Energia
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2025/2359/Ue

Metodo per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio - Attuazione direttiva 2024/1788/Ue

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento delegato 8 luglio 2025, n. 2025/2359/Ue

(Guue 21 novembre 2025)

Regolamento che integra la direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da combustibili a basse emissioni di carbonio

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (Ue) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/Ce1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) La metodologia di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili a basse emissioni di carbonio dovrebbe tenere conto delle emissioni dell'intero ciclo di vita e delle emissioni indirette derivanti dalla diversione di input rigidi per produrre combustibili a basse emissioni di carbonio, nonché delle emissioni di metano a monte e dei tassi effettivi di cattura del carbonio. A fini di coerenza tra la metodologia stabilita dal presente regolamento e quella per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai carburanti rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato, è opportuno applicare approcci analoghi a quelli stabiliti nel regolamento delegato (Ue) 2023/1185 della Commissione2 per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(2) La metodologia stabilita dal regolamento delegato (Ue) 2023/1185 si applica per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai carburanti rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato, che sono una sottocategoria dei combustibili a basse emissioni di carbonio. È pertanto opportuno escludere i carburanti derivanti da carbonio riciclato dall'ambito di applicazione della metodologia stabilita dal presente regolamento.

(3) Il quadro di certificazione dei combustibili a basse emissioni di carbonio stabilito dalla direttiva (Ue) 2024/1788 è completamente allineato a quello stabilito dalla direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio3 per i combustibili rinnovabili. Le materie prime utilizzate per produrre combustibili a basse emissioni di carbonio e i combustibili stessi dovrebbero pertanto essere tracciati attraverso la banca dati dell'Unione, alla stregua delle materie prime utilizzate per produrre combustibili rinnovabili e dei combustibili rinnovabili stessi. Per quanto riguarda il valore delle emissioni di metano a monte, è quindi opportuno distinguere tra singoli lotti di combustibili e di materie prime sulla base del profilo di prestazione in materia di metano del fornitore che fornisce il combustibile utilizzato per produrre il combustibile a basse emissioni di carbonio.

(4) Il potenziale di riscaldamento globale dell'idrogeno non è stato ancora determinato con il livello di precisione necessario per poterlo includere nella metodologia di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra. È pertanto opportuno aggiungere i valori del potenziale di riscaldamento globale dell'idrogeno non appena si disponga di prove scientifiche sufficientemente mature da applicarle nelle metodologie di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra per misurare l'impatto delle perdite di idrogeno nell'intera catena di approvvigionamento sia dei combustibili a basse emissioni di carbonio sia dei combustibili rinnovabili di origine non biologica.

(5) La metodologia dovrebbe considerare riduzioni le emissioni catturate e stoccate in modo permanente in un sito di stoccaggio geologico, comprese quelle rilasciate in paesi terzi e stoccate fuori dall'Unione, purché il diritto nazionale applicabile garantisca l'individuazione e la riparazione delle perdite in linea con le disposizioni giuridiche vigenti nell'Ue, e purché le perdite siano prese in considerazione in modo da non essere accreditate come riduzioni. Non dovrebbe essere ammessa l'iniezione in siti di stoccaggio geologico in cui si verificano perdite ripetute. Attualmente le quote non da restituire sono solo quelle corrispondenti alle emissioni disciplinate dall'Eu Ets stoccate in un sito autorizzato a norma della direttiva 2009/31/Ce. Vi sono opportunità di cooperazione transfrontaliera nella cattura e nello stoccaggio del carbonio. I siti di stoccaggio di emissioni Eu Ets nei paesi terzi che non hanno un Ets collegato potrebbero in futuro essere riconosciuti se sussistono condizioni equivalenti che garantiscano lo stoccaggio geologico permanente e sicuro del CO2 catturato, anche da un punto di vista ambientale, purché lo stoccaggio non sia utilizzato per aumentare il recupero di idrocarburi e purché porti a una riduzione complessiva delle emissioni.

(6) A fini di coerenza tra la metodologia stabilita dal presente regolamento e quella di cui al regolamento delegato (Ue) 2023/1185 per i carburanti rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, è opportuno stabilire norme atte a garantire che l'intensità di emissione dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio e l'intensità di emissione dell'idrogeno rinnovabile prodotto in un elettrolizzatore nello stesso periodo siano sempre le stesse e che le quote di energia comunicate siano coerenti.

(7) Per attuare il Green Deal europeo occorre sostituire rapidamente i combustibili fossili usati nella produzione di energia elettrica. Sia l'idrogeno rinnovabile che quello a basse emissioni di carbonio contribuiranno alla transizione verso l'energia pulita. Le metodologie applicabili a ciascuno di essi, pur con basi giuridiche diverse, dovrebbero essere coerenti fra loro e tenere conto tanto delle specificità tecnologiche quanto dell'efficienza economica. La Commissione dovrebbe iniziare quanto prima a valutare la possibilità di introdurre approcci alternativi per il riconoscimento dell'energia elettrica a basse emissioni di carbonio prodotta da centrali nucleari, sulla base di criteri adeguati. Entro il 30 giugno 2026 la Commissione dovrebbe avviare una consultazione pubblica su un progetto di metodologia che delinei tali criteri. La Commissione dovrebbe altresì valutare l'impatto e le implicazioni derivanti dalla valutazione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica con l'ausilio di valori medi. Tali valutazioni devono prendere in considerazione l'impatto complessivo che tali approcci hanno sul sistema energetico (anche per quanto riguarda la sua efficienza economica e il completamento delle interconnessioni), il potenziale di riduzione delle emissioni e l'importanza di mantenere condizioni di parità con l'energia elettrica pienamente rinnovabile quale definita nel regolamento delegato (Ue) 2023/1184 della Commissione4, come pure la necessità di salvaguardare i progetti esistenti,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il presente regolamento specifica la metodologia per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Articolo 2

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato.

Articolo 3

Monitoraggio e riesame

Entro il 1° luglio 2028 la Commissione valuta l'impatto dell'introduzione di soluzioni alternative, in particolare per considerare l'energia elettrica a basse emissioni di carbonio da centrali nucleari, sulla base di opportuni criteri, e di approcci che considerano l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica sulla base di medie. La valutazione tiene conto dell'impatto che queste soluzioni hanno sul sistema energetico e sulla riduzione delle emissioni, come pure della necessità di mantenere condizioni di parità con l'approvvigionamento di energia elettrica pienamente rinnovabile. Nel valutare le modifiche dei criteri, la Commissione prenderà in considerazione la necessità di salvaguardare i progetti esistenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2025

Allegato

Metodologia di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dai combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato

Note ufficiali

1

Gu L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj.

 

2

Regolamento delegato (Ue) 2023/1185 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato (Gu L 157 del 20.6.2023, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1185/oj).

 

3

Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Gu L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).

 

4

Regolamento delegato (Ue) 2023/1184 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto (Gu L 157 del 20.6.2023, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1184/oj).