Energia
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2025/2262/Ue

Ecodesign delle apparecchiature domestiche da ufficio e degli asciugabiancheria per uso domestico - Modifiche ai regolamenti 2023/826/Ue e 2023/2533/Ue

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento 11 novembre 2025, n. 2025/2262/Ue

(Guue 20 novembre 2025)

Regolameto che modifica il regolamento (Ue) 2023/826 per chiarire le definizioni e alcuni aspetti delle condizioni di misurazione e che modifica il regolamento (Ue) 2023/2533 per quanto riguarda, tra l'altro, il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media, l'identificazione e la disponibilità delle parti di ricambio e delle informazioni sulla riparazione

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia1, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno modificare la definizione di "elemento edilizio a motore" nell'allegato I del regolamento (Ue) 2023/826 della Commissione2 per offrire chiarezza giuridica e per allineare la definizione ai prodotti elencati come elementi edilizi a motore nell'allegato II, punto 6.

(2) È opportuno aggiungere la definizione del termine "unità di controllo" nell'allegato I del regolamento (Ue) 2023/826, al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda gli elementi edilizi a motore contemplati dal regolamento.

(3) L'allegato II, punto 1, del regolamento (Ue) 2023/826 contiene l'elenco degli apparecchi progettati, sottoposti a prova e commercializzati per uso domestico ai quali si applicano le specifiche di progettazione ecocompatibile. Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno precisare il tipo di "macinini" cui si fa riferimento.

(4) L'allegato IV del regolamento (Ue) 2023/826 che stabilisce i metodi di misurazione e calcolo dovrebbe essere modificato in modo che le condizioni di misurazione di cui alla lettera d) si applichino a tutti i tipi di macchine da caffè per uso domestico disciplinati dal regolamento e non solo a quelli considerati apparecchiature collegate in rete.

(5) È opportuno chiarire l'ambito di applicazione della procedura descritta nell'allegato IV, lettera c), del regolamento (Ue) 2023/826 per quanto riguarda i metodi di misurazione e calcolo.

(6) È necessario prevenire le pratiche che alterano illegalmente le prestazioni dei prodotti per ottenere un risultato più favorevole. L'articolo 40, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (Ue) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio3, che garantisce un approccio globale alla prevenzione dell'elusione, si applica ai prodotti contemplati dal regolamento (Ue) 2023/2533 della Commissione4. L'articolo 6 del regolamento (Ue) 2023/2533 diventa pertanto superfluo e dovrebbe essere soppresso.

(7) Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno aggiungere la definizione di "contenuto di umidità finale media" nell'allegato I del regolamento (Ue) 2023/2533 e allineare le definizioni relative ai modi a basso consumo a quelle del regolamento (Ue) 2023/826.

(8) L'allegato II, sezione 5, punto 1, lettera a), del regolamento (Ue) 2023/2533 stabilisce un elenco minimo delle parti di ricambio che devono essere messe a disposizione dei riparatori professionisti. Quest'elenco è anche la base per la scelta delle parti prioritarie che sono state incluse nel calcolo dell'indice di riparabilità stabilito nel regolamento delegato (Ue) 2023/2534 della Commissione5. L'elenco dovrebbe essere modificato per garantire l'allineamento tra le parti di ricambio disciplinate dal regolamento (Ue) 2023/2533 e le parti prioritarie disciplinate dal regolamento delegato (Ue) 2023/2534. Nella fattispecie occorre modificare il nome che designa alcune parti di ricambio e aggiungere una nuova parte di ricambio pertinente per il calcolo dell'indice di riparabilità.

(9) L'allegato II, sezione 5, punto 1, lettera b), del regolamento (Ue) 2023/2533 dovrebbe essere modificato in modo che le informazioni sulla riparazione relative alle parti di ricambio la cui disponibilità è limitata ai riparatori professionisti non siano disponibili al pubblico attraverso un sito web ad accesso libero.

(10) L'allegato II, sezione 5, punto 1, lettera e), del regolamento (Ue) 2023/2533 dispone che le parti di ricambio sono sostituibili con attrezzi facilmente reperibili. Il termine "strumenti facilmente reperibili" è ambiguo e non dà un'idea precisa del tipo di attrezzi cui si fa riferimento. La formula per il calcolo dell'indice di riparabilità stabilita dal regolamento delegato (Ue) 2023/2534 include un punteggio per il tipo di attrezzo utilizzato per disassemblare una determinata parte prioritaria, il cui valore è diverso se si tratta di attrezzi di base, di attrezzi forniti con le parti di ricambio o di attrezzi disponibili in commercio. A fini di coerenza tra i due regolamenti, il termine "strumenti facilmente reperibili" di cui al regolamento (Ue) 2023/2533 dovrebbe essere sostituito e allineato alla terminologia utilizzata nel regolamento delegato (Ue) 2023/2534, secondo il caso. È pertanto auspicabile introdurre le definizioni di "utensili disponibili in commercio", "utensili di base" e "utensili proprietari".

(11) È opportuno modificare l'allegato II, sezione 6, punto 2, del regolamento (Ue) 2023/2533 al fine di chiarire i valori che dovrebbero essere forniti dai fabbricanti, dagli importatori o dai mandatari per i diversi parametri del programma eco e di altri programmi, se disponibili.

(12) In base all'allegato III, punto 1, lettera f), del regolamento (Ue) 2023/2533 i fabbricanti e gli importatori hanno l'obbligo di dichiarare il contenuto di umidità finale media per il programma eco. Dichiarare nella documentazione tecnica un contenuto di umidità finale del carico pari allo 0 %, che è il valore imposto dal regolamento, potrebbe comportare l'asciugatura della biancheria al di sopra del suo contenuto naturale di acqua, con effetti indesiderati quali un uso eccessivo di energia e possibili danni ai tessuti. È pertanto necessario eliminare il contenuto di umidità finale media dalle informazioni obbligatorie di cui all'allegato II e dai metodi di calcolo e di misurazione di cui all'allegato III. Per calcolare questo parametro si dovrebbero invece utilizzare i metodi di misurazione e calcolo indicati nelle norme armonizzate, che prevedono opportune tolleranze.

(13) Il contenuto della tabella 1 dell'allegato IV dovrebbe essere suddiviso in due tabelle distinte a fini di chiarezza.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19 della direttiva 2009/125/Ce.

(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (Ue) 2023/826 e (Ue) 2023/2533,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (Ue) 2023/826

Gli allegati I, II e IV del regolamento (Ue) 2023/826 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (Ue) 2023/2533

Il regolamento (Ue) 2023/2533 è così modificato:

1) l'articolo 6 è soppresso;

2) l'articolo 13 relativo all'entrata in vigore e all'applicazione è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.";

3) gli allegati I, II, III e IV sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2025

Allegato

1) Il regolamento (Ue) 2023/826 è così modificato:

a) l'allegato I è così modificato:

i) la definizione di "elemento edilizio a motore" al punto 21 è sostituita dalla seguente:

"(21) "elemento edilizio a motore": apparecchiatura di apertura o di comfort da utilizzare in edifici o strutture correlate, escluse le apparecchiature di ventilazione, che può spostarsi e/o ruotare utilizzando l'energia fornita dalla rete elettrica. L'elemento edilizio a motore è dotato di un motore elettrico o di un attuatore e di un'unità di controllo ed è azionato dall'utilizzatore finale mediante uno o più comandi cablati e/o senza fili, tramite una rete, o controllato automaticamente con l'uso di sensori;";

ii) dopo il punto 21 è inserita la definizione seguente:

"(22) "unità di controllo": unità che riceve segnali dall'utilizzatore finale attraverso uno o più comandi cablati e/o senza fili, tramite una rete o da sensori, e che fa funzionare come richiesto il motore o l'attuatore dell'elemento edilizio a motore. I sensori collegati all'unità e che ricevono energia dallo stesso ingresso di alimentazione da rete del resto dell'elemento edilizio a motore sono considerati parte dell'unità di controllo.";

b) all'allegato II, punto 1, l'ottavo trattino è sostituito dal seguente:

"— tritatutto utilizzati in cucina per la trasformazione degli alimenti;";

c) l'allegato IV è così modificato:

i) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Per tutti i tipi di macchine da caffè per uso domestico, le misurazioni sono effettuate dopo il completamento dell'ultimo ciclo di preparazione del caffè o, se del caso, dopo il completamento di un processo di decalcificazione, di un processo di autopulizia o di qualsiasi operazione eseguita dall'utilizzatore, a meno che sia stato attivato un allarme che richieda l'intervento dell'utilizzatore per prevenire eventuali danni o incidenti.".

ii) alla lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente: "per misurare il consumo di energia nel modo stand-by in rete per le specifiche di efficienza energetica di cui all'allegato III, punto 1, lettera c), e per sottoporre a prova la funzione di gestione dell'energia si applica la seguente procedura:";

iii) la lettera d) è soppressa.

2) Il regolamento (Ue) 2023/2533 è così modificato:

a) l'allegato I è così modificato:

i) i punti 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

"10) "modo spento": la condizione in cui l'asciugabiancheria per uso domestico è collegata all'alimentazione da rete ma non esegue alcuna funzione o può fornire unicamente:

a) un'indicazione della condizione di modo spento;

b) funzionalità intese a garantire la compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

11) "modo stand-by": la condizione in cui l'asciugabiancheria per uso domestico è collegato all'alimentazione da rete, dipende dall'energia fornita dalla rete elettrica per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente una o più delle seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito:

a) funzione di riattivazione;

b) funzione di riattivazione con soltanto un'indicazione della funzione di riattivazione attivata;

c) visualizzazione delle informazioni o dello stato;

(*) Direttiva 2014/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Gu L 96 del 29.3.2014, pag. 79, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/30/oj).";"

ii) sono aggiunti i punti seguenti:

"19) "contenuto di umidità finale media": la quantità media di umidità contenuta nel carico alla fine dei cicli di asciugatura per il programma eco a pieno carico e a metà carico;

20) "funzione di riattivazione": la funzione che mediante un interruttore a distanza, un telecomando, un sensore interno o un timer, fa passare dal modo stand-by ad altri modi, incluso il modo acceso, fornendo funzioni aggiuntive;

21) "visualizzazione delle informazioni o dello stato": la funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell'apparecchiatura, compresi gli orologi, in un quadrante luminoso (display). Una semplice spia luminosa non è considerata una visualizzazione dello stato;

22) "modo acceso": la condizione in cui l'apparecchiatura è collegata all'alimentazione da rete ed è stata attivata almeno una delle funzioni principali;

23) "funzione principale": la funzione che fornisce il servizio o i servizi principali per i quali l'apparecchiatura è progettata, sottoposta a prova e commercializzata e che corrisponde all'uso previsto dell'apparecchiatura;

24) "attrezzo disponibile in commercio": attrezzo che può essere acquistato dal pubblico e che non è né un attrezzo di base né un attrezzo proprietario;

25) "attrezzo di base": cacciavite a testa piatta, cacciavite a croce, cacciavite esalobato, chiave a brugola, chiave combinata, pinza universale, pinza universale per spellare i cavi e crimpare i terminali, pinza a becchi mezzotondi, pinza diagonale, pinza a pappagallo, pinza autobloccante, leva di sollevamento, pinzette, lente d'ingrandimento, strumento di apertura piatto (spudger) e plettro;

26) "attrezzo proprietario": attrezzo che non è disponibile per l'acquisto da parte del pubblico o per il quale non è disponibile alcun brevetto valido cedibile in licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.";

b) l'allegato II è così modificato:

i) la sezione 5 è così modificata:

1) il punto 1 è così modificato:

— la lettera a) è così modificata:

— il punto iii) è sostituito dal seguente:

"iii) pompa dell'acqua;";

— il punto v) è sostituito dal seguente:

"v) trasmissioni tra motore e cestello, come la cinghia del cestello;";

— il punto vii) è sostituito dal seguente:

"vii) cestelli e cuscinetti per cestelli;";

— è aggiunto il punto seguente:

"xx) condensatore del motore;";

— la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) si assicura la disponibilità delle parti di ricambio di cui alla lettera a) per un periodo minimo a decorrere al più tardi dal 1° luglio 2025 oppure da due anni dopo l'immissione sul mercato della prima unità del modello, se posteriore, e almeno fino a 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello in questione. A tale scopo l'elenco delle parti di ricambio e la procedura per ordinarle sono resi pubblici sul sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario, almeno nello stesso periodo e a decorrere dalla data di cui alla presente lettera;";

— la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricanti, gli importatori o i mandatari di asciugabiancheria per uso domestico assicurano che le parti di ricambio di cui alle lettere a) e c) possano essere sostituite senza attrezzi oppure con l'ausilio di attrezzi non proprietari, e senza danni permanenti all'asciugabiancheria per uso domestico;";

2) al punto 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i fabbricanti, gli importatori o i mandatari si assicurano che le asciugabiancheria per uso domestico siano progettate in modo che i materiali e i componenti di cui all'allegato VII della direttiva 2012/19/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio (*) possano essere rimossi dall'apparecchio senza attrezzi oppure con l'ausilio di attrezzi non proprietari;

(*) Direttiva 2012/19/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Gu L 197 del 24.7.2012, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj).";"

ii) alla sezione 6, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) valori per i seguenti parametri:

a) capacità in kg;

b) durata del programma, espressa in ore e minuti;

c) consumo di elettricità e, se del caso, di gas in kWh/ciclo di asciugatura;

d) emissioni di rumore aereo del ciclo di asciugatura.

Per il programma eco, i valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) sono forniti sia a pieno carico che a carico parziale; il valore per il parametro di cui alla lettera d) è fornito solo a pieno carico.

Per i programmi diversi dal programma eco, se disponibili, sono forniti valori indicativi come segue:

a) programma asciugatura sintetici – valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) a pieno carico;

b) programma asciugatura delicati/lana – valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) a pieno carico;

c) programma asciugatura extra/molto asciutto sintetici – valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) a pieno carico;

d) programma asciugatura sintetici da stirare – valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) a pieno carico;

e) programma asciugatura extra/molto asciutto cotone – valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) sia a pieno carico che a carico parziale;

f) programma asciugatura cotone da stirare – valori dei parametri di cui alle lettere da a) a c) sia a pieno carico che a carico parziale;";

c) l'allegato III è così modificato:

i) nella parte introduttiva, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Il programma eco, individuabile sul dispositivo di selezione dei programmi, sul display e tramite la connessione di rete, a seconda delle funzionalità fornite dall'asciugabiancheria per uso domestico, senza ulteriori modifiche delle impostazioni relative al contenuto di umidità finale, è utilizzato per la misurazione e il calcolo dell'Iee, dell'efficienza di condensazione, della durata del programma e delle emissioni di rumore aereo. Il consumo di energia, l'efficienza di condensazione e la durata del programma sono misurati contemporaneamente.

Il calcolo del consumo ponderato di energia, della durata ponderata del programma e dell'efficienza di condensazione è effettuato sulla base di tre cicli di asciugatura a pieno carico e quattro cicli di asciugatura a carico parziale.";

ii) al punto 1, la lettera f) relativa al calcolo del tenore di umidità finale media è soppressa;

d) l'allegato IV è così modificato:

i) i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le tolleranze ammesse ai fini della verifica indicate nella tabella 2 si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

2. Se un modello non è conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 40 del regolamento (Ue) 2024/1781, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.";

ii) al punto 3, lettera b), il punto v) è sostituito dal seguente:

"v) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati, ossia i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni, sono conformi:

a) ai criteri di validità indicati nella tabella 1;

b) alle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 2.";

iii) il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il modello è considerato conforme alle specifiche pertinenti se, per le tre unità di cui al punto 5, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 2.";

iv) il punto 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente i criteri di validità stabiliti nella tabella 1 e le tolleranze ammesse ai fini della verifica stabilite nella tabella 2 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 3 a 8 per quanto attiene ai requisiti di cui al presente allegato. Ai parametri delle tabelle 1 e 2 non si applicano altri criteri di validità né tolleranze ammesse ai fini della verifica, come quelli stabiliti dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.";

v) la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

"Tabella 1

Criteri di validità

Parametro Criteri di validità
Contenuto di umidità finale media del programma eco μt Il valore determinato è misurato e calcolato ed è inferiore all'1,5%."

 

vi) è aggiunta la tabella seguente:

"Tabella 2

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Parametro Tolleranze ammesse ai fini della verifica
Edry ed Edry½ Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di Edry ed Edry½ di oltre il 6%.
Egdry ed Egdry½ Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di Egdry ed Egdry½ di oltre il 6%.
Egdry,a ed Egdry½,a Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di Egdry,a ed Egdry½,a di oltre il 6%.
Ct Il valore determinato (*) non è inferiore al valore dichiarato di Ct di oltre il 6%.
Tdry e Tdry½ Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di Tdry e Tdry½ di oltre il 6%.
Po Il valore determinato (*) di Po non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.
Psm Il valore determinato (*) di Psm non supera il valore dichiarato di oltre il 10% se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W se il valore dichiarato è inferiore o uguale a 1,00 W.
Pds Il valore determinato (*) di Pds non supera il valore dichiarato di oltre il 10% se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W se il valore dichiarato è inferiore o uguale a 1,00 W.
Emissioni di rumore aereo Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB con riferimento a 1 pW.
(*) Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 5, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari."

Note ufficiali

1

Gu L 285 del 31.10.2009, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj.

 

2

Regolamento (Ue) 2023/826 della Commissione, del 17 aprile 2023, che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (Ce) n. 1275/2008 e (Ce) n. 107/2009 (Gu L 103 del 18.4.2023, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/826/oj).

 

3

Regolamento (Ue) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (Ue) 2020/1828 e il regolamento (Ue) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/Ce (Gu L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).

4

Regolamento (Ue) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (Ue) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (Ue) n. 932/2012 della Commissione (Gu L, 2023/2533, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).

 

5

Regolamento delegato (Ue) 2023/2534 della Commissione, del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (Ue) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (Ue) n. 392/2012 della Commissione (Gu L, 2023/2534, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2534/oj).