Regolamento Commissione Ue 2025/2606/Ue
Modello delle relazioni che gli Stati membri devono presentare sull'attuazione della direttiva 2009/33/Ce relativa alla promozione dei veicoli puliti e a basso consumo energetico
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Regolamento di esecuzione 18 dicembre 2025, n. 2025/2606/Ue
(Guue 19 dicembre 2025)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/33/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
previa consultazione del comitato sulle infrastrutture per i combustibili alternativi,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/33/Ce relativa alla promozione dei veicoli puliti adibiti al trasporto su strada, gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni sull'attuazione di tale direttiva. Tali relazioni dovrebbero fornire informazioni: i) sul numero e sulle categorie di veicoli oggetto dei contratti di appalto pubblico che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, ii) sulle misure adottate ai fini dell'attuazione della direttiva e iii) sulle future attività di attuazione. Esse dovrebbero inoltre fornire qualsiasi altra informazione che lo Stato membro ritenga pertinente. La prima relazione dovrebbe essere presentata entro il 18 aprile 2026 e contenere informazioni relative al primo periodo di riferimento, compreso tra il 2 agosto 2021 e il 31 dicembre 2025.
(2) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2009/33/Ce, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione per stabilire il formato delle relazioni che devono essere presentate dagli Stati membri.
(3) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/33/Ce, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi di comunicazione estrapolando i dati pertinenti dagli avvisi di aggiudicazione degli appalti pubblicati nella banca dati Tenders Electronic Daily e raccogliendo e pubblicando le pertinenti informazioni sui contratti di appalto pubblico che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.
(4) A partire da febbraio 2024 un nuovo sistema per l'inserimento dei contratti di appalto pubblico attraverso formulari elettronici ha sostituito il precedente sistema di avvisi nell'ambito della banca dati Tenders Electronic Daily. Il nuovo sistema consente l'inserimento dedicato e l'estrazione automatica dei dati pertinenti per l'attuazione della direttiva 2009/33/Ce. La Commissione ha estratto dalla banca dati Tenders Electronic Daily tutte le informazioni contenute nei pertinenti avvisi nell'ambito del sistema precedente. Essa ha condiviso tali informazioni con gli Stati membri mediante il comitato sulle infrastrutture per i combustibili alternativi.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulle infrastrutture per i combustibili alternativi,
Ha adottato Il presente regolamento:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce il modello delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2009/33/Ce che devono essere presentate dagli Stati membri conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva.
Il modello figura in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato
Modello per le relazioni sull'attuazione della direttiva 2009/33/Ce
1. Assetto istituzionale e recepimento
Questa sezione deve fornire una panoramica del ruolo e delle competenze dei diversi organismi pubblici per quanto riguarda il recepimento e l'attuazione della direttiva2009/33/Ce, e spiegare in che modo gli sforzi sono stati ripartiti all'interno dello Stato membro.
1.1. Autorità responsabile del recepimento e dell'attuazione della direttiva
In questa sezione devono essere elencate le principali autorità pubbliche incaricate di garantire l'attuazione della direttiva a livello nazionale (ad esempio i ministeri dei trasporti e dell'economia). Qualora le competenze siano condivise a livello nazionale, regionale e locale, è possibile indicarlo qui.
1.2. Obiettivi minimi di appalto e ripartizione degli sforzi all'interno dello Stato membro
Questa sezione deve illustrare le modalità con cui gli obiettivi minimi di appalto di cui all'articolo 5 e all'allegato I della direttiva2009/33/Ce sono attuati nello Stato membro. In particolare, gli Stati membri devono indicare se gli obiettivi minimi di appalto sono stati applicati: i) applicando lo stesso livello di ambizione per tutte le amministrazioni aggiudicatrici e tutti gli Enti aggiudicatori che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, oppure ii) stabilendo diversi livelli di ambizione per le varie amministrazioni aggiudicatrici e i vari Enti aggiudicatori. In quest'ultimo caso dovrebbe essere fornita una breve spiegazione delle modalità con cui sono stati fissati i diversi obiettivi.
1.3. Esenzioni nazionali
In questa sezione è necessario indicare se lo Stato membro si è avvalso delle esenzioni nazionali per le categorie di veicoli di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/33/Ce.
2. Dati quantitativi provenienti dalla banca dati Tenders Electronic Daily (Ted) e dai formulari elettronici
I dati sul numero e sulle categorie di veicoli oggetto dei contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2009/33/Ce (raccolti e pubblicati dalla Commissione mediante l'estrazione dei dati pertinenti dagli avvisi di aggiudicazione degli appalti pubblicati su Ted) devono essere presentati dagli Stati membri in questa sezione se sono utilizzati nella relazione. Gli Stati membri che si basano esclusivamente sui sistemi di monitoraggio e comunicazione nazionali, senza utilizzare dati provenienti dalla banca dati Ted, possono lasciare vuota questa sezione.
Per il primo periodo di riferimento, la Commissione estrae e pubblica separatamente i dati per gli avvisi inseriti in Ted fino al 31 dicembre 2023 con il precedente formato di comunicazione e per quelli inseriti a partire dal 1° gennaio 2024 con gli attuali formulari elettronici. Tali dati devono essere inseriti separatamente, rispettivamente nelle tabelle 1a e1b. Nella tabella 1b (avvisi inseriti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025), gli Stati membri possono sia inserire dati estratti dalla Commissione sia utilizzare dati che hanno estratto direttamente dalla banca dati. I dati inseriti in questa tabella dovrebbero tuttavia provenire dalla banca dati Ted e dai formulari elettronici, e non da sistemi di monitoraggio e comunicazione nazionali distinti. La tabella 1 deve contenere i numeri complessivi per l'intero periodo, ottenuti sommando i numeri delle celle corrispondenti di cui alle tabelle 1a e1b.
Per i periodi di riferimento successivi dovrà essere utilizzata solo la tabella 1. La Commissione raccoglierà i dati per l'intero periodo nello stesso formato (formulari elettronici), e tali dati dovranno essere inseriti direttamente nella tabella 1.
Nella terza colonna delle tabelle 1, 1a e1b, gli Stati membri devono indicare la quota degli avvisi inclusi nella rispettiva tabella che forniscono tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui alla direttiva 2009/33/Ce, vale a dire il tipo e la categoria di veicoli e se si tratta di veicoli puliti conformemente all'articolo 4, punto 4), della direttiva, purché tali informazioni siano disponibili2.
Tabella 1
Dati aggregati provenienti dalla banca dati Ted e dai formulari elettronici, relativi all'intero periodo di riferimento
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Tipo di veicolo |
N. di avvisi |
Quota di avvisi che forniscono tutte le informazioni (se disponibile) |
Numero totale di veicoli |
Numero di veicoli puliti |
Quota di veicoli puliti |
(Solo per gli autobus) Numero di veicoli a emissioni zero |
(Solo per gli autobus) Quota di veicoli a emissioni zero |
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Veicoli leggeri |
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n.a. |
n.a. |
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Autocarri |
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n.a. |
n.a. |
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Autobus |
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| Informazioni supplementari |
Gli Stati membri possono utilizzare questa casella per fornire osservazioni o altre informazioni che ritengano pertinenti ai dati estratti e pubblicati dalla Commissione. |
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Tabella 1a
Dati estratti dalla banca dati Ted (periodo compreso tra il 2 agosto 2021 e il 31 dicembre 2023)
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Tipo di veicolo |
N. di avvisi |
Quota di avvisi che forniscono tutte le informazioni (se disponibile) |
Numero totale di veicoli |
Numero di veicoli puliti |
Quota di veicoli puliti |
(Solo per gli autobus) Numero di veicoli a emissioni zero |
(Solo per gli autobus) Quota di veicoli a emissioni zero |
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Veicoli leggeri |
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n.a. |
n.a. |
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Autocarri |
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n.a. |
n.a. |
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Autobus |
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| Informazioni supplementari |
Gli Stati membri possono utilizzare questa casella per fornire osservazioni o altre informazioni che ritengano pertinenti ai dati estratti e pubblicati dalla Commissione. |
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Tabella 1b
Dati estratti dai formulari elettronici (periodo compreso tra il 1°gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025)
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Tipo di veicolo |
N. di avvisi |
Quota di avvisi che forniscono tutte le informazioni (se disponibile) |
Numero totale di veicoli |
Numero di veicoli puliti |
Quota di veicoli puliti |
(Solo per gli autobus) Numero di veicoli a emissioni zero |
(Solo per gli autobus) Quota di veicoli a emissioni zero |
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Veicoli leggeri |
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n.a. |
n.a. |
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Autocarri |
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n.a. |
n.a. |
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Autobus |
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| Informazioni supplementari |
Gli Stati membri possono utilizzare questa casella per fornire osservazioni o altre informazioni che ritengano pertinenti ai dati estratti e pubblicati dalla Commissione. |
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3. Dati quantitativi provenienti da fonti nazionali
Gli Stati membri che hanno istituito sistemi nazionali di monitoraggio e comunicazione che non si basano direttamente sulla banca dati Ted devono utilizzare questa sezione per fornire le informazioni quantitative prodotte con tali sistemi. Tali informazioni possono sostituire o integrare le informazioni estratte dalla banca dati Ted e dai formulari elettronici di cui alla sezione 2.
Questa sezione può anche essere utilizzata per fornire eventuali dati quantitativi supplementari raccolti dallo Stato membro per colmare lacune individuate nei dati estratti dalla banca dati Ted e presentati nella sezione 2. Se gli Stati membri utilizzano sia i dati estratti dalla banca dati Ted e/o dai formulari elettronici sia i dati ottenuti da fonti nazionali, i dati completi dovrebbero essere aggregati e presentati nella tabella 2, e comprendere sia i dati già presentati nella sezione 2 e nella tabella 1, sia i dati supplementari raccolti dagli Stati membri. La tabella 2 dovrebbe inoltre contenere una spiegazione della relazione tra i dati forniti nella sezione 2 e quelli forniti in questa sezione.
Oltre al numero di veicoli e al numero e alla quota di veicoli puliti e autobus a emissioni zero, gli Stati membri possono fornire informazioni sull'entità complessiva dell'appalto in questione. A tal fine possono inserire nella seconda colonna il numero di contratti interessati, il loro valore monetario totale o qualsiasi altra misura che consenta di stimare il volume complessivo dell'appalto.
Gli Stati membri che non hanno istituito un apposito sistema di monitoraggio e comunicazione e che non dispongono di fonti supplementari di informazioni quantitative che intendono condividere possono lasciare vuota questa sezione.
Tabella 2
Monitoraggio nazionale – Dati aggregati relativi all'intero periodo di riferimento
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Tipo di veicolo |
Numero di contratti, valore monetario o altra misura dell'entità dell'appalto (se disponibile) |
Numero totale di veicoli |
Numero di veicoli puliti (1) |
Quota di veicoli puliti |
(Solo per gli autobus) Numero di veicoli a emissioni zero |
(Solo per gli autobus) Percentuale di veicoli a emissioni zero |
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Veicoli leggeri |
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n.a. |
n.a. |
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Autocarri |
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n.a. |
n.a. |
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Autobus |
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Descrizione del metodo di raccolta dei dati |
Gli Stati membri devono utilizzare questa casella per fornire una breve descrizione del sistema di monitoraggio e comunicazione che hanno istituito, che comprenda in particolare il suo ambito di applicazione, la copertura temporale, eventuali differenze con l'ambito di applicazione della direttiva 2009/33/Ce e la completezza della comunicazione in termini di quota di avvisi che forniscono tutte le informazioni sul numero e sul tipo di veicoli acquistati. Se i dati forniti in questa tabella si basano sui dati forniti nella sezione 2 e li integrano (ad esempio colmando lacune individuate), è necessario spiegare qui l'interconnessione tra i due set di dati. |
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Informazioni supplementari |
Gli Stati membri possono utilizzare questa casella per fornire osservazioni o altre informazioni che ritengano pertinenti ai dati estratti e pubblicati dalla Commissione. |
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| (1) Numero complessivo di veicoli puliti (compresi i veicoli a emissioni zero). | ||||||
4. Informazioni qualitative sull'attuazione della direttiva
Questa sezione deve contenere informazioni sulle misure adottate ai fini dell'attuazione della direttiva 2009/33/Ce e sulle future attività di attuazione, nonché qualsiasi altra informazione che lo Stato membro ritenga pertinente. Se del caso gli Stati membri, in particolare quelli in cui le competenze per l'attuazione della direttiva sono condivise tra diversi livelli amministrativi, possono includere in questa sezione anche informazioni locali o regionali pertinenti.
4.1. Informazioni supplementari sui dati quantitativi
Gli Stati membri possono utilizzare questa sezione per fornire qualsiasi altra informazione che ritengano pertinente al fine di integrare i dati quantitativi presentati nelle sezioni 2 e 3. In particolare, gli Stati membri possono fornire informazioni supplementari relative a avvisi, contratti o procedure di appalto per i quali nelle precedenti sezioni non sono stati messi a disposizioni dati quantitativi.
4.2. Misure adottate per attuare la direttiva nell'attuale periodo di riferimento
Gli Stati membri possono utilizzare questa sezione per illustrare le misure che hanno adottato per attuare la direttiva oltre al recepimento degli obiettivi minimi di appalto. Tali misure possono comprendere, ad esempio, attività di coordinamento, pubblicazione di orientamenti, corsi di formazione, regimi di sostegno finanziario o altri provvedimenti adottati per contribuire a garantire il conseguimento degli obiettivi minimi di appalto nel periodo di riferimento oggetto della presente relazione.
4.3. Ostacoli individuati
Gli Stati membri possono utilizzare questa sezione per illustrare eventuali ostacoli incontrati nell'attuazione della direttiva e nel conseguimento degli obiettivi. Possono inoltre presentare eventuali misure adottate per affrontare tali ostacoli.
4.4. Future attività di attuazione
Gli Stati membri possono utilizzare questa sezione per: i)fornire informazioni sull'evoluzione prevista della quota di veicoli puliti nel periodo di riferimento successivo, in termini di tempistica e distribuzione geografica nello Stato membro e ii) presentare eventuali misure o azioni pianificate per garantire il conseguimento degli obiettivi minimi di appalto in tale periodo di riferimento.
4.5. Informazioni supplementari
Gli Stati membri possono utilizzare questa sezione per fornire qualsiasi altra informazione che ritengano pertinente.