Raccomandazione Commissione Ue 917/2026/Ue
Raccomandazione sull'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo di accordi di acquisto di energia (PPA) e di altri accordi di acquisto di energia
Commissione europea
Raccomandazione 22 aprile 2026, n. 917/2026/Ue
(Guue 24 aprile 2026)
La Commissione europea,
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292, considerando quanto segue:
(1) Le energie rinnovabili sono imprescindibili per fornire energia elettrica pulita, sicura e a prezzi accessibili alle famiglie, alle imprese e all'industria in tutti i settori dell'economia e per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione.
(2) Accelerare la diffusione degli impianti di energia rinnovabile è fondamentale per conseguire l'obiettivo che l'Unione ha sancito nell'articolo 3 della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio di far sì che entro il 2030 almeno il 42,5% dell'energia sia prodotto a partire da fonti rinnovabili 1. È inoltre necessario per contribuire al conseguimento dell'obiettivo unionale di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, conformemente al regolamento (Ue) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio 2.
(3) Nel maggio 2022 la Commissione ha adottato la raccomandazione (Ue) 2022/822 3. La raccomandazione verteva sull'eliminazione degli ostacoli normativi agli accordi di compravendita di energia rinnovabile. Essa si basava sull'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva (Ue) 2018/2001, che impone agli Stati membri di eliminare tutti gli ostacoli ingiustificati agli accordi di compravendita di energia rinnovabile e di riferire in merito ai progressi compiuti nei piani nazionali per l'energia e il clima (Pnec). Lo stesso articolo ha introdotto nuove disposizioni sugli accordi di compravendita di energia.
(4) L'articolo 2, punto 77), del regolamento (Ue) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 definisce un «accordo di compravendita di energia elettrica» come «un contratto in base al quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da un produttore di energia elettrica sulla base dei criteri di mercato». Sebbene gli accordi di compravendita di energia elettrica siano generalmente associati alla produzione di energia da nuovi impianti, la definizione comprende anche i contratti che riguardano la produzione esistente, purché stipulati sulla base dei criteri di mercato. La direttiva (Ue) 2018/2001 definisce all'articolo 2, secondo comma, punto 14 octodecies), un «accordo di acquisto di energia da fonti rinnovabili» come «un contratto in base al quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia rinnovabile direttamente da un produttore, che comprende, ma non si limita a, gli accordi di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e gli accordi di acquisto di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili». Pertanto quest'ultima definizione racchiude anche gli accordi di acquisto di idrogeno rinnovabile 5, di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili e di biometano.
(5) A norma dell'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva (Ue) 2018/2001, in seguito alle valutazioni effettuate dagli Stati membri, la Commissione è tenuta ad analizzare gli ostacoli agli accordi di compravendita di energia rinnovabile, con particolare attenzione agli ostacoli che si frappongono a quelli transfrontalieri, e a formulare orientamenti per eliminare gli ostacoli. In particolare, la Commissione può aiutare gli Stati membri a individuare il potenziale offerto dagli accordi di compravendita di energia rinnovabile nei rispettivi mercati per il contributo nazionale da apportare agli obiettivi unionali di energia rinnovabile. In conformità dell'articolo 19 bis, paragrafo 10, del regolamento (Ue) 2019/943 la Commissione deve valutare se nei mercati degli accordi di compravendita di energia elettrica persistano ostacoli e se tali mercati siano sufficientemente trasparenti. L'articolo stabilisce anche che la Commissione può elaborare orientamenti sull'eliminazione degli ostacoli, compresi procedure o oneri sproporzionati.
(6) L'articolo 19 ter del regolamento (Ue) 2019/943 ha incaricato l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («Acer») di valutare annualmente il mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica a livello sia dell'Unione che degli Stati membri. Per adempiere a quest'obbligo, nel novembre 2025 l'Acer ha pubblicato la prima serie di schede specifiche per paese e una scheda di sintesi relativa all'Unione 6. Le schede corredano la relazione di monitoraggio del mercato all'ingrosso 7, che nella sezione sul ruolo dei mercati a lungo termine tratta anche gli accordi di compravendita di energia elettrica. Secondo l'articolo 19 ter del regolamento (Ue) 2019/943 l'Acer doveva anche valutare se erano necessari ulteriori modelli di contratto volontari per gli accordi di compravendita di energia elettrica. A seguito della valutazione, nell'ottobre 2024 l'Acer ha concluso che i modelli esistenti, elaborati da associazioni di categoria e organismi nazionali, erano sufficienti per le attuali esigenze del mercato e che affrontare gli ostacoli critici per il mercato, come le strozzature nello sviluppo dei progetti, avrebbe avuto un impatto più significativo sul mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica 8.
(7) L'articolo 18 bis della direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 disciplina la gestione del rischio da parte dei fornitori di energia elettrica. Tra le strategie che i fornitori possono adottare per coprire i rischi prevede il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica insieme ad altri strumenti, come i contratti a termine. Se i mercati degli accordi di compravendita di energia elettrica sono sufficientemente sviluppati, questa disposizione consente agli Stati membri di imporre ai fornitori al dettaglio di utilizzare accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, generando potenzialmente incentivi sul versante della domanda per il mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica a livello nazionale.
(8) Gli strumenti a lungo termine sono essenziali per promuovere gli investimenti nell'energia elettrica e in altri vettori energetici puliti. Gli strumenti a lungo termine più comuni nel settore dell'energia elettrica sono i prodotti dei mercati a termine 10, i mercati degli accordi di compravendita di energia elettrica e, per il sostegno pubblico sotto forma di un regime di sostegno diretto dei prezzi, i contratti bidirezionali per differenza 11. L'attuale prassi nei mercati a termine offre un sostegno limitato agli investimenti a lungo termine nelle energie rinnovabili o nell'energia nucleare ed è più adatta a soddisfare le esigenze a breve termine (a un mese) o a medio termine 12. Gli strumenti con scadenze più lunghe, come gli accordi di compravendita di energia elettrica e i contratti bidirezionali per differenza, stanno emergendo come strumenti chiave per la diffusione delle energie rinnovabili e dell'energia nucleare, garantendo la stabilità dei prezzi e migliorando la sostenibilità finanziaria dei nuovi progetti. Gli accordi di compravendita di energia elettrica e i contratti bidirezionali per differenza possono sostenere ulteriori investimenti in impianti di energia rinnovabile e centrali nucleari e far beneficiare i consumatori dei vantaggi dell'energia pulita e a basse emissioni di carbonio 13. Gli Stati membri dovrebbero pertanto pianificare e attuare i regimi di sostegno alla produzione di energia elettrica in modo che integrino e consentano gli accordi di compravendita di energia elettrica.
(9) Gli accordi di compravendita di energia elettrica possono assumere diverse forme contrattuali, che comportano una ripartizione differente dei rischi per le parti coinvolte. Gli accordi fisici comportano la consegna fisica dell'energia elettrica con i relativi obblighi di bilanciamento e di programmazione ed espongono l'acquirente ai rischi connessi ai volumi e agli sbilanciamenti. Gli accordi finanziari funzionano come contratti regolati finanziariamente rispetto a un prezzo di mercato di riferimento, lasciando che le modalità della fornitura fisica e la gestione degli sbilanciamenti siano trattate separatamente. Gli accordi di compravendita di energia elettrica possono variare ulteriormente in funzione del profilo di consegna. Gli accordi basati sul pagamento a fronte della produzione (pay-as-produced) trasferiscono il rischio legato ai volumi sull'acquirente, il quale è esposto al rischio inerente alla produzione e al profilo, che può essere significativo nel contesto degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili variabili 14. Gli accordi basati sul carico di base (baseload) o in base a un fabbisogno determinato (shaped) offrono un profilo di consegna fisso, trasferendo così sul produttore o su un intermediario i rischi legati al profilo e al bilanciamento. Inoltre gli accordi di compravendita di energia elettrica tra imprese, stipulati tra produttori di energia elettrica e partecipanti al mercato che non sono consumatori finali (come fornitori o operatori commerciali), mirano generalmente a coprire il rischio legato ai prezzi e a sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione. Tuttavia possono comportare rischi aggiuntivi di credito, di base e normativi rispetto agli accordi stipulati con fornitori autorizzati. La scelta della struttura dell'accordo di compravendita di energia elettrica determina pertanto la ripartizione, tra le parti contraenti, dei rischi legati al prezzo, al volume, al profilo, al bilanciamento e al credito. Queste scelte incidono sull'idoneità al finanziamento degli investimenti nell'energia pulita.
(10) Un accordo transfrontaliero di compravendita di energia elettrica è un contratto bilaterale in base al quale un acquirente acquista energia elettrica da un produttore situato in un altro paese 15. Gli accordi transfrontalieri sono più complessi di quelli nazionali a causa dei rischi dovuti alle differenze di prezzo tra le zone di offerta e i flussi degli interconnettori. Questi rischi possono essere attenuati dalle parti contraenti mediante copertura sui mercati a termine dell'energia elettrica o acquisendo diritti di trasmissione a lungo termine.
(11) Le parti contraenti della Comunità dell'energia hanno l'obiettivo di decarbonizzare i sistemi elettrici e di integrarli nel mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione, con conseguente accoppiamento dei mercati. Gli accordi transfrontalieri di compravendita di energia elettrica tra operatori di mercato delle parti contraenti della Comunità dell'energia e degli Stati membri dell'Unione possono quindi favorire la graduale integrazione dei mercati e gli investimenti nella produzione di energia pulita, attenuando nel contempo la volatilità dei prezzi.
(12) La quantità di energia elettrica che ogni anno è oggetto di nuovi accordi di compravendita di energia elettrica tra imprese nell'Unione è quadruplicata tra il 2020 e il 2024, passando da 7,4 a 31,4 TWh. Analogamente, il numero dei contratti firmati è passato da 60 nel 2020 a 276 nel 2024. A seguito di questa espansione accelerata, 13 Stati membri possono essere considerati mercati maturi per gli accordi di compravendita di energia elettrica, mentre 7 possono essere classificati come mercati emergenti. Nei restanti 7 Stati membri il numero dei contratti è molto basso. Mentre inizialmente la produzione di energia eolica dominava il mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica, nel 2024 la maggior parte dei contratti si basava sulla produzione di energia solare fotovoltaica e oltre il 10 % era costituito da contratti ibridi che raggruppavano diverse tecnologie, compresi impianti di stoccaggio. Il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è il principale motore del mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica, attraverso i quali al 2024 era impegnato oltre il 40 % dell'energia elettrica, seguito dal settore metallurgico e minerario, dal settore dei beni strumentali e da quello chimico 16.
(13) Esistono alcuni contratti bilaterali pubblicamente noti basati sulla produzione di energia nucleare, che devono essere considerati accordi di compravendita di energia elettrica solo se corrispondono alla definizione di cui all'articolo 2, punto 77), del regolamento (Ue) 2019/943. Sono noti casi recenti di contratti siglati tra un'impresa elettrica e un grande consumatore, o con un consorzio di consumatori, per la compravendita di energia elettrica prodotta da un impianto esistente. Gli accordi di compravendita di energia elettrica nucleare potrebbero contribuire a finanziare nuovi impianti, ad esempio attraverso modelli di investimento cooperativi.
(14) Sono state individuate due categorie principali di ostacoli allo sviluppo degli accordi di compravendita di energia elettrica, ossia ostacoli normativi e non normativi. Talvolta possono essere le dinamiche di mercato a ostacolare la firma di accordi di compravendita di energia elettrica.
(15) In primo luogo, gli ostacoli normativi sono: le norme contabili sul trattamento degli accordi di compravendita di energia elettrica; l'impatto della normativa e dell'attuazione da parte degli Stati membri del quadro delle garanzie di origine sulle politiche di sostenibilità delle imprese acquirenti; e gli ostacoli normativi generali alla diffusione delle energie rinnovabili, come le norme di accesso alla rete o le lunghe procedure autorizzative.
(16) In secondo luogo, gli ostacoli non normativi alla crescita dei mercati degli accordi di compravendita di energia elettrica consistono nell'affidabilità creditizia dei potenziali acquirenti; nella mancanza di conoscenze e in altre difficoltà incontrate dai consumatori di piccole e medie dimensioni per quanto riguarda la sottoscrizione di accordi di compravendita di energia elettrica con grandi impianti di produzione di energia; nella limitata trasparenza dei mercati degli accordi di compravendita di energia elettrica; nella mancanza di standardizzazione degli accordi di compravendita di energia elettrica; e nell'uso limitato degli accordi di compravendita di energia elettrica da parte degli acquirenti pubblici.
(17) In terzo luogo, benché non costituisca un ostacolo, anche il modo in cui le dinamiche di mercato influiscono sull'aumento degli accordi di compravendita di energia elettrica incide sulla velocità della loro diffusione. In particolare, l'aumento della cannibalizzazione dei prezzi 17 delle energie rinnovabili e l'aumento dei prezzi negativi sui mercati dell'energia elettrica riducono l'interesse degli sviluppatori e degli acquirenti nei confronti dei tradizionali accordi di compravendita di energia elettrica basati sul pagamento a fronte della produzione e causano ritardi nella loro negoziazione. Analogamente, la mancanza di flessibilità nel sistema elettrico e la necessità di integrare più rapidamente la flessibilità non fossile incidono sulle dinamiche del mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e generano incentivi alla sottoscrizione di accordi di compravendita di flessibilità. Anche la mancanza di liquidità in alcuni mercati a termine incide sugli accordi di compravendita di energia elettrica, in particolare su quelli finanziari, in quanto i mercati a termine possono fungere da riferimento per i prezzi e i contratti a termine sono spesso utilizzati come ulteriore copertura per ridurre i rischi legati ai prezzi cui sono esposti i contraenti di questo tipo di accordi.
(18) Al di là delle dinamiche di mercato, il sostegno pubblico alla produzione di energia pulita in qualsiasi Stato membro ha anche una forte influenza sulla crescita potenziale di quel mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica. Un aumento del sostegno pubblico, generalmente sotto forma di contratti bidirezionali per differenza, riduce l'attrattiva degli accordi di compravendita di energia elettrica per i venditori, in quanto i contratti con lo Stato riducono il rischio e il costo di finanziamento dei nuovi progetti.
(19) Per quanto riguarda la trasparenza del mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica, quelli al di sopra di una determinata soglia devono essere segnalati all'Acer a norma del regolamento (Ue) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 18. L'Acer si avvale di questa e di altre fonti di informazioni per effettuare la valutazione annuale dei mercati degli accordi di compravendita di energia elettrica conformemente all'articolo 19 ter del regolamento (Ue) 2019/943.
(20) I mercati degli accordi di compravendita di energia elettrica e di altri accordi di compravendita di energia richiedono un numero sufficiente di progetti di produzione di energia nel corso del tempo. La diffusione di nuove capacità di produzione e stoccaggio è spesso ostacolata da diversi fattori, quali l'accesso alla rete o il rilascio delle autorizzazioni. Questi ostacoli possono essere sormontati con misure normative e politiche volte a eliminare le strozzature che rallentano le procedure autorizzative e frenano la realizzazione di nuovi progetti di produzione e stoccaggio. Si tratta, ad esempio, di digitalizzare le procedure autorizzative e fare in modo che le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni dispongano di personale adeguato. Per accelerare il rilascio delle autorizzazioni è fondamentale recepire e attuare in modo effettivo e tempestivo le disposizioni in materia di autorizzazione e pianificazione territoriale della direttiva (Ue) 2018/2001.
(21) La promozione degli accordi di compravendita di energia elettrica per l'approvvigionamento di energia elettrica pulita dovrebbe essere presa in considerazione insieme a misure di efficienza energetica e flessibilità sul lato della domanda per ridurre la domanda e il carico di punta e incoraggiare un consumo flessibile. Gli approcci integrati che combinano servizi di efficienza energetica, come i contratti di rendimento energetico, con gli accordi di compravendita di energia elettrica contribuiscono a ridurre l'esposizione alla volatilità dei prezzi, ad aumentare l'accessibilità economica dell'energia per i consumatori finali e a ridurre i costi complessivi del sistema e della transizione energetica. Pertanto gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli acquirenti che sottoscrivono accordi di compravendita di energia elettrica, in particolare gli enti pubblici e i grandi consumatori di energia, a considerare la possibilità di combinarli con misure di efficienza energetica e flessibilità efficienti sotto il profilo dei costi.
(22) L'articolo 19 bis, paragrafo 5, del regolamento (Ue) 2019/943 prevede la possibilità per i progetti che chiedono di beneficiare o beneficiano di regimi di sostegno per l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili di riservare una parte dell'energia elettrica alla vendita attraverso accordi basati sul mercato, compresi gli accordi di compravendita di energia elettrica. La combinazione di contratti bidirezionali per differenza e di accordi di compravendita di energia elettrica deve essere effettuata in modo da non falsare la concorrenza e da garantire che gli accordi di compravendita di energia elettrica siano stipulati a condizioni di mercato 19. Poiché il regolamento (Ue) 2019/943 impone l'uso dei contratti bidirezionali per differenza come regimi di sostegno diretto dei prezzi per gli investimenti in nuovi impianti di generazione di energia elettrica a partire da una serie di fonti rinnovabili e dall'energia nucleare, è probabile che questo tipo di combinazione divenga più frequente 20. Lo Stato membro che tuttavia intende perseguire altri obiettivi strategici, quali un sostegno mirato a determinati settori, può ricorrere ad altre forme di aiuti di Stato, come quelle previste dalla disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita 21. Con un ulteriore stimolo della transizione energetica grazie a mezzi come contratti bidirezionali per differenza abbinabili ad accordi di compravendita di energia elettrica, si otterranno accordi di compravendita di energia elettrica a prezzi inferiori, a tutto vantaggio degli acquirenti.
(23) Per quanto riguarda l'affidabilità creditizia degli acquirenti, il regolamento (Ue) 2019/943 impone agli Stati membri di provvedere a che siano disponibili strumenti come i regimi di garanzia a prezzi di mercato, volti a ridurre i rischi finanziari associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti, e siano accessibili ai clienti che si trovano ad affrontare ostacoli all'ingresso sul mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica e che non versano in difficoltà finanziarie. In tale contesto, gli Stati membri possono ricorrere a strumenti privati o creare garanzie statali. A livello dell'Unione, nel 2025 la Banca europea per gli investimenti e la Commissione hanno avviato un programma pilota volto a controgarantire parte degli accordi di compravendita di energia elettrica sottoscritti da imprese di medie e grandi dimensioni, iniziativa che integra le garanzie nazionali 22. Il regolamento (Ue) 2019/943 impone agli Stati membri di coordinare le loro iniziative, anche a livello dell'Unione. Pertanto, qualora decidano di elaborare garanzie statali, gli Stati membri dovrebbero assicurare un coordinamento adeguato con lo strumento della Bei.
(24) La negoziazione di accordi di compravendita di energia elettrica su piattaforme di mercato, sia private che pubbliche, contribuisce ad aumentare la standardizzazione e la trasparenza del mercato di tali accordi. Ciò attrae liquidità, abbassa i costi di transazione e, in ultima analisi, riduce gli ostacoli all'ingresso. Anche gli accordi standardizzati di compravendita di energia elettrica offerti su queste piattaforme possono beneficiare di strumenti come i regimi di garanzia a prezzi di mercato 23. D'altro canto sono altresì necessari accordi di compravendita di energia elettrica su misura per consentire a determinati consumatori di coprire meglio il loro consumo. In funzione della propensione del mercato, le borse dell'energia elettrica e altri intermediari possono sviluppare nuove piattaforme o prodotti di mercato specifici a sostegno del mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire l'assenza di ostacoli allo sviluppo di piattaforme di mercato per gli accordi di compravendita di energia elettrica, l'uso volontario per i partecipanti al mercato e una concorrenza leale tra le piattaforme di mercato nazionali e le alternative private.
(25) Gli accordi di compravendita di energia elettrica con più acquirenti possono concorrere a sormontare alcuni ostacoli con cui è confrontato il mercato. Aggregando la domanda, gli accordi con più acquirenti ne compongono la frammentarietà, consentono la partecipazione dei piccoli acquirenti e diluiscono il rischio di controparte. Poiché l'aggregazione della domanda è un processo complesso e comporta costi di transazione elevati, gli aggregatori della domanda possono svolgere un ruolo importante nell'espansione del mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica con più acquirenti. Questi aggregatori, comprese le comunità energetiche dei cittadini o le comunità di energia rinnovabile, usano condizioni standard per negoziare con il produttore di energia elettrica e presentare un'offerta chiara ai potenziali acquirenti. In alcuni casi l'intervento di intermediari quali parchi industriali o associazioni di imprese aiuta a creare gruppi di acquirenti per la sottoscrizione di questi contratti. Anche i «clienti àncora» possono contribuire alla crescita di questo tipo di accordi, poiché si tratta di clienti di grandi dimensioni che assicurano una domanda sufficiente a ottenere da un produttore condizioni contrattuali interessanti anche per gli acquirenti più piccoli. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che non vi siano ostacoli agli accordi di compravendita di energia elettrica con più acquirenti e all'aggregazione della domanda. Come per tutti gli accordi di acquisto in comune, i partecipanti agli accordi di compravendita di energia elettrica con più acquirenti devono rispettare le norme in materia di concorrenza 24.
(26) Le autorità pubbliche hanno una visione a lungo termine del proprio consumo energetico e possono utilizzare la propria domanda di energia per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia. L'approvvigionamento di questa energia avviene mediante appalti pubblici. Le autorità pubbliche possono soddisfare il proprio fabbisogno anche mediante accordi di compravendita di energia elettrica, in particolare in combinazione con servizi di efficienza energetica volti a ridurre la domanda, anche attraverso contratti di rendimento energetico. Le autorità pubbliche che acquistano energia mediante accordi di compravendita possono anche fungere da clienti àncora e indurre altri clienti a partecipare ad accordi con più acquirenti. Gli enti pubblici dovrebbero pertanto promuovere l'aggregazione della domanda assumendo un ruolo più attivo nel mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica. Il processo per attrarre altri clienti in un accordo di compravendita di energia elettrica dovrebbe essere condotto in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio e dovrebbe garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.
(27) Le norme contabili sul trattamento degli accordi di compravendita di energia elettrica sono in evoluzione. In particolare, l'International accounting standards board (Iasb) ha pubblicato di recente alcune modifiche dei principi contabili esistenti per chiarire le modalità di trattamento degli accordi di compravendita di energia elettrica sia fisici che finanziari. Le modifiche sono state formalmente adottate dall'Unione. Di particolare interesse per gli accordi fisici è il chiarimento delle norme relative all'applicazione dell'esenzione per uso proprio. Tuttavia non tutti gli acquirenti che sottoscrivono accordi di compravendita di energia elettrica applicano i principi internazionali d'informativa finanziaria (International financial reporting standards, Ifrs), dato che molti applicano invece norme contabili nazionali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere conto delle opinioni dei portatori di interessi attivi nel mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica e rivedere le norme contabili se rappresentano un ostacolo a tali accordi.
(28) Gli accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile sono generalmente associati alle garanzie di origine, che dimostrano che l'energia elettrica proviene da fonti rinnovabili. Le garanzie di origine sono rilasciate da organismi emittenti, fornite in blocco e utilizzate dai consumatori per certificare che l'energia elettrica da loro consumata è proviene da fonti rinnovabili. Tuttavia le garanzie di origine hanno un basso livello di granularità temporale e spesso aggregano la produzione a livello mensile o annuale, il che significa che vi è scarsa correlazione con il consumo effettivo dell'acquirente. La mancanza di granularità temporale disincentiva anche il ricorso alla flessibilità della domanda o allo stoccaggio di energia a breve termine associato alla produzione di energia rinnovabile. Lo stesso problema si verifica a livello geografico, in quanto un acquirente che sottoscrive un accordo di compravendita di energia elettrica può trovarsi in una zona di offerta diversa (accordo transfrontaliero), potenzialmente molto lontana dal punto di connessione del produttore, rispetto al luogo in cui viene è la garanzia di origine. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che i loro organismi competenti designati consentano il rilascio e il trasferimento di garanzie di origine con una granularità temporale fino al periodo rilevante di mercato, per l'energia elettrica fornita da un impianto di stoccaggio e che riflettano la zona di offerta in cui ha avuto luogo la produzione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre far sì che le garanzie di origine possano essere scambiate oltre frontiera per agevolare gli accordi transfrontalieri di compravendita di energia elettrica.
(29) Contrariamente agli accordi di compravendita di energia elettrica, gli accordi di compravendita di altri tipi di energia non devono necessariamente riflettere le specificità del mercato dell'energia elettrica. Gli accordi di compravendita di idrogeno, riscaldamento e raffrescamento o biometano possono avere molte caratteristiche in comune con i contratti di compravendita di beni stoccabili come il gas naturale, compresi i livelli di purezza e qualità.
(30) Affinché l'energia consumata nell'ambito degli accordi di compravendita di idrogeno rinnovabile e biometano possa essere conteggiata ai fini degli obiettivi della direttiva (Ue) 2018/2001, i contratti devono garantire il trasferimento delle relative prove di sostenibilità e garanzie di origine alla banca dati dell'Unione 25.
(31) Gli accordi di compravendita di idrogeno rinnovabile possono mobilitare investimenti in nuovi elettrolizzatori e devono chiarire le modalità di consegna (ad esempio via gasdotto o per nave), il rispetto delle condizioni normative e il modello per la determinazione del prezzo, per il quale stanno appena iniziando a emergere gli indici dii prezzo di riferimento.
(32) Gli accordi di compravendita di biometano, che possono riguardare impianti di produzione esistenti o nuovi, devono chiarire le modalità di consegna (ad esempio via gasdotto per il gas naturale o consegna fisica) e il modello per la determinazione del prezzo. Come nel caso degli accordi di compravendita di energia elettrica, gli accordi di compravendita di biometano possono essere integrati in un portafoglio più ampio che comprende altri gas o assumere la forma di un contratto finanziario associato allo scambio di garanzie di origine e di prove di sostenibilità nella banca dati dell'Unione.
(33) Sebbene il biometano possa circolare oltre frontiera, il mercato dei relativi accordi di compravendita rimane ampiamente frammentato. L'uso sistematico di una banca dati dell'Unione pienamente funzionale per tracciare i combustibili gassosi rinnovabili contribuirà a incrementare il commercio transfrontaliero di biometano tra gli Stati membri e a migliorare la trasparenza e l'affidabilità riguardo alla sua origine.
(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro regimi di sostegno siano concepiti in modo da non creare ostacoli al commercio transfrontaliero di biometano, incluso attraverso accordi di compravendita di biometano. Se ben definiti, i regimi di sostegno pubblico alla produzione di biometano possono essere complementari a questi accordi nel commercio transfrontaliero di biometano, in particolare quando consentono ai produttori di vendere a consumatori di altri Stati membri biometano non sovvenzionato. Anche basare il sostegno sulla domanda anziché sulla produzione può contribuire a sciogliere questi nodi.
(35) Gli accordi di compravendita di riscaldamento e raffrescamento, al contrario, hanno carattere locale e spesso richiedono l'uso di infrastrutture apposite come le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Il produttore di calore può fornire calore o freddo rinnovabile generato a partire da energia ambiente, geotermica o solare termica oppure da biomassa, o può fornire calore prodotto utilizzando una caldaia elettrica, calore o freddo di scarto da processi industriali. Il calore o il freddo possono essere erogati direttamente o tramite una pompa di calore e possono essere combinati con l'accumulo termico. Un prerequisito fondamentale è la mappatura accurata delle fonti di calore e freddo puliti disponibili a livello locale, compresi ad esempio gli impianti nucleari, e il loro abbinamento alla domanda locale al corrispondente livello di temperatura. Sebbene gli impianti di produzione di calore, in particolare nell'industria, siano tipicamente di proprietà dell'utilizzatore, i contratti di fornitura di energia e di «calore come servizio» stanno diventando più comuni. In questo modello il fornitore si assume i rischi finanziari, tecnici e di prestazione e installa e gestisce l'impianto di riscaldamento, sempre più spesso in combinazione con un impianto di accumulo termico, nei locali dell'acquirente. Nel caso delle soluzioni elettrificate il fornitore può fungere da aggregatore e vendere flessibilità nei mercati dell'energia elettrica e nei servizi di rete.
(36) Gli accordi di compravendita di riscaldamento e raffrescamento possono contribuire ad attenuare un rischio di fondo degli investimenti nella fornitura di calore e freddo, ossia l'incertezza circa la continuità e la qualità della fonte di calore, e garantire certezza a lungo termine per gli investimenti. Per quanto riguarda i progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, è possibile sostenerli con regimi specifici di riduzione dei rischi. Nel mercato nascente del calore rinnovabile e di scarto 26 nell'industria, gli accordi di compravendita di riscaldamento e raffrescamento sono importanti anche per aumentare la consapevolezza grazie a tipi di contratti e configurazioni finanziarie facilmente replicabili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire la mappatura delle fonti disponibili di calore e freddo puliti attraverso piani locali di riscaldamento e raffrescamento e istituire regimi di riduzione dei rischi per il calore e il freddo di scarto e per il riscaldamento e il raffrescamento da fonti rinnovabili, in particolare per quanto riguarda il teleriscaldamento e il teleraffrescamento.
(37) La presente raccomandazione non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'Unione, in particolare nel settore dell'energia e della concorrenza,
ha adottato la presente raccomandazione:
(1) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni per una rapida diffusione degli impianti di produzione e di stoccaggio di energia rinnovabile.
(2) Nell'attuare politiche che promuovono l'adozione di accordi di compravendita di energia elettrica, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le parti contraenti, in particolare gli enti pubblici e i grandi consumatori di energia, a considerare la possibilità di combinare gli accordi con misure di efficienza energetica e flessibilità sul lato della domanda efficienti sotto il profilo dei costi.
(3) Ove necessario per conseguire gli obiettivi europei, gli Stati membri dovrebbero pianificare e attuare regimi di sostegno alla produzione di energia elettrica che integrino e consentano gli accordi di compravendita di energia elettrica e che non falsino la concorrenza sui mercati dell'energia elettrica.
(4) Quando gli investimenti nella produzione di energia elettrica sono sostenuti mediante contratti bidirezionali per differenza o regimi di forma diversa e sono combinati con accordi di compravendita di energia elettrica, tali regimi di sostegno dovrebbero essere concepiti in modo tale da:
(a) evitare il rischio di sovvenzioni incrociate a favore dell'acquirente dell'accordo di compravendita di energia elettrica;
(b) evitare di creare distorsioni sui mercati degli accordi di compravendita di energia elettrica;
(c) abbassare il rischio di riduzione della liquidità in altri mercati dell'energia elettrica.
Un soggetto incaricato dallo Stato membro dovrebbe essere autorizzato a rivendere a qualsiasi consumatore, anche transfrontaliero, parte della capacità sostenuta da contratti bidirezionali per differenza, mediante accordi di compravendita di energia elettrica aggiudicati attraverso procedure di gara competitive, con scadenze di circa cinque anni.
(5) Se decidono di sviluppare garanzie statali, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'opportuno coordinamento con lo strumento di prestito di controgaranzia della Bei per aiutare le imprese a media capitalizzazione e le imprese di grandi dimensioni a sottoscrivere accordi tra imprese di compravendita di energia elettrica con fornitori di energia rinnovabile.
(6) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'assenza di ostacoli allo sviluppo di piattaforme di mercato per gli accordi di compravendita di energia elettrica e che il loro uso da parte dei partecipanti al mercato sia volontario. Gli Stati membri possono prevedere che per gli accordi di compravendita di energia elettrica negoziati sulle piattaforme di mercato siano disponibili strumenti come i regimi di garanzia a prezzi di mercato. Se sviluppano piattaforme di mercato nazionali, gli Stati membri dovrebbero garantire una concorrenza leale con le alternative private.
(7) Al fine di promuovere l'accesso dei piccoli acquirenti agli accordi di compravendita di energia elettrica, è opportuno che gli Stati membri garantiscano l'assenza di ostacoli a questo tipo di accordi con più acquirenti, contribuiscano a far conoscere l'esistenza di questi contratti ai potenziali acquirenti e agli intermediari e ne agevolino la sottoscrizione nel quadro di qualsiasi garanzia statale. Gli Stati membri dovrebbero far sì che sussistano tutte le condizioni per consentire l'emergere e il funzionamento di imprese dedite all'aggregazione della domanda. Dovrebbero inoltre incoraggiare gli acquirenti di grandi dimensioni a fungere da clienti àncora, così da indurre gli acquirenti più piccoli a partecipare agli accordi di compravendita di energia elettrica con più acquirenti.
(8) Gli enti pubblici dovrebbero considerare l'opportunità di acquistare l'energia da essi consumata mediante accordi di compravendita di energia elettrica e dovrebbero mettere in atto meccanismi in grado di agevolarli, così come dovrebbero integrarli con servizi di efficienza energetica. Gli enti pubblici dovrebbero essere autorizzati a fungere da clienti àncora, così da indurre gli acquirenti più piccoli a partecipare agli accordi di compravendita di energia elettrica con più acquirenti in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio.
(9) Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle opinioni dei portatori di interessi attivi sui mercati degli accordi di compravendita di energia elettrica e riesaminare le norme vigenti sul trattamento contabile di questi contratti, qualora costituiscano un ostacolo alla sottoscrizione di specifiche categorie.
(10) Per quanto riguarda l'energia elettrica, gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro organismi competenti designati consentano il rilascio e il trasferimento delle garanzie di origine, in linea con la norma Cen 16325:2025, che soddisfano i criteri seguenti:
(a)hanno granularità temporale fino al periodo rilevante di mercato;
(b)riguardano l'energia elettrica fornita da un'unità di stoccaggio;
(c)rispecchiano la zona di offerta in cui ha avuto luogo la produzione;
(d) possono essere scambiate oltre frontiera.
(11) Per agevolare il tracciamento dei gas rinnovabili oggetto di un accordo di compravendita, è auspicabile che gli Stati membri attuino gli adeguamenti tecnici necessari per consentire l'integrazione delle loro banche dati nazionali o dei loro registri nazionali delle garanzie di origine nella banca dati dell'Unione di cui all'articolo 31 bis della direttiva (Ue) 2018/2001. Ciò permetterà agli operatori di mercato di includere le corrispondenti prove di sostenibilità dei gas rinnovabili e le relative garanzie di origine rilasciate dagli organismi competenti designati dagli Stati membri.
(12) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro regimi di sostegno siano concepiti in modo da non creare ostacoli al commercio transfrontaliero di biometano. Essi dovrebbero garantire che i regimi di sostegno pubblico alla produzione di biometano consentano ai produttori di ritirarsi temporaneamente dal regime al fine di vendere biometano non sovvenzionato ai consumatori di altri Stati membri mediante accordi di compravendita di biometano. Gli Stati membri dovrebbero inoltre considerare la possibilità di passare da un sostegno basato sulla produzione a un sostegno basato sulla domanda, ove opportuno.
(13) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano elaborati piani locali di riscaldamento e raffrescamento per mappare le fonti disponibili di calore e freddo puliti e istituire regimi di riduzione dei rischi per il calore e il freddo di scarto e per il riscaldamento e il raffrescamento da fonti rinnovabili, in particolare per quanto riguarda il teleriscaldamento e il teleraffrescamento.
Note ufficiali
Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Gu L 328 del 21.12.2018, pag. 82, Eli: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).
Regolamento (Ue) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (Ce) n. 401/2009 e il regolamento (Ue) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (Gu L 243 del 9.7.2021, pag. 1, Eli: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).
Raccomandazione (Ue) 2022/822 della Commissione, del 18 maggio 2022, sull'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull'agevolazione degli accordi di compravendita di energia (Gu L 146 del 25.5.2022, pag. 132, Eli: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/822/oj).
Regolamento (Ue) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (Gu L 158 del 14.6.2019, pag. 54, Eli: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/943/oj).
In questo contesto per «idrogeno» si intendono anche i derivati dell'idrogeno, come l'ammoniaca.
Acer, Power Purchase Agreements country sheets – Monitoring Report 2025, 2025.
Acer, Progress of Eu electricity wholesale market integration – 2025 Monitoring Report, 2025.
Acer, Assessment on the need of Acer's voluntary Power Purchase Agreement contract template(s), 2024.
Direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/Ue (Gu L 158 del 14.6.2019, pag. 125, Eli: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj).
Ai fini della presente raccomandazione, per «mercati a termine» si intendono i prodotti la cui consegna avviene due giorni prima del consumo e della produzione di energia elettrica in tempo reale, compresi i prodotti negoziati in borsa come i future.
L'articolo 19 quinquies del regolamento (Ue) 2019/943 impone l'uso di contratti bidirezionali per differenza quando gli Stati membri prevedono regimi di sostegno per lo sviluppo di determinate tecnologie.
Acer, Progress of Eu electricity wholesale market integration – 2025 Monitoring Report, 2025.
Cfr. Acer, Progress of Eu electricity wholesale market integration – 2025 Monitoring Report, 2025; considerando 45 del regolamento (Ue) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (Ue) 2019/942 e (Ue) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (Gu L, 2024/1747, 26.6.2024, Eli: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1747/oj); orientamenti della Commissione relativi alla concezione dei contratti bidirezionali per differenza (Gu C, C/2025/6701, 19.12.2025, Eli: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6701/oj).
Tradizionalmente la maggior parte degli accordi di compravendita di energia elettrica si basa sul pagamento a fronte di una quota fissa dell'energia prodotta (pay-as-produced). Tuttavia la crescente cannibalizzazione dei prezzi (che si verifica quando le entrate e il valore di una determinata tecnologia diminuiscono a causa della sua maggiore penetrazione) degli impianti di produzione di energia rinnovabile e la proliferazione delle ore di prezzo negativo incidono sulla redditività dei contratti per gli sviluppatori e gli acquirenti e, di conseguenza, sull'adozione di questo tipo di modello.
Poiché alcuni Stati membri hanno varie zone di offerta, un accordo di compravendita di energia elettrica tra un acquirente e un produttore situati in zone di offerta diverse all'interno dello stesso paese avrà molte delle caratteristiche di un accordo transfrontaliero.
Dati tratti da Grant Thornton e Capgemini Invent, Understanding the renewables power purchase agreements market, 2026.
La cannibalizzazione si verifica quando le entrate e il valore di una determinata tecnologia energetica diminuiscono a causa della sua maggiore penetrazione nel mercato.
Regolamento (Ue) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (Gu L 326 dell'8.12.2011, pag. 1, Eli: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1227/oj).
Orientamenti della Commissione relativi alla concezione dei contratti bidirezionali per differenza (Gu C, C/2025/6701, 19.12.2025, Eli: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6701/oj).
Una volta scaduti i regimi di sostegno, gli impianti possono sottoscrivere accordi di compravendita di energia elettrica. È più probabile che ciò avvenga quando i regimi di sostegno hanno una durata breve rispetto alla vita dell'impianto. A tale riguardo, gli impianti nucleari «che hanno una durata di vita molto lunga» possono essere una fonte per gli accordi di compravendita di energia elettrica.
Comunicazione della Commissione «Disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita)» (C/2025/7600).
Dotazione paneuropea di prestiti a garanzia degli accordi di compravendita di energia elettrica. Disponibile all'indirizzo https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20250202.
Qualsiasi garanzia statale deve essere in linea con le norme in materia di aiuti di Stato. Cfr. la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (Gu C 155 del 20.6.2008, pag. 10).
Nelle sezioni 4 e 8 della comunicazione della Commissione «Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale» figurano gli orientamenti sulla conformità degli accordi di acquisto in comune e delle condizioni standard alle norme dell'Unione in materia di concorrenza (Gu C 259 del 21.7.2023, pag. 1).
Articolo 31 bis della direttiva (Ue) 2018/2001.
La direttiva (Ue) 2018/2001 istituisce un quadro per gli accordi riguardanti il riscaldamento e il raffrescamento da fonti rinnovabili; riconosce inoltre l'importanza del recupero del calore e del freddo di scarto per il sistema energetico dell'Unione e le sue sinergie con le energie rinnovabili. La presente raccomandazione riguarda anche gli accordi di compravendita di calore e freddo rinnovabili e di scarto, che hanno caratteristiche comuni.