Economia sostenibile / circolare / Esg
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2026/2/Ue

Dettagli e formato per la divulgazione delle informazioni sui prodotti invenduti di cui ci si è disfatti

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 9 febbraio 2026, n. 2026/2/Ue

(Guue 10 febbraio 2026)

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (Ue) 2020/1828 e il regolamento (Ue) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/Ce1, in particolare l'articolo 24, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2024/1781, le grandi imprese e, a decorrere dal 19 luglio 2030, le medie imprese che si disfino di prodotti di consumo invenduti direttamente o che incarichino un terzo di disfarsi dei prodotti invenduti per loro conto sono tenute a divulgare le informazioni sul numero e sul peso dei prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatte nel corso dell'esercizio finanziario precedente, i motivi per cui si sono disfatte dei prodotti e, se del caso, le pertinenti deroghe stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (Ue) 2024/1781, la percentuale dei prodotti di cui si sono disfatte consegnati perché siano sottoposti a operazioni di trattamento dei rifiuti e le misure adottate e le misure pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti. L'articolo 24, paragrafo 1, non si applica alle microimprese e alle piccole imprese.

(2) La Commissione deve stabilire dettagli comuni per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti e un formato di divulgazione comune. Ciò comprende norme sulla delimitazione dei tipi o delle categorie di prodotti e sulle modalità di verifica delle informazioni su tali prodotti invenduti di cui ci si è disfatti.

(3) L'obbligo di divulgazione riguarda i prodotti di consumo invenduti di cui ci si disfa come rifiuti ai fini di qualsiasi tipo di operazione di trattamento dei rifiuti, compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro tipo, incluso il recupero di energia, e lo smaltimento. I dettagli e il formato comuni dovrebbero facilitarne la presentazione e dovrebbero limitarsi a quanto necessario per conseguire la trasparenza al fine di aumentare la sensibilizzazione del pubblico, disincentivare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti e generare dati sulla frequenza della pratica di disfarsi dei prodotti di consumo invenduti. Allo stesso tempo, i dettagli e il formato comuni dovrebbero ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici. Nel caso della donazione di prodotti di consumo, l'intenzione non è quella di disfarsene. La divulgazione di informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti non riguarda pertanto i prodotti offerti come donazione.

(4) L'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (Ue) 2024/1781 elenca i motivi legittimi per la distruzione dei prodotti di consumo invenduti. Rientrano nel novero di tali motivi le preoccupazioni in merito alla sicurezza dei prodotti, all'igiene, alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale o le situazioni in cui la distruzione o l'eliminazione graduale di determinati prodotti sia disposta dalla normativa vigente. Lo scopo principale della divulgazione di informazioni sulla distruzione dei prodotti in tali casi giustificati è raccogliere dati sulla frequenza di tale pratica.

(5) A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (Ue) 2024/1781, le informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti possono essere fornite anche nell'informativa sulla sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione a norma dell'articolo 19-bis o 29-bis della direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio2. Gli operatori economici che, nell'ambito dell'informativa sulla sostenibilità, includono tali informazioni nel formato stabilito nel presente regolamento potrebbero fornire sul loro sito web un link alla relazione, indicando chiaramente dove essa contenga le informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti, invece di comunicare tali informazioni direttamente sul sito web. Questa presentazione dovrebbe essere considerata tale da divulgare in modo chiaro e visibile le informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui gli operatori economici si sono disfatti.

(6) La delimitazione delle categorie di prodotti dovrebbe basarsi sulla nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio3, in quanto si tratta di un sistema ampiamente noto e utilizzato in tutti i settori. Nella maggior parte dei casi la divulgazione delle prime due cifre del Codice NC è sufficiente per identificare la pertinente categoria di prodotti di consumo ai fini del presente regolamento. In alcuni casi specifici, tuttavia, è necessaria una comunicazione più granulare per garantire la corretta identificazione della categoria di prodotti. Occorre pertanto fornire un elenco esaustivo delle categorie di prodotti che devono essere oggetto di comunicazione con codici a quattro cifre della NC. Le categorie della NC possono comprendere prodotti che non sono principalmente destinati ai consumatori e che pertanto non sono prodotti di consumo e non sono soggetti all'obbligo di divulgazione.

(7) Per agevolare l'adeguata verifica delle informazioni divulgate a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2024/1781, gli operatori economici dovrebbero conservare per un determinato periodo di tempo le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la consegna e il ricevimento dei prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti.

(8) Gli operatori economici sono tenuti a divulgare annualmente le informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti nel corso dell'esercizio finanziario precedente. Al fine di lasciare agli operatori economici tempo sufficiente per attuare i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere differita. Tale differimento lascia impregiudicati gli obblighi degli operatori economici di divulgare le informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti previsti all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2024/1781 a partire dal primo esercizio finanziario completo successivo al 18 luglio 2024, data di entrata in vigore di tale regolamento.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 73 del regolamento (Ue) 2024/1781,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti. Esso si applica ai prodotti di cui ci si è disfatti nel corso di ciascun esercizio finanziario a decorrere dal primo esercizio finanziario completo successivo alla data di applicazione del presente regolamento. Gli operatori economici divulgano tali informazioni entro 12 mesi dalla fine di tale esercizio finanziario.

Articolo 2

Formato per la divulgazione

(1) La presentazione visiva e il contenuto della divulgazione di informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti sono conformi al formato di cui all'allegato I.

(2) Gli operatori economici che sono tenuti a pubblicare l'informativa sulla sostenibilità nella loro relazione sulla gestione a norma dell'articolo 19-bis o 29-bis della direttiva 2013/34/Ue o che pubblicano tali relazioni o relazioni analoghe su base volontaria, e che includono le informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti nell'informativa sulla sostenibilità nel formato di cui all'allegato I, possono, anziché pubblicare tali informazioni direttamente sul sito web, fornire sul loro sito web un link a tale relazione indicando chiaramente dove essa contenga le informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti.

Articolo 3

Delimitazione delle categorie di prodotti

La divulgazione di informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti è delimitata sulla base delle prime due cifre dei relativi codici della nomenclatura combinata (Nc) di cui all'allegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87.

Tuttavia i prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento sono delimitati sulla base delle prime quattro cifre dei relativi codici della nomenclatura combinata di cui al medesimo allegato.

Articolo 4

Obbligo di conservare le informazioni

Gli operatori economici conservano le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2024/1781, la consegna e il ricevimento dei prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti, comprese le dichiarazioni sul ricevimento e sul trattamento dei prodotti di consumo invenduti di cui di sono disfatti che gli operatori economici hanno ricevuto dai gestori del trattamento dei rifiuti, per cinque anni dalla divulgazione delle informazioni su tali prodotti.

Articolo 5

Verifica da parte delle autorità nazionali competenti

(1) Quando verificano il rispetto da parte degli operatori economici degli obblighi relativi alla divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti, le autorità nazionali competenti applicano i principi e la procedura di cui all'allegato III.

(2) Qualora le autorità nazionali competenti ritengano che la non conformità riguardi uno o più altri Stati membri, esse ne informano le autorità nazionali competenti di tali Stati membri.

Articolo 6

Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione della divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti, in particolare per quanto riguarda la pertinenza dei dettagli e del formato per la divulgazione di cui all'allegato I, la delimitazione dei tipi di prodotto di cui all'allegato II e le modalità di verifica di tali informazioni. La Commissione presenta i risultati di tale riesame, compreso, se del caso, un progetto di proposta di revisione, entro il 2 marzo 2031.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 marzo 2027.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2026

Allegato I

Formato per la divulgazione di informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti

SEZIONE 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a) "imballaggio": l'imballaggio quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (Ue) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio4;

b) "rifiuto": un rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio5;

c) "recupero": il recupero quale definito all'articolo 3, punto 15), della direttiva 2008/98/Ce;

d) "preparazione per il riutilizzo": la preparazione per il riutilizzo quale definita all'articolo 3, punto 16), della direttiva 2008/98/Ce;

e) "riciclaggio": il riciclaggio quale definito all'articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/Ce;

f) "smaltimento": lo smaltimento quale definito all'articolo 3, punto 19), della direttiva 2008/98/Ce.

 

SEZIONE 2

Formato per la divulgazione di informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti

Se necessario, possono essere aggiunte righe supplementari. Il formato dei numeri non comprende separatori e le informazioni sono arrotondate al numero intero più vicino.

 

Denominazione del soggetto giuridico (a)

 

Identificativo del soggetto giuridico (b)

 

Tipo di identificativo

☐ Euid ☐ Altro, ossia:

Tipo di divulgazione (c)

☐ Divulgazione autonoma ☐ Divulgazione consolidata comprendente le seguenti società controllate o imprese affiliate:

Esercizio finanziario – data di inizio

(gg/mm/aaaa)

Esercizio finanziario – data di fine

(gg/mm/aaaa)

Categoria di prodotti

(codice NC) (d)

Descrizione (e)

Numero di unità di cui ci si è disfatti (f)

Peso totale delle unità di cui ci si è disfatti (kg) (g)

L'imballaggio è incluso nel peso delle unità di cui ci si è disfatti?

Motivo per cui ci si è disfatti del prodotto (h)

Operazioni di trattamento dei rifiuti (1)

Preparazione per il riutilizzo (in %)

Distruzione

Sconosciute (in %)

Riciclaggio

(in %)

Altre modalità di recupero,

ad esempio recupero di energia

(in %)

Smaltimento

(in %)

Distruzione totale (in %)

 

 

 

 

☐ Sì ☐ No

 

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

☐ Sì ☐ No

 

%

%

%

%

%

%

Misure adottate per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti (i)

 

Misure pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti (j)

 

(a)  La denominazione del soggetto giuridico è la denominazione dell'impresa autonoma o, se si tratta di una società controllata, il nome dell'impresa madre di un gruppo nel caso di una divulgazione consolidata.

(b)  L'identificativo del soggetto giuridico è l'identificativo unico europeo ("Euid") istituito dalla direttiva (Ue) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o, se non disponibile, qualsiasi altro identificativo di un sistema ufficialmente riconosciuto nello Stato membro interessato.

(b)  In caso di divulgazione consolidata, le società controllate che si disfano di prodotti di consumo invenduti sono elencate in aggiunta all'impresa madre. Nel caso di altri gruppi costituiti da imprese indipendenti e da un'organizzazione centrale che sostiene il gruppo di imprese indipendenti con un marchio comune, la divulgazione consolidata può avere luogo su un sito web comune, a condizione che le imprese affiliate vi siano elencate.

(d)  Le categorie di prodotti sono divulgate utilizzando i codici NC di cui all'articolo 3.

(e)  La descrizione è stabilita sulla base della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 o di una descrizione più dettagliata.

(f)  Per ciascuna categoria di prodotti è indicato il numero totale di unità di cui ci si è disfatti durante il periodo di divulgazione. Il numero di unità può essere stimato sulla base del peso totale, determinato con precisione, delle unità di cui ci si è disfatti. Più articoli venduti insieme, come un trapano elettrico con le relative punte, kit cosmetici o kit di pronto soccorso, possono essere considerati una sola unità e, se del caso, possono essere indicati da più di un codice NC. L'uso di stime dovrebbe essere precisato corredando del segno "±" il valore divulgato.

(h)  Il peso totale delle unità di cui ci si è disfatti è il peso combinato, misurato in chilogrammi, di tutte le unità di cui ci si è disfatti durante il periodo di divulgazione per ciascuna categoria di prodotti. Il peso totale delle unità può essere stimato sulla base del numero, determinato con precisione, delle unità di cui ci si è disfatti. L'uso di stime dovrebbe essere precisato corredando del segno "±" il valore divulgato.

(i)  I motivi per i quali ci si è disfatti dei prodotti fanno riferimento, se del caso, ai motivi elencati negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (Ue) 2024/1781. È possibile aggiungere una spiegazione più dettagliata. Se ci si è disfatti per motivi diversi di unità della stessa categoria di prodotti, è necessaria una riga distinta per ciascun motivo, con l'indicazione del numero e del peso delle unità per ciascun motivo.

(1)  Le operazioni di trattamento dei rifiuti indicano la percentuale dei prodotti di cui ci si è disfatti che sono stati consegnati per essere sottoposti a ciascuna operazione specifica. Le informazioni sul trattamento dei rifiuti sono acquisite presso i gestori del trattamento dei rifiuti che raccolgono i prodotti di consumo invenduti. Se non è possibile ottenere informazioni sul trattamento dei prodotti di cui ci si è disfatti, il trattamento è indicato come "sconosciuto". Le percentuali delle operazioni di trattamento dei rifiuti divulgate sono calcolate in base al peso dei prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti. La distruzione comprende il riciclaggio, altri tipi di recupero e lo smaltimento.

(i)  Le misure adottate per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti comprendono le misure adottate nel corso dell'esercizio finanziario precedente e devono basarsi, se del caso, sulle informazioni relative ai prodotti di consumo invenduti distrutti in passato.

(j)  Le misure pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti comprendono le misure da attuare in futuro. In particolare, esse comprendono le misure specifiche necessarie per prevenire la distruzione delle categorie di prodotti distrutti nel corso dell'esercizio finanziario precedente per gli stessi motivi e descrivono le modalità in base alle quali si prevede che le misure conseguano tale obiettivo.

(*) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

Allegato II

Prodotti di consumo di cui all'articolo 3

I prodotti elencati nel presente allegato che sono componenti, prodotti intermedi o prodotti non destinati principalmente al consumatore non sono soggetti all'obbligo di divulgare informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti.

 

Codice NC Descrizione
3401 Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti
3402 Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401
4011 Pneumatici nuovi, di gomma
4202 Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
4203 Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
4303 Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria
4818 Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore
a 36 cm o tagliati a misura fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
6301 Coperte
6302 Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina
6303 Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto
6304 Altri manufatti per l’arredamento, esclusi quelli della voce 9404
6306 Copertoni e tende per l’esterno; tende (compresi padiglioni per esterno/tettoie provvisorie e articoli analoghi); vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio
6307 Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti
8415 Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente
8418 Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415
8421 Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
8422 Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande
8423 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
8443 Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori
8450 Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare
8467 Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano
8471 Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
8506 Pile e batterie di pile elettriche
8507 Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare
8508 Aspirapolvere
8509 Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508
8510 Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato
8513 Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512
8516 Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici: apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545
8517 Apparecchi telefonici per abbonati, compresi gli smartphone e altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528
8518 Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono
8519 Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono
8521 Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici
8523 Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, “schede intelligenti” ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37
8524 Moduli di visualizzazione a schermo piatto, anche dotati di schermi tattili
8528 Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini
8539 Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (Led)
9006 Apparecchi fotografici (diversi dagli apparecchi cinematografici); apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539
9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti
9403 Altri mobili e loro parti
9404 Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti
9503 Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie
9504 Console e apparecchi per videogiochi, giochi da tavolo o di società, compresi i flipper, i bigliardi, i tavoli speciali per i giochi del casinò e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling), apparecchi da divertimento azionati mediante monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento
9619 Assorbenti e tamponi igienici, pannolini, in­serti per pannolini e oggetti simili, di qualsiasi materia

 

Allegato III

Verifica

PRINCIPI

Le autorità nazionali competenti possono utilizzare informazioni, documenti, risultanze, dichiarazioni o altri tipi di notizie come elementi di prova ai fini delle loro indagini.

Le autorità nazionali competenti organizzano e conducono verifiche seguendo un approccio basato sul rischio, tenendo conto dei criteri seguenti:

— assenza di divulgazione o divulgazione di numeri insolitamente bassi rispetto agli operatori economici attivi sullo stesso mercato o segmento di prodotti o rispetto alle divulgazioni degli esercizi finanziari precedenti;

— i precedenti dell'operatore economico in materia di non conformità;

— una percentuale elevata di operazioni di trattamento dei rifiuti sconosciute in relazione a prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti;

— l'entità e la natura delle attività e delle operazioni sotto il controllo dell'operatore economico;

— informazioni provenienti da altre fonti, quali dichiarazioni fiscali o prove di prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti, che inducono a sospettare che il numero o il peso di tali prodotti sia superiore al numero o al peso divulgati.

 

PROCEDURA

Rispetto da parte degli operatori economici dell'obbligo di divulgazione

— Verificare che le informazioni siano state divulgate su una pagina facilmente accessibile del sito web dell'operatore economico o che sul sito web sia fornito un link a una relazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.

— Verificare che le informazioni siano state divulgate nel formato di cui all'allegato I.

 

Verifica del numero o del peso divulgato dei prodotti

— Richiedere la documentazione attestante la consegna dei prodotti di consumo invenduti ai gestori del trattamento dei rifiuti per ciascun esercizio finanziario, come da obblighi di divulgazione.

— Se la differenza tra il numero o il peso divulgato dei prodotti di cui ci si è disfatti e il numero calcolato sulla base della documentazione ricevuta è inferiore al 10% del numero divulgato di prodotti di cui ci si è disfatti, si ritiene che l'operatore economico abbia rispettato l'obbligo di divulgazione.

 

Verifica dell'operazione di trattamento dei rifiuti divulgata

— Confrontare l'operazione di trattamento dei rifiuti divulgata con le operazioni di trattamento effettuate dal gestore del trattamento dei rifiuti che ha ricevuto i prodotti invenduti.

 

Verifica delle deroghe divulgate

— Si presume che le deroghe siano applicabili quando la documentazione richiesta conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (Ue) 2024/1781 è messa a disposizione dall'operatore economico e soddisfa le prescrizioni ivi stabilite.

Note ufficiali

1

Gu L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj.

2

Direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/Cee e 83/349/Cee del Consiglio (Gu L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

3

Regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (Gu L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

 

4

Regolamento (Ue) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (Ue) 2019/1020 e la direttiva (Ue) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/Ce (Gu L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).

5

Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Gu L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).