Qualità
Normativa Vigente

Decisione Commissione Ue 2025/2607/Ue

Criteri assegnazione marchio Ecolabel Ue a pitture e vernici

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Decisione 17 dicembre 2025, n. 2025/2607/Ue

(Guue 22 dicembre 2025)

Decisione che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) a pitture e vernici decorative e prodotti correlati, pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati e pitture spray in aerosol a base acquosa, e che abroga la decisione 2014/312/Ue

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue)1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (Ce) n. 66/2010, il marchio Ecolabel Ue può essere assegnato ai prodotti con un impatto ambientale ridotto nell'intero ciclo di vita.

(2) Il regolamento (Ce) n. 66/2010 dispone che per ogni gruppo di prodotti siano stabiliti criteri specifici d'assegnazione del marchio Ecolabel Ue.

(3) La decisione 2014/312/Ue della Commissione2 ha fissato i criteri d'assegnazione del marchio Ecolabel Ue e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti "prodotti vernicianti per esterni e per interni". Tali criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.

(4) Sono necessarie due serie distinte di criteri per le pitture e vernici decorative e i prodotti correlati e per le pitture ad alte prestazioni e i prodotti correlati (precedentemente denominati "prodotti vernicianti per esterni e per interni") al fine di rispecchiare meglio le migliori pratiche di mercato e tenere conto degli sviluppi politici, delle potenziali opportunità future di maggiore diffusione e della domanda di prodotti sostenibili da parte del mercato. È inoltre necessaria una terza serie di nuovi criteri per le pitture spray in aerosol a base acquosa, un gruppo di prodotti supplementare con un mercato potenzialmente in crescita.

(5) In linea con tali considerazioni e previa consultazione del comitato dell'Ue per il marchio di qualità ecologica, è opportuno suddividere il gruppo di prodotti "prodotti vernicianti per interni ed esterni" in due gruppi di prodotti: "pitture e vernici decorative e prodotti correlati" e "pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati". L'ambito di applicazione della decisione dovrebbe essere esteso anche al nuovo gruppo di prodotti "pitture spray in aerosol a base acquosa".

(6) Il controllo dell'adeguatezza (Refit) del marchio Ecolabel Ue3 del 30 giugno 2017, che ha esaminato l'attuazione del regolamento (Ce) n. 66/2010, ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico all'Ecolabel, se del caso anche abbinando i criteri per gruppi di prodotti strettamente collegati.

(7) Il nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva4, adottato l'11 marzo 2020, sottolinea che i requisiti in materia di durabilità, efficienza energetica e delle risorse e impronta ambientale e di carbonio devono essere inclusi in modo più sistematico nei criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel Ue.

(8) I criteri riveduti per l'assegnazione dell'Ecolabel Ue alle pitture e vernici decorative e ai prodotti correlati, alle pitture ad alte prestazioni e ai prodotti correlati e alle pitture spray in aerosol a base acquosa dovrebbero mirare a promuovere i prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto nel corso del ciclo di vita e che sono fabbricati con processi efficienti in termini di materiali ed energia. In particolare, tali criteri dovrebbero promuovere i prodotti che hanno un impatto limitato in termini di emissioni in acqua e in atmosfera durante la produzione e di emissioni di composti volatili durante l'applicazione, e che contengono soltanto una quantità limitata di sostanze pericolose. I criteri dovrebbero inoltre incoraggiare un uso efficiente del prodotto e raccomandare come gestire il prodotto inutilizzato, contribuendo in tal modo alla transizione verso un'economia più circolare.

(9) Tenuto conto del ciclo di innovazione del gruppo di prodotti, i nuovi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi fino al 31 dicembre 2032.

(10) Per motivi di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione 2014/312/Ue.

(11) Durante il periodo transitorio, i fabbricanti ai cui prodotti è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue per prodotti vernicianti per esterni e per interni sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2014/312/Ue dispongono di un lasso di tempo sufficiente per adeguare tali prodotti e conformarsi ai nuovi criteri e requisiti stabiliti nella presente decisione. Per un periodo limitato dopo l'entrata in applicazione della presente decisione, i fabbricanti dovrebbero anche poter scegliere se presentare le domande in base ai criteri stabiliti nella decisione 2014/312/Ue o ai nuovi criteri stabiliti nella presente decisione. I marchi Ecolabel Ue assegnati sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2014/312/Ue dovrebbero rimanere validi per 18 mesi dalla data di adozione della presente decisione.

(12) Le pitture spray in aerosol a base acquosa non dovrebbero essere considerate validi sostituti delle pitture convenzionali in applicazioni su larga scala, per le superfici tanto di pareti quanto di soffitti. Ciò è dovuto al fatto che il loro tasso di copertura tipico non supera 2,0 m2/l, a differenza delle pitture convenzionali, che generalmente hanno un tasso di copertura non inferiore a 8,0 m2/l.

(13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti "pitture e vernici decorative e prodotti correlati" comprende pitture, vernici, impregnanti per legno e primer per interni ed esterni la cui finalità primaria consiste nel conferire caratteristiche estetiche agli edifici e alle relative finiture, impianti e strutture associate, e che rientrano nelle sottocategorie di cui all'allegato I, punto 1.1, lettere da a) a h), della direttiva 2004/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Le pitture decorative comprendono basi tintometriche e vari colori ottenuti mediante tintometro, predefiniti dal fabbricante o realizzati su richiesta personalizzata dei consumatori (professionisti o non professionisti) agli operatori di sistemi di colorazione.

In questo gruppo di prodotti sono incluse anche le pitture o vernici decorative non rientranti nell'ambito di applicazione dalla direttiva 2004/42/Ce che sono fornite in polvere o in forma granulare e che devono essere diluite e miscelate con acqua prima di essere usate con finalità estetica, se commercializzate per un uso conforme a una delle sottocategorie di cui all'allegato I, punto 1.1, lettere da a) a h), della direttiva 2004/42/Ce.

2. Nel gruppo di prodotti "pitture e vernici decorative e prodotti correlati" non rientrano:

a) pitture ad alte prestazioni quali definite all'allegato I, punto 1.1, lettere i) e j), della direttiva 2004/42/Ce;

b) pitture multicolori quali definite all'allegato I, punto 1.1, lettera k), della direttiva 2004/42/Ce;

c) pitture per effetti decorativi quali definite all'allegato I, punto 1.1, lettera l), della direttiva 2004/42/Ce;

d) rivestimenti antivegetativi;

e) preservanti del legno;

f) qualsiasi altro sistema di rivestimento commercializzato come avente effetti antimicrobici, antibatterici, antivirali, disinfettanti o altri effetti biocidi primari a beneficio della salute umana, o connessi a norme igieniche nell'industria alimentare o delle bevande, nei servizi sanitari o in qualsiasi altro settore, oltre alla preservazione in scatola e alla preservazione della pellicola secca (ossia oltre ai tipi di biocidi 6 e 7 quali definiti nell'allegato V del regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6);

g) rivestimenti e loro sistemi concepiti per essere utilizzati nei processi industriali, quali i rivestimenti in polvere applicati come polveri sui supporti e i rivestimenti sottoposti a indurimento tramite radiazioni UV;

h) rivestimenti destinati principalmente ai veicoli;

i) oli e cere per legno;

j) filler, intonaci, malte, sigillanti e adesivi;

k) pitture a base di cemento;

l) pitture spray in aerosol;

m) pitture per la segnaletica stradale orizzontale.

Articolo 2

1. Il gruppo di prodotti "pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati" comprende determinate pitture ad alte prestazioni monocomponenti e multicomponenti la cui finalità primaria consiste nel conferire caratteristiche funzionali particolari agli edifici e alle relative finiture, impianti e strutture associate, e che rientrano nelle sottocategorie di cui all'allegato I, punto 1.1, lettere i) e j), della direttiva 2004/42/Ce.

Il gruppo di prodotti comprende rivestimenti per pavimenti, rivestimenti anticorrosione, rivestimenti impermeabilizzanti, pitture per radiatori ed eventuali primer associati destinati all'uso da parte di consumatori e utilizzatori professionali negli edifici e nelle relative finiture, impianti o strutture associate.

2. Il gruppo di prodotti "pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati" non comprende:

a) rivestimenti antivegetativi;

b) preservanti del legno;

c) qualsiasi altro sistema di rivestimento commercializzato come avente effetti antimicrobici, antibatterici, antivirali, disinfettanti o altri effetti biocidi primari a beneficio della salute umana, o connessi a norme igieniche nell'industria alimentare o delle bevande, nei servizi sanitari o in qualsiasi altro settore, oltre alla preservazione in scatola e alla preservazione della pellicola secca (ossia oltre ai tipi di biocidi 6 e 7 quali definiti nell'allegato V del regolamento (Ue) n. 528/2012);

d) rivestimenti e loro sistemi concepiti per essere utilizzati nei processi industriali, quali i rivestimenti in polvere applicati come polveri sui supporti e i sistemi di rivestimento sottoposti a indurimento tramite radiazioni UV;

e) rivestimenti principalmente destinati ai veicoli;

f) oli e cere per legno;

g) filler, intonaci, malte, sigillanti e adesivi;

h) pitture a base di cemento;

i) rivestimenti progettati per conferire un effetto ritardante di fiamma;

j) rivestimenti progettati per conferire resistenza ai graffiti;

k) pitture per la segnaletica stradale orizzontale.

Articolo 3

1. Il gruppo di prodotti "pitture spray in aerosol a base acquosa" comprende imballaggi metallici unitari pronti all'uso destinati a essere utilizzati da consumatori e utilizzatori professionali per conferire caratteristiche estetiche o caratteristiche funzionali particolari agli edifici e alle relative finiture, impianti e strutture associate.

Gli imballaggi metallici sono dotati di una valvola e contengono una formulazione di pittura a base acquosa che viene erogata quando la valvola è azionata in maniera controllata per effetto della pressione preaccumulata.

2. Il gruppo di prodotti "pitture spray in aerosol a base acquosa" non comprende:

a) pitture spray in aerosol con una formulazione a base di solventi organici;

b) pitture spray in aerosol classificate come aerosol estremamente infiammabili (H222) o aerosol infiammabili (H223) in base alle norme di classificazione delle miscele di cui al regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio7;

c) pitture spray in aerosol commercializzate come aventi effetti antimicrobici, antibatterici, antivirali, disinfettanti o altri effetti biocidi primari a beneficio della salute umana, o connessi a norme igieniche nell'industria alimentare o delle bevande, nei servizi sanitari o in qualsiasi altro settore, oltre alla preservazione in scatola e alla preservazione della pellicola secca (ossia oltre ai tipi di biocidi 6 e 7 quali definiti nell'allegato V del regolamento (Ue) n. 528/2012);

d) pitture spray in aerosol a base acquosa indicate come sostituti delle pitture convenzionali in applicazioni su larga scala, per le superfici tanto di pareti quanto di soffitti;

e) pitture spray in aerosol a base acquosa utilizzate per la segnaletica orizzontale.

Articolo 4

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

1) "pitture spray in aerosol": generatori di aerosol che sono recipienti non ricaricabili in metallo contenenti un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con una formulazione di pittura, e muniti di un dispositivo di dispersione che permette di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, sotto forma di pasta o allo stato liquido;

2) "alchilfenoli e alchilfenoli etossilati": composti organici ottenuti mediante alchilazione dei fenoli ed etossilazione degli alchilfenoli, compresi tutti i composti che figurano nell'allegato XIV, voce 43, o nell'allegato XVII, voce 46, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio8;

3) "antialghe": prodotto di rivestimento che previene o riduce il deterioramento della pellicola di rivestimento dovuto alla crescita algale;

4) "rivestimenti antivegetativi": materiali di rivestimento applicati alle sezioni subacquee dello scafo di una nave o ad altre strutture subacquee per inibire la proliferazione di organismi;

5) "antimicotico": prodotto di rivestimento che previene o riduce lo sviluppo di muffe o il deterioramento della pellicola di rivestimento a causa della crescita di funghi;

6) "antimicrobico" o "antibatterico": proprietà di un prodotto di rivestimento capace di inibire o prevenire la crescita e la proliferazione di microrganismi o batteri sulla sua superficie in condizioni favorevoli alla colonizzazione microbica, compresi i tipi di prodotti preservanti e disinfettanti quali definiti nell'allegato V del regolamento (Ue) n. 528/2012;

7) "rivestimenti anticorrosione": prodotti di rivestimento progettati per prevenire la corrosione nei supporti metallici in presenza di ossigeno e umidità mediante l'applicazione di un rivestimento protettivo;

8) "primer fissanti": rivestimenti quali definiti all'allegato I, punto 1.1, lettera h), della direttiva 2004/42/Ce;

9) "pitture a base di cemento": pitture in polvere la cui formulazione contiene quantità significative di cemento Portland o di altro cemento e che devono essere miscelate accuratamente con acqua prima dell'applicazione;

10) "pitture per pareti esterne di supporto minerale": rivestimenti quali definiti all'allegato I, punto 1.1, lettera c), della direttiva 2004/42/Ce;

11) "agenti di reticolazione": sostanze che facilitano la creazione di legami covalenti o non covalenti (supramolecolari) tra catene polimeriche separate o tra parti non adiacenti della stessa catena polimerica e modificano in tal modo le proprietà del rivestimento (ad esempio essicazione, resistenza meccanica, resistenza chimica, adesione);

12) "pitture ultraopache": pitture la cui riflettanza a un angolo di incidenza di 85° è inferiore a 5;

13) "finalità estetica": trattamento il cui obiettivo principale è modificare o ripristinare l'aspetto del supporto;

14) "preservanti di pellicola secca": biocidi ai sensi dell'articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento (Ue) n. 528/2012, rientranti nel tipo di prodotto 7 di cui all'allegato V del medesimo regolamento, cioè usati per preservare pellicole o rivestimenti mediante il controllo del deterioramento microbico o della crescita algale, al fine di conservare le proprietà originarie della superficie di materiali e oggetti;

15) "pitture elastomeriche": pitture progettate per conferire una finitura decorativa e protettiva di alta qualità alle superfici in muratura mediante la resistenza alla screpolatura (crack-bridging) e la sigillatura delle crepe nel supporto e che, grazie alle proprietà elastiche e all'applicazione di pellicole più spesse, si possono allargare e restringere per accompagnare i movimenti dell'edificio dettati da variazioni termiche, migliorando in tal modo la durabilità del materiale in muratura sottostante;

16) "famiglia di prodotti": gruppo di prodotti di pittura o rivestimento fabbricati dal medesimo fabbricante, aventi la stessa formulazione di base e appartenenti alla stessa sottocategoria di prodotti, che differiscono esclusivamente per colore e/o formato di imballaggio;

17) "filler": materiale di rivestimento contenente una proporzione elevata di riempitivo, destinato principalmente a correggere le irregolarità dei supporti da pitturare e a migliorare l'aspetto delle superfici;

18) "microparticelle di polimeri sintetici filmogeni": microparticelle di polimeri sintetici, aggiunte alla formulazione di pitture o vernici o ai loro ingredienti, le cui proprietà fisiche sono modificate in modo permanente durante l'applicazione e l'indurimento della formulazione della pittura o vernice al fine di formare una pellicola;

19) "prodotti finali": pitture e vernici decorative e prodotti correlati, pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati e pitture spray in aerosol a base acquosa che hanno ottenuto l'Ecolabel Ue, nella forma in cui sono vendute ai clienti;

20) "rivestimenti per pavimenti e pitture per pavimenti": rivestimenti e pitture specificamente formulati per essere applicati su pavimenti, al fine di proteggere o colorare il substrato della pavimentazione;

21) "pitture brillanti": pitture la cui riflettanza ad un angolo di incidenza di 60° è pari o superiore a 60;

22) "impurezze": costituenti non intenzionali (residui, inquinanti, contaminanti, sottoprodotti ecc.) che rimangono nel prodotto munito del marchio Ecolabel Ue in concentrazioni inferiori a 100 ppm (0,0100 % p/p, 100 mg/kg) o che rimangono nell'ingrediente fornito o nella materia prima fornita in concentrazioni inferiori a 1 000 ppm (0,100% p/p, 1 000 mg/kg). I costituenti non intenzionali presenti in quantità superiori a tali limiti nel prodotto munito del marchio Ecolabel Ue o nell'ingrediente fornito o nella materia prima fornita sono invece considerati sostanze usate;

23) "preservanti per prodotti in scatola": biocidi ai sensi dell'articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento (Ue) n. 528/2012 rientranti nel tipo di prodotto 6 di cui all'allegato V del medesimo regolamento, in particolare usati per preservare i prodotti fabbricati durante lo stoccaggio mediante il controllo del deterioramento microbico al fine di garantirne la conservabilità e usati per preservare le tinte che saranno erogate da macchinari;

24) "sostanze usate": costituenti (sotto forma di sostanze pure o parti di una miscela, indipendentemente dalla quantità) che sono intenzionalmente aggiunti al prodotto finale o ai suoi ingredienti al fine di ottenere o influenzare determinate proprietà del prodotto finale o dei suoi ingredienti; sono considerate sostanze usate anche le sostanze notoriamente rilasciate dalle sostanze usate una volta aggiunte (ad esempio la formaldeide rilasciata dai preservanti e l'arilammina rilasciata da coloranti azoici e pigmenti azoici); i costituenti non intenzionali presenti nel prodotto finale o nei suoi ingredienti in concentrazioni superiori a quelle consentite per le impurezze sono considerati sostanze usate;

25) "pitture per finiture e rivestimenti edilizi da interni/esterni per legno, metallo o plastica": rivestimenti quali definiti all'allegato I, punto 1.1, lettera d), della direttiva 2004/42/Ce;

26) "vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne": rivestimenti quali definiti all'allegato I, punto 1.1, lettera e), della direttiva 2004/42/Ce;

27) "pitture o vernici decorative idrosolubili": pitture o vernici fornite sotto forma di polvere che non impiegano leganti cementizi e che è sufficiente miscelare con acqua prima di poterle usare come prodotto di una qualsiasi delle sottocategorie di cui all'allegato I, punto 1.1, lettere da a) a h), della direttiva 2004/42/Ce;

28) "lasure" (impregnanti per legno): materiali di rivestimento contenenti piccole quantità di un pigmento e/o riempitivo adeguato che formano sul supporto una pellicola trasparente o semitrasparente con funzione decorativa o protettiva;

29) "rivestimento di colore chiaro": rivestimento con valori tristimolo Y e Y10 superiori a 25, misurati con uno spettrofotometro su supporto nero e bianco;

30) "rivestimento per muratura": rivestimento che crea una pellicola decorativa e protettiva ed è destinato all'uso su cemento, murature in mattoni idonee alla verniciatura, blocchi, prima mano di intonaco, lastre in silicato di calcio o cemento rinforzato con fibre;

31) "rivestimenti opachi o brillanti da interni per pareti e soffitti": rivestimenti concepiti per essere applicati su pareti e soffitti interni, che conferiscono una finitura ultraopaca, opaca, semi-opaca, satinata, semi-brillante o brillante;

32) "pitture opache": pitture la cui riflettanza ad un angolo di incidenza di 85° è inferiore a 10 e pari o superiore a 5;

33) "pitture di media brillantezza" (dette anche semi-brillanti, satinate, semi-opache): pitture la cui riflettanza ad un angolo di incidenza di 60° o di 85° è inferiore a 60 e pari o superiore a 10;

34) "impregnanti non filmogeni per legno": impregnanti non filmogeni per legno quali definiti all'allegato I, punto 1.1, lettera f), della direttiva 2004/42/Ce;

35) "miscela": miscela quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (Ce) n. 1907/2006;

36) "pitture multicomponenti ad alte prestazioni": rivestimenti destinati agli stessi usi di quelli monocomponenti, ma con l'aggiunta di un secondo componente (ad esempio ammine terziarie) prima dell'applicazione;

37) "agente neutralizzante": sostanza chimica o materiale aggiunto alle formulazioni di rivestimenti che agisce come base di Brønsted, acido di Brønsted, base di Lewis o acido di Lewis al fine di stabilizzare il pH della formulazione e prevenire reazioni indesiderate o degradazioni durante la produzione, lo stoccaggio e l'applicazione che potrebbero incidere negativamente sulle proprietà del prodotto di rivestimento e sulla pellicola secca risultante;

38) "pitture monocomponenti ad alte prestazioni": rivestimenti quali definiti all'allegato I, punto 1.1, lettera i), della direttiva 2004/42/Ce;

39) "coprente": pellicola con un grado di contrasto pari o superiore a 98 % a uno spessore della pellicola umida di 120 μm;

40) "composti organostannici": qualsiasi composto organometallico con almeno un legame covalente Sn-C;

41) "pittura": materiale di rivestimento pigmentato, liquido, in pasta o in polvere, che, applicato sul supporto, forma una pellicola coprente avente funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche e che dopo l'applicazione si secca e forma un rivestimento solido, aderente e protettivo;

42) "Pfas": sostanze che contengono almeno un atomo di carbonio metilico (CF3-) o metilenico (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso). Una sostanza che contenga soltanto gli elementi strutturali seguenti è esclusa dall'ambito di applicazione della restrizione proposta: CF3-X o X-CF2-X', dove X = -OR o -NRR' e X' = gruppo metile (-CH3), gruppo metilene (-CH2-), gruppo aromatico, gruppo carbonile [-C(O)-], -OR", -SR" o -NR"R"', e dove R/R'/R"/R"' è un atomo di idrogeno (-H), gruppo metile (-CH3), gruppo metilene (-CH2-), gruppo aromatico o gruppo carbonile [-C(O)-];

43) "ftalati": esteri dell'acido ftalico/acido ortoftalico/acido 1,2-benzenedicarbossilico;

44) "intonaci": materiali premiscelati concepiti per intonacare pareti e soffitti interni o esterni, compresi gli intonaci a gesso, gli intonaci pastosi privi di solventi, le malte per muratura e le pitture testurizzanti per pareti concepite per essere utilizzate in interni come intonaci da interni con uno spessore superiore a 400 μm e/o una copertura minima inferiore a 2 m2/l;

45) "rivestimento in polvere": rivestimento protettivo o decorativo, costituito mediante applicazione di un rivestimento in polvere su un supporto e fusione per creare una pellicola continua;

46) "primer": rivestimenti quali definiti all'allegato I, punto 1.1, lettera g), della direttiva 2004/42/Ce;

47) "pitture per la segnaletica orizzontale": pitture che costituiscono parte dei dispositivi di segnaletica orizzontale e richiedono un componente funzionale per garantire la sicurezza stradale;

48) "sottocategoria di prodotti": finalità d'uso specifica per la quale è stato formulato un prodotto di rivestimento, in linea con le sottocategorie definite nell'allegato I, punto 1.1, della direttiva 2004/42/Ce. Nell'interesse della chiarezza, le pitture spray in aerosol sono sempre considerate una sottocategoria distinta dalle pitture convenzionali, anche se hanno la medesima finalità d'uso;

49) "sostanza": sostanza quale definita all'articolo 3, punto 1), del regolamento (Ce) n. 1907/2006;

50) "trasparente" e "semitrasparente": pellicola con un rapporto di contrasto inferiore al 98 % a uno spessore della pellicola umida di 120 μm;

51) "sistema di colorazione": metodo di preparazione di pitture colorate ottenute mescolando tinte coloranti a una base tintometrica;

52) "TiO2 in nanoforma": una forma di TiO2 che risponde ai requisiti della nanoforma conformemente al regolamento (Ce) n. 1907/2006, indipendentemente dal fatto che sia soggetta o meno all'obbligo di registrazione a norma di tale regolamento;

53) "finiture e rivestimenti edilizi": elementi edilizi aventi scopi funzionali ed estetici. Le finiture sono materiali applicati lungo bordi e aperture, quali porte e finestre, per nascondere le giunture, proteggere le superfici e migliorare l'aspetto. Il rivestimento edilizio consiste nell'applicazione di un materiale sopra a un altro al fine di proteggere il materiale sottostante, migliorare l'isolamento dell'involucro dell'edificio e/o renderlo più gradevole alla vista;

54) "valori tristimolo": la quantità di stimoli cromatici di riferimento, in un dato sistema tricromatico, necessaria per riprodurre il colore dello stimolo considerato. Nei sistemi colorimetrici standard CIE (ad esempio CIE 1931 e CIE 1964) i valori tristimolo sono rappresentati, ad esempio, da R, G e B; X, Y e Z; R10, G10 e B10 o X10, Y10 e Z10;

55) "sottofondo": strato preparatorio applicato prima dello strato finale di pittura o vernice, concepito per migliorare l'adesione, livellare la superficie, sigillare le porosità, migliorare la percezione dei colori per le tonalità più scure e/o fornire una protezione supplementare al supporto;

56) "sistema di pittura induribile agli UV": processo di indurimento di materiali di rivestimento mediante l'esposizione a radiazioni ultraviolette artificiali;

57) "vernice": materiale di rivestimento incolore che, applicato sul supporto, forma una pellicola solida trasparente avente funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche e che dopo l'applicazione si secca e forma un rivestimento solido, aderente e protettivo;

58) "rivestimenti impermeabilizzanti": prodotti e sistemi di rivestimento (compresi eventuali primer e sottofondi) applicati in forma liquida per sigillare le superfici di tetti (compresi i tetti verdi), le superfici interne o esterne di un edificio e gli elementi edilizi a contatto con il suolo;

59) "cere": gruppo di composti organici che sono generalmente solidi a temperatura ambiente e diventano malleabili o liquidi se riscaldati;

60) "oli per legno": oli usati per la cura e la protezione del legno (ad esempio con effetto lucidante idrorepellente) senza alcuna azione detergente;

61) "preservanti del legno": biocidi ai sensi dell'articolo 3, punto 1), lettera a), del regolamento (Ue) n. 528/2012, rientranti nel tipo di prodotto 8 di cui all'allegato V del medesimo regolamento, cioè usati per preservare il legno, sin da quando è tagliato e lavorato, o i prodotti in legno mediante il controllo degli organismi che distruggono o alterano l'aspetto del legno, compresi gli insetti.

Articolo 5

 

1. Per ottenere il marchio Ecolabel Ue a norma del regolamento (Ce) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti "pitture e vernici decorative e prodotti correlati", il prodotto risponde alla definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato I della presente decisione.

2. Per ottenere il marchio Ecolabel Ue a norma del regolamento (Ce) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti "pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati", il prodotto risponde alla definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 2 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato II della presente decisione.

3. Per ottenere il marchio Ecolabel Ue a norma del regolamento (Ce) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti "pitture spray in aerosol a base acquosa", il prodotto risponde alla definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 3 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 6

I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel Ue ai gruppi di prodotti "pitture e vernici decorative e prodotti correlati", "pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati" e "pitture spray in aerosol a base acquosa" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2032.

Articolo 7

1. Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "pitture e vernici decorative e prodotti correlati" è 044.

2. Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati" è 056.

3. Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "pitture spray in aerosol a base acquosa" è 057.

Articolo 8

La decisione 2014/312/Ue è abrogata.

Articolo 9

1. Le domande di assegnazione dell'Ecolabel Ue presentate prima della data di applicazione della presente decisione per prodotti che rientrano nel gruppo "prodotti vernicianti per esterni e per interni" ai sensi della decisione 2014/312/Ue sono valutate conformemente alle condizioni ivi stabilite.

2. Le domande di assegnazione dell'Ecolabel Ue per i prodotti che rientrano nel gruppo "prodotti vernicianti per esterni e per interni" a sensi della decisione 2014/312/Ue presentate nei due mesi successivi alla data di applicazione della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti nella presente decisione o su quelli stabiliti nella decisione 2014/312/Ue. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3. I marchi Ecolabel Ue assegnati sulla base di una domanda valutata conformemente ai criteri stabiliti nella decisione 2014/312/Ue possono essere utilizzati per 18 mesi dalla data di applicazione della presente decisione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2025

Allegato I

Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) a pitture e vernici decorative e prodotti correlati

Allegato II

Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) alle pitture ad alte prestazioni e ai prodotti correlati

Allegato III

Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) alle pitture spray in aerosol a base acquosa

Note ufficiali

1

Gu L 27, 30.1.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/66/oj.

 

2

Decisione 2014/312/Ue della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai prodotti igienici assorbenti (Gu L 164 del 3.6.2014, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/312/oj).

 

3

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) e del regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel Ue [COM(2017) 355 final].

 

4

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" [COM(2020) 98 final] (Gu C 364 del 28.10.2020, pag. 94).

 

5

Gu L 143, 30.4.2004, pag. 87.

6

Regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Gu L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

 

7

Regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006 (Gu L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

 

8

Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce (Gu L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).