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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 23 ottobre 2025, cause riunite C-221/24 e C-222/24

Nel caso di spedizione illegale scatta l'obbligo di ripresa dei rifiuti da parte del soggetto che l’ha effettuata o, se questi non provvede, da parte dell'Autorità di spedizione che, in ogni caso, ha sempre l'obbligo di provvedere al loro recupero o smaltimento.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 23 ottobre 2025, cause riunite C-221/24 e C-222/24

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Regolamento (Ce) n. 1013/2006 – Articolo 24, paragrafo 2 – Spedizione – Ripresa in caso di spedizione illegale – Ripresa di rifiuti da parte dell'Autorità competente di spedizione – Obbligo o facoltà per tale autorità di recuperare o smaltire i rifiuti malgrado l'opposizione del mittente originario – Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto di proprietà – Validità