Disposizioni trasversali
Normativa Vigente

Dm Interno 24 dicembre 2025

Proroga al 28 febbraio 2026 per l'approvazione da parte dei Comuni del bilancio di previsione 2026/2028 - Delibere e regolamenti Tari

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero dell'interno

Decreto 24 dicembre 2025

(Guri 31 dicembre 2025 n. 302)

Differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli Enti locali

Il Ministro dell'interno

Visto l'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'articolo 163, comma 3, del Tuel, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

Vista la lettera del 4 dicembre 2025 con la quale l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) e l'Unione Province d'Italia (U.P.I.) hanno chiesto il differimento del predetto termine al 28 febbraio 2026, in considerazione, della incertezza sui contenuti e l'applicazione di norme già inserite nel disegno di legge di bilancio 2026, nonché della complessità degli adempimenti tecnici e di concertazione relativi alla determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo sperimentale di equilibrio;

Visto il paragrafo 9.3.6 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che "Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Tuel, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli Enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli Enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre";

Ritenuto di differire al 28 febbraio 2026 il termine della deliberazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione 2026/2028;

Sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 18 dicembre 2025 previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta;

Decreta:

Articolo unico

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli Enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti locali è differito al 28 febbraio 2026.

2. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli Enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2025