Decreto direttoriale MinAmbiente 17 novembre 2025, n. 353
Credito d'imposta per l'acquisto nel 2024 da parte delle imprese di prodotti realizzati con materiali di recupero
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto direttoriale 17 novembre 2025, n. 353
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 18 novembre 2025)
Il Direttore generale
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia precedentemente ripartite tra altri dicasteri;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2021, n. 228, e successive modiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 2023, recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 242;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128/2021 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 180/2023, il Dipartimento sviluppo sostenibile (Diss) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
• Direzione generale economia circolare e bonifiche (Ecb);
• Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (Ussa);
• Direzione generale valutazioni ambientali (Va);
• Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (Spc);
Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2025, n. 65, di approvazione della direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025, registrato alla Corte dei Conti in data 31 marzo 2025 al n.1209;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024, n. 183, registrato dalla Corte dei conti in data 19 giugno 2024, n. 2285, recante la graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all' Ing. Luca Proietti l'incarico di Direttore generale della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
Visto l'articolo 1, comma 685, della citata legge, il quale prevede che "Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022";
Visto, in particolare, il comma 686, del medesimo articolo, che dispone che "Per le medesime finalità di cui al comma 685, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa Uni En 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti";
Visto il comma 687 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022 ai sensi del quale "Il credito d'imposta di cui al comma 686 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;"
Visto il comma 688 del citato articolo 1 della legge n. 197 del 2022 nel quale si prevede che "Il credito d'imposta di cui al comma 686 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686";
Visto il comma 689 del citato articolo 1 della legge n. 197 del 2022 ai sensi del quale "Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale "Agenzia delle entrate — Fondi di bilancio";
Visto, altresì, il comma 690 del citato articolo 1 della legge n. 197 del 2022, che prevede che "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 687";
Visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare, l'articolo 107, che al primo paragrafo stabilisce che "salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza";
Visto il regolamento (Ue) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
Visto il regolamento (Ue) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
Visto il regolamento (Ue) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ss. mm. ii, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 luglio 1997, n. 174, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42 e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto l'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
Visto il decreto 29 dicembre 2016, n. 266, recante "Criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici, ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e, in particolare, l'allegato 3 che ammette tra i rifiuti e materiali ammissibili nelle apparecchiature di compostaggio di comunità gli imballaggi in legno (150103) e gli imballaggi in carta e cartone (150101);
Visto il decreto 5 febbraio 1998, recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e, in particolare, la voce "16. Rifiuti compostabili" che include nei rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità gli scarti di legno non impregnato [150103] e la carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [150101];
Considerato che gli imballaggi in carta e in legno, costituiti da sostanze di origine naturale, sono compostabili ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 recante "Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici";
Ritenuto, pertanto, in considerazione della loro natura, di poter includere gli imballaggi in carta e cartone e in legno tra gli "imballaggi biodegradabili e compostabili" in quanto rientranti nelle disposizioni di cui alla norma Uni En 13432.2002;
Visto la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" e, in particolare, l'articolo 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante il "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2024, n. 132 che definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 687";
Visto, in particolare, l'articolo 5 del sopra citato decreto interministeriale che prevede che al fine di poter presentare domanda per il credito di imposta in parola i soggetti in possesso dei requisiti presentano al Ministero un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dall'attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), comunicata attraverso la sezione news del medesimo sito istituzionale.
Visto l'articolo 6 del decreto interministeriale sopra richiamato che definisce le modalità di calcolo del credito di imposta spettante a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti e imballaggi di cui all'articolo 4 del medesimo decreto; riconoscendo, nel limite delle risorse finanziarie disponibile e della normativa sul de minimis, un'agevolazione pari al trentasei per cento delle spese ammissibili e comunque, non superiore all'importo annuale di 20.000,00 euro.
Visto inoltre l'articolo 7, comma 1 del sopramenzionato decreto interministeriale che prevede che le risorse destinate alla concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 686, della legge di bilancio 2023, sono pari a euro 5.000.000,00 per l'anno 2025;
Visto infine l'articolo 7, comma 2 del già citato decreto interministeriale che prevede che lo sportello avente ad oggetto le spese per l'acquisto di prodotti e imballaggi sostenute nel corso del periodo d'imposta 2024 sia attivato nell'annualità 2025;
Ritenuto opportuno definire i termini di apertura dello sportello per la presentazione delle domande per il credito di imposta in parola;
Decreta
Articolo 1
Approvazione atti e presentazione delle domande
1. Al fine di fruire del credito di imposta di cui all'articolo 1, dal comma 686 al comma 690, della legge di bilancio 2023, a fronte delle spese per l'acquisto di prodotti e imballaggi sostenute nel corso del periodo d'imposta 2024, è approvato lo schema di avviso, di modulo di domanda, di modulo di attestazione delle spese e l'elenco degli oneri informativi, così come riportati in allegato.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 2 aprile 2024, n. 132 possono presentare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un'unica istanza esclusivamente attraverso la procedura informatica.
3. La predetta procedura informatica per la presentazione delle istanze, resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), è attiva per sessanta giorni e le date di apertura e chiusura della stessa sono comunicate attraverso un Avviso pubblicato nella sezione news del medesimo sito istituzionale.
4. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina dedicata all'agevolazione, sono inseriti gli schemi relativi al modulo di domanda, all'attestazione delle spese, gli oneri informativi e l'informativa sulla privacy ai fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (Ue) 2016/679.
Articolo 2
Disposizioni finali
1. Resta fermo tutto quanto disposto dal decreto interministeriale 2 aprile 2024, n. 132, a cui si rimanda per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto.
Allegato
Modulo di domanda
Attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese — Annualità 2024
Attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese - Annualità 2024
Formato: .pdf - Dimensioni: 296 KB
Informativa sul trattamento dei dati personali
Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto del 2 aprile 2024, n. 132
Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto del 2 aprile 2024, n. 132
Formato: .pdf - Dimensioni: 212 KB
