Regolamento Commissione Ue 2026/718/Ue
Prescrizioni minime di sostenibilità ambientale per gli appalti pubblici europei di turbine eoliche
N.d.R.: il presente regolamento si applica dal 30 giugno 2026.
Ultima versione coordinata con modifiche al 24/03/2026
Commissione europea
Regolamento di esecuzione 20 marzo 2026, n. 2026/718/Ue
(Guue 23 marzo 2026)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (Ue) 2018/17241, in particolare l'articolo 25, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ue) 2024/1735 stabilisce misure volte a potenziare la capacità di produzione dell'Unione di tecnologie a zero emissioni nette e delle relative componenti chiave, ivi compreso lo stimolo della domanda di tecnologie a zero emissioni nette resilienti e sostenibili dal punto di vista ambientale attraverso gli appalti pubblici.
(2) A norma del regolamento (Ue) 2024/1735 la Commissione è tenuta a specificare prescrizioni minime obbligatorie in materia di sostenibilità ambientale per le procedure di appalto pubblico che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/Ue2, 2014/24/Ue3 o 2014/25/Ue4 del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora gli appalti prevedano, nel loro oggetto, tecnologie a zero emissioni nette figuranti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a k), di tale regolamento o nel caso di appalti di lavori e concessioni di lavori che includono tali tecnologie.
(3) A norma del regolamento (Ue) 2024/1735 la Commissione è tenuta a specificare tali prescrizioni minime obbligatorie mediante un atto di esecuzione che deve essere adottato entro il 30 marzo 2025. In ragione dell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al regolamento (Ue) 2024/1735, in termini sia delle tecnologie a zero emissioni nette contemplate sia delle possibili prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale da prendere in considerazione, sono state necessarie una mappatura e un'analisi approfondite e non è stato pertanto possibile rispettare il termine.
(4) Il presente regolamento dovrebbe pertanto contemplare le prescrizioni minime di sostenibilità ambientale relative a determinate tecnologie a zero emissioni nette, in particolare le tecnologie per l'energia eolica onshore e offshore, tenendo presente che le norme stabilite conformemente all'articolo 25 del regolamento (Ue) 2024/1735 dovrebbero applicarsi agli appalti per le tecnologie a zero emissioni nette tranne nel caso in cui tali appalti siano utilizzati per realizzare progetti aggiudicati nel contesto delle aste per le energie rinnovabili a norma dell'articolo 26 del medesimo regolamento.
(5) Per motivi di semplicità e di facilità di attuazione, tali prescrizioni minime dovrebbero basarsi su metodologie e metodi di misurazione dell'Unione o riconosciuti dall'Unione che siano applicabili alle tecnologie a zero emissioni nette e contemplino le pertinenti dimensioni ambientali. Attualmente tali metodologie e metodi di misurazione non esistono per un numero significativo di tecnologie a zero emissioni nette. Numerose metodologie sono in corso di preparazione e potrebbero essere utilizzate in questo contesto in una fase successiva. Ciò limita la gamma di tecnologie a zero emissioni nette per le quali il presente regolamento dovrebbe stabilire prescrizioni minime di sostenibilità ambientale.
(6) Inoltre, poiché le prescrizioni di sostenibilità ambientale per gli appalti pubblici delle pompe di calore sono già stabilite nell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio5, nel regolamento delegato (Ue) n. 811/2013 della Commissione6 e nell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio7, il presente regolamento non dovrebbe riguardare le pompe di calore.
(7) Analogamente, i criteri di aggiudicazione relativi alla sostenibilità ambientale per gli appalti pubblici di batterie o di prodotti contenenti batterie saranno stabiliti conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio8. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto riguardare le batterie.
(8) Per quanto riguarda i prodotti fotovoltaici sono in preparazione possibili misure di attuazione a norma della direttiva 2009/125/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio9 e del regolamento (Ue) 2017/1369, che comporterebbero disposizioni obbligatorie in materia di appalti pubblici simili a quelle per le pompe di calore.
(9) Sebbene la tecnologia eolica sia formalmente diffusa solo in piccola parte attraverso gli appalti pubblici, in alcuni mercati gli enti aggiudicatori indicono appalti pubblici per le turbine eoliche. Ciò avviene quando essi sono soggetti alla direttiva 2014/25/Ue e il mercato non è direttamente esposto alla concorrenza, per cui non si applica l'eccezione di cui all'articolo 34 della suddetta direttiva.
(10) Sebbene tra l'80 e il 95% della massa totale di una turbina eolica possa essere riciclata, perché composta principalmente da ferro e acciaio, alcune componenti pongono problemi. È il caso delle pale, che rappresentano circa il 15% della massa di una turbina eolica. Le pale contengono generalmente materiali compositi complessi — una combinazione di fibre rinforzate e una matrice polimerica. Di conseguenza sono la componente delle turbine eoliche che presenta le sfide maggiori in termini di aumento della riciclabilità10. Si stima che i rifiuti compositi delle pale eoliche dismesse raggiungeranno circa le 400 000 tonnellate entro il 204011.
(11) Allo stesso tempo le imprese e gli istituti di ricerca stanno sviluppando tecniche di riciclaggio ed esaminando la composizione dei materiali e i processi di dismissione delle turbine al fine di migliorare la riciclabilità, ossia il potenziale di riciclaggio al momento della produzione, delle pale delle turbine eoliche. Per sostenere la piena circolarità delle turbine eoliche è opportuno includere una prescrizione minima in materia di riciclabilità delle pale. Tale prescrizione minima stimolerà la domanda di pale riciclabili e incentiverà la ricerca e lo sviluppo nel settore. Considerata l'attuale fase di sviluppo tecnologico, sembra opportuno fissare un valore minimo ambizioso ma realistico del 70%.
(12) La norma europea En 45555:2019 prevede metodi per la riciclabilità dei prodotti connessi all'energia e dovrebbe pertanto essere utilizzata per valutare la riciclabilità delle pale eoliche.
(13) Poiché la norma En 45555:2019 richiede tecnologie all'avanguardia, opportuni adeguamenti per quanto riguarda il livello di maturità tecnologica richiesto sosterranno lo sviluppo di tecnologie nuove e innovative di riciclaggio delle pale. Una definizione dei livelli di maturità tecnologica figura nella decisione C(2014)4995 della Commissione12. In base a tale definizione, un livello di maturità tecnologica pari a sei (6), che implica che la tecnologia è stata dimostrata in un ambiente pertinente, può essere considerato appropriato per sostenere tecnologie innovative di riciclaggio delle pale.
(14) Sebbene la norma En 45555:2019 richieda che le tecnologie di riciclaggio delle pale siano attualmente economicamente sostenibili, può essere necessaria flessibilità per le aree geografiche con industrie emergenti nel settore del riciclaggio delle pale. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pertanto adattare la prescrizione, ad esempio accettando tecnologie che si prevede diventeranno economicamente sostenibili nell'area geografica interessata nel corso della durata di funzionamento delle turbine eoliche.
(15) Le diverse soluzioni di riciclaggio per le pale, come la separazione chimica, la separazione termica o la frantumazione meccanica, possono variare notevolmente per quanto riguarda il livello di conservazione dei materiali. Per calcolare il tasso di riciclabilità, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono pertanto necessitare di una valutazione della qualità della conservazione dei materiali nel processo di riciclaggio.
(16) Poiché a seguito dell'applicazione del presente regolamento le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovranno modificare in modo significativo le loro procedure, tale applicazione dovrebbe essere deferita per concedere alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori il tempo necessario per attuare tali modifiche. Le prescrizioni minime di sostenibilità ambientale stabilite dal presente regolamento devono applicarsi alle procedure di appalto pubblico che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2024/1735 avviate il 30 giugno 2026 o successivamente a tale data.
(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento specifica le prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2024/1735.
Articolo 2
Tecnologie per l'energia eolica onshore e offshore
1. Le pale delle turbine eoliche delle tecnologie per l'energia eolica onshore e offshore hanno un tasso di riciclabilità di almeno il 70%. Il tasso di riciclabilità è calcolato come peso relativo del materiale riciclabile. Il tasso di riciclabilità delle pale delle turbine eoliche è dimostrato al più tardi entro la data di esecuzione dell'appalto.
2. La prescrizione di cui al paragrafo 1 può assumere la forma di una clausola di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 70 della direttiva 2014/24/Ue e dell'articolo 87 della direttiva 2014/25/Ue nonché dei principi generali della direttiva 2014/23/Ue, o di una specifica tecnica ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2014/23/Ue, dell'articolo 42 della direttiva 2014/24/Ue e dell'articolo 60 della direttiva 2014/25/Ue.
3. Il presente articolo è attuato in modo obiettivo, non discriminatorio e trasparente e nel rispetto degli impegni internazionali dell'Unione.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2026
Note ufficiali
Gu L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj.
Direttiva 2014/23/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (Gu L 94 del 28.3.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj).
Direttiva 2014/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/Ce (Gu L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj).
Direttiva 2014/25/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/Ce (Gu L 94 del 28.3.2014, pag. 243, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj).
Direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (Ue) 2023/955 (Gu L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).
Regolamento delegato (Ue) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (Gu L 239 del 6.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/811/oj).
Regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/Ue (Gu L 198 del 28.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj).
Regolamento (Ue) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/Ce e il regolamento (Ue) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/Ce (Gu L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj).
Direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (Gu L 285 del 31.10.2009, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj).
Commissione europea, Science for Policy Brief, Wind energy circularity challenges, disponibile all'indirizzo https://setis.ec.europa.eu/document/download/6dfe5811-a603-42da-8298-2cc636ae1579_en?filename=JRC131723_wind_energy_circularity_challenges_v7.pdf&prefLang=it, versione del 1° luglio 2025.
WindEurope, Accelerating Wind Turbine Blade Circularity, disponibile all'indirizzo https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/reports/WindEurope-Accelerating-wind-turbine-blade-circularity.pdf, versione del 1° luglio 2025.
Decisione di esecuzione della Commissione che modifica la decisione di esecuzione C(2013)8631 che adotta il programma di lavoro 2014-2015 nell'ambito del programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020).