Acque
Normativa Vigente

Dm Ambiente 13 novembre 2025

Aggiornamento del buono stato ambientale delle acque marine - Abrogazione Dm 15 febbraio 2019

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto 13 novembre 2025

(Guri 28 novembre 2025 n. 277)

Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Vista la legge del 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge dell'8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", pubblicato nella Gazzetta ufficiale — Serie generale — n. 228 del 23 settembre 2021, in vigore dall'8 ottobre 2021;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 264 datata 11 novembre 2022 e, in particolare, l'articolo 4, che stabilisce: "Il "Ministero della transizione ecologica" è ridenominato "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica"";

Vista la legge dell'8 febbraio 2006, n. 61, recante "Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 2011, n. 209, concernente il "Regolamento recante istituzione di zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno";

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

Vista la direttiva 2008/56/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

Visto il decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, di recepimento della citata direttiva 2008/56/Ce, che individua le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della Regione del Mar Mediterraneo e relative sottoregioni;

Vista la decisione (Ue) 2017/848 del 17 maggio 2017 con la quale la Commissione europea ha introdotto modifiche tecniche alla direttiva 2008/56/Ce e ha provveduto a definire i criteri e le norme metodologiche relative al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione per garantire il rispetto degli obblighi connessi al secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino;

Vista la direttiva (Ue) 2017/845 del 17 maggio 2017 con la quale, in riferimento al secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino (2018-2023), la Commissione ha modificato la direttiva 2008/56/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino contenuti nell'allegato III;

Visto il decreto del 15 ottobre 2018 del Ministro dell'ambiente (Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2018), recante attuazione della direttiva (Ue) 2017/845 del 17 maggio 2017;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, il quale dispone che il Ministero dell'ambiente esercita la funzione di autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal medesimo decreto e che per l'esercizio di tale attività si avvale di un apposito Comitato tecnico;

Visto il decreto Gab-2011-0000160 del 21 ottobre 2011 e successive modificazioni e integrazioni, con cui il Ministro dell'ambiente ha provveduto a istituire il Comitato tecnico istituzionale previsto dall'art 5 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, per il coordinamento delle attività ivi previste;

Considerato che il menzionato Comitato tecnico include tutte le amministrazioni competenti in materia di attuazione del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, nonché tutte le Regioni e una rappresentanza dell'Unione delle Province italiane e dell'Associazione nazionale comuni italiani;

Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, il quale stabilisce che "il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato tecnico, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III";

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, il quale prevede che "il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV";

Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, il quale stabilisce che "Il Ministero dell'ambiente procede a una ricognizione dei traguardi ambientali definiti in relazione alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale, al fine di individuare i traguardi di cui al comma 1 in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri";

Considerato che ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, relativo alle azioni e fasi di attuazione della strategia per l'ambiente marino, è previsto, tra l'altro, che la determinazione del buono stato ambientale (Ges) di cui all'articolo 9 e la definizione dei traguardi ambientali (target) di cui all'articolo 10 siano aggiornate, successivamente all'elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna Regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure previste da tali articoli;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 febbraio 2015 (Gazzetta ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015), recante la determinazione degli indicatori associati ai traguardi ambientali e dei programmi di monitoraggio, predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;

Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, il quale prevede che il Ministero dell'ambiente assicuri, con adeguate modalità operative, incluso l'uso del proprio sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica, le informazioni relative alla valutazione aggiornata dello stato dell'ambiente marino, alla determinazione del buon stato ambientale e ai traguardi ambientali;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 17 ottobre 2014 (Gazzetta ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014) che ha stabilito, per i singoli descrittori, i requisiti del buono stato ambientale e la definizione dei traguardi ambientali ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente n. 36 del 15 febbraio 2019 (Gazzetta ufficiale n. 69 del 22 marzo 2019), recante l'aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali;

Considerato che il Ministro dell'ambiente, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (Ispra) ha provveduto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, ad assicurare, con adeguate modalità operative, la consultazione pubblica sulla proposta recante l'aggiornamento delle definizioni dei requisiti di buono stato ambientale delle acque marine e dei traguardi ambientali;

Considerato che il Comitato tecnico in data 12 settembre 2024 ha definitivamente approvato la proposta di aggiornamento delle definizioni dei requisiti di buono stato ambientale delle acque marine e dei traguardi ambientali tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica (prot. Mase 195330 del 25 ottobre 2024);

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 ottobre 2025, rep. atti n. 138;

Rilevato, pertanto, che al fine di dare attuazione alle previsioni normative sopra citate, è necessario conferire immediata efficacia all'aggiornamento delle definizioni dei requisiti di buono stato ambientale delle acque marine e dei traguardi ambientali;

Decreta:

Articolo 1

Determinazione del buono stato ambientale

1. I requisiti del buono stato ambientale delle acque marine, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190 e successive modificazioni, sono determinati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Definizione dei traguardi ambientali

1. I traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190 e successive modificazioni, sono definiti nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, che sostituisce il precedente decreto ministeriale del 15 febbraio 2019, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2025

Allegato I

DESCRITTORE 1
La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche
Buono Stato Ambientale (GES)

G 1.1 – Uccelli

Le popolazioni delle specie di uccelli marini elencate nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mostrano distribuzione, abbondanza e parametri demografici compatibili con la conservazione a lungo termine, in ciascuna sotto regione, sia per le specie nidificanti, sia per quelle svernanti o in fase post-riproduttiva.

G 1.2 – Mammiferi

Tutte le specie di mammiferi marini elencate nella Direttiva Habitat hanno livelli di abbondanza che consentono di qualificarsi nella categoria "Least Concern" della IUCN (cfr. con la decisione IG.21/3 della Convenzione di Barcellona) a livello regionale o subregionale, secondo quanto indicato nella Decisione della Commissione 2017/848.

G 1.3 – Rettili (C. caretta)

La distribuzione e abbondanza della popolazione in mare e nidificante di Caretta caretta è stabile o in espansione e le caratteristiche demografiche della popolazione nidificante non mostrano segnali di alterazione a causa delle pressioni antropiche. Gli habitat critici conosciuti (cioè i siti di nidificazione e i siti di alimentazione neritica /aggregazione) non subiscono perturbazioni di rilievo.

G 1.4 – Pesci costieri

Le comunità ittiche costiere presentano caratteristiche demografiche in termini di biomassa e struttura che tendono a quelle osservate in aree (zone B e C delle aree marine protette) considerate di riferimento perché soggette ad attività di prelievo sostenibili.

G 1.5 – Pesci pelagici, Pesci demersali, Pesci di acque profonde, Cefalopodi costieri e della piattaforma continentale

Le comunità ittiche demersali, pelagiche, di acque profonde e i cefalopodi sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche. In particolare, le popolazioni delle specie di interesse conservazionistico presentano caratteristiche in termini di biomassa e di struttura demografica che ne assicurano la stabilità a lungo ermine e le specie sfruttate commercialmente si mantengono entro limiti biologicamente sicuri.

G 1.6 – Habitat Pelagici

 

Lo stato delle comunità planctoniche rappresentato attraverso la ricchezza, la relativa abbondanza e la composizione delle specie, mantiene o consegue una condizione soddisfacente in linea con le prevalenti condizioni ambientali.

G1 G6.1 – Posidonia, Coralligeno, Coralli profondi, Coralli bianchi, Rodoliti

 

L'entità della perdita del tipo di habitat, dovuta a pressioni antropiche, non deve superare il 2% dell'estensione del tipo di habitat oggetto di valutazione, e gli effetti negativi dovuti a pressioni antropiche sulla condizione del tipo di habitat,
compresa l'alterazione della struttura biotica e abiotica, non devono superare il 25% dell'estensione del tipo di habitat oggetto di valutazione.

Traguardi Ambientali (Target)

T 1.1 – Uccelli

La maggioranza delle specie di uccelli marini elencate nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione quantitativamente compatibile con il raggiungimento del GES in ciascuna sotto regione, sia per le specie nidificanti, sia per quelle svernanti o in fase post-riproduttiva. Per ciascun gruppo si considera raggiunto il target se si supera la soglia del 75% delle specie.

T 1.2 – Mammiferi

Riduzione della mortalità accidentale per le specie di mammiferi marini causata da attività umane al di sopra della soglia calcolata tramite il Potential Biological Removal (Pbr), in cui siano considerati la stima di abbondanza corretta almeno per l'availability bias e i valori di Rmax e Fr definiti secondo lo status di conservazione IUCN delle sottopopolazioni mediterranee.

T 1.3 – Rettili (C. caretta)

Lo schema di distribuzione della popolazione nidificante nazionale di Caretta caretta e l’abbondanza della popolazione nidificante in aree indice rappresentative sono stabili o in aumento. I parametri demografici neonatali quali la percentuale di emersione e la sex ratio nelle aree indice raggiungono i valori soglia definiti in ambito IMAP. Le aree indice sono oggetto di misure spaziali di conservazione, gestione delle attività umane e adeguato sforzo di monitoraggio. Gli habitat critici conosciuti (cioè i siti di nidificazione e i siti di alimentazione neritica /aggregazione) sono soggetti a misure di contenimento delle maggiori comprovate pressioni.

T 1.4 – Pesci costieri

Applicazione di misure di regolamentazione e controllo delle attività di pesca ricreativa e professionale artigianale.

T 1.5 – Pesci pelagici, Pesci demersali, Pesci di acque profonde, Cefalopodi costieri e della piattaforma continentale

Entro il 2030 viene ridotto il tasso di cattura associato alle catture accessorie/accidentali delle specie ittiche listate negli annessi del protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona per favorire il progressivo recupero dello stato di salute delle popolazioni mediante l’applicazione di misure tecniche nelle principali attività di pesca nazionali e l’identificazione e formalizzazione delle taglie di cattura minima e massima delle specie il cui prelievo deve essere regolamentato, tenendo conto della rispettiva strategia di gestazione e riproduzione (Raccomandazione GFCM/44/2021/16). Ai cefalopodi e alle specie ittiche demersali, pelagiche e di acque profonde di interesse commerciale si applica quanto previsto dal Traguardo ambientale T3.1, proprio del Descrittore 3.

T 1.6 – Habitat Pelagici

La relazione tra i gruppi principali appartenenti al fitoplancton (diatomee e dinoflagellati), al mesozooplancton (copepodi e cladoceri) e al macrozooplancton non subisce variazioni significative valutate attraverso un incremento delle conoscenze sulle pressioni antropiche e naturali.

T1 T6.1 - Posidonia, Coralligeno, Coralli profondi, Coralli bianchi, Rodoliti

Mantenimento o conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat marini di particolare valenza conservazionistica ed elencati negli annessi del protocollo Spa/bd della Convenzione di Barcellona e nella Direttiva Habitat, quali P. oceanica (Habitat 1120), coralligeno e coralli profondi - coralli bianchi (Habitat 1170) e fondi a rodoliti; attraverso:
- Iniziative di restauro passivo mediante la realizzazione di campi ormeggio in siti di particolare interesse conservazionistico individuati per ciascuna Mru;
- Iniziative pilota di restauro attivo degli habitat 1120 e 1170, in siti di particolare interesse conservazionistico individuati per ciascuna MRU;
- Implementazione del regolamento (Ue) n. 2023/2842 per la verifica che la totalità delle imbarcazioni (100%) che operano con attrezzi da pesca trainati, che hanno interazione con il fondo, o con reti a circuizione siano dotate di strumenti per la
registrazione e trasmissione di dati sulla loro posizione.

DESCRITTORE 2
Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi
Buono Stato Ambientale (GES)

G 2.1

È ridotto al minimo il numero di specie non indigene di nuova introduzione in aree associate ai principali vettori di
introduzione.

Traguardi Ambientali (Target)

T 2.1

Sono attivati sistemi di risposta da parte delle Autorità competenti in seguito a segnalazioni di specie invasive in aree portuali e in zone destinate all’acquacoltura.

T 2.2

Sono ridotte le lacune conoscitive in merito alle principali vie di introduzione e vettori.

DESCRITTORE 3
Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock
Buono Stato Ambientale (GES)

G 3.1

Tutte le specie sfruttate dalla pesca commerciale sono soggette ad una pressione di pesca sostenibile e la biomassa dei riproduttori si mantiene entro limiti precauzionali. In particolare: per tutti gli stock i livelli degli indicatori relativi alla mortalità da pesca, alla biomassa dei riproduttori (o loro proxy), ed alla ripartizione per taglia ed età, sono contenuti entro limiti biologicamente sicuri mostrando valori compatibili con il conseguimento del massimo sfruttamento sostenibile definiti mediante i “reference point” più appropriati, in base ai dati disponibili e alle caratteristiche della specie. La valutazione viene condotta sugli stock oggetto di piani di gestione e su quelli per cui sono disponibili dati sufficienti per un assessment con un buon grado di affidabilità, con la prospettiva di estendere l'analisi a tutte le specie sfruttate dalla pesca commerciale.

Traguardi Ambientali (Target)

T 3.1

Per tutte le specie sfruttate dalla pesca commerciale soggette a piani di gestione nazionali e internazionali, e/o soggette a valutazioni analitiche validate in ambito internazionale o nazionale, che presentano mortalità da pesca superiore al relativo limite di riferimento sostenibile, è ridotta la mortalità da pesca corrente (Fcurr) o "l’exploitation rate" (E) in accordo con quanto è previsto dai Piani di Gestione Pluriennali e internazionali in vigore o, se non altrimenti definiti, entro limiti sostenibili.

T 3.2

È valutato il rischio potenziale e ridotto l’impatto sulle risorse ittiche e sulla biodiversità della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("IUU fishing"), attraverso l'implementazione a livello nazionale dei regolamento (Ce) n. 1005/2008, regolamento (Ce) n. 1010/2009, e regolamento (Ce) n. 1224/2009 come modificato dal regolamento (Ue) 2023/2842.

T 3.3

In linea alle disposizioni stabilite dal regolamento (Ce) n.1224/2009 come modificato dal regolamento (Ue) n. 2023/2842 è adottata una regolamentazione della pesca ricreativa nelle acque marine italiane, viene monitorato e ridotto l’impatto sulle risorse e sulla biodiversità marina.

T 3.4

Viene finalizzato un piano tecnico per la mitigazione degli effetti delle catture delle principali specie di selaci commerciali in relazione alla taglia di cattura in accordo con le misure tecniche previste dal regolamento (Ue) n. 1241/2019 e con la
Raccomandazione GFCM/44/2021/16.

T 3.5

I tassi di cattura accidentale delle specie di valore conservazionistico nelle principali attività di pesca nazionali vengono monitorati mediante l’integrazione e potenziamento dei diversi monitoraggi e programmi di raccolta dati nazionali ed internazionali, e vengono mitigati mediante l’adozione di adeguate misure.

DESCRITTORE 4
Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva

Buono Stato Ambientale (GES)

G 4.1

La diversità all’interno di gilde trofiche selezionate rappresentative di almeno i produttori primari e dello zooplancton, i mesopredatori demersali (specie ittiche) e i predatori apicali non subisce effetti significativamente avversi dovuti a pressioni antropiche.

G 4.2

L'equilibrio della biomassa (o suo proxy) tra gilde trofiche selezionate rappresentative di almeno i produttori primari e
dello zooplancton, i mesopredatori demersali (specie ittiche) e i predatori apicali non subisce effetti significativamente avversi dovuti a pressioni antropiche.

Traguardi Ambientali (Target)

T.4.1.

Lo stato di componenti trofiche selezionate degli ecosistemi è migliorato o si mantiene entro margini di variazione precauzionale indicando l’assenza di sostanziali modifiche strutturali e funzionali degli ecosistemi marini. La valutazione viene condotta con opportune metriche in riferimento ad almeno le seguenti gilde trofiche ed almeno ai criteri D4C1 e D4C2:
- produttori primari e zooplancton;
- mesopredatori (specie ittiche);
- predatori apicali.

DESCRITTORE 5
È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo
Buono Stato Ambientale (GES)

G 5.1

Nelle acque oltre il limite dei corpi idrici costieri della direttiva 2000/60/Ce e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale, la concentrazione superficiale di nutrienti non deve superare in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione valori soglia specifici in linea con quanto stabilito dalla direttiva 2000/60 EC e dalla Convenzione di
Barcellona.

G 5.2

I corpi idrici costieri della direttiva 2000/60/Ce devono essere almeno in stato "Buono" per l’Elemento di Qualità Biologica "Fitoplancton"; nelle acque oltre il limite dei corpi idrici e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale la concentrazione superficiale di clorofilla ‘a’ in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione non deve superare valori specifici in linea con quanto stabilito dalla direttiva 2000/60 EC e dalla Convenzione di Barcellona.

G 5.3

La concentrazione di ossigeno disciolto nelle acque di fondo deve essere superiore al valore soglia in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione.

Traguardi Ambientali (Target)

T 5.1

Il 100% degli agglomerati con carico generato a) superiore a 2.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque interne, b) superiore a 10.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque marino-costiere, è fornito da un sistema
di trattamento secondario delle acque reflue.

T 5.2

Le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, sono sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall’art. 105 comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell’allegato 5 parte III del Dlgs 152/2006 ovvero dovrà essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.

T 5.3

Non si registrano incrementi nei carichi di nutrienti, derivanti da fonti diffuse, afferenti all’ambiente marino mediante apporti fluviali e fenomeni di dilavamento.

T 5.4
Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi I e II (Dm 260/2010): non vi è alcun incremento nella tendenza della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla ‘a’, legata alla riduzione di input di nutrienti di origine antropica. Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi III (Dm 260/2010): non vi è alcun aumento della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla ‘a’ derivante dagli input antropici di nutrienti.

T 5.5

Non vi sono incrementi nei fenomeni di ipossia e/o anossia nelle acque di fondo.

DESCRITTORE 6
L'integrità del fondo marino è ad un livello tale che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non subiscano danni
Buono Stato Ambientale (GES)

G1 G6.1 – Posidonia, Coralligeno, Coralli profondi, Coralli bianchi, Rodoliti

L'entità della perdita del tipo di habitat, dovuta a pressioni antropiche, non deve superare il 2% dell'estensione del tipo di habitat oggetto di valutazione, e gli effetti negativi dovuti a pressioni antropiche sulla condizione del tipo di habitat, compresa l'alterazione della struttura biotica e abiotica, non devono superare il 25% dell'estensione del tipo di habitat oggetto di valutazione.

Traguardi Ambientali (Target)

T1 T6.1 – Posidonia, Coralligeno, Coralli profondi, Coralli bianchi, Rodoliti

Mantenimento o conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat marini di particolare valenza conservazionistica ed elencati negli annessi del protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona e nella Direttiva Habitat, quali P. oceanica (Habitat 1120), coralligeno e coralli profondi - coralli bianchi (Habitat 1170) e fondi a rodoliti; attraverso:
- Iniziative di restauro passivo mediante la realizzazione di campi ormeggio in siti di particolare interesse conservazionistico individuati per ciascuna MRU;
- Iniziative pilota di restauro attivo degli habitat 1120 e 1170, in siti di particolare interesse conservazionistico individuati per ciascuna MRU;
- Implementazione del regolamento (Ue) n. 2023/2842 per la verifica che la totalità delle imbarcazioni (100%) che operano con attrezzi da pesca trainati, che hanno interazione con il fondo, o con reti a circuizione siano dotate di strumenti per la registrazione e trasmissione di dati sulla loro posizione.

DESCRITTORE 7
La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini
Buono Stato Ambientale (GES)

G 7.1

Non più del 5% dell'estensione dei corpi idrici marino costieri di ciascuna Sottoregione marina, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/Ce, presenta impatti dovuti a cambiamenti permanenti delle condizioni idrografiche conseguenti alla realizzazione di infrastrutture soggette a Via nazionale.

Traguardi Ambientali (Target)

T 7.1

Sono valutati gli impatti derivanti dai cambiamenti permanenti delle condizioni idrologiche e delle caratteristiche fisiografiche relativi alle seguenti categorie di infrastrutture soggette a Via nazionale, mediante l'applicazione della Guida metodologica: porti, terminali di rigassificazione e parchi eolici.

 

DESCRITTORE 8
Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti
Buono Stato Ambientale (GES)

G 8.1

Le concentrazioni, per ciascuna matrice e categoria di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, sono inferiori, in forma indicizzata e integrata, agli Standard di Qualità Ambientale previsti.

G 8.2

Relativamente ai contaminanti presenti nell'ambiente, le variazioni in termini di effetti biologici, misurate su almeno una specie bioindicatrice riconosciuta a livello internazionale, non sono significative rispetto ai rispettivi controlli e/o soglie.

Traguardi Ambientali (Target)

T 8.1

In ogni ciclo di valutazione, sono ridotte, in termini percentuali, le concentrazioni dei contaminanti per i quali sono stati rilevati valori superiori agli Standard di Qualità Ambientale previsti, espresse in forma indicizzata e integrata, a livello di categoria di contaminanti e/o matrice.

T 8.2

Sono ridotte le lacune conoscitive sulla valutazione degli effetti biologici dovuti alla contaminazione chimica, misurati in specie bioindicatrici riconosciute a livello internazionale ed utilizzate nei programmi di monitoraggio della regione Mediterraneo.

DESCRITTORE 9
I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti
Buono Stato Ambientale (GES)

G 9.1

Le concentrazioni dei contaminanti rilevate in campioni di prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali (con una copertura spaziale pari almeno al 50% della specifica MRU) sono entro i limiti di legge per il consumo umano (regolamento Ue 2023/915 e successive modifiche), e almeno il 70% degli individui non supera i limiti di legge.

Traguardi Ambientali (Target)

T 9.1

In ciascuna MRU diminuisce, in termini percentuali, il numero di campioni con concentrazioni di contaminanti non conformi ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. UE n. 2023/915 e successive modifiche).

 

DESCRITTORE 10
Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino
Buono Stato Ambientale (GES)

G 10.1a

La quantità dei rifiuti sul litorale, nello strato superficiale della colonna d'acqua e sul fondo tende al valore soglia.

G 10.1b

La quantità dei microrifiuti nello strato superficiale della colonna d'acqua tende al valore soglia.

Traguardi Ambientali (Target)

T 10.1

Tende a diminuire il numero/quantità dei rifiuti marini presenti sui litorali, nello strato superficiale della colonna d’acqua, sul fondo marino ed è ridotto il tasso di incremento dei microrifiuti nello strato superficiale della colonna d’acqua riducendo l’immissione ed aumentando la raccolta di rifiuti a mare e sui litorali.

T 10.2

È decrescente la tendenza nella quantità dei rifiuti ingeriti dagli animali marini.

T 10.3

Sono ridotte le lacune conoscitive sull’origine, stato, composizione, dispersione e impatti dei rifiuti in mare attraverso l’incremento di programmi di indagine.

DESCRITTORE 11
L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino
Buono Stato Ambientale (GES)

G 11.1

I livelli dei suoni impulsivi di elevata intensità a bassa e media frequenza, introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche, sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e le attività antropiche che introducono tali suoni sono regolate e gestite affinché non vi siano impatti significativi a lungo termine sulle specie marine
a livello di popolazione.

G 11.2

I livelli dei suoni continui a bassa frequenza introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e sono tali da non comportare il rischio di eventuali impatti comportamentali o percettivi sulle specie marine a livello di popolazione. I valori della baseline media annuale tendono a diminuire nel ciclo di valutazione.

Traguardi Ambientali (Target)

T 11.1

È implementato e reso operativo un Registro nazionale dei suoni impulsivi che tenga conto di tutte le attività antropiche che introducono suoni impulsivi nel range 10 Hz – 10 kHz in ambiente marino. Devono essere definiti a livello sottoregionale habitat e specie target.

T 11.2

Il rilevamento della baseline in CatA D11C2 deve essere esteso ad almeno due altre stazioni (rispettivamente in Mediterraneo Occidentale e Adriatico Meridionale) e mantenuta nell’assetto presente. Devono essere definiti a livello sottoregionale habitat e specie target.