Dl 19 febbraio 2026, n. 19
Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - Stralcio - Misure in materia di autorizzazioni ambientali, bonifiche, energia, rifiuti (cd. Dl "Pnrr 5")
Ultima versione coordinata con modifiche al 20/02/2026
Consiglio dei Ministri
Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19
(Guri 19 febbraio 2026 n. 41)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto il regolamento (Ue) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (Ue) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano RepowerEu nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (Ue) n. 1303/2013, (Ue) 2021/1060 e (Ue) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/Ce;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) italiano, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, come successivamente modificato con le decisioni di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno 2025 e del 27 novembre 2025;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia";
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)";
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione";
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)";
Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione";
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante "Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";
Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026";
Vista la comunicazione della Commissione europea Com (2025) 310 final, del 4 giugno 2025, "NextGenerationEu — La strada verso il 2026";
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) coerentemente con il relativo cronoprogramma;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Pnrr, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori degli interventi;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori misure dirette a intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle Regioni del Mezzogiorno, nonché ad assicurare un impiego efficace ed efficiente delle risorse della politica di coesione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per la protezione civile e le politiche del mare, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, del turismo, della salute, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Governance per il Pnrr
Articolo 1
Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del Pnrr
1. Al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei traguardi e obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), i soggetti attuatori degli interventi provvedono a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, sul sistema informatico "Regis" di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, unitamente al relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con l'attestazione sull'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo Pnrr assegnato all'intervento, ovvero l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticità rispetto a tale conseguimento, anche ai fini dell'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostituivi prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. Le amministrazioni centrali titolari di misure Pnrr e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del Pnrr per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi delle funzionalità del sistema informatico "Regis" di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede allo sviluppo delle necessarie funzionalità del citato sistema informatico "Regis" a supporto degli adempimenti di cui al comma 2 anche in vista delle eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, ivi comprese le connesse azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché di altre società a prevalente partecipazione pubblica.
4. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 2
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure Pnrr
(omissis)
Articolo 3
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure Pnrr
(omissis)
Sezione I
Disposizioni per l'attuazione degli investimenti del Pnrr
Articolo 4
Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal Pnrr e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo
1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel Pnrr, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, ovvero al fine di assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo la tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea Com(2025) 310 final del 4 giugno 2025, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, adottano i provvedimenti necessari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella citata decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo provvedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, entro tre giorni, alla Struttura di missione Pnrr di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — Ispettorato generale per il Pnrr di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 77 del 2021.
2. Tenuto conto della indifferibilità degli interventi di protezione civile e al fine accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del Pnrr, all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "In relazione ai medesimi interventi di cui al primo periodo, i termini di trenta giorni di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di novanta giorni di cui al comma 3 del medesimo articolo 17-bis, ivi compresi quelli applicabili agli atti di proposta, di assenso, di concerto o di nulla osta comunque denominati anche relativi ai profili finanziari, sono ridotti rispettivamente a dieci giorni e a trenta giorni. Decorsi i termini di cui al secondo periodo, fermi restando gli effetti del silenzio e dell'inerzia di cui all'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, il procedimento è concluso senza ritardo. L'omessa o tardiva adozione del provvedimento conclusivo costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.".
3. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "per le conseguenti determinazioni" sono aggiunte le seguenti: ", che tengono luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari".
4. All'articolo 1, comma 13, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: "che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91" sono soppresse.
5.-9. (omissis)
Sezione II
Disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della Missione 1, Componente 1, del Pnrr
Articolo 5
Misure in materia di regimi amministrativi
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14-bis:
1) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette Amministrazioni vi sono Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.";
2) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe, a tutte le Amministrazioni comunque partecipanti alla Conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.";
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'Amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le Amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della Conferenza di servizi, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.";
4) al comma 7, le parole: "quarantacinque giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
b) all'articolo 14-ter, comma 2:
1) al primo periodo, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
2) al secondo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
c) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 75 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
d) all'articolo 20:
1) al comma 1:
1.1) al secondo periodo, dopo le parole: "dalla data di ricevimento della domanda del privato" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la facoltà di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7";
1.2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla Amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.";
2) al comma 2-bis:
2.1) al primo periodo, le parole: ", su richiesta del privato," sono soppresse e dopo la parola: "telematica" sono inserite le seguenti: "e automatica";
2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'Amministrazione è comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al primo periodo all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza.".
2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (Suap) del Comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, del predetto Codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dei requisiti e criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali o dell'Ente proprietario della strada. La Scia di cui al primo periodo è corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'Ente proprietario della strada non sia il comune, il Suap, ai sensi del suddetto articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, la trasmette immediatamente all'Ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della Scia da parte del Suap, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.
Articolo 6
Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori
(omissis)
Articolo 7
Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità
1.-6. (omissis)
7. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, nelle ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità, dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità".
8.-10. (omissis)
Articolo 8
Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese
1. Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le modalità di cui all'articolo 2220 del Codice civile.
2. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i cui dati sui pagamenti sono già inseriti nella banca dati che alimenta il sito internet denominato "Soldi pubblici", adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 4-bis del medesimo decreto pubblicando, nella sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito internet istituzionale, il collegamento al predetto sito internet "Soldi pubblici".
3. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all'allegato B al predetto decreto n. 33 del 2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del medesimo decreto legislativo mediante la pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del collegamento ipertestuale alle predette banche dati.
Articolo 9
Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale
(omissis)
Articolo 10
Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione
1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "presso la provincia" sono sostituite dalle seguenti: "presso una Provincia della Regione";
b) il terzo periodo è soppresso.
2.-5. (omissis)
Articolo 11
Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali
1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento, anche in via prospettica, degli obiettivi dell'Investimento 1.3 e dell'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, del Pnrr, nonché per rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e favorire la trasparenza ed il controllo sugli strumenti digitali, al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:
"Articolo 3-ter (Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali) — 1. Il cittadino può accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalità sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) di cui all'articolo 62.
2. Ai fini del comma 1 è istituita nell'Anpr un'apposita sezione contenente i dati riferibili ai seguenti strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente allineati dai gestori degli strumenti stessi:
a) le identità digitali di cui al Sistema Cie (Cieid), al Sistema Spid e alla Carta nazionale dei servizi nonché gli attestati elettronici di dati di identificazione personale rilasciati ai sensi dell'articolo 64-quater;
b) le deleghe di cui all'articolo 64-ter;
c) i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo 3-bis.
3. Per ogni strumento digitale di cui al comma 2, Anpr è integrata e costantemente allineata con le seguenti informazioni:
a) tipologia di strumento digitale;
b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto emettitore;
c) natura del gestore, se pubblico o privato;
d) identificativo dello strumento: il numero di serie, l'identificativo o il Codice seriale dello strumento, ove esistente;
e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado di affidabilità dell'autenticazione, ove applicabile;
f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto;
g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno;
h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno;
i) nel caso del sistema di gestione deleghe: i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di inizio di validità e termine della delega.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), possono essere individuate ulteriori informazioni rispetto a quelle previste dal comma 3 e possono essere aggiornate, in relazione alla evoluzione tecnologica, le categorie di strumenti digitali di cui al comma 2.
5. I dati di cui ai commi 3 e 4 sono messi a disposizione dell'Anpr dai gestori degli strumenti digitali tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter entro il 30 aprile 2026 e costantemente allineati dagli stessi gestori al verificarsi delle variazioni di stato dello strumento mediante i servizi della medesima piattaforma di cui all'articolo 50-ter. In caso di mancata registrazione e allineamento nell'Anpr dei dati di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità dei gestori degli strumenti digitali nei confronti del cittadino, l'AgID, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), applica le sanzioni previste dall'articolo 32-bis ovvero dall'articolo 18-bis. L'AgID assicura, tramite propri provvedimenti, il coordinamento con i gestori degli strumenti digitali ai fini del costante allineamento dei dati di cui ai commi 3 e 4.
6. L'Anpr comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis ovvero della piattaforma digitale per le notifiche di cui all' articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. I gestori dell'identità digitale, ad eccezione dell'identità digitale connessa alla carta d'identità elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identità digitale, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, la preesistenza di identità digitali già associate alla medesima persona.
8. Previo consenso del cittadino, i gestori degli altri strumenti digitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ad eccezione di quelli connessi alla carta d'identità elettronica, in qualità di gestori di pubblico servizio, possono, tramite la medesima piattaforma e prima del rilascio dello strumento, verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima tipologia già associati alla persona fisica.
9. Le verifiche di cui ai commi 7 e 8 restituiscono unicamente il numero di identità digitali, senza alcun dettaglio degli stessi; gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla verifica.
10. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'Anpr è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza; i gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 sono titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza nell'Anpr.
11. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, incaricata della realizzazione delle funzionalità di Anpr e della gestione dell'infrastruttura di cui al comma 2, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
12. Le società che registrano e aggiornano, per conto dei titolari del trattamento, la sezione in Anpr di cui al comma 2, con i dati degli strumenti digitali di cui ai commi 3 e 4, assumono la qualifica di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (Ue) 2016/679.
13. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate nell'Anpr fino ad un massimo di dodici mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori e sono consultabili, previa autenticazione con livello di garanzia almeno significativo, esclusivamente dal cittadino cui si riferiscono, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9. Con riferimento ai trattamenti di dati personali, si applicano le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, oltre che le specifiche misure di sicurezza di cui alle linee guida adottate dall'AgID ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2.
14. L'Anpr assicura l'accesso ai dati di cui ai commi 3 e 4 esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato ai sensi dell'articolo 64-ter e ai gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 per le finalità di cui al presente articolo.";
b) all'articolo 6-ter:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle società a controllo pubblico, è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico e i privati.";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.";
3) al comma 2, dopo le parole: "dalle amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: ", incluso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196";
4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. L'iscrizione all'Indice di cui al presente articolo avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis. Ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter.";
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18-bis.";
6) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico";
c) all'articolo 50:
1) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
"2-quater. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta ai sensi del presente comma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, delle banche dati pubbliche e i relativi servizi di accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono resi automaticamente disponibili mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter a semplice richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. La vigilanza sugli accessi è effettuata secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dall'AgID.";
2) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
"3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo ovvero il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. L'AgID effettua controlli annuali sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applica l'articolo 18-bis.";
d) all'articolo 62:
1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Codice identificativo univoco di cui all' ottavo periodo consente l'interoperabilità tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.";
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, in qualità di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso. L'amministrazione titolare di Anpr non è responsabile per il trattamento dei dati effettuati dai medesimi soggetti in difformità dalle finalità dichiarate, fermo restando la vigilanza sugli accessi effettuata secondo le linee guida adottate da AgID.";
e) dopo l'articolo 62-quinquies è inserito il seguente:
"Articolo 62-sexies (Anagrafe nazionale digitale della gente di mare — Angemar) — 1. È istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (Angemar), finalizzata alla gestione unitaria, digitale e interoperabile dei dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo. L'Angemar, al raggiungimento della piena operatività, sostituisce le anagrafi, registri e archivi previsti a legislazione vigente, ivi inclusi quelli del Codice della navigazione, di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.
2. L'Angemar è integrata con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter e consente l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte degli Uffici d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonché dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza. L'Angemar, per il tramite dei servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter, è costantemente aggiornata al fine di assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'anagrafe di cui all'articolo 62 (Anpr), con le anagrafi di cui all'articolo 62-quater (Anist) e all'articolo 62-quinquies (Anis), con i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (Sasn) nonché, per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le basi dati detenute da altre amministrazioni.
3. Entro centottanta giorni dalla piena operatività dell'Angemar, il libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del Codice della navigazione di cui al Regio decreto n. 327 del 1942, è rilasciato sulla base delle informazioni contenute nell'Angemar ed è reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano — Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo 64-quater. Il libretto di navigazione, dotato di microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare e di quelle definite dai decreti di cui al comma 4, è carta valore ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e la sua produzione e fornitura sono affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla società di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 559 del 1966.
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, ove nominata, sono definiti:
a) i dati contenuti nell'Angemar, nonché le modalità di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali, in conformità al regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
b) le caratteristiche del libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del Codice della navigazione di cui al Regio decreto n. 327 del 1942, rilasciato ai sensi del comma 3, nonché le modalità di verifica e consultazione dello stesso.
5. Nelle more della piena operatività, Angemar mette a disposizione un servizio informatico provvisorio per l'inserimento da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati dei dati e delle informazioni essenziali, secondo le modalità definite con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati e le informazioni di cui al primo periodo confluiscono nell'Angemar e sono oggetto di successiva validazione secondo le modalità stabilite dai decreti di cui al comma 4.".
2.-3. (omissis)
Articolo 12
Misure urgenti in materia di microimprese
1.-4. (omissis)
5. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (Fer), gli Enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica standard di cui al secondo periodo e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla data di conclusione del corso. Su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita Unioncamere, è adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un modulo unico per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli Enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
Articolo 13
Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche
1. Al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56:
1) al comma 1, dopo la parola: "condutture" sono inserite le seguenti: "ovvero linee", le parole: "e qualunque ne sia la classe" sono sostituite dalle seguenti: "e di terza classe" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero linee di telecomunicazioni";
2) al comma 2, dopo le parole:
"tubazioni metalliche sotterrate" sono inserite le seguenti: "con protezione catodica" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero di linee di telecomunicazioni";
b) all'articolo 98-quaterdecies, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "I fornitori di servizi di accesso a internet hanno l'obbligo di fornire, altresì, al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso disponibili all'indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta dei servizi di connettività, prevista dall'articolo 22 del presente Codice. L'Autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.".
Articolo 14
Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 216, comma 8-septies le parole: "nella lista verde di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "nell'allegato III al regolamento (Ue) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024";
b) all'articolo 241, comma 1, dopo le parole: "delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento" sono inserite le seguenti: ", previste dagli strumenti urbanistici vigenti,";
c) all'articolo 242, comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.";
d) all'articolo 242-ter:
1) al comma 1, dopo le parole: "del Piano nazionale di ripresa e resilienza" sono inserite le seguenti: "e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101" e le parole: "con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nell'allegato I-bis al presente decreto";
2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more dell'adozione da parte delle Regioni delle disposizioni attuative del presente comma, le categorie di interventi, nonché i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.".
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.
3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 129 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall'applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (Aia), di autorizzazione unica ambientale (Aua) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il terzo periodo è soppresso.
5. L'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, è abrogato.
Articolo 15
Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare
(omissis)
Sezione III
Disposizioni urgenti in materia di giustizia
Articolo 16
Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 "giustizia tributaria" della Missione 1 -Componente 1 del Pnrr
(omissis)
Articolo 17
Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 "giustizia civile" della Missione 1 — Componente 1 del Pnrr
(omissis)
Sezione IV
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
Articolo 18
Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 "Riforma degli istituti tecnici e professionali", della Riforma 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico", della Riforma 2.1 "Reclutamento dei docenti" e della Riforma 2.2 "Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo" previste dalla Missione 4 — Componente 1 del Pnrr
(omissis)
Articolo 19
Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 — Componente 1 del Pnrr di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito
(omissis)
Sezione V
Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca
Articolo 20
Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti" della Missione 4 — Componente 1 del Pnrr
(omissis)
Articolo 21
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'università" e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 "Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni" della Missione 4 — Componente 1 del Pnrr, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 "Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità" della Missione 4 — Componente 2 del Pnrr
(omissis)
Sezione VI
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 22
Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 "Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia" della Missione 3 — Componente 1 del Pnrr
1. (omissis)
2. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
"n-bis) con particolare riferimento ai contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario, a monitorare e a esprimere pareri sull'individuazione e l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto gli affidamenti diretti e in house e gli affidamenti a operatori interni, nonché sull'individuazione della dimensione ottimale di lotti efficienti all'interno e tra i confini regionali.".
3. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 1, le parole: "procedure di gara" sono sostituite dalle seguenti: "procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento";
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Le Regioni a statuto ordinario, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Osservatorio di cui al primo periodo analizza i calendari pervenuti al fine di identificare eventuali e significative sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate, suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo di un efficace regime concorrenziale, e promuove il coordinamento tra le Regioni e le Province autonome interessate sull'adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara. I calendari di cui al primo periodo, eventualmente rimodulati all'esito del coordinamento di cui al secondo periodo, sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. I calendari pubblicati recano altresì evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali non risolte in sede di coordinamento, per le opportune determinazioni degli Enti concedenti. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino all'anno 2033 e all'aggiornamento degli stessi si provvede con le comunicazioni annuali di cui al primo periodo. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel quadro dei contratti di servizio pubblico vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, promuovono, nei limiti in cui tale facoltà sia consentita dalle disposizioni dei contratti medesimi, lo scorporo di lotti o servizi parziali, al fine di procedere al loro affidamento tramite procedure competitive.";
b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 9-bis (Disposizioni in materia di servizi ferroviari intercity) — 1. Ai servizi intercity oggetto di affidamento diretto, affidamento in house o affidamento a operatori interni, si applicano i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La proroga di contratti di obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di cui al presente articolo, debitamente motivata in conformità al regolamento (Ce) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, è soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti in house di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari intercity, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (market test), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorità di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti il regolamento (Ce) n. 1370/2007. I contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
Articolo 9-ter (valutazioni economiche e finanziarie nei servizi pubblici in concessione). — 1. Al fine di dare immediata attuazione alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025, di modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e in particolare in relazione agli obiettivi relativi alla Riforma 1.3 "Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia" della Missione 3, Componente 1, del Pnrr e per garantire il pieno rispetto degli obblighi europei in materia di concorrenza nei servizi pubblici in concessione e adeguate valutazioni sull'equilibrio economico finanziario degli interventi infrastrutturali e nei trasporti all'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:
a) assistenza nelle valutazioni economiche e finanziarie nella progettazione di opere e infrastrutture funzionali all'esercizio di servizi pubblici in concessione, nelle relative procedure di affidamento, esecuzione e gestione, nei contratti di programma e di servizio, negli aggiornamenti o revisioni dei piani economico-finanziari, negli atti convenzionali e nelle altre forme contrattuali, anche in partenariato pubblico-privato, con priorità nei settori del trasporto pubblico locale, ferroviario, portuale e idrico, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) consulenza e formazione alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ne facciano richiesta e sulla base di apposite convenzioni, nelle valutazioni sulla sussistenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità economica, finanziaria e ambientale di singoli interventi, nel monitoraggio degli indicatori di performance e del rispetto dei relativi cronoprogrammi di attuazione, nonché negli aggiornamenti o nelle revisioni dei piani economico-finanziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.".
4. (omissis)
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 23
Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 — Componente 1 del Pnrr
1. (omissis)
2. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: "al soggetto gestore" sono aggiunte le seguenti: ", che può delegarlo, in tutto o in parte, a una società ad esso collegata o appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Spa, nell'ambito di apposito atto convenzionale i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo";
b) (omissis)
3. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: "trazione ferroviaria" sono inserite le seguenti: "e realizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria o da società ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato italiane Spa".
Articolo 24
Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico — attuazione dell'Investimento 4.5 "Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche" della Missione 2 — Componente 4 del Pnrr
1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Investimento 4.5 "Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche" della Missione 2, Componente 4, del Pnrr, nonché per promuovere la realizzazione degli investimenti in infrastrutture idriche è istituito lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico — Sfniissi, di seguito "Strumento".
2. Lo Strumento di cui al comma 1 è alimentato da:
a) una quota pari a 1.000.000.000 di euro a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 4.5 "Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche" della Missione 2, Componente 4, del Pnrr dal fondo Next Generation Eu-Italia;
b) le risorse nella disponibilità della società Invitalia Spa, pari a euro 39.848.621, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Lo Strumento può altresì essere alimentato dalle eventuali risorse, derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al Pnrr al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente.
4. In ragione delle finalità dello Strumento, le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento dei progetti del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (Pniissi) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e degli interventi del settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
5. In coerenza con le finalità dello Strumento le risorse di cui al comma 2, lettera b), finanziano, nel limite di spesa complessivo di euro 39.848.621, gli interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" della Missione 2, Componente 4, del Pnrr con riferimento ai seguenti progetti:
a) "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui";
b) "Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale — Stralcio 1".
6. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5, qualora rientranti nell'Investimento 4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" della Missione 2, Componente 4, del Pnrr, sono contestualmente definanziati dal medesimo Investimento.
7. Le risorse di cui al comma 4 dello Strumento sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.
8. Per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del Pnrr, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa — Invitalia Spa Con la medesima convenzione di cui al primo periodo sono, altresì, definiti le modalità di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4 e finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a).
9. In relazione ai contributi da riconoscere a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), dello Strumento, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 8 e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società Invitalia Spa provvede a definire e a rendere pubblici:
a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 7, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione;
b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), nonché le modalità di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;
c) le modalità di verifica e controllo degli interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;
d) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalità del Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, privilegiando, in particolare, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, nonché forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché la rilevanza strategica nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento della risorsa idrica.
10. La società Invitalia Spa provvede all'esame delle proposte presentate ai sensi del comma 9 e alla predisposizione di un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento ricomprese nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.
11. Gli oneri per le attività di gestione dello Strumento di cui al comma 1 da parte della società Invitalia Spa sono posti, nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a), del medesimo Strumento.
12. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 8, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.
13. Sono fatte salve le funzioni e i compiti assegnati al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.
Sezione VII
Disposizioni urgenti in materia di investimenti
Articolo 25
Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 "Misura rafforzata: transizione 4.0" della Missione 1 — Componente 2 del Pnrr, dell'Investimento 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria" della Missione 4, Componente 2 del Pnrr, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy
1. In relazione all'Investimento 9 "Misura rafforzata: transizione 4.0" della Missione 1, Componente 2, del Pnrr (M1C2-Investimento 9), il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il gestore dei servizi energetici — Gse Spa e con l'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacità operativa di quest'ultima. Le predette convenzioni disciplinano, anche in deroga all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure per il potenziamento delle attività di controllo, incluse le modalità per lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione, l'individuazione dei tempi per assicurare il rispetto delle scadenze previste per i singoli obiettivi, nonché il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate e alla società Gse, necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento.
2. In relazione all'Investimento 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria" della Missione 4, Componente 2, del Pnrr (M4C2-Investimento 2.3), il Ministero delle imprese e del made in Italy é, altresì, autorizzato ad avvalersi, nel limite di 7 milioni di euro, sulla base di apposite convenzioni, di Enti in house delle amministrazioni dello Stato o di società o Enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. All'onere di cui al primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle predette misure dal fondo Next Generation Eu-Italia.
3. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e all'articolo 129 del regolamento (Ue) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con le risorse Pnrr relative all'Investimento "Misura rafforzata: transizione 4.0".
4. Al fine di assicurare la continuità operativa dei progetti Testing and Experimentation Facilities (Tef) denominati "AgriFoodTef — Test and Experimentation Facilities for the Agri-Food Domain" e "AI-Matters — AI in Manufacturing Testing and Experimentation facilities for european Smes", non più finanziati a valere sulle risorse del Pnrr, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2025, è autorizzata la spesa di euro 6.324.763 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2026 del fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
5. All'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Per le attività di cui al primo periodo e per le altre attività di assistenza tecnica necessarie alla gestione della misura è riconosciuto al Gse un compenso di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.".
Articolo 26
Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 "Leggi annuali sulla concorrenza" della Missione 1 — Componente 2 del Pnrr
1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30:
1) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: "L'Autorità garante della concorrenza e del mercato" sono inserite le seguenti: ", sentite le altre autorità competenti,";
2) al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: "insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando" sono aggiunte le seguenti: "ricorre almeno una delle seguenti condizioni";
3) al comma 1-quater, dopo le parole: "nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis" sono inserite le seguenti: "nonché di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace";
b) all'articolo 31-bis, comma 2, le parole: "In caso di incompletezza" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui al comma 1, nonché in caso di incompletezza".
2. All'articolo 1, comma 14, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con specifiche indicazioni volte a razionalizzare, rafforzare e rendere più efficienti gli uffici per il trasferimento tecnologico".
3. (omissis)
Sezione VIII
Disposizioni urgenti in materia di ambiente
Articolo 27
Programmi di sovvenzione Pnrr per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di Comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 — Componente 2 del Pnrr
1. Al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di Comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo, rispettivamente relativi agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, del Pnrr, secondo le modalità previste con decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono istituiti appositi programmi di sovvenzione Pnrr per la concessione di contributi in conto capitale.
2. Il soggetto gestore dei programmi di cui al comma 1 è il gestore dei servizi energetici — Gse Spa, ai cui oneri gestionali si provvede ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le modalità di gestione dei programmi di cui al comma 1 e di trasferimento delle relative risorse finanziarie sono definite mediante appositi accordi sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la società Gse, che si conformano, in relazione a ciascun investimento, alle prescrizioni previste dal Pnrr di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025. La società Gse subentra al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica nei rapporti in essere con i soggetti che beneficiano dei contributi relativi agli investimenti di cui al comma 1 sulla base di provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusi quelli concernenti l'erogazione dei contributi medesimi.
3. Fatti salvi i provvedimenti di concessione e le graduatorie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati rispettivamente già adottati o già approvate, possono accedere alle risorse dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 i progetti, relativi agli investimenti di cui al medesimo comma, che rispettano i requisiti stabiliti dai decreti attuativi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma 1 e ai corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio gestiti dalla società Gse entrano in esercizio entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6.
4. Le misure di cui al presente articolo devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, del 18 febbraio 2021, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" e alle prescrizioni previste nel Pnrr per i singoli investimenti di cui al comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dal presente articolo non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea.
6. Entro il 30 giugno 2026, la società Gse stipula con ciascun soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 accordi di concessione, fino a concorrenza degli importi allocati per ciascun investimento di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3, gli accordi di concessione di cui al primo periodo del presente comma specificano anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili.
7. Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte della società Gse sono assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento istituito allo scopo che opera conformemente alle prescrizioni previste dal Pnrr.
8. Entro quarantacinque giorni dalla data di stipula degli accordi di cui al comma 2, la società Gse adotta, per ciascun investimento di cui al comma 1, apposite regole operative per la disciplina:
a) delle modalità e dei termini di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti, prevedendo, ove necessario, l'individuazione di eventuali strumenti a garanzia della realizzazione degli stessi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di rendicontazione delle misure del Pnrr, nonché prescrizioni volte a evitare l'allocazione infruttuosa delle risorse, ivi compreso l'obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
b) delle eventuali modalità di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti;
c) delle modalità per la rendicontazione delle spese ammissibili ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di sovvenzione;
d) delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale.
Capo I
Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale
Articolo 28
Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
(omissis)
Capo I
Disposizioni di carattere finanziario e clausola di salvaguardia
Articolo 29
Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale
(omisiss)
Articolo 30
Disposizioni finanziarie
1. Le risorse assegnate alle Amministrazioni centrali titolari di misure del Pnrr di cui all'allegato 2 al presente decreto restano acquisite nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e concorrono ai versamenti previsti dall'articolo 1, comma 742, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. All'individuazione delle singole misure cui imputare tali risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentite la Struttura di missione Pnrr presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e le singole amministrazioni interessate, sulla base dei dati di attuazione risultanti dal sistema informatico "Regis" di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Sui medesimi conti di tesoreria di cui al comma 1 sono versate le economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del Pnrr, come risultanti dal sistema informatico "ReGiS" di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020.
3. Decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, sono accertate le risorse sulle quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi Pnrr oggetto di rendicontazione all'Unione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4, tali somme rimangono nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica come indicati nell'ultimo documento di finanza pubblica approvato, si provvede ad assegnare le risorse individuate ai sensi del comma 3 in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente. Il decreto di cui al presente comma definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa.
5. Il decreto di cui al comma 4, dispone prioritariamente il rifinanziamento:
a) del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per la somma di euro 18.232.210 per l'anno 2027 e di euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029;
b) delle autorizzazioni di spesa di pertinenza dei Ministeri interessati dall'articolo 2, comma 4, lettera b), numeri da 1 a 11, per i corrispondenti importi, per un ammontare complessivo di euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
6. Alle risorse finalizzate all'attuazione del Pnrr, nella disponibilità dei soggetti attuatori degli interventi, nonché dei gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del Pnrr, si applica l'articolo 9, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
7. I soggetti gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del Pnrr provvedono alle relative attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, assicurando il corretto, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento.
8. Le amministrazioni centrali, titolari delle misure Pnrr realizzate attraverso gli strumenti finanziari, assicurano il presidio sull'espletamento degli adempimenti di cui al comma 7 a carico dei soggetti gestori, aggiornando i relativi dati sul sistema informatico "ReGiS" di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino alla completa realizzazione degli interventi finanziati.
9. Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti gestori degli strumenti finanziari ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Alla riprogrammazione delle eventuali risorse rimaste inutilizzate, in tutto o in parte, presso i soggetti gestori, si provvede con le procedure di cui al comma 4.
11. All'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "il Fondo per le vittime dell'amianto" sono inserite le seguenti: ", di seguito "Fondo"";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "società partecipate di cui al suddetto periodo" sono aggiunte le seguenti: ", per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi relativi alle somme del Fondo impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025, le disposizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2023 e n. 119 del 16 luglio 2024, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si applicano alle domande di indennizzo relative all'anno 2023 presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro tre mesi dalla medesima data. Con il decreto di cui al comma 2-quinquies sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande relative agli anni 2024 e 2025 e l'Inail provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro sei mesi dall'adozione del medesimo decreto.
2-ter. Per l'anno 2026, le risorse disponibili anche in conto residui del Fondo a seguito delle erogazioni di cui al comma 2-bis, sono destinate all'erogazione di indennizzi:
a) in favore dei lavoratori che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società datrice di lavoro, abbiano prestato attività lavorativa presso i cantieri navali di cui al comma 2 e, in caso di decesso, dei loro eredi;
b) in favore delle società titolari dei medesimi cantieri navali, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2-sexies.
2-quater. Il riparto delle risorse di cui al comma 2-ter è effettuato in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 2-quinquies. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-quinquies. Il decreto di cui al comma 2, terzo periodo, e il decreto di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiornati al fine di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa.".
Articolo 31
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Articolo 32
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 febbraio 2026
Allegato 1
(articolo 7, comma 1)
(omissis)