Energia
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2026/1807/Ue

Aggiornamento degli obblighi di comunicazione sullo stato di attuazione dei Piani nazionali energia e clima

Ultima versione coordinata con modifiche al 01/08/2026

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 24 luglio 2026, n. 2026/1807/Ue

(Guue 27 luglio 2026)

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2299 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi obblighi di comunicazione e la modifica di quelli vigenti

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (Ce) n. 663/2009 e (Ce) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/Ce, 98/70/Ce, 2009/31/Ce, 2009/73/Ce, 2010/31/Ue, 2012/27/Ue e 2013/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/Ce e (Ue) 2015/652 e che abroga il regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2018/1999 impone agli Stati membri di comunicare ogni due anni lo stato di attuazione del loro piano nazionale integrato per l'energia e il clima attraverso relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima.

(2) Gli Stati membri sono tenuti a redigere le relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima conformemente a una serie di modelli riportati negli allegati del regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2299 della Commissione2.

(3) La normativa settoriale, nello specifico le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio (Ue) 2018/20013, (Ue) 2023/1791 4, (Ue) 2024/12755 e (Ue) 2024/17886 del Parlamento europeo e del Consiglio, impone l'inclusione di determinate informazioni nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima.

(4) Le suddette direttive sono state adottate o modificate dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2299 e prevedono ulteriori obblighi di comunicazione di cui è opportuno tenere conto nei modelli riportati nel regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2299.

(5) La direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio7 introduce nell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), e nell'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva (Ue) 2018/2001 nuovi obblighi di comunicazione in forza dei quali gli Stati membri devono descrivere le proprie politiche e misure volte a promuovere la diffusione di accordi di compravendita di energia rinnovabile. Introduce inoltre, rispettivamente all'articolo 22-bis, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 22-ter della direttiva (Ue) 2018/2001, obblighi in base ai quali gli Stati membri devono comunicare le politiche e le misure pianificate e adottate al fine di diffondere l'utilizzo dell'energia rinnovabile nell'industria, indicare la quantità di combustibili rinnovabili di origine non biologica che prevedono di importare e di esportare o che utilizzano nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento e di comunicare se riducono l'obiettivo relativo all'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica nel settore industriale. La direttiva (Ue) 2023/2413 introduce inoltre negli articoli 23, 24 e 25 della direttiva (Ue) 2018/2001 l'obbligo per gli Stati membri di riferire in merito all'utilizzo delle energie rinnovabili negli impianti di riscaldamento e raffrescamento, in particolare nel teleriscaldamento, e alla quota di energia rinnovabile e alla riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti.

(6) La direttiva (Ue) 2023/1791 introduce obblighi di comunicazione nuovi o riveduti per quanto riguarda il consumo energetico degli Enti pubblici, gli appalti pubblici soggetti a criteri di efficienza energetica, il principio "l'efficienza energetica al primo posto" e i finanziamenti a favore dell'efficienza energetica. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, di tale direttiva, gli Stati membri devono riferire in merito alle modalità con cui si è tenuto conto del principio "l'efficienza energetica al primo posto" e alle azioni intraprese per rimuovere eventuali ostacoli alla sua attuazione, mentre l'articolo 5 impone loro di riferire in merito alla riduzione del consumo di energia conseguita dagli Enti pubblici. L'articolo 6 della direttiva (Ue) 2023/1791 amplia il quadro di comunicazione istituito dall'allegato IX, parte 2, lettere f) e g), de regolamento (Ue) 2018/1999 per includervi la ristrutturazione di tutti gli edifici di proprietà degli Enti pubblici.

(7) L'articolo 7, paragrafo 8, della direttiva (Ue) 2023/1791 impone agli Stati membri di riferire in merito alle misure adottate per affrontare gli ostacoli alla diffusione di appalti pubblici soggetti a criteri di efficienza energetica. A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva gli Stati membri devono fornire informazioni sui risparmi energetici realizzati tra le famiglie in condizioni di povertà energetica e i gruppi vulnerabili. I paragrafi 10 e 11 di tale articolo impongono agli Stati membri di riferire in merito all'attuazione dell'obbligo di risparmio energetico e di descrivere le politiche e le misure attuate. L'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafi 3 e 4 stabiliscono gli obblighi di comunicazione sui regimi obbligatori di efficienza energetica e sulle misure politiche alternative. A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a comunicare le misure di miglioramento dell'efficienza energetica e le correlate di informazione o tutela dei consumatori. L'articolo 25, paragrafo 5, impone agli Stati membri di comunicare le politiche e le misure introdotte nei rispettivi piani di riscaldamento e raffrescamento. L'articolo 30, paragrafo 17, impone agli Stati membri di comunicare, tra le altre cose, il volume degli investimenti pubblici in materia di efficienza energetica, il volume dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica e i programmi di finanziamento nazionali posti in essere.

(8) L'articolo 3 e l'allegato II della direttiva (Ue) 2024/1275 stabiliscono obblighi di comunicazione nuovi o rivisti da includere nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, relativi al contributo del settore edile agli obiettivi nazionali e dell'Unione e ai progressi complessivi compiuti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati.

(9) Per valutare i progressi compiuti nel mercato dell'energia al dettaglio, l'articolo 4, lettera d), del regolamento (Ue) 2018/1999 impone agli Stati membri di includere i rispettivi obiettivi nazionali relativi al mercato interno dell'energia nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima. A norma dell'articolo 4, paragrafo 9, della direttiva (Ue) 2024/1788, gli Stati membri sono inoltre tenuti a includere nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima l'attuazione di prezzi per la fornitura di gas basati sul mercato di cui al medesimo articolo.

(10) Dall'adozione del regolamento (Ue) 2018/1999 e del regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2299 sono stati completati due cicli di comunicazione, nel 2023 e nel 2025. Nella più recente valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima8, la Commissione ha concluso che dall'uso continuato della piattaforma elettronica e dei modelli di comunicazione, e dall'esperienza di utilizzo degli Stati membri, era emersa la chiara necessità di semplificare il processo di comunicazione e aumentare la comparabilità dei dati, così da agevolare in seguito il riesame e la valutazione delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima.

(11) Sulla base degli insegnamenti tratti durante i precedenti cicli di comunicazione e al fine di preparare le prossime relazioni intermedie da presentare entro il 15 marzo 2027, i modelli di comunicazione dovrebbero essere semplificati per eliminare le richieste ridondanti di dati che sono già raccolti dalla Commissione con altri mezzi e per ridurre l'onere di comunicazione a carico degli Stati membri.

(12) È inoltre opportuno chiarire gli obblighi di comunicazione relativi all'eliminazione graduale delle sovvenzioni energetiche così da garantire la coerenza tra gli Stati membri dell'Ue, fondendo gli articoli 6 e 12 per razionalizzare i processi e ridurre gli oneri amministrativi. È stata introdotta una nuova sottocategoria per le sovvenzioni ai combustibili fossili, confrontando le aliquote d'imposta effettive con un parametro di riferimento, mentre la tabella 1 riveduta dell'allegato XV pone l'accento sulle descrizioni dettagliate di politiche, misure, fonti di finanziamento, destinatari e obiettivi, quali la competitività economica, la decarbonizzazione o la sicurezza energetica. Gli Stati membri dovrebbero verificare o modificare i dati precaricati, giustificando eventuali modifiche o approcci alternativi utilizzati per individuare le sovvenzioni ai combustibili fossili.

(13) Sebbene fossero tenuti a recepire la direttiva (Ue) 2023/1791 nella legislazione nazionale entro l'11 ottobre 2025, ai fini della prossima relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima da presentare entro il 15 marzo 2027 per gli anni 2024 e 2025 gli Stati membri hanno la possibilità di adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6 di tale direttiva soddisfacendo gli obblighi dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio9. Sebbene le tabelle che figurano nell'allegato XIV del regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2299 debbano essere aggiornate per tenere conto delle recenti modifiche, gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a utilizzare le tabelle aggiornate per gli anni 2024 e 2025. A tal fine è opportuno adottare le necessarie disposizioni transitorie.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2299.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Unione dell'energia,

Ha adottato Il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2299 è così modificato:

1) all'articolo 1, punto 1), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) informazioni sul modo in cui lo Stato membro dà seguito a una raccomandazione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 32, paragrafo 1 o 2, e dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2018/1999, solo laddove la Commissione l'abbia formulata;";

2) all'articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso;

3) l'articolo 8 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Comunicazione del volume di risparmio energetico realizzato a norma dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/Ue e dell'articolo 8 della direttiva (Ue) 2023/1791";

b) è aggiunto il comma seguente:

"Lo Stato membro comunica le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 10, della direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) utilizzando i formati riportati nell'allegato XI del presente regolamento.

(*1) Direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (Ue) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).";"

4) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Comunicazione di informazioni su politiche e misure per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili

Lo Stato membro, utilizzando i formati riportati nell'allegato XV del presente regolamento, riferisce in merito alle politiche e alle misure attuate o previste per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (Ue) 2018/1999, e alle informazioni sui progressi compiuti verso gli obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, di cui all'articolo 25, lettera d), del medesimo regolamento. Tali politiche e misure comprendono quelle riguardanti le sovvenzioni energetiche che rientrano nelle seguenti categorie: trasferimenti diretti, spesa fiscale, aliquota d'imposta effettiva rispetto a un parametro di riferimento, sottoprezzatura di beni o servizi e meccanismi di sostegno al reddito o ai prezzi.";

5) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Obblighi di comunicazione aggiuntivi riguardo all'efficienza energetica

1. Lo Stato membro comunica le informazioni aggiuntive di cui all'allegato IX, parte 2, lettere e) e da h) a k), del regolamento (Ue) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XVII del presente regolamento.

2. Lo Stato membro comunica la superficie coperta totale degli edifici riscaldati e raffrescati di proprietà dei suoi Enti pubblici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (Ue) 2023/1791 conformemente all'allegato IX, parte 2, lettera f), del regolamento (Ue) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XVII, tabella 6, del presente regolamento.

3. Lo Stato membro comunica la superficie coperta totale ristrutturata degli edifici riscaldati e raffrescati di proprietà dei suoi Enti pubblici di cui all'articolo 6 della direttiva (Ue) 2023/1791 conformemente all'allegato IX, parte 2, lettera g), del regolamento (Ue) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XII, tabella 7, del presente regolamento.

4. Lo Stato membro comunica il volume di risparmi energetici negli edifici ammissibili di proprietà dei suoi Enti pubblici di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva (Ue) 2023/1791 conformemente all'allegato IX, parte 2, lettera g), del regolamento (Ue) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XII, tabella 8, del presente regolamento.";

6) l'articolo 15 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le informazioni sui progressi verso l'obiettivo indicativo nazionale di riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica, di cui all'articolo 24, lettera a), del regolamento (Ue) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell'allegato XIX, tabella 2, del presente regolamento;";

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Lo Stato membro può comunicare le informazioni sugli indicatori della povertà energetica utilizzando i formati riportati nell'allegato XIX, tabella 2.

3. Lo Stato membro può comunicare le informazioni sulla definizione nazionale di povertà energetica utilizzando i formati riportati nell'allegato XIX, tabella 3.";

7) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Comunicazione di informazioni sull'attuazione delle raccomandazioni della Commissione di cui al regolamento (Ue) 2018/1999

Se la Commissione ha formulato raccomandazioni a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 32, paragrafo 1 o 2, o dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2018/1999, lo Stato membro comunica le informazioni sulle politiche e sulle misure adottate o destinate a essere adottate e attuate per dar seguito a tali raccomandazioni, se del caso corredate del relativo calendario, a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (Ue) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell'allegato XXII del presente regolamento.

Lo Stato membro che decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione utilizzando i formati riportati nell'allegato XXII.";

8) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

9) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

10) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

11) l'allegato VIII è soppresso;

12) l'allegato IX è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento;

13) l'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;

14) l'allegato XI è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento;

15) l'allegato XIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento;

16) l'allegato XV è sostituito dal testo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento;

17) l'allegato XVI è sostituito dal testo che figura nell'allegato IX del presente regolamento;

18) l'allegato XVII è sostituito dal testo che figura nell'allegato X del presente regolamento;

19) l'allegato XVIII è soppresso;

20) l'allegato XIX è sostituito dal testo che figura nell'allegato XI del presente regolamento;

21) l'allegato XXII è sostituito dal testo che figura nell'allegato XII del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 9 e all'articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2299, gli Stati membri possono comunicare le informazioni di cui all'allegato IX, parte 2, lettere f) e g), del regolamento (Ue) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XVII, tabelle 6, 7 e 8, o i formati riportati nell'allegato XII, tabelle 1 e 2, del regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2299 per le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima per gli anni 2024 e 2025 da presentare entro il 15 marzo 2027.

L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2299 non si applica alle relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima da presentare entro il 15 marzo 2029 e alle relazioni successive.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2026

Allegato 1

"Allegato II

Decarbonizzazione: Energia rinnovabile

Allegato II, Regolamento 2022/2299/Ue

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Allegato II

"Allegato IV

Efficienza energetica

Allegato IV, Regolamento 2022/2299/Ue

Formato: .pdf - Dimensioni: 1,02 MB


Allegato III

"Allegato VI

Mercato interno dell'energia

Allegato VI, Regolamento 2022/2299/Ue

Formato: .pdf - Dimensioni: 1,01 MB


Allegato IV

"Allegato IX

Progressi compiuti per attuare le politiche e misure nazionali

Allegato IX, Regolamento 2022/2299/Ue

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Allegato V

"Allegato X

Nuove politiche e misure a norma dell'articolo 21, lettera b), punto 3, del regolamento (Ue) 2018/1999

Allegato X, regolamento 2022/2299/Ue

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Allegato VI

"Allegato XI

Informazioni sui risparmi energetici realizzati a norma dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/Ue e dell'articolo 8 della direttiva (Ue) 2023/1791

Allegato XI, regolamento 2022/2299/Ue

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Allegato VII

"Allegato XIII

Progressi compiuti riguardo al finanziamento

Allegato XIII, regolamento 2022/2299/Ue

Formato: .pdf - Dimensioni: 589 KB


Allegato VIII

"Allegato XV

Politiche e misure per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, e obiettivi nazionali di eliminazione graduale

Allegato XV, regolamento 2022/2299/Ue

Formato: .pdf - Dimensioni: 763 KB


Allegato IX

"Allegato XVI

Obblighi di comunicazione aggiuntivi riguardo all'energia da fonti rinnovabili

Allegato XVI, regolamento 2022/2299/Ue

Formato: .pdf - Dimensioni: 852 KB


Allegato X

"Allegato XVII

Obblighi di comunicazione aggiuntivi riguardo all'efficienza energetica

Allegato XVII, regolamento 2022/2299/Ue

Formato: .pdf - Dimensioni: 853 KB


Allegato XI

"Allegato XIX

Povertà energetica

Allegato XIX, regolamento 2022/2299/Ue

Formato: .pdf - Dimensioni: 750 KB


Allegato XII

"Allegato XXII

Comunicazione relativa all'attuazione delle raccomandazioni della commissione a norma del regolamento (Ue) 2018/1999

Allegato XXII, regolamento 2022/2299/Ue

Formato: .pdf - Dimensioni: 729 KB


Note ufficiali

1

Gu L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj.

2

Regolamento di esecuzione (Ue) 2022/2299 della Commissione, del 15 novembre 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima (Gu L 306 del 25.11.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2299/oj).

3

Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Gu L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).

4

Direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (Ue) 2023/955 (Gu L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).

5

Direttiva (Ue) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (Gu L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj).

6

Direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (Ue) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/Ce (Gu L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).

7

Direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (Ue) 2018/2001, il regolamento (Ue) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/Ce per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (Ue) 2015/652 del Consiglio (Gu L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

8

Assessment of progress towards the objectives of the Energy Union and climate Action SWD(2025) 351 final del 6 novembre 2025.

9

Direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue e abroga le direttive 2004/8/Ce e 2006/32/Ce (Gu L 315 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj).