Dlgs 20 febbraio 2026, n. 30
Dichiarazioni ambientali ingannevoli delle imprese (cd. greenwashing) - Modifiche al Dlgs 206/2005 (Codice del Consumo)
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30
(Guri 9 marzo 2026 n. 56)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — legge di delegazione europea 2024" e, in particolare, l'allegato A, numero 8);
Vista la direttiva (Ue) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/Ce e 2011/83/Ue per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione;
Vista la direttiva 2005/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/Cee del Consiglio e le direttive 97/7/Ce, 98/27/Ce e 2002/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali");
Visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue);
Vista la direttiva 2011/83/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/Cee del Consiglio e della direttiva 1999/44/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/Cee del Consiglio e la direttiva 97/7/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la direttiva (Ue) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (Ue) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/Ce, e che abroga la direttiva 1999/44/Ce;
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2025/1960 della Commissione, del 25 settembre 2025, relativo al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229";
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante "Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/Ce che modifica la direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole";
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante "Attuazione della direttiva 2005/29/Ce relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/Cee, 97/7/Ce, 98/27/Ce, 2002/65/Ce, e il regolamento (Ce) n. 2006/2004";
Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante "Attuazione della direttiva 2011/83/Ue sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/Cee e 1999/44/Ce e che abroga le direttive 85/577/Cee e 97/7/Ce";
Visto il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (Ue) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/Ce, e che abroga la direttiva 1999/44/Ce";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Modifiche al Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Al Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1:
1) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) "beni":
1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene ("beni con elementi digitali");
3) gli animali vivi;";
2) dopo la lettera n-ter) sono aggiunte le seguenti:
"n-quater) "asserzione ambientale": nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;
n-quinquies) "asserzione ambientale generica":
qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in una etichetta di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;
n-sexies) "etichetta di sostenibilità": qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale;
n-septies) "sistema di certificazione": un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un'impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l'uso di una corrispondente etichetta di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico e soddisfano i criteri seguenti:
1) il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;
2) i requisiti del sistema sono elaborati dal titolare dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi;
3) il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la sospensione dell'uso dell'etichetta di sostenibilità da parte dell'operatore economico in caso di non conformità ai requisiti del sistema;
4) il monitoraggio della conformità dell'operatore economico ai requisiti del sistema è oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza, sia dal titolare del sistema, sia dall'operatore economico, si basano su norme e procedure internazionali, dell'Unione europea o nazionali;
n-octies) "eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali": prestazioni ambientali conformi al regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Ecolabel Ue), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma En Iso 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione europea;
n-novies) "durabilità": la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;
n-decies) "aggiornamento del software": un aggiornamento necessario per mantenere conformi agli articoli 130 e 135-undecies i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità;
n-undecies) "materiali di consumo": componente di un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito o reintegrato affinché il bene funzioni come previsto;
n-duodecies) "funzionalità": la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo.";
b) all'articolo 21:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, le caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;";
2) al comma 2, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:
"b-ter) la formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise, così come altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l'attuazione, come l'assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori;
b-quater) la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa.";
c) all'articolo 22, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
"5-ter. Quando il professionista fornisce un servizio di raffronto fra prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.";
d) all'articolo 23, comma 1:
1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) esibire una etichetta di sostenibilità che non è basata su un sistema di certificazione o non è stabilita da autorità pubbliche;";
2) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
"d-bis) formulare un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione;
d-ter) formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività del professionista;
d-quater) asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;";
3) dopo la lettera l) è inserita la seguente:
"l-bis) presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione europea per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista;";
4) dopo la lettera bb-quater) sono aggiunte le seguenti:
"bb-quinquies) non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull'uso del contenuto digitale o dei servizi digitali;
bb-sexies) presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità;
bb-septies) qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione del professionista;
bb-octies) asserire falsamente che, in condizioni d'uso normali, il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d'uso;
bb-novies) presentare il bene come riparabile quando non lo é;
bb-decies) indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici;
bb-undecies) non informare che la funzionalità di un bene sarà compromessa dall'utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire falsamente che tale compromissione si verificherà.";
e) all'articolo 45, comma 1:
1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) "produttore": il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;";
2) dopo la lettera p) sono inserite le seguenti:
"p-bis) "garanzia commerciale di durabilità": una garanzia commerciale di durabilità del produttore di cui all'articolo 135-quinquies, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di durata della garanzia commerciale di durabilità in conformità all'articolo 135-ter, se i beni non mantengono la propria durabilità;
p-ter) "durabilità": la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;
p-quater) "indice di riparabilità": indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell'Unione europea;
p-quinquies) "aggiornamento del software": aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi all'articolo 130 e all'articolo 135-undecies i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità;";
f) all'articolo 48, comma 1:
1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-ter;";
2) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
"e-bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter;
e-ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;
e-quater) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
e-quinquies) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali e per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico le informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software;";
3) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:
"h-bis) se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni;
h-ter) se la lettera h-bis) non è applicabile e a condizione che il produttore metta le informazioni a disposizione dell'operatore economico, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità dei beni, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione;";
g) all'articolo 49, comma 1:
1) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) le modalità di pagamento, consegna, incluse ove disponibili opzioni di consegna rispettose dell'ambiente, esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;";
2) la lettera n) è sostituita dalla seguente:
"n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-ter;";
3) dopo la lettera n) sono inserite le seguenti:
"n-bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter;
n-ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;
n-quater) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali o per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico tali informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software;";
4) dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti:
"v-bis) se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni;
"v-ter) se la lettera v-bis) non è applicabile e a condizione che il produttore metta tali informazioni a disposizione del professionista, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità del bene, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione.";
h) all'articolo 51, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, l'operatore economico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), n-bis), q) e r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine.";
i) alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV, all'articolo 66 è anteposto il seguente:
"Articolo 65-ter (Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata). - 1. Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e), e all'articolo 49, comma 1, lettera n), sono fornite mediante l'utilizzo dell'avviso armonizzato di cui all'allegato II-octies, parte 1.
2. Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e-bis), e all'articolo 49, comma 1, lettera n-bis), sono fornite mediante l'utilizzo dell'etichetta armonizzata di cui all'allegato II-octies, parte 2.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale, è stabilito l'adeguamento dell'allegato II-octies alle modifiche apportate agli atti di esecuzione di cui all'articolo 22-bis della direttiva 2011/83/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recanti il formato e il contenuto dell'avviso armonizzato e dell'etichetta armonizzata di cui al presente articolo.";
l) dopo l'allegato II-septies, è aggiunto l'allegato II-octies di cui all'allegato A al presente decreto.
Articolo 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026.
Articolo 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 2026
Allegato A
(articolo 1, comma 1, lettera lb)
"Allegato II-octies
Parte 1
Avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità
Parte 2
Etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità
