Decisione Commissione Ue 2026/76/Ue
Elenco di imprese autorizzate a usare sostanze che riducono lo strato di ozono
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Decisione di esecuzione 12 gennaio 2026, n. 2026/76/Ue
(Guue 14 gennaio 2026)
[notificata con il numero C(2026) 12]
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (Ce) n. 1005/20091, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Alla luce delle responsabilità dell'Unione in virtù della decisione X/14 e delle successive decisioni delle parti del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2024/590 limita l'uso delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I di tale regolamento come agenti di fabbricazione.
(2) La decisione 2010/372/Ue della Commissione2 ha stabilito un elenco delle installazioni in esercizio delle imprese in cui l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono come agenti di fabbricazione è consentito a determinate condizioni. Ai sensi del regolamento (Ue) 2024/590, le installazioni ancora esistenti possono continuare a funzionare.
(3) È opportuno aggiornare l'elenco delle imprese che gestiscono le installazioni pertinenti e adeguare le quantità massime usate per il reintegro o per il consumo e i livelli massimi di emissioni tenendo conto delle quantità comunicate dalle imprese negli ultimi anni e del fabbisogno previsto per i prossimi anni.
(4) Per motivi di chiarezza giuridica è pertanto opportuno abrogare la decisione 2010/372/Ue.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le sostanze che riducono lo strato di ozono istituito a norma dell'articolo 28 del regolamento (Ue) 2024/590,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Definizioni
1. Per "reintegro" si intende la quantità totale di una sostanza che riduce lo strato di ozono, espressa in tonnellate metriche, sia essa vergine, recuperata o rigenerata, che non è stata precedentemente utilizzata nel ciclo di fabbricazione e che è inserita per la prima volta nel ciclo in questione.
2. Per "emissione" si intende la quantità totale di una sostanza che riduce lo strato di ozono, espressa in tonnellate metriche, immessa nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo durante l'uso di un agente di fabbricazione e durante lo stoccaggio e la movimentazione nel sito dell'installazione.
Articolo 2
Usi autorizzati come agenti di fabbricazione e soglia per le emissioni e le quantità
1. L'elenco delle imprese che continuano a essere autorizzate a usare sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I del regolamento (Ue) 2024/590 come agenti di fabbricazione è stabilito nell'allegato I della presente decisione.
2. Ciascuna impresa elencata nell'allegato I utilizza esclusivamente la sostanza e il processo di fabbricazione definiti in tale allegato.
3. Le quantità annue che ogni impresa può usare come reintegro o emettere non possono superare le quantità stabilite nell'allegato I.
Articolo 3
Notifica di smantellamento
In caso di smantellamento delle installazioni interessate, entro tre mesi le imprese elencate nell'allegato I ne informano la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro in cui l'installazione in questione era ubicata.
Articolo 4
Destinatari
La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:
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Arkema France SA Esplanade du Général de Gaulle 51 92800 PUTEAUX La Défense |
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Covestro Deutschland AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 |
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Teijin Aramid BV Oosterhorn 6 |
Articolo 5
Abrogazione
La decisione 2010/372/Ue è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Allegato 1 3
Usi autorizzati come agenti di fabbricazione e soglia per le emissioni e le quantità
Allegato 2
Tavola di concordanza
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Decisione 2010/372/Ue della Commissione |
Presente decisione |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Articolo 3 |
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Articolo 4 |
Articolo 3 |
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Articolo 5 |
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Articolo 6 |
Articolo 4 |
Note ufficiali
Gu L, 2024/590, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj.
Decisione 2010/372/Ue della Commissione, del 18 giugno 2010, riguardante l’uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 169 del 3.7.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/372/oj).