Regolamento Commissione Ue 2026/764/Ue
Aggiornamento progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco delle infrastrutture energetiche
Ultima versione coordinata con modifiche al 03/05/2026
Commissione europea
Regolamento delegato 1 decembre 2025, n. 2026/764/Ue
(Guue 9 aprile 2026)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (Ce) n. 715/2009, (Ue) 2019/942 e (Ue) 2019/943 e le direttive 2009/73/Ce e (Ue) 2019/944, e che abroga il regolamento (Ue) n. 347/20131, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ue) 2022/869 stabilisce un quadro per l'individuazione, la pianificazione e la realizzazione dei progetti di interesse comune ("Pic") necessari a attuare gli undici corridoi geografici strategici prioritari per le infrastrutture energetiche individuati nei settori dell'energia elettrica, delle reti offshore, dell'idrogeno e degli elettrolizzatori e le tre aree prioritarie di rilevanza unionale per le infrastrutture energetiche nel campo delle reti elettriche intelligenti, delle reti del gas intelligenti e delle reti per il trasporto di diossido di carbonio. Istituisce inoltre un quadro per l'individuazione, la pianificazione e la realizzazione dei progetti di interesse reciproco ("Pir") sviluppati dall'Unione in collaborazione con i paesi terzi nei settori delle reti di trasmissione dell'energia elettrica e delle reti di trasporto dell'idrogeno e del diossido di carbonio.
(2) Il regolamento delegato (Ue) 2024/1041 della Commissione2 ha istituito il primo elenco dell'Unione di Pic e Pir, che costituisce l'allegato VII del regolamento (Ue) 2022/869.
(3) Tutti i progetti ammissibili proposti per l'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco di cui all'articolo 3 del regolamento (Ue) 2022/869 sono stati valutati in base al criterio di sostenibilità obbligatorio per tutte le categorie di progetti conformemente alle disposizioni del medesimo regolamento. Solo i progetti che hanno dimostrato di apportare un contributo significativo alla sostenibilità sono stati successivamente valutati dai gruppi regionali di cui all'articolo 3 del regolamento (Ue) 2022/869, i quali hanno confermato che detti progetti soddisfano i criteri di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento.
(4) La Commissione ha valutato i progetti candidati alla luce delle prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (Ue) 2022/869.
(5) I progetti di elenchi regionali dei Pic e dei Pir sono stati concordati dai gruppi regionali in riunioni tecniche.
(6) Il 30 settembre 2025 l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (Acer) ha formulato un parere sull'applicazione coerente, in tutte le regioni, dei criteri di valutazione e dell'analisi costi-benefici. Il 24 ottobre 2025 gli organi decisionali dei gruppi regionali hanno adottato gli elenchi regionali definitivi. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma. lettera a), del regolamento (Ue) 2022/869, prima dell'adozione degli elenchi regionali tutte le proposte di progetto sono state approvate dagli Stati membri interessati dai progetti.
(7) I progetti di cui si propone l'inserimento nel secondo elenco dell'Unione sono stati sottoposti a consultazione pubblica. Inoltre le organizzazioni che rappresentano i portatori di interessi, tra cui rappresentanti di paesi terzi, produttori, gestori dei sistemi di distribuzione, fornitori, popolazioni locali e organizzazioni di tutela dei consumatori e dell'ambiente, sono state invitate alle discussioni tecniche dei gruppi regionali e consultate in merito ai progetti di cui si propone l'inserimento nell'elenco dell'Unione.
(8) È opportuno elencare i progetti di interesse comune suddivisi per priorità strategica dell'infrastruttura energetica transeuropea nell'ordine di cui all'allegato I del regolamento (Ue) 2022/869. I progetti di interesse reciproco che non sono necessari per attuare i corridoi e le aree prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I del regolamento (Ue) 2022/869 dovrebbero essere elencati separatamente in base alla categoria di infrastruttura cui appartengono e alla regione in cui sono ubicati.
(9) È opportuno elencare i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco come progetti a sé stanti o parte di un cluster di vari PIC e PIR se sono interdipendenti o (potenzialmente) concorrenti.
(10) Nel caso di Cipro e Malta per quanto riguarda l'interconnessione prevista all'articolo 24 del regolamento (Ue) 2022/869 per ciascuno di questi Stati membri, la Commissione ha ricevuto la documentazione necessaria conformemente ai paragrafi 1 e 2 del suddetto articolo. I rispettivi progetti sono stati presentati nelle riunioni tecniche del gruppo regionale e la relativa documentazione, esclusi i segreti aziendali, è stata pubblicata. L'interconnessione di Malta e quella di Cipro, necessarie per allacciare detti Stati membri alla rete transeuropea del gas, dovrebbero pertanto mantenere lo status di progetti di interesse comune.
(11) L'elenco dell'Unione contiene progetti in fasi di sviluppo diverse, tra cui: fattibilità preliminare, fattibilità, rilascio delle autorizzazioni e costruzione. Per i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco in fase iniziale di sviluppo possono essere necessari studi che ne dimostrino la sostenibilità economica e tecnica e la conformità alla legislazione dell'Unione, nella fattispecie la legislazione ambientale. In tale contesto è opportuno individuare, valutare ed evitare o attenuare adeguatamente il potenziale impatto negativo sull'ambiente. Nello sviluppo dei progetti si dovrebbero inoltre individuare e prendere in considerazione le misure di adattamento ai cambiamenti climatici.
(12) L'inserimento dei progetti nell'elenco dell'Unione non pregiudica l'esito dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale e di rilascio delle autorizzazioni.
(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (Ue) 2022/869,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
L'allegato VII del regolamento (Ue) 2022/869 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1 dicembre 2025
Allegato
"Allegato VII
Elenco dell'unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco ("Elenco dell'Unione")
Elenco dell'unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco (Elenco dell'Unione)
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Note ufficiali
Gu L 152 del 3.6.2022, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj.
Regolamento delegato (Ue) 2024/1041 della Commissione, del 28 novembre 2023, che modifica il regolamento (Ue) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco (Gu L, 2024/1041, 8.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1041/oj).
