Dgr Lombardia 12 gennaio 2026, n. XII/5613
Misure di tutela della qualità dell'aria - Deroge per l'accensione di falò rituali
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Regione Lombardia
Deliberazione Giunta regionale 12 gennaio 2026, n. XII/5613
(Bur 16 gennaio 2026 n. 3)
La Giunta regionale
Visti:
• le direttive (Ue) 2008/50/Ce e 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
• il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
• la legge 7 ottobre 2024, n. 152 "Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale";
Viste, inoltre:
• la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
• le deliberazioni di Giunta regionale n. 593 del 11 settembre 2013 e n. 449 del 2 agosto 2018 che hanno approvato il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (Pria) e il suo aggiornamento;
Richiamata la Dgr n. 2634 del 24 giugno 2024 che ha approvato il pacchetto di undici misure attuative e rafforzative del Pria vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni individuati dal piano stesso in "Attività agricole e forestali", "Energia e impianti industriali", "Trasporti strada e mobilità";
Richiamato, in particolare, della citata Dgr n. 2634 del 24 giugno 2024 l'allegato 3 che ha aggiornato i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione degli accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria (azione Pria TP-7n "Misure temporanee");
Considerato che l'allegato 3 della Dgr n. 2634/2024 prevede nello specifico, tra le misure temporanee di primo livello, il "divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco";
Richiamato, in particolare, l'articolo 9 della legge 7 ottobre 2024, n. 152 che al comma 3, prevede che "le Regioni hanno la facoltà di regolamentare, in conformità alle normative nazionali, la salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e delle ricorrenze della tradizione popolare";
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. XII/1127 del 11 novembre 2025 avente ad oggetto "ordine del giorno concernente l'immediata attuazione delle disposizioni relative ai falò rituali" con la quale "si impegna la Giunta regionale a modificare le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria al fine di garantire agli Enti locali la possibilità di realizzare eventi di rilievo storico-culturale, quali falò rituali di cui alla legge 152/2024, o come individuati dai comuni per il proprio territorio, che si svolgono saltuariamente";
Ritenuto che spetta ai singoli Comuni il riconoscimento delle ricorrenze della tradizione popolare di cui all'articolo 9 della legge n. 152/2024;
Dato atto che le manifestazioni di rievocazione storica sono definite all'articolo 2, comma 2, della legge n. 152/2024;
Preso atto delle disposizioni nazionali e dell'atto di indirizzo consiliare, e ritenuto, pertanto, di modificare le previsioni di cui alle misure temporanee di primo livello relative al divieto assoluto per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto prevedendo l'esclusione da tale divieto per i falò e i fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e delle ricorrenze della tradizione popolare di cui all'articolo 9 della legge n. 152/2024 esclusivamente nei casi in cui tali falò e fuochi rituali si svolgano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 152/2024 o di ricorrenze della tradizione popolare riconosciute come tali dai Comuni, nel rispetto delle buone pratiche a tutela della sicurezza e volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente;
Visto l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla Direzione Ambiente e clima che aggiorna, con le nuove disposizioni contenute nel presente atto, il regime delle limitazioni temporanee regionali;
Ritenuto che le nuove disposizioni introdotte dall'allegato 1 si applichino dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Burl, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'allegato 3 della Dgr n. 2634 del 24 giugno 2024;
Dato atto che il presente provvedimento non ha risvolti di natura finanziaria;
Visti:
• la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
• i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e in particolare la Dgr n. 628 del 13 luglio 2023 che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale;
• il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 20 giugno 2023 n. 42/2023 e in particolare l'obiettivo strategico 5.1.5 — "Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni";
Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale www.regione.lombardia.it;
Richiamate integralmente le premesse;
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
Delibera
1. di prevedere l'esclusione dal divieto assoluto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto, previsto dal regime delle limitazioni temporanee regionali, per i falò e i fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e delle ricorrenze della tradizione popolare di cui all'articolo 9 della legge n. 152/2024 esclusivamente nei casi in cui tali falò e fuochi rituali si svolgano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 152/2024 o di ricorrenze della tradizione popolare riconosciute come tali dai Comuni;
2. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna il regime delle limitazioni temporanee regionali;
3. di disporre che l'allegato 1 si applichi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Burl, modificando e sostituendo da tale data l'allegato 3 della Dgr n. 2634 del 24 giugno 2024;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale www.regione.lombardia.it.
