante "Registro Integrato dei Controlli Pnrr – Sezione controlli milestone e target";
Vista la circolare Mef-Rgs del 14 aprile 2023, n. 16, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure Pnrr di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori – Rilascio in esercizio sul sistema informativo Regis delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati Orbis nonché alle piattaforme antifrode Arachne e Piaf-It";
Vista la circolare Mef-Rgs del 27 aprile 2023, n. 19, recante "Utilizzo del sistema Regis per gli adempimenti Pnrr e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria Ngeu";
Vista la circolare Mef-Rgs del 9 maggio 2023, n. 20, recante "Monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2021-2027. Trasmissione protocollo unico di colloquio";
Viste le circolari direttoriali della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 267782 del 12 luglio 2023 e n. 11162 del 10 giugno 2024, recanti "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (Cup)";
Vista la circolare Mef-Rgs del 24 luglio 2023, n. 25, recante "Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria Ngeu";
Vista la circolare Mef-Rgs dell'8 agosto 2023, n. 26, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta "Richiesta di pagamento" alla C.e.";
Vista la circolare Mef-Rgs del 15 settembre 2023, n. 27, recante "Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure Pnrr di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex articolo 22 paragrafo 2 lettera d) regolamento (Ue) 2021/241 e comunicazione alla Uif di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex articolo 10, Dlgs 231/2007";
Vista la circolare Mef-Rgs del 1° dicembre 2023, n 32, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta "Richiesta di pagamento" alla C.e.";
Vista la circolare Mef-Rgs del 7 dicembre 2023, n. 33, recante "Interventi Pnrr gestiti sul modulo finanziario del sistema Regis. Operazioni contabili esercizio finanziario 2023";
Vista la circolare Mef-Rgs del 22 dicembre 2023, n. 35, recante "Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – versione 2.0";
Vista la circolare Mef-Rgs del 18 gennaio 2024, n. 2, recante "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico di colloquio, versione 2.0";
Vista la circolare Mef-Rgs del 28 marzo 2024, n. 13, recante "Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure Pnrr di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex articolo 22 regolamento (Ue) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex articolo 22 paragrafo 2 lettera c) regolamento (Ue) 2021/241";
Vista la circolare Mef-Rgs del 13 maggio 2024, n. 21, recante "Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56";
Vista la circolare Mef-Rgs del 14 maggio 2024, n. 22, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. Dnsh)";
Vista la circolare Mef-Rgs del 17 maggio 2024, n.27, recante "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico di colloquio, versione 3.0 e Puc Applicativo versione 1.0.";
Vista la circolare Mef-Rgs del 31 maggio 2024, n. 29, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla sesta "Richiesta di pagamento" alla C.e.";
Vista la circolare Mef-Rgs del 15 luglio 2024, n. 33, recante "Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";
Vista la circolare Mef-Rgs del 10 ottobre 2024, n. 35, recante "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico di colloquio, vers. 4.0, Tabelle di contesto vers. 2.0 e Controlli di validazione vers. 1.0";
Vista la circolare Mef-Rgs del 22 novembre 2024, n. 38, recante, "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla settima "Richiesta di pagamento" alla C.e.";
Vista la circolare Mef-Rgs del 30 maggio 2025, n. 15, recante, "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla ottava "Richiesta di pagamento" alla C.e."
Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di rating di legalità delle imprese;
Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", l'articolo 46-bis, recante "Certificazione della parità di genere";
Visto, altresì, l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162 del 2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità 29 aprile 2022, recante "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità", adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
Vista la circolare del Direttore generale della Direzione generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, 18 ottobre 2024, n. 42944, avente ad oggetto "Contratti di sviluppo — Precisazioni in merito all'applicazione della disciplina ambientale recata dal regolamento Gber";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto l'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" e che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" la quale prevede che, "le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale";
Visto il successivo comma 102, del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il quale dispone che, "dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali";
Visto il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali", e, in particolare, l'articolo 1, il quale:
— al comma 1, differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per le imprese di piccola e media dimensione rispettivamente al 31 dicembre 2025 e al 1° ottobre 2025;
— al comma 2, per le medesime imprese di piccola e media dimensione, individua la decorrenza per l'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 a partire dalla data in cui sorge l'obbligo assicurativo;
— al comma 3, conferma per le grandi imprese il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e stabilisce il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della medesima legge n. 213/2023 a far data dal novantesimo giorno dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo;
Considerato che l'articolo 10 del richiamato decreto 21 ottobre 2022, attuativo del Fondo, prevede:
— al comma 1, che le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, ferma restando la possibilità di adottare, in funzione dell'eventuale raggiungimento di particolari obiettivi ambientali, una procedura valutativa a graduatoria secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n.123/1998;
— al comma 2, che con successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono definiti i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e sono fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento, ivi compresa l'individuazione delle tipologie di aiuto applicabili in funzione degli obiettivi ambientali perseguiti, l'eventuale misura dell'efficientamento da perseguire a seguito della realizzazione degli investimenti, nonché la natura e le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni;
Considerato che per l'attuazione del precedente sottoinvestimento 1 dell'investimento M1C2-I7 – Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche relativamente alle finalità connesse all'efficienza energetica dei processi di produzione e alla sostenibilità dei medesimi, anche ai fini dell'economia circolare e di un uso più efficiente delle risorse, sono state rese disponibili risorse per 750.000.000,00 di euro;
Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese 23 dicembre 2024 (nel seguito, decreto 23 dicembre 2024), con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo, attraverso l'impiego di risorse pari a 400.000.000,00 di euro a valere sulla richiamata misura M1C2 — investimento 7, del Pnrr;
Tenuto conto che, alla data di chiusura dei termini per la presentazione domande di agevolazione di cui al decreto 23 dicembre 2024, dallo stanziamento disposto dal medesimo decreto risultano residuare risorse per un importo complessivo pari a euro 134.018.568,13;
Ritenuto necessario, al fine di dare piena attuazione al sottoinvestimento 1 del richiamato Investimento M2C2-5.1 Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche del Pnrr e perseguire un pieno utilizzo delle risorse disponibili, procedere all'apertura di un nuovo sportello agevolativo operante con le medesime modalità previste dal decreto 23 dicembre 2024, fatte salve le specificazioni riportate nel presente decreto;
decreta
Articolo 1
Finalità e risorse disponibili
1. Al fine di favorire la realizzazione dell'Investimento M2C2-5.1, sottoinvestimento 1 del Pnrr attraverso la disciplina attuativa del Fondo di cui al decreto 21 ottobre 2022, il presente provvedimento fornisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto 21 ottobre 2022, le necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento in funzione degli obiettivi ambientali da esso perseguiti e in coerenza con le previsioni del richiamato sottoinvestimento 1. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità di selezione dei progetti da sostenere con il contributo previsto dalla misura M2C2 — investimento 5.1, sottoinvestimento 1 del Pnrr.
2. Ai fini di cui al comma 1 e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto 21 ottobre 2022, il presente provvedimento definisce le modalità attuative di uno sportello agevolativo funzionale al raggiungimento degli obiettivi del Fondo e del richiamato sottoinvestimento 1 del Pnrr operante, in conformità con quanto previsto dal medesimo articolo 10, comma 1, attraverso una procedura valutativa a graduatoria operante con le medesime modalità disciplinate dal decreto 23 dicembre 2024, fatto salvo quanto diversamente specificato nei successivi articoli.
3. All'attuazione dello sportello di cui al comma 1 sono destinate risorse finanziarie per un importo complessivo di 134.018.568,13 euro, al lordo dei compensi spettanti al soggetto gestore, coincidenti con le economie rivenienti dall'attuazione dello sportello agevolativo di cui al decreto 23 dicembre 2024, a valere sulle risorse della Missione 2, Componente 2, Investimento 5.1 "Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche", del Pnrr finanziato dall'Unione europea – "Next Generation Eu" e, in particolare, del sottoinvestimento 1 nella parte in cui lo stesso è volto a incentivare gli investimenti privati e a migliorare l'accesso ai finanziamenti nei settori dell'efficienza energetica, della produzione rinnovabile per l'autoconsumo e della trasformazione sostenibile del processo produttivo.
4. In attuazione della previsione recata dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% (quaranta percento) delle risorse di cui al comma 3, è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
5. Nell'ambito di operatività delineato dal presente decreto, e tenuto conto delle finalità connesse alle risorse utilizzate, una quota pari al 50% (cinquanta percento) delle risorse di cui al comma 3 è riservata alle imprese energivore come definite dal decreto 23 dicembre 2024, fermo restando quanto in proposito previsto dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto 23 dicembre 2024.
6. In funzione dell'andamento dello sportello agevolativo, le risorse di cui al comma 3 potranno essere incrementate da successive ulteriori assegnazioni, anche di provenienza unionale.
Articolo 2
Modalità attuative dello sportello agevolativo
1. Lo sportello agevolativo di cui al presente provvedimento è attuato con le medesime modalità operative disciplinate dal decreto 23 dicembre 2024, fatto salvo che le agevolazioni possono essere concesse unicamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni. Non è, per quanto esposto, concessa la facoltà di richiedere l'attivazione nei limiti e alle condizioni della Sezione 2.6 della Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, concernente il "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e del regime SA.109439 approvato dalla Commissione europea in data 12 luglio 2024.
2. Ai fini dell'ammissibilità delle domande, la relazione tecnica di cui all'articolo 5 del decreto 23 dicembre 2024, da redigere nella forma di perizia asseverata e sulla base dello schema reso disponibile nel sito internet di cui all'articolo 3, comma 1, può essere redatta, in funzione delle finalità perseguite, da:
a) geologi, ingegneri e periti industriali, anche facenti parte dell'organico della società richiedente, iscritti all'ordine professionale di riferimento ovvero;
b) esperti in gestione dell'energia (Ege) certificati secondo la norma Uni Cei 11339 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo, ai sensi della normativa Uni Cei En Iso/Iec 17024 da un Ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento Ea/Mla e Iaf/Mla;
c) società di servizi energetici (Esco) certificate secondo la norma Uni Cei 11352 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo, ai sensi della normativa Uni Cei En Iso/Iec 17065 da un Ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento Ea/Mla e Iaf/Mla;
d) i legali rappresentanti dei soggetti richiedenti le agevolazioni, limitatamente ai propri programmi di investimento che si intendono porre in essere all'interno del perimetro del sistema di gestione dell'energia, comprendente la/le attività e il sito/siti, per il quale è stata ottenuta la certificazione secondo la norma Uni Cei En Iso 50001 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo, ai sensi della normativa Uni Cei En Iso/Iec 17021-1 da un Ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento Ea/Mla e Iaf/Mla.
3. In sede di domanda di agevolazione, unitamente al possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal decreto 21 ottobre 2022 e dal decreto 23 dicembre 2024, il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare di essere in regola con gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali". La predetta dichiarazione deve essere resa in relazione:
a) alle domande di agevolazione presentate da imprese di grandi dimensioni;
b) alle domande di agevolazione presentate dalle imprese di medie dimensioni, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni, a far data dal 2 ottobre 2025.
4. Per le domande di cui al comma 3, l'adempimento dell'obbligo assicurativo di cui al medesimo comma 3 deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell'erogazione delle agevolazioni concesse.
Articolo 3
Termini per la presentazione delle domande di agevolazioni
1. La domanda di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente in via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella competente sezione del sito internet dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia (www.invitalia.it), soggetto gestore dell'intervento agevolativo, a partire dalle ore 12.00 del giorno 17 settembre 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 dicembre 2025, con le modalità definite all'articolo 4 del decreto 23 dicembre 2024. Il soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa.
Articolo 4
Istruttoria delle domande e concessione delle agevolazioni
1. Il soggetto gestore, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'articolo 3, comma 1, avvia per tutte le domande pervenute entro i termini le attività istruttorie di competenza volte ad accertare:
a) la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal decreto 21 ottobre 2022 e dal decreto 23 dicembre 2024 e dall'articolo 2, comma 3, del presente decreto;
b) la solidità economica e finanziaria dell'impresa proponente e la sostenibilità del progetto d'investimento proposto, sulla base della documentazione fornita dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda;
c) la sussistenza delle condizioni previste per il sostegno finanziario del Pnrr di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto 23 dicembre 2024, sulla base della documentazione fornita dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda.
2. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 1 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il soggetto gestore può richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 20 (venti) giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine, la domanda di agevolazione decade.
3. L'accertamento nell'ambito delle verifiche regolate dai commi che precedono da parte del soggetto gestore di variazioni incidenti sugli elementi utili per la formazione della graduatoria di cui al comma 5 che determinano una variazione in diminuzione del punteggio attribuito comporta la rideterminazione del medesimo ai fini della formazione della richiamata graduatoria.
4. Per i programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, ovvero per le domande dichiarate decadute ai sensi del comma 2, il soggetto gestore provvede a comunicare all'impresa i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
5. A seguito della conclusione delle attività istruttorie, tenuto conto delle risorse disponibili e delle riserve di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, il soggetto gestore procede a formare, sulla base dei criteri previsti dal decreto 23 dicembre 2024 valorizzati mediante l'utilizzo delle formule di calcolo indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto, la graduatoria, individuando le domande ammissibili alle agevolazioni e finanziabili, le domande ammissibili alle agevolazioni ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie e le domande non ammissibili alle agevolazioni. La predetta graduatoria è pubblicata entro 120 (centoventi) giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione nella competente sezione dei siti internet del soggetto gestore (www.invitalia.it) e del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it).
6. Per le domande risultanti, sulla base della graduatoria di cui al comma 5, ammissibili e finanziabili, il soggetto gestore procede, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria, alla concessione delle agevolazioni che deve intervenire, in ogni caso, entro il 30 giugno 2026. L'efficacia della concessione è comunque subordinata al completo svolgimento, con esito positivo, delle attività istruttorie disciplinate dall'articolo 10, comma 6, lettere c), d) ed e) del decreto 21 ottobre 2022, in esito alle quali il soggetto gestore procede a determinare, tra l'altro, l'esatto ammontare delle spese ammissibili e delle agevolazioni concedibili.
7. Le domande di agevolazione che, a seguito della formazione della graduatoria di cui al comma 5, risultino ammissibili alle agevolazioni ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie si intendono sospese nelle more dell'eventuale assegnazione di nuove risorse finanziarie allo sportello agevolativo regolato dal presente decreto. La predetta sospensione opera per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni decorsi i quali, in assenza di nuove risorse disponibili per la copertura finanziaria delle agevolazioni richieste, le domande si intendono decadute e a tal fine il soggetto gestore invia specifica comunicazione.
Articolo 5
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal decreto 21 ottobre 2022 e dal decreto 23 dicembre 2024. Ulteriori specificazioni potranno essere fornite dal soggetto gestore con la documentazione di cui all'articolo 3 del presente decreto.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 2 al presente decreto è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente provvedimento.
3. In attuazione del regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati o "Gdpr") e nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del soggetto gestore e del Ministero delle imprese e del made in Italy.
4. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy "www.mimit.gov.it" e nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it". Della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Sistema di calcolo del punteggio
