Dm Agricoltura 17 dicembre 2025
Incentivi per impianti fotovoltaici su edifici nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, finanziati dal Pnrr ("Facility Parco Agrisolare")
Ultima versione coordinata con modifiche al 21/02/2026
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Decreto 17 dicembre 2025
(Guri 5 febbraio 2026 n. 29)
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Visto il decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74";
Visto il regolamento (Ue) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/Ue e abroga il regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (Ue) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;
Visto il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (Ue) 2019/2088;
Visto il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19;
Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (Ue) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (Ue) 2015/1017;
Visto l'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo (Dnsh, "Do no significant harm"), e ferma restando l'inammissibilità alle agevolazioni dei progetti riferiti agli ambiti di attività esclusi di cui all'articolo 2 del presente decreto;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) valutato positivamente con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, come modificato da ultimo, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento n. 241/2021, con decisione di esecuzione Ecofin del 17 giugno 2025;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del menzionato decreto-legge n. 77/2021 che stabilisce che "le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Pnrr, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Pnrr";
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia";
Visto l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation Eu, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (Cig) e del Codice unico di progetto (Cup) nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del Cipe n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Cup;
Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
Viste le circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato relative all'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti di cui alle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, le circolari numeri 21, 25, 32, 33 del 2021, numeri 4, 6, 9, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 41 del 2022, numeri 1, da fi10, 11, 16, 19, 27, 32, 33, 35 del 2023, n. 2, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 27, 29, 33, 35, 36 del 2024 e n. 1 e n. 22 del 2025;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Pnrr ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente modifiche alla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del decreto 3 maggio 2024, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 134 del 10 giugno 2024;
Vista la misura del Pnrr M2C1 Investimento 4 "Facility Parco Agrisolare", che mira ad incentivare gli investimenti delle imprese nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale ai fini di ammodernamento e utilizzo di tetti di edifici ad uso produttivo per la produzione di energia rinnovabile tramite l'installazione di impianti fotovoltaici ed interventi complementari, con una dotazione complessiva pari a 789 milioni di euro, compresi gli oneri di gestione;
Considerato che, nell'ambito della dotazione complessiva della Misura M2C1 Investimento 4 "Facility Parco Agrisolare", una quota non superiore a 16 milioni di euro deve essere destinata alle spese di gestione della Misura, da versare a Gse, in qualità di soggetto attuatore della Misura, secondo criteri stabiliti in apposito accordo di natura convenzionale (agreement);
Considerato altresì che l'eventuale importo della quota destinata alle spese di gestione della Misura non utilizzato per tale finalità potrà comunque essere utilizzato per finanziare ulteriori progetti;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Pnrr e, in particolare per la Misura M2C1-I 4 "Facility Parco Agrisolare": Milestone M2C1-26, da conseguire entro il 31 dicembre 2025: "Accordo attuativo" (Convenzione con Gse). Entrata in vigore dell'accordo attuativo"; Milestone M2C1-27, da conseguire entro il 31 dicembre 2026: "Accordi giuridici con i beneficiari finali e completamento dell'investimento. Il Gse avrà stipulato convenzioni di sovvenzione giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzar il 100% dell'investimento Pnrr nello strumento (tenendo conto delle commissioni di gestione). Il contributo climatico sarà pari ad almeno 633 milioni di euro, utilizzando la metodologia nell'allegato VI del regolamento (Ue) 2021/241. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste trasferirà al Gse 789.000.000 euro per l'attuazione della Facility;
Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal Pnrr, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e, in particolare, i punti (144), (146 lettera b), (152 lettere b e c), (153), dal (169) al (177);
Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, con incluso l'allegato 1 recante "Definizione di Pmi";
Visti, in particolare, gli articoli 38 e 41 del predetto regolamento (Ue) n. 651/2014 "General Block Exemption Regulation" (Gber);
Visto il regolamento (Ue) 2020/972 del 2 luglio 2020, che modifica, tra l'altro, l'articolo 59 del regolamento (Ue) n. 651/2014, prorogando la validità del regolamento stesso al 31 dicembre 2023;
Visto il regolamento (Ue) 2023/1315 del 30 giugno 2023, che modifica, tra l'altro, l'articolo 59 del regolamento (Ue) n. 651/2014, prorogando la validità del regolamento stesso al 31 dicembre 2026;
Visto il regolamento (Ue) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visti i principi trasversali previsti dal Pnrr, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce", e successive modifiche e integrazioni;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, avente l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Atteso che il presente intervento fornisce un contributo al clima, come da allegato VI del regolamento (Ue) 2021/241, e che nell'ambito della misura saranno selezionati progetti coerenti con i campi di intervento 029 (energia rinnovabile solare) e 024 (efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno);
Considerato che il Masaf è già titolare della Misura M2C1 — Investimento 2.2 — del Pnrr "Parco Agrisolare", che finanzia con contributi a fondo perduto l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei fabbricati rurali da parte di imprese agricole di produzione primaria e di trasformazione di prodotti agricoli;
Visto il decreto ministeriale n. 140119 del 25 marzo 2022, recante "Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del Pnrr, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare"";
Visto il decreto ministeriale integrativo del 14 luglio 2022, recante "Ulteriori disposizioni in materia di attivazione della misura Pnrr, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 "Parco Agrisolare"";
Visto il regime di aiuto SA.102460 (2022/N), di cui al predetto decreto ministeriale, notificato il 31 marzo 2022 alla Commissione europea mediante l'applicazione web Sani (State Aid Notification Interactive);
Vista la decisione C (2022) 4660 final del 7 luglio 2022, con la quale la Commissione europea ha autorizzato il predetto regime d'aiuto SA 102460 (2022/N), indicando al punto (6), paragrafo 2.3, che la base giuridica del medesimo regime è costituita dal summenzionato decreto ministeriale n. 0140119 del 25 marzo 2022 e dalle sue successive modificazioni;
Visto l'avviso pubblico n. 0362593 del 23 agosto 2022 e relativi allegati (Primo avviso), recanti le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del Pnrr, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare" e sue successive modifiche;
Visti gli "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (COM 2022/C 485/01) applicabili al comparto dal 2023;
Visto il regime di aiuto SA.107302 (2023/N), notificato il 28 aprile 2023 alla Commissione europea mediante l'applicazione web Sani (State Aid Notification Interactive) e da questa autorizzato con la decisione C(2023) 4039 del 19 giugno 2023;
Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 2023, n. 211444 recante "Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del Pnrr, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare"", emanato nel rispetto del regime di aiuto SA.107302 (2023/N);
Visto l'avviso n. 386481 del 21 luglio 2023 recante "Secondo avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del Pnrr, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 "Parco Agrisolare"";
Visto il regime di aiuto SA.113779 (2024/N), notificato il 23 aprile 2024 alla Commissione europea mediante l'applicazione web Sani (State Aid Notification Interactive) e da questa autorizzato con la decisione C(2024) 5770 dell'8 agosto 2024 e che modifica il regime di aiuto SA.107302 (2023/N), che a sua volta modifica il regime di aiuto SA.102460 (2022/N);
Visto il decreto ministeriale n. 176845 del 17 aprile 2024, recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del Pnrr, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 "Parco Agrisolare", che, tra l'altro, integra e modifica il decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023;
Visto l'avviso n. 371689 del 19 agosto 2024 recante "Terzo avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del Pnrr, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 "Parco Agrisolare"";
Visti i regimi di aiuto SA 104306 e SA 114419 comunicati alla Commissione europea mediante l'applicazione web Sani (State Aid Notification Interactive) in esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi del regolamento (Ue) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) e ritenuto opportuno favorire la realizzazione di iniziative che impiegano prodotti di qualità e specifiche caratteristiche di efficienza;
Visto il decreto direttoriale del 15 ottobre 2025, prot. n. 0550028, recante "Integrazioni al regolamento operativo — allegato A al Terzo avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del Pnrr, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 "Parco Agrisolare"";
Vista la decisione di esecuzione (CID) COM (2025) 15106 del 27 novembre 2025, con la quale sono stati stanziati 789 milioni di euro per il finanziamento della Misura M2C1-I4 "Facility Parco Agrisolare", integralmente a valere su risorse del Pnrr;
Decreta:
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto fornisce le direttive necessarie all'attuazione della Misura del Pnrr M2C1-I4 "Facility Parco Agrisolare" (di seguito, Misura), di cui alla decisione di esecuzione (Cid) COM (2025) 15106 del 27 novembre 2025.
2. La Misura prevede la selezione e il finanziamento di progetti con le stesse caratteristiche previste dall'articolo 2, commi da 1 a 6, del decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023.
3. Sono ammissibili ai finanziamenti concessi a valere sulle risorse assegnate alla presente Misura i progetti che rispettano requisiti di efficienza e di qualità dei prodotti.
4. In sede di selezione sarà riconosciuta priorità in ordine a:
a. progetti che non hanno già beneficiato di finanziamenti a valere sulla Misura M2C1-2.2 "Parco Agrisolare";
b. progetti, il cui soggetto proponente è iscritto alla "rete agricola di qualità" di cui alla legge n. 116 dell'11 agosto 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno rispettare i criteri di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023.
Articolo 2
Soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni del presente decreto sono gli stessi indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:
a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) le imprese agroindustriali;
c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (Ati), raggruppamenti temporanei di impresa (Rti), reti d'impresa, comunità energetiche rinnovabili (Cer).
Articolo 3
Risorse, avvisi e ammissione a finanziamento
1. La dotazione finanziaria complessiva dell misura M2C1-I4 "Facility Parco Agrisolare", integralmente a valere sul Pnrr, ammonta a 789 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 16 milioni di euro quali oneri di gestione.
2. Le risorse indicate al precedente comma 1 sono destinate alla erogazione di agevolazioni in conto capitale per nuovi progetti, selezionati sulla base di uno o più avvisi, che verranno emanati dal Masaf e attuati dal Gse, in applicazione del presente decreto. I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro diciotto mesi dalla data dell'atto di concessione del finanziamento. Le modalità di rendicontazione sono definite negli avvisi di cui al successivo comma 4.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate per la realizzazione di progetti secondo i seguenti criteri:
a. alle imprese del settore della produzione agricola primaria, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023 e dalla tabella 1A di cui all'allegato A del medesimo decreto, per una quota pari a 473 milioni di euro;
b. alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 5, comma 2 e dalla tabella 2A del decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023, per un importo pari a 150 milioni di euro;
c. alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 5, comma 2 e dalla tabella 3A del decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023, per un importo pari a 10 milioni di euro;
d. alle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all'articolo 2, comma 3 del presente decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023 e nel rispetto dell'articolo 5, comma 2 e della tabella 4A di cui all'allegato A del medesimo decreto, per un importo pari a 140 milioni di euro.
Le imprese del settore della produzione agricola primaria possono presentare domande a valere sulle risorse alternativamente del punto a) o del punto d). Qualora l'impresa presenti domande a valere sulle risorse di entrambi i punti, solo una domanda potrà essere valutata, secondo modalità definite negli avvisi di cui al successivo comma 4.
4. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le modalità e i limiti definiti con uno o più avvisi, emanati dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, che riporta le modalità di attuazione e gestione della Misura.
5. Qualora, a seguito del finanziamento di tutti i progetti ammissibili per ciascuna delle categorie di cui al comma 3, non dovessero essere impegnati i relativi plafond, con decreto della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare le somme residue potranno essere ripartite, tenuto anche conto del numero complessivo di domande pervenute per ciascuna categoria, secondo i seguenti criteri:
a. le risorse della categoria, di cui al comma 3, lettera c), non assegnate, possono essere destinate alla categoria, di cui al comma 3, lettera d), fino ad un valore complessivo non superiore a 150 milioni di euro;
b. in ogni caso, le risorse delle categorie, di cui al comma 3, lettere b), c) e d), non assegnate, possono essere destinate alla categoria, di cui al comma 3, lettera a), fino ad un valore complessivo non superiore a 789 milioni di euro.
6. Ulteriori risorse che dovessero liberarsi per effetto di rinunce, revoche ed economie possono essere ripartite con le medesime modalità e criteri di cui al comma 5.
7. Gli oneri di gestione, di cui al comma 1, sono riconosciuti al Gse, in qualità di soggetto attuatore, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo attuativo di cui al successivo articolo 4, comma 2. Eventuali somme non riconosciute al Gse quali oneri di gestione possono essere destinate ai fini di cui al comma 2.
8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle risorse indicate al precedente comma 1, al netto degli oneri di gestione, è destinato al finanziamento di programmi localizzati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
9. L'ammissibilità al finanziamento dei progetti è valutata da un comitato, costituito presso il soggetto attuatore e composto da esperti nominati secondo le modalità individuate nell'accordo attuativo di cui al successivo articolo 4, comma 2, previa apposita istruttoria ed approvata a maggioranza del medesimo.
Articolo 4
Soggetto attuatore
1. Il soggetto attuatore della Misura M2C1-I4 "Facility Parco Agrisolare" è il Gestore dei servizi energetici — Gse Spa, come stabilito nella decisione di esecuzione del Consiglio COM (2025) 15106 del 27 novembre 2025.
2. I compiti attribuiti al soggetto attuatore saranno indicati nell'apposito accordo attuativo da sottoscriversi tra il Ministero ed il soggetto attuatore.
3. Ai fini della efficace gestione della Misura, al soggetto attuatore sono trasferite le risorse di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Il soggetto attuatore assicura l'adozione di procedure in materia di monitoraggio, audit e controllo in linea con gli standard previsti nel Pnrr, che garantiscano la corretta gestione delle risorse trasferite, nonché la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione e conflitti di interessi.
5. Gli interessi netti eventualmente maturati sui conti correnti fruttiferi eventualmente utilizzati dal soggetto attuatore per la gestione della Misura, nonché le somme eventualmente rientrate e/o recuperate a fronte dei benefici concessi, dovranno essere utilizzate esclusivamente per la concessione di ulteriori finanziamenti ai progetti della Misura.
6. Ai sensi dell'articolo 44-quater della legge n. 196/2009, alle prescritte attività di comunicazione, tramite il portale Coas (Conti amministrazioni statali), riferite ai conti correnti fruttiferi di cui al comma 4, provvede direttamente il soggetto attuatore, intestatario degli stessi.
7. Il soggetto attuatore verifica l'ammissibilità di ciascun progetto rispetto ai requisiti indicati nel presente decreto e nel Pnrr, effettua audit ex post basati sul rischio e reinveste eventuali rientri conformemente alla politica di investimento del dispositivo.
8. Con riguardo alla verifica del requisito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023, il soggetto attuatore ne accerta il possesso unicamente in fase di erogazione ai beneficiari, a qualsiasi titolo, delle risorse della Misura.
Articolo 5
Cumulo delle agevolazioni
1. In linea con quanto stabilito nell'articolo 11 del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e nel rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le misure concesse in esecuzione del presente decreto:
i. possono essere cumulate in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di misura di cui al presente decreto;
ii. possono essere altresì cumulate con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente decreto.
Articolo 6
Entrata in vigore
1. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:
i. aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108 del medesimo trattato, come disciplinati dall'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), che entrano in vigore dalla data di ricevimento della decisione di approvazione da parte della Commissione europea;
ii. aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esenti da obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108 del medesimo trattato, come disciplinati dall'articolo 3, comma 3, lettere c) e d).
Articolo 7
Disposizioni finali, pubblicazione e trasparenza
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto non incompatibili, le disposizioni di cui al decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fermo restando il limite massimo delle spese ammissibili di euro 1.500,00/kWp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici stabilito all'articolo 6 del decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito degli avvisi di cui all'articolo 3, comma 4 potranno essere aggiornate le spese massime ammissibili per i sistemi di accumulo e per i dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile tenendo conto dei prezzi correnti di mercato rilevati nell'ambito della gestione della Misura M2C1-2.2 "Parco Agrisolare".
3. Al fine di assicurare il raggiungimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Pnrr, e in particolare, per la misura M2C1 — Investimento 2.2 "Parco Agrisolare", gli avvisi di cui all'articolo 3, comma 4, potranno individuare disposizioni specifiche per garantire l'ammissibilità alle risorse di cui alla Misura M2C1-2.2 "Parco Agrisolare" ai progetti che rispettino tutti i requisiti e le condizioni di realizzazione degli interventi ivi previsti.
4. Fatte salve le competenze del soggetto attuatore e dell'unità di missione per il Pnrr, la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare vigila sulla corretta applicazione del presente decreto.
5. È fatta salva la facoltà delle competenti Direzioni generali del Ministero di fornire, nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto e in ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed europee, ulteriori indicazioni finalizzate a garantire il pieno rispetto della normativa, delle condizionalità Pnrr, della sana gestione finanziaria e di altri aspetti connessi alla Misura.
6. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it) ai sensi della sezione 3.2.4., punto (114) degli orientamenti e dell'articolo 9, comma 1 del Gber. Le informazioni sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni come previsto alla sezione 3.2.4., punto (112) degli orientamenti e all'articolo 9, comma 4 del Gber. In particolare, è garantita la pubblicazione delle informazioni seguenti sul sito internet del Ministero/soggetto attuatore: (a) la base giuridica per gli aiuti individuali; (b) il nome dell'autorità che concede gli aiuti; (c) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa, la regione nella quale si trova il beneficiario e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività.
7. All'espletamento delle attività connesse al presente decreto, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
8. Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.