Regolamento Commissione Ue 2025/1774/Ue
Modifiche al regolamento 2021/1078 relativo agli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEu
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Regolamento delegato 28 agosto 2025, n. 2025/1775/Ue
(Guue 18 dicembre 2025)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEu e che modifica il regolamento (Ue) 2015/10171, in particolare l'articolo 8, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1) Il programma InvestEu mira a sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione di cui agli articoli 3 e 8 e all'allegato II del regolamento (Ue) 2021/523. Tali operazioni di finanziamento e investimento mirano a sostenere lo sviluppo, tra l'altro, dell'industria della difesa al fine di contribuire all'autonomia strategica dell'Unione.
(2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (Ue) 2021/523, le operazioni di finanziamento e di investimento in ciascun ambito d'intervento di cui all'articolo 8 di tale regolamento devono essere conformi agli orientamenti sugli investimenti di cui all'allegato del regolamento delegato (Ue) 2021/1078 della Commissione2 (gli attuali "orientamenti sugli investimenti"), e devono essere basate sull'articolo 8, paragrafi 3 e 10, del regolamento (Ue) 2021/523. Per quanto concerne gli investimenti strategici nel settore della difesa, tali orientamenti sugli investimenti stabiliscono limitazioni per quanto riguarda i destinatari finali controllati da un Paese terzo o da entità di un Paese terzo e i destinatari finali la cui gestione esecutiva è situata al di fuori dell'Unione, al fine di proteggere la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri.
(3) Il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 20303 sottolinea la necessità urgente di migliorare l'accesso ai capitali per le imprese stabilite nell'Unione, comprese le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione, affinché queste possano portare le loro soluzioni a livello industriale e stimolare l'espansione industriale di cui l'Unione ha bisogno. Il settore finanziario mostra un crescente interesse per la difesa. Tuttavia il settore della difesa rimane un mercato scarsamente servito anche a causa dei limiti delle politiche di investimento degli istituti finanziari pubblici e privati. Al fine di affrontare tali sfide è fondamentale mobilitare l'intero potenziale di InvestEu a sostegno del settore della difesa.
(4) Sulla base dei riscontri pervenuti dai portatori di interessi, attraverso una consultazione pubblica e consultazioni mirate con i partner esecutivi di Invest Eu e gli Stati membri, emerge che le limitazioni stabilite negli attuali orientamenti sugli investimenti per gli investimenti strategici possono ostacolare il ricorso al fondo InvestEu a sostegno del settore della difesa. Di conseguenza gli orientamenti sugli investimenti attuali dovrebbero trarre vantaggio da una modifica mirata al fine di essere pienamente adeguati alle specificità di InvestEu, in particolare una garanzia di bilancio attuata in regime di gestione indiretta. Le modifiche proposte faciliteranno il ricorso a InvestEu a sostegno del settore della difesa, mantenendo nel contempo garanzie sufficienti per gli investimenti strategici nel settore della difesa, in conformità con il regolamento (Ue) 2021/523.
(5) L'ambito di applicazione degli investimenti strategici nel settore della difesa soggetti a limitazioni è definito negli orientamenti sugli investimenti attuali come tecnologie e prodotti per la difesa individuati nel contesto del programma di lavoro annuale del Fondo europeo per la difesa. Questa definizione comporta un'inutile complessità e incertezza del diritto a causa della natura dinamica del programma di lavoro del Fondo europeo per la difesa. Tale ambito di applicazione dovrebbe essere ottimizzato facendo riferimento agli investimenti nelle tecnologie e nei prodotti per la difesa sviluppati principalmente per applicazioni militari. Tale semplificazione migliorerebbe la prevedibilità per i partner esecutivi e gli intermediari finanziari di InvestEu, fornendo loro una metodologia chiara per stabilire se i destinatari finali sono soggetti alle limitazioni relative ai Paesi terzi, anche al fine di chiarire come tali limitazioni si applichino alle tecnologie con applicazioni nel settore civile e in quello della difesa (duplice uso).
(6) Gli orientamenti sugli investimenti attuali prevedono che, per essere ammissibile, un'entità controllata da un Paese terzo o da un'entità di un Paese terzo debba dimostrare che lo Stato membro in cui è stabilita ha approvato una garanzia in conformità ai principi relativi alle entità ammissibili di cui al regolamento (Ue) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio4 che istituisce il Fondo europeo per la difesa. Tale disposizione non è adeguata alle specificità di InvestEu e limita l'impiego dei finanziamenti. Le garanzie approvate da uno Stato membro nell'ambito di un programma di difesa che ha ricevuto il contributo finanziario dell'Unione sembrano essere sufficienti a proteggere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri nel contesto del Fondo InvestEu. Soltanto le entità che non sono in grado di soddisfare tale criterio dovrebbero essere tenute a presentare una garanzia specifica nel contesto dell'operazione InvestEu. Questa modifica mira a chiarire l'attuazione del fondo InvestEu a sostegno delle entità stabilite nell'Unione e controllate da entità di Paesi terzi. Tali garanzie possono, a seconda dei casi, basarsi su misure di attenuazione imposte dallo Stato membro, o a vantaggio di detto Stato, che controlla l'acquisizione del controllo di tali entità giuridiche da parte di un altro Paese terzo o di un'entità di un altro Paese terzo, ai sensi del regolamento (Ue) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
(7) Gli orientamenti sugli investimenti attuali stabiliscono che per gli investimenti strategici nel settore della difesa, le limitazioni relative al controllo dei destinatari finali si estendono anche ai loro fornitori e subappaltatori. Questo ampio ambito di applicazione non è adeguato al tipo di finanziamento fornito nel contesto di InvestEu e può ostacolare l'impiego dei fondi InvestEu imponendo inutili oneri amministrativi. Al fine di semplificare il processo amministrativo dei finanziamenti InvestEu e di garantire che le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti InvestEu siano adattate agli strumenti di finanziamento del capitale e di finanziamento tramite debito, il riferimento ai fornitori in caso di controllo da parte di Paesi terzi dovrebbe essere eliminato dagli orientamenti sugli investimenti.
(8) Le limitazioni stabilite negli attuali orientamenti sugli investimenti concernenti gli investimenti strategici limitano in modo non necessario l'ammissibilità di entità stabilite in Paesi terzi associati o controllate da entità di Paesi terzi associati o di Paesi terzi. Al fine di garantire la parità di trattamento con le entità stabilite nell'Unione e nei Paesi terzi associati al programma InvestEu, nonché di allinearsi al principio delle entità ammissibili stabilito nel Fondo europeo per la difesa e in altri programmi in materia di difesa nel contesto dei quali l'Unione è un contributore finanziario, gli attuali orientamenti sugli investimenti dovrebbero essere adattati per garantire l'applicazione di limitazioni in relazione alle entità stabilite o controllate da Paesi terzi non associati o da entità di Paesi terzi.
(9) Conformemente agli orientamenti sugli investimenti attuali, fino a cinque anni dalla data dell'esborso finale dei finanziamenti, i destinatari finali degli investimenti strategici non possono concedere in licenza esclusiva o trasferire i diritti di proprietà intellettuale relativi a tecnologie critiche e tecnologie fondamentali per la salvaguardia degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, derivanti direttamente da tali investimenti strategici, a Paesi terzi o entità di Paesi terzi, salvo approvazione dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario finale. L'attuazione di tale disposizione pone sfide e strozzature significative negli Stati membri e pertanto ostacola l'impiego di InvestEu a sostegno della difesa, imponendo agli Stati membri di attuare forme di controllo nuove, al di là dei meccanismi esistenti, come ad esempio per l'esportazione di prodotti militari o il controllo degli investimenti esteri diretti. Al fine di risolvere tali difficoltà, è opportuno modificare gli orientamenti sugli investimenti attuali al fine garantire che i beneficiari siano soggetti soltanto ai meccanismi di controllo esistenti attuati dagli Stati membri in cui sono stabiliti, mentre l'operazione di finanziamento e investimento è coperta dalla garanzia dell'Unione.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (Ue) 2021/1078,
Ha adottato Il presente regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento delegato (Ue) 2021/1078 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2025
Allegato
Il punto 2.10 dell'allegato del regolamento delegato (Ue) 2021/1078 è sostituito dal seguente:
"2.10 Investimenti strategici
Le operazioni di finanziamento o di investimento nell'ambito di InvestEu possono contribuire ad attività che rivestono importanza strategica per l'Unione, come stabilito nell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2021/523. Tali attività sono considerate investimenti strategici se:
a) riguardano progetti e destinatari finali associati con rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione, dei suoi Stati membri o dei Paesi associati al programma InvestEu ("paesi associati"), in particolare investimenti nei settori della difesa e dello spazio e nella cibersicurezza:
i) per la difesa, investimenti in tecnologie e prodotti per la difesa sviluppati principalmente per applicazioni militari;
ii) per lo spazio, investimenti nei prodotti seguenti:
— orologi atomici (compresi quelli per i sistemi di posizionamento Galileo);
— vettori spaziali strategici (compresi i veicoli di lancio per i sistemi spaziali controllati dall'Unione); nonché
— prodotti spaziali definiti in un elenco deciso dalla Commissione su base annua e comunicato al comitato direttivo;
iii) per la cibersicurezza, investimenti incentrati esclusivamente sullo sviluppo e sulla diffusione di strumenti e soluzioni di cibersicurezza, anche quando questi fanno parte della diffusione o del potenziamento di reti digitali e infrastrutture di dati;
oppure
b) contribuiscono alla resilienza dell'Unione in settori di importanza strategica, come stabilito nelle sezioni 6.1.1.8, 6.2.1.1 e 6.4.1.1, difendendo e rafforzando catene del valore strategiche e mantenendo e rafforzando attività di importanza strategica per l'Unione, inclusi importanti progetti di comune interesse europeo (Ipcei), in settori quali infrastrutture critiche, tecnologie trasformative, innovazioni rivoluzionarie e mezzi di produzione critici per le imprese e i consumatori.
Per le operazioni dirette, il partner esecutivo garantisce che gli investimenti strategici rispettino le limitazioni indicate di seguito. Per le operazioni indirette, il partner esecutivo esige per contratto che l'intermediario finanziario garantisca il rispetto delle stesse limitazioni.
Si applicano limitazioni ai destinatari finali che rientrano nel punto a) del primo paragrafo, salvo nel caso di operazioni dirette inferiori a 10.000.000 EuR e transazioni nell'ambito di operazioni indirette inferiori a 10.000.000 EuR.
Ai fini delle limitazioni definite nella presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
a) "controllo": la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;
b) "gestione esecutiva": l'organo di un soggetto giuridico nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, o qualunque altra persona avente poteri decisionali comparabili, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;
c) "entità di un Paese terzo non associato": un'entità giuridica stabilita in un Paese terzo non associato o che, laddove sia stabilita nell'Unione o in un Paese associato, sia dotata di strutture di gestione esecutiva in un Paese terzo non associato. Il luogo dello stabilimento dell'entità giuridica è determinato dall'ubicazione della sua sede legale.
Un destinatario finale che rientra nel primo comma, lettera a), è dotato di strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un Paese associato e non è controllato da un Paese terzo non associato o da entità di Paesi terzi non associati.
Qualora il destinatario finale che rientra nel primo comma, lettera a), partecipi a un investimento strategico nel settore della connettività 5G, le misure e i piani di attenuazione dei rischi, conformemente al pacchetto di strumenti dell'Ue sulla cibersicurezza del 5G6 si applicano anche ai suoi fornitori. Tali fornitori comprendono in particolare venditori e produttori di apparecchiature di telecomunicazione e altri fornitori terzi, quali fornitori di infrastrutture cloud, fornitori di servizi gestiti, integratori di sistemi, contraenti addetti a sicurezza e manutenzione e produttori di apparecchiature di trasmissione.
A titolo di deroga, un'entità giuridica di cui al primo comma, lettera a), coinvolta in un investimento strategico nel settore della difesa, dotata di strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un Paese associato e soggetta al controllo di un Paese terzo non associato o di un'entità di un Paese terzo non associato, è considerata ammissibile ad agire in veste di destinatario in uno dei casi seguenti:
— dimostra di aver ricevuto una garanzia, approvata dallo Stato membro o dal Paese associato in cui è stabilita, nell'ambito di un programma di difesa che ha ricevuto il contributo finanziario dell'Ue7;
— dimostra di aver ricevuto in maniera tempestiva, specificamente ai fini dell'operazione, una garanzia approvata dallo Stato membro o dal Paese associato in cui è stabilita. Tale garanzia assicura che il coinvolgimento in un'azione di una tale entità giuridica non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della Pesc a norma del titolo V TUe, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento (Ue) 2021/523. La garanzia dimostra in particolare che, ai fini dell'operazione: sono in atto misure volte ad assicurare che:
i) il controllo sul destinatario finale non sia esercitato in modo tale da vincolare o limitare la sua capacità di svolgere le attività di difesa finanziate dall'operazione; e
ii) l'accesso di un Paese terzo non associato o di un'entità di un Paese terzo non associato a informazioni sensibili o classificate relative alle attività di difesa finanziate dall'operazione sia impedito e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'operazione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un Paese associato, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
A titolo di deroga, un'entità giuridica di cui al primo comma, lettera a), coinvolta in un investimento strategico nel settore spaziale, dotata di strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un Paese associato e soggetta al controllo di un Paese terzo non associato o di un'entità di un Paese terzo non associato, è considerata ammissibile ad agire in veste di destinatario finale se ha ricevuto la deroga della Commissione concessa ai sensi dei principi riguardanti le entità ammissibili di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (Ue) 2021/696.
Il partner esecutivo deve segnalare alla Commissione qualsiasi deroga concessa alle limitazioni di cui alla presente sezione 2.10.
Mentre l'operazione di finanziamento e di investimento è coperta dalla garanzia dell'Unione, il destinatario finale di cui al primo comma, lettera a), riceve le approvazioni pertinenti dagli Stati membri o dal Paese associato in cui è stabilito, secondo le procedure nazionali vigenti, al fine di trasferire la proprietà o concedere in licenza esclusiva a Paesi terzi non associati o a entità di Paesi terzi non associati i diritti di proprietà intellettuale, qualora tali diritti derivino direttamente da tali operazioni.".
Note ufficiali
Gu L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj.
Regolamento delegato (Ue) 2021/1078 della Commissione, del 14 aprile 2021, che integra il regolamento (Ue) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEu (Gu L 234 del 2.7.2021, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1078/oj).
JOIN(2025) 120 final del 19 marzo 2025.
Regolamento (Ue) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (Ue) 2018/1092 (Gu L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).
Regolamento (Ue) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (Gu L 79I del 21.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).
Gruppo di cooperazione NIS, Cybersecurity of 5G networks Eu Toolbox of risk mitigating measures, 01/2020, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64468
Figurano in tale contesto, tra l'altro, i programmi seguenti:"
- Regolamento (Ue) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (Gu L 200, 7 agosto 2018, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1092/oj);
- Regolamento (Ue) 2021/697;
- Regolamento (Ue) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 2023 sul sostegno alla produzione di munizioni (Asap) (Gu L 185, 24 luglio 2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj);
- Regolamento (Ue) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (Edirpa) (Gu L, 2023/2418, 26 ottobre 2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj);
- Regolamento (Ue) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (Safe) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (Gu L, 2025/1106, 28 maggio 2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).