Regolamento Commissione Ue 2025/1416/Ue
Deroghe sulla rendicontazione di sostenibilità, a favore delle grandi imprese quotate, in relazione alle informazioni da inserire
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Regolamento delegato 11 luglio 2025, n. 2025/1416/Ue
(Guue 10 novembre 2025)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/Cee e 83/349/Cee del Consiglio1, in particolare l'articolo 29-ter, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva (Ue) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha modificato la direttiva 2013/34/Ue introducendovi obblighi supplementari di rendicontazione di sostenibilità.
(2) L'allegato I, Esrs 1, appendice C, del regolamento delegato (Ue) 2023/2772 della Commissione3 consente a determinate imprese di astenersi dal comunicare talune informazioni sulla sostenibilità nel primo anno o nei primi anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità.
(3) Il 26 febbraio 2025 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/Ce, 2013/34/Ue, (Ue) 2022/2464 e (Ue) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità4 ("pacchetto omnibus di semplificazione"), che, tra le altre cose, propone una serie di modifiche degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità introdotti dalla direttiva (Ue) 2022/2464. In particolare la Commissione propone di ridurre il numero di imprese soggette a tali obblighi di rendicontazione. Secondo la proposta della Commissione, solo le grandi imprese con oltre 1.000 dipendenti continuerebbero a dover assolvere all'obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità. Con il pacchetto omnibus di semplificazione la Commissione ha proposto anche di modificare l'articolo 5 della direttiva (Ue) 2022/2464 per posticipare le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione per le imprese che sarebbero tenute a comunicare informazioni per la prima volta in relazione agli esercizi finanziari 2025 e 2026 ("proposta di posticipo"). La proposta di posticipo è stata adottata senza modifiche sostanziali come direttiva (Ue) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio5 ed è entrata in vigore il 17 aprile 2025. Tuttavia, per non pregiudicare l'esito della procedura legislativa riguardante la proposta della Commissione volta a modificare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, in particolare le disposizioni che stabiliscono quali imprese saranno soggette in futuro a tali obblighi, la direttiva (Ue) 2025/794 non ha posticipato le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione per le imprese tenute a comunicare informazioni per la prima volta in relazione all'esercizio finanziario 2024.
(4) Conformemente alle tempistiche indicate nell'allegato I, Esrs 1, appendice C, del regolamento delegato (Ue) 2023/2772, le imprese tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità già in relazione all'esercizio finanziario 2024 saranno interessate dall'introduzione graduale di ulteriori obblighi di rendicontazione relativamente agli esercizi finanziari 2025 e 2026. Inoltre per le imprese con oltre 750 dipendenti non valgono le disposizioni in materia di introduzione graduale di cui beneficiano altre imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità. Non sarebbe ragionevole imporre alle imprese di ottemperare a obblighi di rendicontazione supplementari quando la Commissione ha presentato una proposta tesa a far sì che in futuro le medesime imprese non siano tenute a comunicare alcuna informazione. Sarebbe inoltre in contrasto con l'obiettivo del pacchetto omnibus di semplificazione, vale a dire la riduzione degli oneri, impedire alle imprese con oltre 750 dipendenti di beneficiare delle stesse disposizioni in materia di introduzione graduale applicate ad altre imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità, in particolare per quegli obblighi che presentano le maggiori difficoltà per le imprese, ovverosia i principi tematici Esrs E4 (biodiversità ed ecosistemi), Esrs S2 (lavoratori nella catena del valore), Esrs S3 (Comunità interessate) ed Esrs S4 (consumatori e utilizzatori finali) di cui all'allegato I del regolamento delegato (Ue) 2023/2772.
(5) Ai sensi dell'allegato I, Esrs 2, paragrafo 17, del regolamento delegato (Ue) 2023/2772, un'impresa o un gruppo con un massimo di 750 dipendenti che si avvalga delle esenzioni temporanee conformemente all'Esrs 1, appendice C, per un intero principio tematico deve comunque comunicare determinate informazioni sintetiche sul tema in questione se ha concluso che è rilevante. Posto che le esenzioni temporanee previste all'Esrs 1, appendice C, per un intero principio tematico dovrebbero essere applicabili anche dalle imprese con oltre 750 dipendenti, sarebbe necessario, per motivi di coerenza, imporre l'applicazione dell'Esrs 2, paragrafo 17, a tutte le imprese che si avvalgono di tali esenzioni temporanee, ivi comprese le imprese o i gruppi con oltre 750 dipendenti tenuti a comunicare informazioni a partire dall'esercizio finanziario 2024.
(6) È pertanto necessario adeguare il calendario di introduzione graduale che figura nell'allegato I, Esrs 1, appendice C, del regolamento delegato (Ue) 2023/2772 e modificare di conseguenza l'Esrs 2, paragrafo 17, nel medesimo regolamento delegato.
(7) Affinché le imprese interessate possano beneficiare quanto prima delle modifiche, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(8) Il 30 aprile 2025 la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito al progetto di atto delegato nel corso di una riunione congiunta del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile e del comitato di regolamentazione contabile, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, paragrafo 3 ter, terzo comma, della direttiva 2013/34/Ue,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (Ue) 2023/2772
L'allegato I del regolamento delegato (Ue) 2023/2772 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato
L'allegato I del regolamento delegato (Ue) 2023/2772 è così modificato:
1) nell'Esrs 1, l'appendice C ("Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente") è sostituita dalla seguente:
"Appendice C
Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente
La presente appendice costituisce parte integrante dell'Esrs 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.
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Esrs |
Obbligo di informativa |
Denominazione completa dell'obbligo di informativa |
Termine di introduzione o data di efficacia (compreso il primo anno) |
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Esrs 2 |
Sbm-1 |
Strategia, modello aziendale e catena del valore |
L'impresa comunica le informazioni prescritte dall'Esrs 2 Sbm-1, paragrafo 40, lettera b) (ripartizione dei ricavi totali per settore Esrs significativo), e paragrafo 40, lettera c) (elenco dei settori degli Esrs aggiuntivi significativi) a decorrere dalla data di applicazione specificata in un atto delegato della Commissione da adottare a norma dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, punto ii), della direttiva 2013/34/Ue. |
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Esrs 2 |
Sbm-3 |
Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'Esrs 2 Sbm-3, paragrafo 48, lettera e) (effetti finanziari attesi). In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 possono omettere le informazioni prescritte dall'Esrs 2 Sbm-3, paragrafo 48, lettera e) (effetti finanziari attesi) per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
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Esrs E1 |
E1-6 |
Emissioni lorde di Ges di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di Ges |
Nel primo anno in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano la media di 750 dipendenti durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere gli elementi d'informazione sulle emissioni di ambito 3 e le emissioni totali di Ges. In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 che alla data di chiusura del bilancio non superano la media di 750 dipendenti durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere gli elementi d'informazione sulle emissioni di ambito 3 e le emissioni totali di Ges per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
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Esrs E1 |
E1-9 |
Effetti finanziari attesi di rischi fisici e di transizione rilevanti e potenziali opportunità legate al clima |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'Esrs E1-9. In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 possono omettere le informazioni prescritte dall'Esrs E1-9 per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
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Esrs E2 |
E2-6 |
Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità legati all'inquinamento |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'Esrs E2-6. In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 possono omettere le informazioni prescritte dall'Esrs E2-6 per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
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Esrs E3 |
E3-5 |
Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità legati alle acque e alle risorse marine |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'Esrs E3-5. In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 possono omettere le informazioni prescritte dall'Esrs E3-5 per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
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Esrs E4 |
Tutti gli obblighi di informativa |
Tutti gli obblighi di informativa |
Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano la media di 750 dipendenti durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'Esrs E4. In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'Esrs E4 per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
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Esrs E4 |
E4-6 |
Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità legati alla biodiversità e agli ecosistemi |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'Esrs E4-6. |
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Esrs E5 |
E5-6 |
Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità legati all'uso delle risorse e all'economia circolare |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'Esrs E5-6. In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 possono omettere le informazioni prescritte dall'Esrs E5-6 per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
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Esrs S1 |
Tutti gli obblighi di informativa |
Tutti gli obblighi di informativa |
Nel primo anno in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano la media di 750 dipendenti durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'Esrs S1. In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 che alla data di chiusura del bilancio non superano la media di 750 dipendenti durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'Esrs S1 per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
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Esrs S1 |
S1-7 |
Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere la comunicazione di tutti gli elementi d'informazione presenti in questo obbligo di informativa. In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 possono omettere la comunicazione di tutti gli elementi d'informazione presenti in questo obbligo di informativa per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
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Esrs S1 |
S1-8 |
Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere questo obbligo di informativa per quanto riguarda i propri dipendenti nei paesi non See. In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 possono omettere questo obbligo di informativa per quanto riguarda i propri dipendenti nei paesi non See per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
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Esrs S1 |
S1-11 |
Protezione sociale |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'Esrs S1-11. In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 possono omettere le informazioni prescritte dall'Esrs S1-11 per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
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Esrs S1 |
S1-12 |
Persone con disabilità |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'Esrs S1-12. In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 possono omettere le informazioni prescritte dall'Esrs S1-12 per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
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Esrs S1 |
S1-13 |
Formazione e sviluppo delle competenze |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'Esrs S1-13. In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 possono omettere le informazioni prescritte dall'Esrs S1-13 per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
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Esrs S1 |
S1-14 |
Salute e sicurezza |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere gli elementi d'informazione riguardanti i casi di malattie connesse al lavoro e il numero di giornate perdute a causa di lesioni, infortuni, decessi e malattie connesse al lavoro. In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 possono omettere gli elementi d'informazione riguardanti i casi di malattie connesse al lavoro e il numero di giornate perdute a causa di lesioni, infortuni, decessi e malattie connesse al lavoro per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
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Esrs S1 |
S1-14 |
Salute e sicurezza |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere la comunicazione di informazioni sui lavoratori non dipendenti. In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 possono omettere la comunicazione di informazioni sui lavoratori non dipendenti per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
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Esrs S1 |
S1-15 |
Equilibrio tra vita professionale e vita privata |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'Esrs S1-15. In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 possono omettere le informazioni prescritte dall'Esrs S1-15 per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
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Esrs S2 |
Tutti gli obblighi di informativa |
Tutti gli obblighi di informativa |
Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano la media di 750 dipendenti durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'Esrs S2. In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'Esrs S2 per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
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Esrs S3 |
Tutti gli obblighi di informativa |
Tutti gli obblighi di informativa |
Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano la media di 750 dipendenti durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'Esrs S3. In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'Esrs S3 per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
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Esrs S4 |
Tutti gli obblighi di informativa |
Tutti gli obblighi di informativa |
Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano la media di 750 dipendenti durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'Esrs S4. In deroga alla prima frase, le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), della direttiva (Ue) 2022/2464 possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'Esrs S4 per i primi tre anni in cui redigono la dichiarazione sulla sostenibilità. |
2) nell'Esrs 2, paragrafo 17, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"L'impresa o il gruppo che, conformemente all'Esrs 1, appendice C, righe che riportano la dicitura "Tutti gli obblighi di informativa" in corrispondenza della colonna "Denominazione completa dell'obbligo di informativa", ometta le informazioni prescritte dal principio Esrs E4, Esrs S1, Esrs S2, Esrs S3 o Esrs S4 comunica in ogni caso se i temi di sostenibilità oggetto di detti principi sono stati ritenuti rilevanti in esito alla valutazione della rilevanza a opera dell'impresa. Inoltre, se uno o più di questi temi è stato valutato come rilevante, per ciascuno di essi l'impresa:".
Note ufficiali
Gu L 182 del 29 giugno 2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj.
Direttiva (Ue) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (Ue) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/Ce, la direttiva 2006/43/Ce e la direttiva 2013/34/Ue per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (Gu L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).
Regolamento delegato (Ue) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (Gu L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj).
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/Ce, 2013/34/Ue, (Ue) 2022/2464 e (Ue) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, Com(2025) 81 final.
Direttiva (Ue) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (Ue) 2022/2464 e (Ue) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Gu L, 2025/794, 16.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/794/oj).