Deliberazione Arera 20 gennaio 2026, n. 2/2026/R/Com
Aggiornamento dal 1° gennaio 2026 soglia Isee per l'accesso al bonus sociale rifiuti
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Deliberazione 20 gennaio 2026, n. 2/2026/R/Com
(Pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 22 gennaio 2026)
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1370a riunione del 20 gennaio 2026
Visti:
• il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 2016/679;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/1995);
• la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/2005);
• il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (Ue) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce";
• il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/2019);
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" (di seguito: Dpcm 13 ottobre 2016);
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 recante "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" pubblicato nella G.u. n. 60 del 13 marzo 2025 (di seguito: Dpcm 21 gennaio 2025);
• il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute" (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
• il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° giugno 2016, recante "Approvazione dello Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali" (di seguito: Dm 1 giugno 2016) e in particolare l'articolo 1, comma 5, lettere a) e d);
• il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2016 recante "Riforma del bonus elettrico" (di seguito: Dm 29 dicembre 2016);
• la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 12 gennaio 2017, 1/2017/R/Eel;
• la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2019, 499/2019/R/Com recante "Aggiornamento del valore soglia dell'Isee per l'accesso ai bonus sociali dal 1° gennaio 2020, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016";
• la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, recante "Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico" (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e i relativi allegati A, B, C e D;
• la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com, recante "Modalità di trasmissione dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico Spa, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico" (di seguito: deliberazione 223/2021/R/Com);
• la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2023, 13/2023/R/Com recante "Aggiornamento dei valori soglia dell'Isee per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, e modifica delle classi di agevolazione dal 1° gennaio 2023";
• la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 622/2023/R/com, recante "Revisione delle modalità di aggiornamento dei bonus sociali e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 63/2021/R/Com";
• la deliberazione dell'Autorità 17 settembre 2024, 362/2024/A, recante "Approvazione del regolamento dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente relativo agli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (Ue) n. 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196";
• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 575/2024/R/Com, recante "Approvazione dello Schema di Convenzione tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Associazione nazionale Comuni italiani per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus elettrici per disagio fisico";
• la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 355/2025/R/Rif, recante "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/Com, 366/2021/R/Com, 55/2018/E/idr e al Tico" (di seguito: deliberazione 355/2025/R/Rif) e il relativo allegato A recante "Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti" (di seguito: Tubr);
• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif, recante "Disposizioni per l'ulteriore minimizzazione dei flussi di dati relativi al bonus sociale rifiuti e per l'integrazione e la rettifica di errori materiali del Tubr";
• la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2025, 588/2025/R/com, con la quale sono stati aggiornati i valori dei bonus sociali elettrici e gas per il 2026.
Considerato che:
• con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all'articolo 1, comma 375, della legge 266/2005, ha adottato misure di tutela a favore dei clienti vulnerabili e, in particolare, ha istituito un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici residenti economicamente svantaggiati (di seguito: bonus sociale elettrico) e per quelli in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus sociale elettrico per disagio fisico);
• il sopracitato decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ha disposto che, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico titolati ad accedere al bonus sociale elettrico, si faccia riferimento all'Indicatore della Situazione economica equivalente (di seguito: Isee);
• il decreto-legge 185/2008 (articolo 3, comma 9) ha, tra l'altro, stabilito che le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto al bonus sociale elettrico hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (nel seguito: bonus sociale gas) mutuando, dunque, per il bonus sociale gas la medesima soglia di accesso prevista per il bonus sociale elettrico;
• il Dpcm 13 ottobre 2016 (articolo 3, comma 3, lettera a) ha demandato all'Autorità la definizione, in coerenza con gli altri settori regolati, delle condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all'indicatore Isee, e che con la successiva deliberazione 897/2017/R/Idr l'Autorità ha stabilito che possano accedere all'agevolazione gli utenti domestici residenti con indicatore Isee non superiore a quello previsto dalla normativa nazionale per il bonus sociale elettrico e gas;
• il Dm 29 dicembre 2016, recepito dall'Autorità con la deliberazione 1/2017/R/Eel, ha aggiornato, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, il valore soglia dell'Isee per l'accesso ai bonus sociali elettrico e gas e ha disposto che successivamente, con cadenza triennale (e, dunque, a partire dal triennio che decorre dall'1 gennaio 2020), l'Autorità aggiorni il valore soglia dell'ISEE di accesso ai bonus sociali per disagio economico regolati dalla stessa Autorità sulla base del valor medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento;
• in attuazione di quanto disposto dal Dm 29 dicembre 2016, con le deliberazioni 499/2019/R/Com e 13/2023/R/Com l'Autorità ha aggiornato il valore soglia dell'Isee per l'accesso ai bonus sociali, ponendo il valore dell'Isee per l'accesso ai bonus sociali pari a 8.265 con decorrenza dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022 e successivamente pari a 9.530 euro, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025;
• in attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/2019, con la deliberazione 63/2021/R/Com, l'Autorità ha approvato le "Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico";
• in particolare, l'articolo 4, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, dispone che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (di seguito: Inps) trasmetta mensilmente al Gestore del Sistema informativo integrato (di seguito: Sii) l'elenco dei nuclei familiari Isee che, in base alle Dichiarazioni sostitutive uniche (nel seguito: Dsu) attestate dalla stessa Inps nel mese precedente, risultano in condizioni di disagio economico ai sensi della normativa di riferimento, suddividendo tale elenco in due "classi di agevolazione":
a) Dsu aventi nuclei con Isee ≤ 9.530;
b) Dsu aventi nuclei con 9.530 < Isee ≤ 20.000 con 4 (o più) figli a carico;
• con la successiva deliberazione 223/2021/R/com, l'Autorità ha approvato le "Modalità di trasmissione dall'Inps al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente unico Spa dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico".
Considerato, inoltre, che:
• l'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali, tratteggiata nel precedente gruppo di considerati, prevedendo, tra l'altro che "al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicur[i] agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato";
• il medesimo comma 2 dell'articolo 57-bis ha, altresì, disposto che l'Autorità "definisc[a], con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze";
• il successivo Dpcm 21 gennaio 2025 ha individuato i "principi e [i] criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate", prevedendo che tali modalità applicative siano stabilite dall'Autorità "con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento" (articolo 1, comma 2);
• nello specifico, il decreto in parola, nell'individuare all'articolo 2 i beneficiari dell'intervento, attraverso l'utilizzo dell'indicatore Isee previsto dal decreto legislativo 109/98, ha previsto il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria "agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare", specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a "9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico";
• l'articolo 2, comma 4, del sopracitato Dpcm 21 gennaio 2025 prevede, analogamente a quanto disposto per gli atri bonus sociali, che la soglia di accesso al bonus sociale rifiuti sia aggiornata dall'Autorità con cadenza triennale "arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento";
• con la deliberazione 355/2025/R/rif, l'Autorità ha approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (di seguito: Tubr), disponendo che Inps, sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 dell'allegato A alla deliberazione 63/2021/R/Com, comunichi all'Autorità l'elenco dei nuclei familiari Isee che risultano agevolabili, suddivisi in due classi di agevolazione:
a) Dsu aventi nuclei con Isee ≤ 9.530;
b) Dsu aventi nuclei con 9.530 < Isee ≤ 20.000 con 4 (o più) figli a carico.
Ritenuto, pertanto, necessario:
• con decorrenza dall'1 gennaio 2026, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del Dm 29 dicembre 2016, e dall'articolo 2 del Dpcm 21 gennaio 2025 aggiornare il valore della soglia dell'Isee per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico di cui all'articolo 2, comma 4, del Dm 28 dicembre 2007, al bonus sociale gas di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 185/2008, e al bonus sociale idrico di cui al Dpcm 13 ottobre 2016 e al bonus sociale rifiuti di cui al Dpcm 21 gennaio 2025 ponendo tale valore pari a 9.796 euro;
• provvedere a sostituire, nell'allegato A alla deliberazione 63/2021/R/Com nella definizione di "disagio economico" prevista all'articolo 1, lettera a), il valore di 9.530 euro con il valore di 9.796 euro;
• modificare le classi di agevolazione previste dall'articolo 4, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, sostituendo il valore di 9.530 euro con il valore di 9.796 euro;
• provvedere a sostituire, nell'Allegato A alla deliberazione 29 luglio 355/2025/R/Rif, nella definizione di "disagio economico" prevista all'articolo 1, lettera a), il valore di 9.530 euro con il valore di 9.796 euro;
• modificare le classi di agevolazione previste dall'articolo 4, comma 1, nell'allegato A alla deliberazione 29 luglio 355/2025/R/rif, sostituendo il valore di 9.530 euro con il valore di 9.796 euro;
• confermare l'invio da parte di Inps al Gestore del Sii dei dati funzionali al riconoscimento dei bonus sociali, per le classi di agevolazione come aggiornate dal presente provvedimento, in base alle Dsu attestate a partire dal 1° gennaio 2026, con le modalità e le tempistiche disposte nei richiamati provvedimenti;
• pubblicare sul sito internet dell'Autorità le menzionate deliberazioni 63/2021/R/Com e 355/2025/R/Rif, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento
Delibera
1. di procedere all'aggiornamento, con decorrenza 1° gennaio 2026, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del Dm 29 dicembre 2016, e dall'articolo 2 del Dpcm 21 gennaio 2025 del valore soglia dell'Isee per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, al bonus sociale gas di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 185/2008, al bonus sociale idrico di cui al Dpcm 13 ottobre 2016, e al bonus sociale rifiuti di cui al Dpcm 21 gennaio 2025 ponendo, dunque, tale valore pari a 9.796 euro;
2. di modificare, dal 1° gennaio 2026, l'allegato A alla deliberazione 23 febbraio 2021, 63/2021/R/Com, come segue:
— nella definizione di "disagio economico" prevista all'articolo 1, lettera a), sostituire il valore di 9.530 euro con il valore di 9.796 euro;
— alle lettere a), b) dell'articolo 4, comma 1, sostituire il valore di 9.530 euro con il valore di 9.796 euro;
3. di modificare, dal 1° gennaio 2026, l'allegato A alla deliberazione 29 luglio 355/2025/R/rif, come segue:
— nella definizione di "disagio economico" prevista all'articolo 1, lettera a), sostituire il valore di 9.530 euro con il valore di 9.796 euro;
— alle lettere a), b) dell'articolo 4, comma 1, sostituire il valore di 9.530 euro con il valore di 9.796 euro;
4. di confermare l'invio da parte di Inps al Gestore del Sii dei dati funzionali al riconoscimento dei bonus sociali, per le classi di agevolazione come aggiornate dal presente provvedimento, in base alle Dsu attestate a partire dal 1° gennaio 2026, con le modalità e le tempistiche disposte dalla deliberazione 63/20221/R/Com e dalla deliberazione 355/2025/R/Rif;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'economia e finanza, al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), all'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), nonché alla società Acquirente unico Spa e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea);
6. di pubblicare la presente deliberazione e le deliberazioni 63/2021/R/Com e 355/2025/R/Rif, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.