Energia
Normativa Vigente

Dm Ambiente 29 luglio 2025, n. 204

Sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore - Modificazioni al Dm 23 luglio 2024, n. 268

Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto 29 luglio 2025 n. 204

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 28 ottobre 2025)

Modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 luglio 2024, n. 268

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (U2) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

Vista la proposta di aggiornamento del piano nazionale integrato energia e clima, comunicata alla Commissione europea in attuazione del regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che è stata adottata il 30 giugno 2024;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (nel seguito decreto-legge n. 181 del 2023);

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 181 del 2023 che ha stabilito i criteri per la definizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (nel seguito clienti finali energivori), istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (nel seguito: Csea), prevedendo che:

a) la nuova capacità di generazione possa essere realizzata anche per il tramite di soggetti terzi con i quali i clienti finali energivori abbiano sottoscritto contratti di approvvigionamento a termine;

b) nelle more dell’entrata in esercizio della nuova capacità, i clienti finali energivori interessati hanno la facoltà di richiedere al Gestore dei servizi energetici – Gse Spa (nel seguito: Gse) l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine ad un prezzo  di cessione definito dal Gse da restituire in un periodo di venti anni a decorre dall'entrata in esercizio degli impianti  e con l'impegno a realizzare nuova capacità in misura pari almeno al doppio di quella corrispondente all'energia elettrica rinnovabile anticipata;

c) l'anticipazione e la restituzione dell'energia elettrica avvengano attraverso contratti per differenza a due vie, stipulati tra il Gse e i clienti finali energivori o i soggetti terzi interessati, sulla base del medesimo prezzo di cessione, definito dal Gse tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;

d) sia assicurato il coordinamento della misura disciplinata dal presente decreto con gli strumenti di supporto alla generazione da fonti rinnovabili gestiti dal Gse;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 181 del 2023 secondo cui la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal Gse, a fronte delle richieste di anticipazione, è pari all'energia nella disponibilità del Gse medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 luglio 2024, n. 268 (nel seguito Dm 23 luglio 2024), che ha disciplinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 181 del 2023, l'implementazione del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte dei clienti finali energivori;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 ottobre 2024, n. 11 di approvazione delle regole operative di cui al Dm 23 luglio 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della transizione energetica del 30 dicembre 2024 recante "Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 con validità massima al 31 dicembre 2025" (nel seguito, Dm 30 dicembre 2024,);

Vista la decisione della Commissione europea C (2024) 9136 final del 17 dicembre 2024 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al Dm 30 dicembre 2024, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 giugno 2025, n. 19 di approvazione delle regole operative di cui al Dm 30 dicembre 2024;

Vista la nota del 25 settembre 2024 con cui la Commissione europea ha richiesto alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea informazioni sull'attuazione della misura prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2023 ed alla quale è stato dato pronto riscontro da parte di questo Ministero;

Vista la lettera del 18 aprile 2025 con la quale la Commissione europea, a valle delle informazioni ricevute in risposta alle richieste formulate con nota del 25 settembre 2024, ha richiesto di riprendere il confronto;

Considerato che nel corso della successiva interlocuzione tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Commissione europea, quest'ultima ha espresso la necessità di assicurare che le condizioni e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 181 del 2023 siano compatibili con le vigenti norme eurounitarie in materia di Aiuti di Stato e sviluppo del mercato elettrico integrato;

Vista la comunicazione COMP.Dir B/JP/LN/AZ*comp(2025)7330658 del 27 giugno 2025 con la quale la Commissione europea, in esito all'interlocuzione con le Autorità italiane, ha descritto le modifiche alla misura di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 181 del 2023 affinché si possa ritenere l'attuazione della misura compatibile con le norme applicabili in materia di Aiuti di Stato prevedendo in particolare che:

a) ai fini della realizzazione della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili necessaria alla restituzione dell'energia anticipata ai clienti energivori, il Gse proceda allo svolgimento di una procedura pubblica competitiva, trasparente e non discriminatoria aperta a tutte le parti interessate;

b) il contratto di restituzione dell'energia anticipata assicuri, tramite una apposita clausola contenente un meccanismo di calcolo del vantaggio residuo alla scadenza dei venti anni, che non vi sia sovra remunerazione, tenuto conto del beneficio associato all'anticipazione triennale dell'energia;

Considerato che, sulla base di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea, per il calcolo del vantaggio residuo alla scadenza dei venti anni si deve procedere alla sottrazione dall'importo anticipato nel triennio 2025-2028 dei flussi di cassa corrispondenti alla differenza tra i costi teorici e i ricavi teorici afferenti alla fase ventennale di restituzione; e che a tal fine la sottrazione di detti flussi di cassa rileva solo se l'importo compressivo attualizzato assume valore positivo (costi maggiori dei ricavi);

Considerato, inoltre, che per il calcolo dell'importo anticipato nel triennio 2025-2028 la comunicazione COMP.Dir B/JP/LN/AZ*comp(2025)7330658 del 27 giugno 2025 prevede si applichi un tasso di indebitamento delle imprese non finanziarie e che, anche per quanto espresso nel precedente considerato, la differenza tra l'importo anticipato nel triennio 2025-2028 ed i ricavi netti effettivamente percepiti durante la fase ventennale di restituzione presenta la stessa natura degli importi anticipati nel triennio 2025-2028, costituendo di fatto la parte residua di detto importo anticipato;

Considerato infine che in ragione di quanto espresso nei precedenti considerati, il tasso da applicare per determinare l'importo della eventuale sovracompensazione al termine del contratto di restituzione sia il medesimo utilizzato per il calcolo dell'importo anticipato nel triennio 2025-2028, ovvero il tasso di indebitamento delle imprese non finanziarie;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla modifica del Dm 23 luglio 2024, tenendo conto delle condizioni previste dalla comunicazione COMP.Dir B/JP/LN/AZ*comp(2025)7330658 della Commissione europea del 27 giugno 2025.

Decreta

Articolo 1

Modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 luglio 2024, n. 268

1. Al Dm 23 luglio 2024 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 comma 1:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) soggetti terzi: soggetti con i quali i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, abbiano stipulato, anche indirettamente, un contratto di approvvigionamento a termine di energia elettrica da fonti rinnovabili o che risultino aggiudicatari in esito alla procedura competitiva di cui all'articolo 6-bis;";

ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) contratto di restituzione: contratto per differenza a due vie sottoscritto dal Gse con i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, ovvero con soggetti terzi, che prevede l'obbligo di restituzione dell’energia elettrica anticipata dal Gse e del controvalore delle relative garanzie di origine, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera d) e 11, commi 1, 5, 6 e 7 del Dm 30 dicembre 2024,  per un periodo pari a venti anni a decorrere dall'entrata in esercizio della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, fatta salva l'eventuale estensione di detto periodo funzionale al recupero del vantaggio residuo;"

iii) dopo la lettera p), sono inserite le seguenti:

"q) procedura competitiva: procedura svolta dal Gse ai sensi dell'articolo 6-bis, per la selezione dei soggetti che assumono l'obbligo di realizzazione della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e di sottoscrizione del contratto di restituzione;

r) vantaggio residuo alla scadenza del contratto di restituzione: minor valore tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione e la differenza, se positiva, tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione e il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di restituzione.";

b) all'articolo 5, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"6. Per i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, che partecipano alla procedura competitiva di cui all'articolo 6-bis, gli obblighi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non si applicano nei limiti delle quantità di energia anticipata per cui non risultino selezionati in esito alla medesima procedura. Conseguentemente, secondo le modalità disciplinate nelle regole operative di cui all'articolo 8, detti obblighi sono trasferiti in capo ai soggetti aggiudicatari siano essi clienti energivori, anche in forma aggregata, nonché soggetti terzi dagli stessi delegati, per le eventuali quantità offerte in eccesso rispetto alla quota di energia oggetto del contratto di anticipazione dai medesimi sottoscritto, o produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ai soggetti di cui al secondo periodo sono altresì trasferite le garanzie di cui all’articolo 5, comma 2 secondo le modalità disciplinate dal Gse nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 8.

c) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 6-bis (Procedura competitiva)

1. Entro i novanta giorni successivi all'approvazione delle regole operative di cui all'articolo 8, il Gse pubblica l'avviso per lo svolgimento della procedura competitiva che si svolge in forma telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

2. La procedura di cui al comma 1 è aperta ai clienti energivori, anche in forma aggregata nonché ai soggetti terzi dagli stessi delegati, limitatamente ad offerte non superiori alla quota di energia oggetto del contratto di anticipazione dai medesimi sottoscritto nonché a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 3, siano essi clienti energivori, anche in forma aggregata, nonché soggetti terzi dagli stessi delegati, per le eventuali quantità offerte in eccesso rispetto alla quota di energia oggetto del contratto di anticipazione dai medesimi sottoscritto, o produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.

3. Fatta eccezione per i clienti energivori, anche in forma aggregata, nonché i soggetti terzi dagli stessi delegati limitatamente alle eventuali quantità offerte non superiori alla quota di energia oggetto del contratto di anticipazione dai medesimi sottoscritto, ai fini della qualificazione in esito alla partecipazione alla procedura competitiva di cui al comma 1 i soggetti richiedenti devono:

a) disporre del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell'impianto ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti;

b) disporre del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema Gaudì di Terna validata dal gestore di rete;

c) garantire la conformità dell'impianto ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (Dnsh) nonché ai requisiti specifici per tecnologia di cui all'allegato 3 al Dm 30 dicembre 2024, declinati nelle regole operative di cui all’articolo 8;

4. I soggetti richiedenti di cui al comma 2 devono indicare, nell’istanza di partecipazione alla procedura competitiva, un'offerta, anche negativa, che rappresenti quanto sono disposti a ricevere (o a pagare) in €/MWh per realizzare la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e a sottoscrivere il contratto di restituzione.

5. In caso di mancata partecipazione alla procedura competitiva di cui al comma 1 da parte dei clienti finali energivori, anche in forma aggregata, o dei soggetti terzi da essi delegati, si assume che gli stessi, in sede di gara, abbiano presentato un'offerta pari al minor valore che può essere offerto nell'ambito della procedura competitiva.

6. Ai fini della formazione della graduatoria, il Gse ordina le offerte ricevute in senso crescente fino a concorrenza del valore dell'energia elettrica corrispondente al volume di energia elettrica aggiudicato nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 4. Risultano aggiudicate tutte le offerte caratterizzate da un valore inferiore o pari a quello dell'ultima offerta accettata.

7. Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione, a parità di offerta prevalgono automaticamente le offerte presentate da parte dei clienti finali energivori, anche in forma aggregata, o dai soggetti terzi da essi delegati, ivi incluse quelle assunte ai sensi del comma 5.

8. Il cliente energivoro, anche in forma aggregata, o il soggetto terzo da esso delegato è tenuto a corrispondere al Gse se positivo, ovvero a ricevere dallo stesso se negativo, secondo le modalità disciplinate dalle regole operative di cui all'articolo 8, un corrispettivo (premio) pari al prodotto dell'offerta marginale definita in esito alla procedura competitiva di cui al comma 1 e la quantità di energia elettrica oggetto del contratto di anticipazione per cui non sia stato selezionato nell'ambito della procedura. Con la regolazione di detto importo, il cliente energivoro, anche in forma aggregata, o il soggetto terzo da esso delegato si libera di ogni obbligazione rispetto all'energia anticipata di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e c). Il Gse utilizza le risorse raccolte ai sensi del primo periodo ai fini del successivo comma 9 ovvero, in caso di offerta marginale negativa, utilizza le risorse raccolte secondo le modalità di cui al successivo comma 10 per i versamenti da erogare ai clienti energivori di cui al primo periodo.

9. Il premio corrispondente all'ultima offerta accettata, se positivo, è riconosciuto, in relazione alle quantità aggiudicate, ai clienti finali energivori, anche in forma aggregata, nonché ai soggetti terzi dagli stessi delegati nei limiti delle quantità accettate in eccesso rispetto a quelle oggetto del contratto di anticipazione, nonché agli altri soggetti le cui offerte risultano aggiudicate ai sensi del comma 6 ed è corrisposto in un'unica soluzione successivamente all'entrata in esercizio della nuova capacità e alla sottoscrizione del contratto di restituzione di cui all'articolo 7.

10. Nel caso in cui l'ultima offerta accettata abbia valore negativo, il Gse richiede il versamento, entro un termine dallo stesso determinato e successivo alla conclusione della procedura, degli importi corrispondenti ai clienti finali energivori, anche in forma aggregata, nonché ai soggetti terzi dagli stessi delegati nei limiti delle quantità accettate in eccesso rispetto a quelle oggetto del contratto di anticipazione, nonché agli altri soggetti le cui offerte risultano aggiudicate ai sensi del comma 6.

11. Il Gse nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 8 disciplina i termini e le condizioni per l'apertura di eventuali ulteriori procedure competitive per l'allocazione di quantità rimaste in capo a soggetti energivori, anche in forma aggregata, o dai soggetti terzi da essi delegati per i quali in esito alle procedure, così come disciplinate dai precedenti commi, permangono tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di anticipazione di cui all'articolo 5.

d) all’articolo 7:

i) al comma 1,

1. le parole "il cliente finale energivoro, anche in forma aggregata, ovvero il soggetto terzo dallo stesso delegato" sono sostituite dalle seguenti "il soggetto la cui offerta sia stata aggiudicata in esito alla procedura competitiva di cui all'articolo 6-bis, sia esso un cliente energivoro, anche in forma aggregata o un soggetto terzo,";

2. dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere:

"h) con riferimento alle quantità di energia elettrica oggetto del contratto di anticipazione per cui non siano stati selezionati nell'ambito della procedura competitiva secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis, non è consentito ai soggetti energivori, anche in forma aggregata, avvalersi delle facoltà di recesso e di rimodulazione delle quantità di energia elettrica oggetto di anticipazione previste ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettere e) ed f), successivamente allo svolgimento della medesima procedura competitiva. I soggetti energivori, anche in forma aggregata, possono in ogni caso avvalersi delle facoltà di recesso e di rimodulazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) ed f) per le quantità di energia elettrica oggetto del contratto di anticipazione per cui siano stati selezionati nell'ambito della procedura competitiva;

i) in esito al meccanismo di calcolo del vantaggio residuo di cui al successivo comma 4, qualora al termine dei venti anni risulti un valore positivo, la durata del contratto di restituzione è estesa per un periodo, comunque non superiore a ulteriori venti anni, determinato dal Gse ai sensi del successivo comma 3. È data facoltà al soggetto titolare del contratto di restituzione di procedere alla liquidazione immediata del vantaggio residuo secondo le modalità definite nelle regole operative di cui all'articolo 8;

l) il prezzo di cessione che si applica all’estensione del contratto, è stimato dal GSse con riferimento ai costi operativi per l'esercizio, la gestione e la manutenzione di impianti fotovoltaici in continuità secondo i migliori standard di diligenza e nel rispetto della normativa applicabile e dei titoli autorizzativi, ivi inclusi eventuali costi insorgenti correlati al mantenimento dei diritti sul sito e al mantenimento in perfette condizioni di esercizio.

Il Gse determina detto valore nelle regole operative di cui all'articolo 8, sulla base di un valore dei costi operativi, già utilizzato nell'ambito del calcolo dei corrispettivi applicabili ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal Dm 30 dicembre 2024, e pari a 22 €/kW/anno, e della stima della produzione teorica media annua di un impianto fotovoltaico standard individuato secondo criteri prudenziali, applicando, ai fini dell'adeguamento all'inflazione, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività. Tale valore è eventualmente aggiornato dal Gse al diciottesimo anno di validità del contratto di restituzione al fine di tenere conto di eventuali aumenti dei costi di esercizio e manutenzione imprevedibili al momento della prima determinazione. È fatto salvo il diritto da parte dei soggetti sottoscrittori dei contratti di restituzione di presentare una perizia asseverata da parte di soggetti qualificati che certifichi un diverso maggior o minor costo, fornendone adeguata evidenza, di cui il Gse è tenuto a tenere conto nella determinazione del valore di cui al primo periodo da applicare allo specifico contratto."

ii) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"3. Il Gse, nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 8, definisce le modalità per il calcolo del vantaggio residuo secondo i criteri di cui al successivo comma 4. Il Gse comunica al soggetto che ha sottoscritto il contratto di restituzione, ad intervalli temporali predefiniti, ed al massimo ogni cinque anni, le informazioni riguardanti l'andamento del calcolo del predetto vantaggio. Al fine di dare certezze ai sottoscrittori dei contratti di restituzione il Gse determina, con adeguato anticipo rispetto al termine del contratto ventennale, sulla base delle migliori informazioni disponibili e con approccio prudenziale, la durata prestabilita dell'eventuale estensione contrattuale; su specifica istanza del soggetto sottoscrittore del contratto di restituzione, detta determinazione può essere anticipata al diciottesimo anno del contratto di restituzione stesso. Il soggetto sottoscrittore ha facoltà

di richiedere al Gse il ricalcolo, su base annuale, del periodo di estensione del contratto in funzione dell'andamento del vantaggio residuo restituito.

4. Ai fini del calcolo del vantaggio residuo di cui al comma 3, il Gse tiene conto dei seguenti criteri:

a) il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione è calcolato sulla base della differenza tra il prezzo di cessione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e i prezzi medi realizzati per i primi 5 mesi del 2025 nonché i prezzi rilevabili sulla piattaforma EEX al termine del mese di maggio 2025 per i residui periodi del triennio;

b) il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di restituzione è calcolato tenendo conto dei seguenti elementi:

1) i proventi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dalla nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, assumendo, per ciascun periodo rilevante, quale prezzo di riferimento per l'energia oggetto di restituzione il prezzo di cessione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e, per l'energia prodotta dalla rimanente capacità, il prezzo di riferimento applicabile all'energia oggetto del contratto di restituzione, ovvero la media dei prezzi zonali del Mercato del Giorno Prima ponderata in ragione dell'energia prodotta in ciascuna zona in detto periodo rilevante dalla capacità oggetto dello specifico contratto di restituzione;

2) un costo di investimento ed esercizio unitario definito dal Gse a partire da un valore di LCOE pari a 73 €/MWh, che sarà aggiornato, in aumento o in diminuzione, in misura pari al 50% dell'eventuale differenza tra il prezzo di cessione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e l'esito della prima asta del meccanismo di sostegno alle fonti rinnovabili di cui al Dm 30 dicembre 2024;

3) i valori sono determinati considerando, sia per la produzione della capacità contrattualizzata che per quella ulteriore, la produzione teorica degli impianti oggetto del contratto di restituzione – come determinata dal Gse ai fini della quantificazione della capacità da contrattualizzare per la restituzione dell'energia — distribuita nel tempo e tra le zone, utilizzando la distribuzione della produzione effettiva (o producibilità laddove applicabile) della capacità oggetto dello specifico contratto di restituzione. Il soggetto sottoscrittore può richiedere al Gse di utilizzare il luogo della suddetta produzione teorica la produzione effettiva degli impianti oggetto del contratto di restituzione o la producibilità quando applicabile.

c) i flussi finanziari di cui alla lettera a) del presente comma sono valorizzati utilizzando un tasso di interesse pari a 4,25%;

d) i flussi finanziari di cui alla lettera b) sono attualizzati ad un tasso di interesse determinato dal Gse nelle regole operative di cui all'articolo 8 con riferimento al costo medio ponderato del capitale (WACC) per la valorizzazione degli investimenti relativi ad impianti di generazione efficienti da fonte fotovoltaica;

e) i flussi finanziari di cui alla lettera a) e di cui alla lettera b) sono attualizzati all'anno di prevista entrata in operatività della nuova capacità ovvero nel 2028;

f) per il calcolo dell'eventuale sovracompensazione al termine del contratto di restituzione il Gse utilizza un tasso di interesse pari a 4,25%;

g) il valore della eventuale sovracompensazione all'anno di prevista entrata in operatività della nuova capacità ovvero nel 2028 non può comunque essere superiore al valore corrispondente alla attualizzazione al medesimo anno dei flussi finanziari di cui alla lettera a)."

Articolo 2

Disposizioni finali

1. I contratti di anticipazione e restituzione approvati con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 ottobre 2024, n. 11 sono aggiornati in conformità alle previsioni di cui al presente decreto.

2. Entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono aggiornate, su proposta del Gse, le regole operative di cui all'articolo 8 del Dm 23 luglio 2024.

3. L’aggiornamento delle regole tiene conto delle previsioni introdotte con l'articolo 1 del presente decreto e disciplina in particolare:

a) le modalità attuative delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 6;

b) gli schemi di avviso pubblico della procedura competitiva di cui all'articolo 6-bis;

c) i requisiti costruttivi, prestazionali e di tutela ambientale cui devono conformarsi gli impianti anche al fine di rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (Dnsh);

d) le modalità di regolazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6-bis, comma 8;

e) i termini e le modalità per l'apertura di una eventuale nuova procedura ai sensi dell'articolo 6-bis comma 11;

f) modalità per l'esercizio della facoltà di liquidazione immediata del vantaggio residuo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera i);

g) le modalità di aggiornamento del prezzo di cessione applicato nell'eventuale periodo di estensione del contratto di restituzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera l);

h) le modalità di calcolo e di comunicazione ai soggetti interessati del vantaggio residuo di cui all'articolo 7 commi 3 e 4.

4. Il cliente finale energivoro e il soggetto aggregatore, in caso di cliente finale energivoro in forma aggregata, in esito alla procedura di assegnazione di cui all'articolo 4 del Dm 23 luglio 2024 ha facoltà di rinunciare alla stipula del contratto di anticipazione entro 30 giorni, senza escussione della garanzia di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

5. Qualora il soggetto aggregatore, ai sensi del comma 4, rinunci alla stipula del contratto di anticipazione, i clienti finali energivori facenti parte dell'aggregazione hanno facoltà di procedere autonomamente alla stipula, limitatamente alla quota di energia spettante, previa presentazione di apposita istanza sottoscritta congiuntamente al soggetto aggregatore, secondo i termini e con le modalità disciplinati nelle regole operative di cui all'articolo 8 del Dm 23 luglio 2024.

6. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.