Dm Ambiente 15 luglio 2026
Modello unico per la costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili in attività libera
Ultima versione coordinata con modifiche al 16/07/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto 15 luglio 2026
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 15 luglio 2026)
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Visto l'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 che prevede l'istituzione di una Piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze per l'autorizzazione unica, realizzata e gestita dal Gestore dei servizi energetici – Gse Spa (nel seguito: Gse);
Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 recante la "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", che prevede che la Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili, istituita ai sensi del predetto articolo 19, comma 1 del Dlgs n. 199/2021, fornisca, ai soggetti proponenti e alle amministrazioni interessate guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto legislativo n. 190/2024;
Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 2024, n. 368 con il quale, ai sensi del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 199/2021, è stata istituita la Piattaforma unica digitale, denominata Sportello Unico delle Energie Rinnovabili (di seguito Suer);
Visto l'articolo 2, comma 12 del predetto decreto ministeriale del 23 ottobre 2024, n. 368, che ha previsto l'istituzione presso il Mase di un tavolo tecnico permanente con i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome, dei Comuni e del Gse con la finalità di monitorare l'utilizzo della piattaforma Suer e proporre eventuali aggiornamenti sulla base delle esperienze d'uso maturate successivamente al suo avvio, ovvero di modifiche normative intervenute;
Visto il decreto dell'11 dicembre 2025, n. 441, con cui, per consentire il funzionamento della Piattaforma Suer, sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Dlgs n. 190/2024, i Modelli Unici per le istanze inerenti ad impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili assoggettati a procedura abilitativa semplificata o autorizzazione unica;
Visto l'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 che aveva previsto l'adozione, con decreto ministeriale, di un modello unico per la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di alcune tipologie di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili assoggettati a edilizia libera;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, recante "Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici", adottato in attuazione del citato articolo 7-bis;
Visto l'articolo 25, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 che ha stabilito che con il modello unico semplificato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, è possibile richiedere anche il ritiro dell'energia elettrica da parte del Gse;
Visto l'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 che prevedeva che, con decreto ministeriale, fossero disciplinate le modalità per l'estensione dell'utilizzabilità del Modello Unico agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2022 n. 297, adottato in attuazione del citato articolo 10 del decreto-legge n. 17/2022 con cui è stato adottato un nuovo Modello Unico per la comunicazione della realizzazione e dell'esercizio di impianti fotovoltaici in edilizia libera, sostituendo il modello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015;
Considerato che il Modello Unico per impianti fotovoltaici di cui al citato decreto ministeriale n. 297/2022 è costituito da due Parti:
— la prima finalizzata alla comunicazione preliminare della realizzazione dell'impianto fotovoltaico, nonché alla richiesta di connessione. Essa include, tra l'altro, il conferimento al gestore di rete del mandato con rappresentanza per l'inserimento dei dati nel sistema GAUDI e per la trasmissione al Gse dei dati necessari per lo scambio sul posto (Parte I del Modello Unico per impianti fotovoltaici);
— la seconda finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Essa include, tra l'altro, la dichiarazione di avvenuta presa visione e accettazione del format del regolamento di esercizio e del contratto di scambio sul posto (Parte II del Modello unico per impianti fotovoltaici);
Vista la delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) del 6 dicembre 2022 n. 674/2022/R/Efr, adottata per le finalità di cui all'articolo 4 del citato decreto ministeriale 2 agosto 2022 n. 297;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare, l'articolo 4, recante disposizioni sul Ministero della transizione ecologica che assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il comma 10 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 che prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è riveduto allo scopo di includere nella piattaforma Suer gli interventi soggetti ad attività libera;
Visto l'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto legislativo, per il quale i modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 10 sono resi disponibili dal soggetto proponente alla piattaforma Suer, in modalità telematica, entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto;
Considerato che il Modello unico di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2022 n. 297 è circoscritto solo a una determinata tipologia di impianti, mentre gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 si riferiscono ad una più ampia e variegata categoria di impianti, oggi soggetti al regime di attività libera;
Considerato altresì che il sopra descritto Modello unico ha la finalità di consentire la connessione alla rete elettrica dell'impianto, anche ai fini del raccordo con il Gse, mentre la sua revisione, come prevista dal comma 10 del citato articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, afferisce alle diverse finalità della Piattaforma Suer;
Ritenuto, pertanto, necessario integrare il Modello Unico con una Parte III, al fine di adempiere alla specifica disposizione del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 190/2024, ovvero rendere disponibili sulla piattaforma Suer i modelli unici relativi agli impianti soggetti a regime di attività libera di cui al successivo articolo 7 comma 1, riferito alla realizzazione degli interventi di cui all'allegato A del medesimo decreto legislativo;
Ritenuto altresì necessario apportare delle modifiche al Modello unico Parte I e Parte II, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, operato dall'allegato D, lettera h) del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190;
Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" ed in particolare l'articolo 7, "Diritto a servizi on-line semplici e integrati", nonché l'articolo 50 "Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui tutti i servizi digitali della Pa devono essere accessibili ai cittadini tramite l'autenticazione con Spid, o Carta d'identità elettronica (Cie), o la Carta nazionale dei servizi (Cns);
Viste le Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche Amministrazioni e le Linee Guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite Api dei sistemi informatici, adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) con determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021, che garantiscono l'interoperabilità del Sistema informativo della Pubblica Amministrazione con quelli di altri soggetti;
Viste altresì le Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) con la determinazione n. 407/2020, e successivamente modificate con la Determinazione Agid n. 371/2021 che contribuiscono a rafforzare ed omogenizzare il quadro normativo di riferimento per la produzione, gestione e conservazione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'11 dicembre 2025, n. 441, con cui sono stati adottati i Modelli unici per la procedura abilitativa semplificata e per l'autorizzazione unica;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Repertorio atti n. 81/CU, resa nella seduta del 7 luglio 2026;
Decreta
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. È adottato, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, il modello unico per la trasmissione delle informazioni relative agli impianti soggetti a regime di attività libera di cui all'allegato 1, denominato "Modello unico Parte III", che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il Modello unico Parte III integra il Modello unico di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2022 n. 297, già costituito dalla Parte I e Parte II, ed è reso disponibile sulla piattaforma Suer, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere da tale data, esso costituisce la modalità di trasmissione delle informazioni relative agli interventi realizzati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
3. A far data dalla pubblicazione di cui al comma 2 il soggetto proponente, o l'installatore delegato, è tenuto alla compilazione del "Modello unico Parte III" e alla sua trasmissione alla piattaforma Suer, in modalità telematica, entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto di cui risulta responsabile.
4. Per gli impianti soggetti a regime di attività libera, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, entrati in esercizio antecedentemente alla data di cui al comma 2, la compilazione del "Modello unico Parte III" è trasmessa alla Suer entro sei mesi dalla predetta data.
5. Il modello di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza Unificata, anche su proposta del GSE o del tavolo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 12, del decreto ministeriale 23 ottobre 2024, n. 368. Nei limiti di cui al comma 5-ter dell'articolo 5 del Dlgs n. 190/2024, all'aggiornamento del modello si provvede sentito anche il Ministero della difesa.
Articolo 2
Modifiche al Modello unico Parte I e II
1. Il Modello unico Parte I e II, continua ad applicarsi agli impianti fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW.
2. Al Modello unico Parte I del decreto ministeriale 2 agosto 2022 n. 297 lettera a), il seguente periodo "all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e che, quindi, non necessita di alcun atto di assenso comunque denominato" è sostituito da "all'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190".
3. Al Modello unico Parte II del decreto ministeriale 2 agosto 2022 n. 297 lettera a), il seguente periodo "all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e che, quindi, non necessita di alcun atto di assenso comunque denominato" è sostituito da "all'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190".
4. Ove ritenuto opportuno, nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 5 dell'articolo 1, sono definiti gli opportuni chiarimenti che potranno essere messi a disposizione del pubblico tramite la sezione apposita della Suer.
Articolo 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it) e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
