Dlgs 3 luglio 2026, n. 136
Norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno
Ultima versione coordinata con modifiche al 21/08/2026
Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 3 luglio 2026, n. 136
(So n. 27 alla Guri 31 luglio 2026 n. 176)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — legge di delegazione europea 2024" e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 20);
Vista la direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (Ue) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/Ce (rifusione);
Vista la direttiva 2008/92/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica;
Visto il regolamento (Ce) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;
Vista la direttiva 2009/73/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/Ce;
Vista la direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/Cee e 83/349/Cee del Consiglio;
Visto il regolamento (Ue) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un Codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati;
Vista la direttiva (Ue) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
Visto il regolamento (Ue) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/Ce;
Visto il regolamento (Ue) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (Ue) n. 994/2010;
Visto il regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (Ce) n. 663/2009 e (Ce) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/Ce, 98/70/Ce, 2009/31/Ce, 2009/73/Ce, 2010/31/Ue, 2012/27/Ue e 2013/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/Ce e (Ue) 2015/652 e che abroga il regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Vista la direttiva (Ue) 2018/2002 del Parlamento europeo, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica;
Visto il regolamento (Ue) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione);
Visto il regolamento (Ue) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
Vista la direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/Ue;
Visto il regolamento (Ue) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (Ce) n. 401/2009 e il regolamento (Ue) 2018/1999;
Visto il regolamento (Ue) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (Ce) n. 715/2009, (Ue) 2019/942 e (Ue) 2019/943 e le direttive 2009/73/Ce e (Ue) 2019/944, e che abroga il regolamento (Ue) n. 347/2013;
Vista la direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (Ue) 2023/955;
Visto il regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1227/2011, (Ue) 2017/1938, (Ue) 2019/942 e (Ue) 2022/869 e la decisione (Ue) 2017/684 e che abroga il regolamento (Ce) n. 715/2009 (rifusione);
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva 98/30/Ce recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia";
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce";
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/Ce, 2009/73/Ce e 2008/92/Ce relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/Ce e 2003/55/Ce";
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante "Attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue e abroga le direttive 2004/8/Ce e 2006/32/Ce";
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica";
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (Ue) 2018/2001, il regolamento (Ue) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/Ce per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (Ue) 2015/652 del Consiglio";
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/Ue, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento Ue 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/Ce";
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";
Visto il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (Ue) 2018/2001 e (Ue) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'11 giugno 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 2 luglio 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Principi generali
Articolo 1
Principi generali di organizzazione dei mercati del gas e dell'idrogeno
1. I mercati del gas naturale e dell'idrogeno sono disciplinati e regolati in base ai principi di libertà degli scambi transfrontalieri, integrazione e interconnessione con i mercati e le reti europei, trasparenza e dinamicità del sistema dei prezzi, libertà di scelta del fornitore, informazione e partecipazione attiva dei clienti finali, protezione dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica, in conformità alle previsioni di cui al regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e alla direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. L'organizzazione del mercato tiene conto, altresì, dell'esigenza di dare stabilità agli investimenti necessari per la transizione energetica previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) e per l'aumento della capacità di interconnessione di cui al regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, nonché dell'esigenza di garantire priorità al dispacciamento dei vettori da fonti rinnovabili, con particolare riferimento ai settori difficili da decarbonizzare.
2. I partecipanti al mercato interno del gas naturale e dell'idrogeno provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea sono tenuti al rispetto del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, compresa la normativa in materia di ambiente e sicurezza.
Capo II
Disposizioni in materia di certificazione, diritti dei clienti e sistemi di misurazione
Articolo 2
Certificazione del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio
1. Il gas rinnovabile è certificato conformemente alle previsioni di cui agli articoli 42, 42-bis e 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. I combustibili a basse emissioni di carbonio sono certificati in conformità alle metodologie individuate sulla base delle previsioni di cui all'articolo 9 della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e del presente articolo.
2. Al fine di garantire che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio sia pari almeno al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento, gli operatori economici sono tenuti a dimostrare il rispetto di tale soglia e dei requisiti stabiliti nella metodologia di cui al comma 7. A tal fine, gli operatori economici utilizzano un sistema di equilibrio di massa in conformità all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
3. Il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità, istituito ai sensi dell'articolo 42, comma 16, del decreto legislativo n. 199 del 2021 è aggiornato, secondo le modalità ivi previste, al fine di estenderne l'ambito di applicazione ai combustibili a basse emissioni di carbonio e in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Gli operatori economici appartenenti alla filiera aderiscono al sistema nazionale di certificazione al fine di garantire:
a) l'affidabilità delle informazioni che gli operatori economici stessi forniscono in merito al rispetto della soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 70 per cento, di cui al comma 2, e della metodologia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, di cui al comma 6;
b) un livello adeguato di verifica indipendente di Parte terza delle informazioni fornite e per accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode.
5. Gli operatori economici sono tenuti a mettere a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, i dati utilizzati per fornire le informazioni di cui al comma 4.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili a basse emissioni di carbonio siano prodotti nell'Unione europea o importati.
Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei combustibili a basse emissioni di carbonio o dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio sono messe a disposizione dei consumatori sui siti internet degli operatori, dei fornitori e del gestore dei servizi energetici (Gse) e aggiornate su base annuale.
7. La metodologia per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio, diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato, è definita dal regolamento delegato (Ue) 2025/2359 della Commissione europea, dell'8 luglio 2025, fatto salvo quanto previsto per i carburanti derivanti da carbonio riciclato, sottocategoria dei combustibili a basse emissioni di carbonio, per i quali si applica il regolamento delegato (Ue) 2023/1185 della Commissione europea, del 10 febbraio 2023.
8. Se un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto con decisione adottata dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva (Ue) 2024/1788, l'operatore medesimo non ha l'obbligo di fornire ulteriori prove del rispetto dei criteri per i quali il sistema è stato riconosciuto dalla Commissione europea.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comitato tecnico consultivo, di cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e all'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo n. 199 del 2021, esercita le proprie competenze anche in materia di combustibili a basse emissioni di carbonio, secondo quanto stabilito dal presente decreto.
10. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi del Comitato di cui al comma 9, controlla il funzionamento degli organismi di certificazione che effettuano verifiche indipendenti nell'ambito di un sistema volontario riguardante i combustibili a basse emissioni di carbonio. Gli organismi di certificazione trasmettono, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tutte le informazioni pertinenti necessarie per controllare la verifica, compresa la data, l'ora e il luogo esatti dei controlli. Qualora siano accertati casi di mancata conformità, il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica informa senza ritardo il sistema volontario.
11. Gli operatori economici sono tenuti a inserire nella banca dati dell'Unione europea istituita a norma dell'articolo 31-bis, paragrafo 1, della direttiva (Ue) 2018/2001 o nelle banche dati nazionali ad essa collegate, in conformità all'articolo 31-bis, paragrafo 2, della medesima direttiva (Ue) 2018/2001, le informazioni sulle transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilità del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio, in linea con quanto prescritto per i combustibili rinnovabili all'articolo 31-bis della direttiva (Ue) 2018/2001. Laddove siano state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas a basse emissioni di carbonio, queste sono soggette alle stesse norme di cui al citato articolo 31-bis della direttiva (Ue) 2018/2001 per le garanzie di origine rilasciate per la produzione di gas rinnovabile.
Articolo 3
Diritti contrattuali di base
1. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale e idrogeno da un fornitore di loro scelta, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. I clienti finali hanno altresì il diritto di avere più di un contratto di fornitura di gas naturale o di idrogeno allo stesso tempo, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti.
2. I clienti finali, ferma restando la normativa vigente relativa alla tutela dei consumatori, beneficiano dei diritti contrattuali previsti dai commi da 3 a 12, hanno il diritto a che i contratti di fornitura di gas naturale e di idrogeno indichino, in maniera chiara e agevolmente comprensibile:
a) l'identità, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo del fornitore e i contatti dell'assistenza ai consumatori;
b) i servizi forniti, le loro caratteristiche principali, i livelli di qualità dei servizi forniti e la data di allacciamento iniziale;
c) i servizi di manutenzione offerti;
d) i mezzi disponibili per ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe vigenti, gli addebiti per i servizi di manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;
e) la durata-base del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione degli effetti del contratto e dei singoli servizi da questo previsti, ivi compresi i prodotti o i servizi a pacchetto, nonché l'eventuale facoltà, per il cliente, di risolvere in anticipo il contratto senza oneri;
f) l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili nel caso in cui i livelli di qualità previsti dal contratto non siano raggiunti, ivi compresi i casi di fatturazione imprecisa o tardiva;
g) nel caso in cui l'oggetto del contratto includa prestazioni ambientali, comprese le emissioni di biossido di carbonio se applicabili, impegni chiari, oggettivi, accessibili e verificabili apportati dal fornitore e, nel caso di fornitura di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, la certificazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio;
h) le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le relative modalità procedimentali;
i) le informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli altri aspetti di cui al presente comma, le quali devono essere chiaramente indicate anche sulla fattura e sul sito internet del fornitore;
l) le informazioni sul fornitore e sul prezzo degli eventuali prodotti o servizi legati o abbinati alla fornitura di gas naturale o idrogeno, se applicabili.
3. Le condizioni contrattuali applicate ai clienti finali sono eque e comunicate in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto anche qualora il contratto medesimo sia stipulato per il tramite di intermediari. Prima della conclusione del contratto, il cliente finale ha altresì diritto a ricevere:
a) le informazioni sul fornitore di prodotti o servizi e sul prezzo di tali prodotti o servizi che sono legati o abbinati alla fornitura di gas;
b) un documento informativo di sintesi, delle principali condizioni contrattuali e delle ulteriori condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso.
4. La violazione del comma 3, ad opera del fornitore, è causa di nullità del contratto di fornitura. La nullità opera soltanto in favore del cliente finale e può essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice.
5. Il cliente finale ha il diritto di ricevere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facoltà di recedere dal contratto. In caso di adeguamento del prezzo di fornitura, il cliente finale deve essere altresì informato, in via diretta, dei motivi e prerequisiti dell'adeguamento e della sua entità, con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un mese qualora si tratti di un cliente civile, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al presente comma, le variazioni dei corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento automatico degli stessi non determinati dal fornitore. I clienti finali hanno altresì il diritto a che i fornitori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole le condizioni contrattuali economiche e di durata, né risolvano i contratti prima della scadenza.
6. Nelle ipotesi indicate dal comma 5, il cliente finale può recedere dal contratto, con dichiarazione inviata al fornitore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione di cui al comma 5 indica gli indirizzi, ivi compreso almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali la dichiarazione di recesso può essere trasmessa.
7. I fornitori di gas naturale e di idrogeno forniscono ai clienti finali informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle tariffe praticati, nonché sulle condizioni contrattuali generalmente praticate per l'accesso e l'uso dei servizi, incluse, se previste, le promozioni e gli sconti. I fornitori specificano se il prezzo applicato è di natura fissa o variabile.
Le informazioni contrattuali fondamentali sono evidenziate in modo chiaro e comprensibile.
8. I fornitori offrono ai clienti finali diversi metodi di pagamento. Il metodo di pagamento prescelto dal cliente finale non può in ogni caso determinare indebite discriminazioni. Le eventuali differenze negli oneri relativi ai diversi metodi di pagamento e ai differenti sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e, in ogni caso, non possono superare i costi diretti a carico del beneficiario legati all'uso di un determinato metodo di pagamento o di un determinato sistema di prepagamento. L'accesso a sistemi di prepagamento non può determinare condizioni svantaggiose per i clienti.
9. I fornitori di gas naturale e di idrogeno applicano condizioni generali di fornitura eque e trasparenti, redatte in un linguaggio semplice e univoco, prive di ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei clienti finali, quali un'eccessiva documentazione. I clienti finali sono altresì tutelati contro pratiche di vendita sleali o ingannevoli.
10. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e di gestione dei propri eventuali reclami da parte dei fornitori, in modo semplice, equo e rapido.
11. I clienti civili di gas naturale hanno diritto di essere informati in modo adeguato dai fornitori sulle misure alternative alla disconnessione del servizio, con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l'interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese. Le misure alternative possono consistere in fonti di sostegno, in sistemi di prepagamento, in audit energetici, in servizi di consulenza energetica, in piani di pagamento alternativi, in consulenze per la gestione dell'indebitamento e in moratorie e non comportano, in ogni caso, costi supplementari per i clienti interessati.
12. I clienti finali hanno diritto a che i fornitori non risolvano i contratti o non interrompano la fornitura per motivi che sono oggetto di un reclamo o di una risoluzione extragiudiziale delle controversie e non pregiudichino i diritti e gli obblighi contrattuali.
13. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), con uno o più atti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua la disciplina regolatoria al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo con riferimento al settore della vendita di gas naturale. La medesima Autorità con uno o più atti regolatori applica le disposizioni di cui al presente articolo al settore della vendita dell'idrogeno sulla base di criteri di gradualità tenuto conto del livello di maturità del relativo mercato.
Articolo 4
Diritto a cambiare fornitore
1. I clienti hanno il diritto di cambiare fornitore di gas naturale e idrogeno o di cambiare partecipante al mercato del gas naturale e dell'idrogeno senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai tempi e nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta.
2. Il processo tecnico di passaggio da un fornitore o da un partecipante al mercato all'altro non deve richiedere più di ventiquattro ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo, secondo modalità individuate dall'Arera.
3. Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal comma 4, l'esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti civili e delle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro, non è soggetto ad alcun onere per cambio fornitore, anche qualora la fornitura sia abbinata o connessa ad altri servizi o prodotti.
4. Il fornitore può imporre oneri di risoluzione anticipata nei contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, qualora il cliente decida di recedere volontariamente prima della scadenza, a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. La somma richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione a seguito dello scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al cliente nell'ambito del contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entità di tale perdita economica diretta grava sul fornitore.
5. I clienti civili di gas naturale e di idrogeno hanno diritto di partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore, alle stesse condizioni e con le medesime garanzie previste dal presente articolo per i cambi individuali, nonché senza oneri aggiuntivi.
6. L'Arera, con propri provvedimenti, assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, introducendo misure volte a contrastare comportamenti opportunistici di cambio del fornitore da parte dei clienti finali morosi, anche limitando la possibilità di cambio del fornitore, salvo il caso in cui siano state attivate procedure di contestazione o conciliazione sulle bollette, e assicura che i clienti abbiano informazioni chiare sul cambio fornitore di gas naturale e idrogeno anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Articolo 5
Diritti e tutela dei consumatori in relazione alla graduale eliminazione del gas naturale
1. Nel caso di disconnessione degli utenti dalla rete in relazione alla graduale eliminazione del gas naturale per garantire il rispetto dell'attuazione dell'obiettivo della neutralità climatica, l'Arera, con uno o più provvedimenti, provvede affinché:
a) gli utenti della rete, i clienti finali e i soggetti interessati siano informati con adeguato anticipo della data prevista per la disconnessione, delle fasi previste e del relativo calendario;
b) i clienti finali ricevano informazioni sulle opzioni di riscaldamento sostenibili, abbiano accesso a un'adeguata consulenza e siano informati sui meccanismi di sostegno disponibili attraverso lo Sportello per il consumatore energia e ambiente e gli sportelli unici di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
c) eventuali trasferimenti finanziari tra servizi regolamentati siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e siano non discriminatori tra categorie di clienti e tra vettori energetici;
d) nel pianificare e realizzare la graduale eliminazione del gas naturale, si tenga debitamente conto delle esigenze specifiche dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica.
Articolo 6
Clienti attivi sul mercato del gas naturale
1. I clienti finali di gas naturale, ivi inclusi i clienti appartenenti al settore agricolo e al settore pubblico, hanno diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a procedure o oneri discriminatori o sproporzionati, né a oneri di rete non commisurati ai costi effettivi. Essi mantengono tutti i diritti riconosciuti ai clienti finali.
2. I clienti attivi di gas naturale:
a) possono operare individualmente sul mercato o in forma consorziata;
b) hanno il diritto di vendere sul mercato il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale;
c) hanno il diritto di partecipare a meccanismi di efficienza energetica;
d) possono delegare a un soggetto terzo la gestione degli impianti necessari per la loro attività, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta considerarsi clienti attivi;
e) sono soggetti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori, così da garantire un contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema;
f) sono responsabili dal punto di vista finanziario degli squilibri che apportano al sistema del gas naturale ovvero delegano a un soggetto responsabile del bilanciamento, in conformità dell'articolo 3, lettera e), del regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
3. I clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio del gas naturale rinnovabile:
a) hanno diritto alla connessione alla rete entro un termine ragionevole dalla richiesta, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, ivi inclusa la responsabilità del bilanciamento;
b) non possono essere assoggettati a una duplicità di oneri, ivi compresi gli oneri di rete, per il gas immagazzinato che rimane nella loro disponibilità;
c) non possono essere assoggettati a requisiti od oneri sproporzionati per il rilascio di atti di autorizzazione o provvedimenti a contenuto equivalente;
d) sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.
Articolo 7
Bollette e informazioni di fatturazione
1. I clienti finali hanno il diritto di ricevere dai propri fornitori bollette e informazioni di fatturazione accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e idonee a facilitare confronti con i servizi offerti da altri fornitori. I clienti finali hanno altresì il diritto di ricevere, su loro specifica ed espressa richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile da parte del fornitore sul modo in cui una determinata bolletta è stata compilata.
La spiegazione deve risultare particolarmente chiara e dettagliata in caso di bollette non basate sui consumi effettivi.
2. I clienti finali ricevono le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in maniera gratuita.
3. I clienti finali possono chiedere al proprio fornitore di ricevere le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in formato elettronico, anche mediante posta elettronica ordinaria, e hanno diritto di accedere a soluzioni flessibili per il pagamento delle bollette.
4. Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei prodotti e dei servizi offerti ovvero del prezzo di fornitura, ciò è indicato nella bolletta, unitamente alla data della prevista variazione.
5. Le bollette e le informazioni di fatturazione trasmesse soddisfano i requisiti minimi indicati nell'allegato I al presente decreto.
6. L'Arera, con uno o più atti regolatori adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni rappresentative iscritte nel Registro unico nazionale ai sensi dell'articolo 45 del Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, stabilisce le misure tecniche e di dettaglio necessarie al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo. Con i medesimi provvedimenti di cui al primo periodo possono essere altresì previsti requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati dal comma 5 del presente articolo.
Articolo 8
Sistemi di misurazione intelligenti del gas naturale
1. L'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti è effettuata solo dopo una valutazione costi-benefici, sulla base di criteri individuati dall'Arera in conformità dei principi di cui all'allegato II al presente decreto, che individui i benefici netti per i clienti derivanti dall'uso dei contatori intelligenti e dalla sottoscrizione di offerte basate sui contatori intelligenti. Qualora la valutazione costi-benefici abbia esito negativo, la stessa è riesaminata in caso di mutamenti significativi delle condizioni di base o degli sviluppi tecnologici e di mercato.
2. L'Arera fissa i requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione intelligenti, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, nonché la capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione energetica dei clienti finali. Tali requisiti si conformano alle pertinenti norme tecniche europee, anche in tema di interoperabilità, e alle migliori prassi e, comunque, rispettano le seguenti condizioni:
a) il consumo effettivo di gas naturale deve essere accuratamente misurato e devono essere fornite ai clienti informazioni sul tempo effettivo inclusi dati sui consumi storici convalidati, resi accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi, nonché i più recenti dati disponibili sui consumi non convalidati, anch'essi resi accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza costi aggiuntivi e attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante l'accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata e di altri servizi;
b) la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei dati è conforme alla pertinente normativa europea, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il più alto livello di cyber-sicurezza, d'intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza, e dei costi, alla luce del principio di proporzionalità;
c) la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro dati devono risultare conformi alla normativa nazionale ed europea sulla protezione e il trattamento dei dati personali;
d) se il cliente finale lo richiede, i dati sul consumo del gas naturale sono messi a disposizione, in conformità agli atti di esecuzione emessi dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 23 della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata ovvero mediante l'accesso a distanza, oppure sono comunicati a un soggetto terzo che rappresenta il cliente. I dati sono messi a disposizione in un formato facilmente comprensibile, così da consentire il raffronto tra offerte comparabili. Il cliente finale ha diritto alla portabilità dei suoi dati personali, estraendoli dal contatore e trasmettendoli a terzi senza costi aggiuntivi;
e) l'operatore, prima ovvero, al più tardi, al momento dell'installazione del contatore intelligente, fornisce al cliente una consulenza e informazioni adeguate, con particolare riferimento al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia nonché alla raccolta e al trattamento dei suoi dati personali a norma della pertinente normativa in materia di protezione dei dati;
f) i sistemi di misurazione intelligenti consentono la rilevazione dei consumi e la fatturazione dei clienti finali con una risoluzione temporale almeno pari al più breve periodo di regolazione previsto nel mercato nazionale;
g) l'accesso ai dati di misurazione e di consumo dei clienti finali da parte dei soggetti ammessi e per le finalità consentite dalla legge e dai provvedimenti dell'Arera avviene in maniera non discriminatoria.
3. L'Arera stabilisce altresì le modalità di contribuzione dei clienti finali ai costi connessi all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti conformi ai requisiti indicati al comma 2, in modo trasparente e non discriminatorio, nonché tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera. La medesima Autorità verifica con cadenza regolare gli eventuali benefici conseguiti dai clienti finali a seguito dell'introduzione dei descritti sistemi di misurazione intelligenti.
4. Nel caso di installazione di misuratori intelligenti, i clienti ricevono informazioni chiare e comprensibili in merito ai benefici dei contatori intelligenti, anche attraverso gli sportelli unici di cui all'articolo 22, comma 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Tali informazioni:
a) includono consigli su come utilizzare i sistemi di misurazione intelligenti per migliorare la propria efficienza energetica;
b) rispondono alle esigenze specifiche dei clienti in condizioni di povertà energetica o dei clienti vulnerabili.
5. Le disposizioni, le norme tecniche e i requisiti di cui al comma 2 si applicano unicamente agli impianti futuri e a quelli che sostituiscono gli impianti esistenti. I sistemi di misurazione intelligenti già installati o i cui lavori siano stati avviati prima del 4 agosto 2024 restano in funzione per l'intera durata del loro ciclo di vita. Ferma restando l'analisi costi benefici di cui al comma 1, i sistemi che non soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e all'allegato II al presente decreto, restano operativi entro e non oltre la data del 5 agosto 2036. L'avvio dei lavori coincide con la data di inizio dei lavori di costruzione richiesti dall'investimento ovvero, se antecedente, con la data del primo fermo impegno a ordinare le attrezzature necessarie ovvero ancora con la data in cui sia stato assunto qualsiasi altro impegno tale da rendere irreversibile l'investimento. In caso di acquisizione, l'avvio dei lavori coincide con la data di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquistato. L'acquisto di un terreno e le attività preparatorie, quali la richiesta di permessi o autorizzazioni e la realizzazione di studi di fattibilità non integrano l'avvio dei lavori.
6. Nel caso in cui l'analisi costi-benefici di cui al comma 1 abbia avuto esito negativo, i clienti finali hanno comunque diritto a richiedere l'installazione o l'adattamento, a proprie spese, di contatori intelligenti, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci, anche sul piano dei costi. Il contatore intelligente richiesto dal cliente finale è dotato, ove tecnicamente possibile, degli stessi requisiti di cui al comma 2 e assicura l'interoperabilità ed è in grado di realizzare la connettività delle infrastrutture di misurazione con i sistemi di gestione dell'energia. Il cliente finale che abbia richiesto l'installazione o l'adattamento di un contatore intelligente ha diritto a ricevere un'offerta che espliciti, in forma chiara, le funzioni, anche in chiave di interoperabilità, e i realistici vantaggi del contatore, nonché i costi a suo carico. Il contatore intelligente deve essere installato o adattato entro un termine ragionevole dalla richiesta, comunque non superiore a quattro mesi.
7. I clienti che ancora non dispongano di contatori intelligenti hanno diritto ad avere contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione i propri consumi effettivi e facilmente leggibili.
Articolo 9
Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno
1. L'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno è soggetta a valutazione costi-benefici secondo criteri individuati dall'Arera in conformità all'allegato II al presente decreto.
2. I sistemi di misurazione intelligenti sono in grado di misurare con precisione il consumo, fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso e trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione e controllo, utilizzando una forma di comunicazione elettronica. L'Arera stabilisce i requisiti funzionali minimi dei sistemi di misurazione intelligenti nonché i requisiti di interoperabilità, assicurando la sicurezza degli stessi e della comunicazione dei pertinenti dati e la riservatezza di clienti finali, in conformità alla normativa europea nonché l'interoperabilità di tali sistemi e le procedure atte a garantire ai soggetti ammessi l'accesso ai dati.
3. L'Arera stabilisce altresì le modalità di contribuzione dei clienti finali all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno in modo trasparente e non discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera, ivi compreso per le operazioni di rete, nel calcolare gli oneri di rete applicabili ai clienti o le tasse pagate dai medesimi.
4. Nel caso in cui l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti per l'idrogeno sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui al comma 1, la valutazione medesima è riveduta tenuto conto dei cambiamenti significativi delle ipotesi di base e degli sviluppi tecnologici e del mercato.
Capo III
Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Articolo 10
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis:
1) dopo le parole: "si applicano in modo non discriminatorio anche" sono inserite le seguenti: "al gas rinnovabile, al gas a basse emissioni di carbonio, al biometano" e dopo le parole: "ordine tecnico o di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: ", al fine di realizzare mercati del gas concorrenziali, sicuri e sostenibili dal punto di vista ambientale";
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Non sono ammesse discriminazioni tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.".
b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
"2-ter. Al fine di favorire la decarbonizzazione, è sempre ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine per i gas rinnovabili e i gas a basse emissioni di carbonio che siano pur sempre conformi alle norme sulla concorrenza dell'Unione europea. È ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento purché la durata non si protragga oltre il 31 dicembre 2049.".
Articolo 11
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "gas naturale" sono inserite le seguenti: "o idrogeno";
b) alla lettera b), dopo le parole: "gas naturale" sono inserite le seguenti: "o idrogeno";
c) alla lettera d), dopo le parole: "gas naturale", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "o idrogeno";
d) alla lettera n), dopo le parole: "consegna ai clienti" sono aggiunte le seguenti: ", a esclusione della fornitura";
e) alla lettera o) dopo le parole: "liquefatto (Gnl)," sono inserite le seguenti: "o di idrogeno, anche sotto forma di vettori di idrogeno organico liquido o idrogeno liquido e di derivati dell'idrogeno tra cui l'ammoniaca o il metanolo,";
f) la lettera r) è abrogata;
g) la lettera v) è sostituita dalla seguente:
"v) impresa verticalmente integrata: un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale o un'impresa di idrogeno o un gruppo di imprese di idrogeno in cui la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto del gas naturale, trasporto dell'idrogeno, distribuzione del gas naturale, distribuzione dell'idrogeno, gestione di terminali dell'idrogeno, rigassificazione di Gnl o stoccaggio di gas naturale o di idrogeno, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale o di idrogeno;";
h) alla lettera ee), dopo la parola: "sistema" sono inserite le seguenti: "del gas naturale";
i) alla lettera jj), dopo le parole: "la persona fisica o giuridica che rifornisce" sono inserite le seguenti: "di gas naturale o idrogeno il sistema";
l) alla lettera kk-ter), dopo le parole: "all'articolo 33, paragrafo 1 della medesima direttiva," sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, punto 12), della direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio";
m) alla lettera kk-terdecies), dopo le parole: "gas naturale" sono inserite le seguenti: "o idrogeno";
n) alla lettera kk-quaterdecies), dopo le parole: "gas naturale" sono inserite le seguenti: "o idrogeno";
o) alla lettera kk-sexiesdecies), dopo le parole: "gas naturale" sono inserite le seguenti: "o di idrogeno";
p) dopo la lettera kk-septiesdecies) sono aggiunte le seguenti:
"kk-duodevicies) gas naturale: gas costituito principalmente di metano, incluso biometano, o altri tipi di gas, che può essere iniettato nel sistema del gas naturale e trasportato attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;
kk-undevicies) gas rinnovabile: combustibile gassoso prodotto dalle biomasse, incluso il biogas che è stato trasformato in biometano e i combustibili rinnovabili di origine non biologica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ll) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
kk-vicies) gas a basse emissioni di carbonio: la parte di combustibili gassosi nei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29-bis, paragrafo 3, della medesima direttiva (Ue) 2018/2001;
kk-vicies semel) combustibili a basse emissioni di carbonio: i carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (Ue) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29-bis, paragrafo 3, della medesima direttiva (Ue) 2018/2001;
kk-vicies-bis) fornitore di ultima istanza:
l'esercente designato che assicura la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore;
kk-vicies-ter) impresa di gas naturale integrata: l'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;
kk-vicies-quater) contratto a lungo termine: il contratto di fornitura di gas di durata superiore a un anno;
kk-vicies-quinquies) sistema di entrata-uscita: un modello di accesso per il gas naturale o l'idrogeno in cui gli utenti del sistema prenotano diritti di capacità in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita, che include il sistema di trasporto e può includere l'intero sistema di distribuzione o parte di esso, o le reti dell'idrogeno;
kk-vicies-sexies) zona di bilanciamento: il sistema al quale si applica un dato regime di bilanciamento, che include il sistema di trasporto e può includere gli interi sistemi di distribuzione o parte di essi;
kk-vicies -septies) punto di scambio virtuale:
il punto commerciale non fisico all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale il gas naturale o l'idrogeno sono scambiati tra venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacità;
kk-duodetricies) utente della rete: il cliente o il potenziale cliente del gestore del sistema o lo stesso gestore del sistema, nella misura in cui per tale gestore sia necessario svolgere le sue funzioni in relazione al trasporto di gas naturale o idrogeno;
kk-undetricies) punto di entrata: il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che dà accesso al sistema di entrata-uscita;
kk-tricies) punto di uscita: il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che consente il flusso di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita;
kk-tricies semel) punto di interconnessione: il punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura in cui tale punto è soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;
kk-tricies-bis) punto di interconnessione virtuale: due o più punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico servizio di capacità;
kk-tricies-ter) partecipante al mercato: la persona fisica o giuridica che acquista, vende o produce gas naturale o idrogeno o che gestisce servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini di compravendita su uno o più mercati del gas naturale o dell'idrogeno, compresi i mercati di bilanciamento;
kk-tricies-quater) oneri di risoluzione del contratto: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato per risolvere un contratto di fornitura di gas o di servizi attinenti;
kk-tricies-quinquies) oneri per cambio di fornitore: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato, compresi gli oneri di risoluzione del contratto;
kk-tricies -sexies) informazioni di fatturazione:
le informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;
kk-tricies -septies) contatore convenzionale: il contatore analogico o elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati;
kk-duodequadragies) interoperabilità: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;
kk-undequadragies) più recenti disponibili: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, dati forniti in un lasso di tempo che corrisponde al più breve periodo di regolazione nel mercato nazionale;
kk-quadragies) migliori tecniche disponibili: nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, le tecniche più efficaci, avanzate e idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il rispetto delle norme dell'Unione europea sulla protezione dei dati e sulla sicurezza;
kk-quadragies semel) povertà energetica:
la povertà energetica ai sensi dell'articolo 2, punto 52), della direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023;
kk-quadragies-bis) cliente attivo: il cliente finale di gas naturale o il gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale che:
1) consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata;
2) purché le attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale del cliente finale e siano conformi al diritto applicabile alla produzione di gas rinnovabile, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra, alternativamente:
2.1) vende il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale;
2.2) partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica;
kk-quadragies-ter) efficienza energetica al primo posto: il principio "l'efficienza energetica al primo posto" ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;
kk-quadragies-quater) riconversione: la riconversione ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (Ue) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022.".
Articolo 12
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, al secondo e al terzo periodo, le parole: "direttiva 2009/73/Ce, come modificata dalla direttiva 2019/692/Ue" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Le misure relative all'accesso sono notificate alla Commissione europea.".
Articolo 13
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I gestori del sistema di distribuzione sono responsabili nell'assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale, ivi incluso per l'iniezione del biometano, e di gestire, mantenere e sviluppare o dismettere nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente, degli obblighi stabiliti nel regolamento (Ue) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e dell'efficienza energetica.";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto tipo deve prevedere la responsabilità del gestore del sistema di distribuzione di assicurare una gestione efficiente della qualità del gas nei suoi sistemi, in linea con le norme applicabili in materia di qualità del gas, ove ciò sia necessario per la gestione del sistema a motivo dell'iniezione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio.";
b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. Con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) sono definiti e classificati come sistema di distribuzione chiuso i sistemi che distribuiscono gas naturale all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, fatto salvo i casi di uso accidentale da un numero limitato di clienti civili, non rifornisce i clienti civili, purché alternativamente:
a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema siano integrati;
b) il sistema distribuisca gas naturale principalmente al proprietario o al gestore del sistema o a imprese ad essi collegate.
10-ter. L'Arera provvede a esentare i gestori di sistemi di distribuzione chiusi del gas naturale dall'obbligo che le tariffe o le relative metodologie di calcolo siano approvate prima della loro entrata in vigore. In tali casi di esenzione concessa da Arera le tariffe applicabili o le relative metodologie di calcolo sono rivedute e approvate conformemente all'articolo 78 della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso del gas naturale. Il riconoscimento della esenzione concessa dall'Arera non subisce pregiudizi nei casi di uso accidentale da parte di un numero limitato di clienti civili assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso. I sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione.".
Articolo 14
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, nonché le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e sono oggetto di pubblicazione.".
Articolo 15
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
1. L'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è sostituito dal seguente:
"Articolo 18 (Disciplina dell'attività di vendita). -
1. L' Arera vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, può stabilire un Codice di condotta commerciale in cui sono determinate le informazioni minime che i soggetti che svolgono attività di vendita devono fornire ai clienti.
2. I soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti protetti di cui all'articolo 22, comma 2, a decorrere dal 1° ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguato alla garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti protetti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (Ue) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi.
3. I soggetti che svolgono l'attività di vendita a clienti diversi da quelli individuati al comma 2 devono fornire contestualmente agli stessi clienti la disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi.
4. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas è effettuata su base oraria a decorrere dal 1° luglio 2002. L'Arera, con proprie deliberazioni, può prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e può estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti.
5. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacità di trasporto in uscita dalla rete di trasporto adeguata alle forniture ai propri clienti e risorse adeguate a garantirne il servizio di modulazione e il bilanciamento.".
Articolo 16
Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
"7-bis. I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con i gestori dei sistemi di trasporto per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro infrastruttura nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento nell'ambito del sistema di entrata-uscita cui appartiene o è collegato il sistema di distribuzione.".
Articolo 17
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
1. All'articolo 20, comma 5-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o di Gnl, o il proprietario del sistema di trasporto è parte di un'impresa verticalmente integrata, esso non divulga, in particolare, alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori delle reti dell'idrogeno, salvo che ciò risulti necessario per effettuare un'operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, lo Stato membro assicura che il proprietario del sistema di trasporto, compreso, nel caso del gestore di un sistema combinato, il gestore del sistema di distribuzione, e le restanti parti dell'impresa che non siano gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione né gestori delle reti dell'idrogeno non utilizzino servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.".
Articolo 18
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 3 sono abrogati;
b) al comma 4, la lettera a) è abrogata;
c) al comma 6, dopo le parole: "di cui dispongono" sono aggiunte le seguenti: "gli strumenti di confronto, le misure di sostegno disponibili, ivi comprese quelle destinate ai clienti vulnerabili e in povertà energetica";
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Arera, sono individuati i criteri e le modalità per la fornitura, da parte di esercenti selezionati dalla società Acquirente unico Spa all'esito di procedure a evidenza pubblica, di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per i clienti di cui al comma 2, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale.";
e) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. I clienti finali trasferiti a un fornitore di ultima istanza conservano tutti i diritti riconosciuti in qualità di clienti finali. I fornitori comunicano ai clienti, a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscono loro la continuità del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi.
7-ter. L'Arera assicura, nell'ambito della disciplina della gestione della morosità dei clienti finali, la tutela dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica dal rischio di interruzione della fornitura.".
Articolo 19
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I gestori dei sistemi di trasporto o i gestori dei sistemi di distribuzione che rifiutano l'accesso o la connessione al sistema del gas naturale per mancanza di capacità o di connessione sono tenuti ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo.";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio l'accesso al sistema può essere rifiutato solo fatti salvi gli articoli 20 e 36 del regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il rifiuto e l'eventuale disconnessione sono manifestati con dichiarazione motivata ed è comunicato immediatamente all'Arera e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.";
d) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'Arera provvede affinché i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori dei sistemi di distribuzione siano autorizzati a rifiutare l'accesso o la connessione degli utenti alla rete del gas naturale, o a interrompere la fornitura, specie per garantire il rispetto dell'attuazione dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, a condizione che:
a) il piano di sviluppo della rete istituito a norma dell'articolo 55 della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 preveda la dismissione del sistema di trasporto o di parti pertinenti dello stesso;
b) la stessa Arera abbia approvato il piano di dismissione della rete a norma dell'articolo 57, paragrafo 3 della direttiva (Ue) 2024/1788;
c) il pertinente gestore della rete di distribuzione, esentato dall'obbligo di presentare un piano di dismissione della rete, a norma dell'articolo 57, paragrafo 5, della direttiva (Ue) 2024/1788, abbia informato l'Arera della dismissione della rete di distribuzione o di parti pertinenti della stessa. Nei casi indicati al periodo precedente, con delibera dell'Arera sono indicate le modalità per il rifiuto dell'accesso o della connessione, o per la disconnessione, basato su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, tenuto conto degli interessi in causa, dei requisiti esistenti volti alla riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile e dei pertinenti piani locali di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023. Sono altresì adottate le misure adeguate per proteggere gli utenti della rete, a norma dell'articolo 13 della direttiva (Ue) 2024/1788 allorché autorizzano la disconnessione.".
Articolo 20
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto di cui al primo periodo è aggiornato in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 10 paragrafo 1 della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 sui criteri tecnici di sicurezza e le relative norme tecniche aggiornate necessarie.";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I gestori dei sistemi di trasporto, dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno sono tenuti a pubblicare le norme tecniche in conformità del presente articolo, in particolare riguardo alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del gas. I gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione sono altresì tenuti a pubblicare gli oneri per la connessione del gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.".
Capo IV
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
Articolo 21
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "dell'energia elettrica" sono inserite le seguenti: "e del gas naturale";
b) alla lettera a), dopo la parola: "elettriche" sono inserite le seguenti: "e del gas naturale";
c) dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
"h-bis) indicazione chiara se il prezzo è fisso o variabile e in merito alla durata del contratto.".
Capo V
Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
Articolo 22
Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo la parola: "salvaguardia" sono aggiunte le seguenti: ", in particolare quelle previste nel piano nazionale di emergenza e dichiarare, se del caso, uno dei livelli di crisi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (Ue) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017".
Articolo 23
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/Ce" sono sostituite dalle seguenti: "sulla separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 60 della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. La certificazione avviene in conformità ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 71 della direttiva (Ue) 2024/1788 e all'articolo 14 del regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 ed è anteriore alla approvazione e designazione come gestore di sistema di trasporto";
b) al comma 3, lettera b), le parole: "articolo 9 della direttiva 2009/73/Ce" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 60 della direttiva (Ue) 2024/1788";
c) al comma 5, le parole: "articolo 3 del regolamento (Ce) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 14 del regolamento (Ue) 2024/1789.";
d) al comma 8 le parole "articolo 9 della direttiva 2009/73/Ce" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 60 della direttiva (Ue) 2024/1788";
e) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
"10-bis. Nei casi di cui al comma 10, qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario del sistema di trasporto o da un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una persona di un Paese terzo, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) lo notifica alla Commissione europea, unitamente a qualsiasi altra circostanza che abbia tale medesimo effetto. Il gestore del sistema di trasporto notifica all'Arera qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto, della rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un Paese terzo.
L'Arera adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro cento giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:
a) che l'interessato ottempera agli obblighi di cui all'articolo 60 della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e b) che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali nazionali e dell'Unione europea in materia di sicurezza; nell'esaminare la questione l'Arera, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tiene conto:
1) dei diritti e obblighi dell'Unione europea in relazione a tali Paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più Paesi terzi di cui l'Unione europea è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
2) dei diritti e obblighi in relazione a tale Paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione europea;
3) della proprietà, della fornitura o di altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del proprietario del sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto di consegnare gas naturale al Paese o all'Unione europea;
4) di altri fatti e circostanze specifici del caso e del Paese interessato.
L'Arera notifica tempestivamente la propria decisione preliminare alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La decisione relativa alla certificazione è subordinata al previo parere della Commissione europea se l'entità interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 60 della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e se il rilascio della certificazione metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea. L'Arera dispone di un termine di cinquanta giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di rilascio del parere della Commissione per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. La decisione definitiva tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. È fatto salvo il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del suo approvvigionamento energetico o la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. La decisione definitiva è pubblicata dall'Arera sul proprio sito internet istituzionale unitamente al parere della Commissione. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione, la motivazione della stessa è resa altresì pubblica.".
Articolo 24
Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, le parole: "articolo 1 della direttiva 68/151/Cee del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "allegato II della direttiva (Ue) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017".
Articolo 25
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) le parole "Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
2) le parole "10 della direttiva 2009/73/Ce" sono sostituite dalle seguenti: "71 della direttiva (Ue) 2024/1788";
3) le parole: "11 della direttiva 2009/73/Ce" sono sostituite dalle seguenti: "72 della direttiva (Ue) 2024/1788";
b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. Il gestore del sistema di trasporto rende pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la qualità del gas naturale trasportato nelle sue reti, sulla base degli articoli 16 e 17 del regolamento (Ue) 2015/703 della Commissione.".
Articolo 26
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, lettera a), le parole: "regolamento (Ce) n. 715/2009" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024";
b) al comma 9, le parole: "articolo 16 della direttiva 2009/73/Ce" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 40 della direttiva (Ue) n. 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024".
Articolo 27
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:
"Articolo 16 (sviluppo della rete per il gas naturale e l'idrogeno e poteri decisionali in materia di investimenti). -
1. L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un piano decennale comune di sviluppo della rete del gas naturale e dell'idrogeno basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente.
Il piano comune deve strutturarsi secondo modalità chiare e trasparenti tali da consentire all'Arera di individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno indicate nel piano. È eseguita una modellizzazione separata per i rispettivi vettori energetici, con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno.
I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno collaborano strettamente con i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e con i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica, se del caso, al fine di coordinare i requisiti infrastrutturali comuni, quali l'ubicazione degli elettrolizzatori e le pertinenti infrastrutture di trasporto, e tengono nella massima considerazione il loro parere.
È fatto salvo il coordinamento delle fasi di pianificazione del piano decennale comune di sviluppo delle reti per il gas naturale e l'idrogeno con il piano decennale di sviluppo dell'energia elettrica.
I gestori di infrastrutture, inclusi i gestori di terminali di Gnl, i gestori di sistemi di stoccaggio del gas naturale, i gestori di sistemi di distribuzione, i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, i gestori di terminali dell'idrogeno, i gestori di impianti di stoccaggio dell'idrogeno, i gestori delle infrastrutture di teleriscaldamento e i gestori che operano nel settore dell'energia elettrica sono tenuti a fornire tutte le informazioni pertinenti ai gestori dei sistemi di trasporto e ai gestori delle reti di trasmissione dell'idrogeno dei piani decennali di sviluppo della rete e a scambiarle con loro. Il piano decennale comune di sviluppo deve includere misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema del gas naturale e la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare la conformità allo standard infrastrutturale di cui al regolamento (Ue) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017. I piani decennali di sviluppo della rete sono pubblicati e resi accessibili sul sito internet della impresa maggiore di trasporto, unitamente all'esito della consultazione dei soggetti interessati. Il sito internet è aggiornato regolarmente per garantire che tutti i soggetti interessati siano informati in merito ai tempi, alle modalità e alla portata della consultazione.
2. Il piano decennale comune di sviluppo della rete gas e dell'idrogeno di cui al comma 1:
a) contiene informazioni complete e dettagliate sulla principale infrastruttura da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi che tengono conto di eventuali rafforzamenti delle infrastrutture necessari per la connessione di impianti di gas rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio e che comprendono le infrastrutture sviluppate per consentire l'inversione dei flussi alla rete di trasporto;
b) contiene informazioni su tutti gli investimenti già decisi e individuano nuovi investimenti e soluzioni sul lato della domanda, per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, da realizzare nel triennio successivo;
c) include, nel caso del gas naturale, informazioni complete e dettagliate sull'infrastruttura che può o deve essere dismessa;
d) include, nel caso dell'idrogeno, informazioni complete e dettagliate sull'infrastruttura che può o deve essere riconvertita per il trasporto dell'idrogeno, in particolare per consegnare idrogeno agli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni;
e) prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento e dismissione;
f) si basa su uno scenario comune elaborato ogni due anni dai gestori delle infrastrutture pertinenti, compresi i gestori dei pertinenti sistemi di distribuzione, almeno del gas naturale, dell'idrogeno, dell'energia elettrica e, se del caso, del teleriscaldamento;
g) nella sezione dedicata al gas naturale, deve risultare coerente con i risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (Ue) 2017/1938;
h) deve risultare in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti, tengono conto dello stato dei lavori relativi alle relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 e sostengono l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021;
i) deve essere coerente con il piano decennale di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione europea di cui all'articolo 32 del regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e con il piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione europea di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento, a seconda dei casi;
l) tiene conto del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 33-vicies semel e dei piani di dismissione della rete del gas naturale di cui all'articolo 16-bis del presente decreto.
3. Nell'elaborare il piano comune di sviluppo delle reti, gli scenari comuni di cui alla lettera f), si fondano su stime ragionevoli dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura e consumo, in particolare per quanto concerne le esigenze dei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, e prendono in considerazione le soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali. Gli scenari analizzano inoltre gli scambi transfrontalieri, anche con i Paesi terzi, e il ruolo dello stoccaggio di idrogeno e dell'integrazione dei terminali dell'idrogeno. I gestori delle infrastrutture conducono una consultazione approfondita su tali scenari aperta ai pertinenti soggetti interessati, compresi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno, nonché del riscaldamento e del raffrescamento, le imprese di fornitura e di produzione, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile. Le consultazioni si svolgono in una fase iniziale, prima dell'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete, in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti forniti dai gestori delle infrastrutture per facilitare le consultazioni sono resi pubblici, così come l'esito della consultazione dei soggetti interessati.
Il pertinente sito internet è aggiornato tempestivamente quando tali documenti sono disponibili, in modo che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione.
Gli scenari comuni sono in linea con gli scenari a livello dell'Unione europea stabiliti a norma dell'articolo 12 del regolamento (Ue) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 e con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti conformemente al regolamento (Ue) 2018/1999; sostengono inoltre l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2021/1119.
Tali scenari comuni sono approvati dall' Arera, che tiene conto di eventuali pareri espressi dal Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10-bis del regolamento (Ce) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.
4. Nell'elaborare il piano comune decennali di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno tengono in debito conto delle potenziali alternative all'espansione del sistema, ad esempio la gestione della domanda, oltre che delle aspettative in termini di consumo in seguito all'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" conformemente all'articolo 27 della direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, degli scambi con altri Paesi e dei piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione europea. Ove possibile, in vista dell'integrazione del sistema energetico, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno valutano come rispondere a un'esigenza con un approccio trasversale ai sistemi dell'energia elettrica, del riscaldamento, se del caso, e del gas naturale e dell'idrogeno, anche considerando informazioni sull'ubicazione e sulle dimensioni ottimali degli attivi di stoccaggio dell'energia e conversione dell'energia elettrica in gas (power-to-gas) nonché la co-ubicazione della produzione e del consumo di idrogeno. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno include informazioni sull'ubicazione degli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare al fine di contemplare l'uso dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali settori.
5. L'Arera consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'Arera rende pubblici i risultati della procedura consultiva, compresi i possibili fabbisogni in termini di investimenti, dismissione degli attivi e soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali.
6. L'Arera valuta se il piano comune decennale di sviluppo della rete del gas e dell'idrogeno sia conforme ai commi 1, 2 e 3, che contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e, se del caso, se sia coerente con la più recente simulazione di scenari di interruzione a livello dell'Unione europea svolta dalla Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (EntsoG) a norma dell'articolo 7 del regolamento (Ue) 2017/1938, con le valutazioni regionali e nazionali del rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (Ue) 2017/1938 e con i piani decennali non vincolanti di sviluppo della rete a livello dell'Unione europea ("piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione") di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (Ue) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 nonché con gli articoli 32 e 60 del regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con i piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione europea, l'Arera consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (Acer).
L'Arera può chiedere all'impresa maggiore di trasporto di modificare il piano comune decennale di sviluppo della rete.
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica valuta la coerenza del piano comune decennale di sviluppo della rete con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2021/1119, con il piano nazionale per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti nonché con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (Ue) 2018/1999, nonché con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8. In caso di incoerenza, può fornire all'autorità di regolazione un parere motivato che spieghi tale incoerenza, da tenere in debita considerazione.
7. L'Arera controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.
8. Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente o il gestore di trasporto indipendente, ovvero il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete doveva essere realizzato nel triennio successivo, l'Arera adotta almeno uno dei seguenti provvedimenti necessari per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato, se tale investimento risulta comunque pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete:
a) obbliga il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di realizzare l'investimento in causa entro un tempo definito;
b) indice una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori;
c) obbliga il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di accettare un aumento di capitale per finanziare l'investimento necessario e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.
9. Se si è avvalsa dei poteri di cui al comma 8, lettera b), l'Arera può imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di acconsentire a una o più delle condizioni seguenti:
a) il finanziamento da parte di terzi;
b) la costruzione, la riconversione o la dismissione ad opera di terzi;
c) la costruzione dei nuovi beni in questione a opera del gestore stesso;
d) la gestione dei nuovi beni in questione da parte del gestore stesso.
10. Il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto o alla rete di trasporto dell'idrogeno e in generale fa il possibile per facilitare l'attuazione del progetto di investimento. In tali casi, le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'Arera.
11. Se l'Arera si è avvalsa dei poteri di cui ai commi 8 e 9, le pertinenti tariffe di accesso alla rete coprono i costi dell'investimento in questione.".
2. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 è aggiunto il seguente:
"Articolo 16-bis (Piani di dismissione della rete per i gestori dei sistemi di distribuzione). -
1. I gestori dei sistemi di distribuzione sono tenuti a elaborare piani di dismissione della rete solo laddove si preveda una riduzione della domanda di gas naturale tale da richiedere la dismissione delle reti di distribuzione del gas naturale o di parti di esse e dove non ci siano prospettive locali per collegare gli impianti a gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio alla rete o qualora non sia tecnicamente realizzabile la riconversione delle reti esistenti per il trasporto dell'idrogeno. Tali piani sono elaborati in stretta cooperazione con i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica e gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, facendo in modo di garantire un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo conto della riduzione dell'uso di gas naturale per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici laddove siano disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi che includano anche l'uso dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. L'elaborazione di tali piani è preceduta dalla verifica circa la possibilità di utilizzo delle reti esistenti per la distribuzione di gas rinnovabili, gas a basse emissioni di carbonio e idrogeno, nonché dalla valutazione degli effetti economici derivanti dalla dismissione sugli utenti finali e sugli investimenti realizzati.
I gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno che operano nella stessa Regione possono presentare richiesta di autorizzazione Arera per elaborare un piano comune qualora parti dell'infrastruttura del gas naturale debbano essere riconvertite. In tale evenienza il piano comune deve risultare sufficientemente trasparente e chiaro da indicare le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno contemplate nel piano. A tal fine, ove applicabile, è eseguita una modellizzazione separata per ciascun vettore energetico, con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno.
2. I piani di dismissione della rete di distribuzione si conformano ai seguenti principi:
a) si basano sui piani di riscaldamento e raffrescamento elaborati in conformità dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023 e tengono debitamente conto della domanda dei settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento;
b) si fondano su stime ragionevoli dell'evoluzione in termini di produzione, iniezione e fornitura di gas naturale, compreso il biometano e i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, da un lato, e del consumo di gas naturale in tutti i settori a livello di distribuzione, dall'altro. Quando le stime sono ritenute ragionevoli, i piani valorizzano l'infrastruttura di distribuzione e assicurano gli interventi necessari a garantire l'iniezione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nella rete esistente; l'Arera garantisce la copertura tariffaria ai costi emergenti;
c) prevedono i necessari adattamenti dell'infrastruttura individuati dai gestori dei sistemi di distribuzione, riconoscendosi priorità alle soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, che includono la riconversione della rete e degli allacci previsti agli impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e elencano le infrastrutture da dismettere, a eccezione di quelle destinate alla riconversione di tali infrastrutture per il trasporto e la distribuzione dell'idrogeno e dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio; l'Arera garantisce la copertura tariffaria ai costi emergenti derivanti dalla riconversione delle infrastrutture gas;
d) sono adottati previa procedura consultiva condotta dai gestori dei sistemi di distribuzione che sia aperta ai pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni pertinenti; i risultati della consultazione e il piano di dismissione della rete sono presentati all'autorità nazionale competente;
e) sono pubblicati sui siti internet dei gestori dei sistemi di distribuzione e congiuntamente agli esiti della consultazione dei soggetti interessati;
tali siti internet sono aggiornati periodicamente per garantire che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione;
f) sono aggiornati almeno ogni quattro anni, sulla base delle più recenti proiezioni della domanda e dell'offerta di gas naturale nella Regione interessata, e coprono un periodo di dieci anni;
g) i gestori dei sistemi di distribuzione che operano nella stessa Regione possono decidere di elaborare un unico piano comune di dismissione della rete;
h) sono coerenti con il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione di cui all'articolo 32 del regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete elaborati conformemente all'articolo 55 della direttiva (Ue) 2014/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
i) sono coerenti con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri, con la relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima e con la strategia a lungo termine presentati a norma del regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e sostengono l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021.
3. L'Arera è l'autorità competente a valutare se i piani di dismissione della rete di distribuzione rispettano i principi di cui al comma 2 e, anche previa analisi di convenienza e sostenibilità finanziaria sulla base di specifiche valutazioni tecnico economiche, ad approvarli o respingerli o a richiedere che vi siano apportate modifiche.
4. I piani di dismissione della rete di distribuzione sono elaborati al fine di facilitare la protezione dei clienti finali in conformità dell'articolo 13 della direttiva (Ue) 2024/1788, tenendo altresì conto dei loro diritti a norma dell'articolo 38, paragrafo 6 della medesima direttiva.
5. I gestori dei sistemi di distribuzione che riforniscono meno di 45 000 clienti allacciati entro il 4 agosto 2024 sono esentati dall'obbligo di presentare piani di dismissione della rete di distribuzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e in tal caso informano l'Arera della dismissione delle reti di distribuzione o di parti di esse.
6. Qualora parti della rete di distribuzione del gas naturale richiedano la dismissione prima della fine del loro ciclo di vita originariamente previsto, l'Arera, previa consultazione dei soggetti interessati, e in particolare con i gestori dei sistemi di distribuzione e gli organismi a tutela dei consumatori, elabora e adotta orientamenti per un approccio strutturale all'ammortamento di tali attivi e alla fissazione delle tariffe in conformità all'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (Ue) 2024/1788.".
Articolo 28
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alla lettera d), le parole: "(Ce) n. 715/2009" sono sostituite dalle seguenti: "(Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024" e dopo la parola: "europeo" sono inserite le seguenti: "e regionale";
b) al comma 3 sono inseriti, all'inizio, i seguenti periodi: "Le imprese che sono state certificate dall'Arera in quanto conformi alle disposizioni di cui all'articolo 72 della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e al comma 2 del presente articolo sono approvate e designate come gestori di sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 71 della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e all'articolo 14 del regolamento (Ue) 2024/1789 o all'articolo 72 della direttiva (Ue) 2024/1788.".
Articolo 29
Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. I proprietari del sistema di trasporto e della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora sia stato nominato un gestore di sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, e i gestori del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno, che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata, devono essere indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio di gas naturale e di idrogeno.".
Articolo 30
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), dopo la parola: "sviluppare" sono inserite le seguenti: "o dismettere" e dopo la parola: "ambiente" sono inserite le seguenti: "e del clima e degli obblighi stabiliti nel regolamento (Ue) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con i gestori dei sistemi di distribuzione per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla rete nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento. I gestori dei sistemi di trasporto assicurano una gestione efficiente della qualità del gas nei propri impianti, in linea con le norme applicabili in materia di qualità del gas.";
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. I gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio del gas naturale e Gnl cooperano, all'interno del Paese e a livello regionale, per garantire l'uso più efficiente delle capacità degli impianti e le sinergie tra questi ultimi, tenendo conto dell'integrità e del funzionamento dei sistemi ed evitando di creare vincoli per il funzionamento degli impianti Gnl e di stoccaggio del gas naturale.".
Articolo 31
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Le imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di gas naturale designano, sulla base di una procedura trasparente, uno o più gestori dei sistemi di distribuzione di gas naturale e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli articoli 44, 46, 47 e 50 della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non ostano alla gestione di un sistema combinato di trasporto, stoccaggio del gas naturale o Gnl o distribuzione del gas naturale, ovvero all'interno dei sistemi del gas naturale e dell'idrogeno, a condizione che il gestore ottemperi alle pertinenti disposizioni concernenti il regime di separazione gestori dei sistemi di trasporto di cui al capo IX della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.".
Articolo 32
Modifica all'articolo 25 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, al comma 1, le parole: "31 della direttiva 2009/73/Ce" sono sostituite dalle seguenti: "75 della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024".
Articolo 33
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: "dell'articolo 30 della direttiva 2009/73/Ce" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 74 e 75 della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024";
2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "La divulgazione di tali informazioni è consentita solo qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.".
Articolo 34
Inserimento del titolo II-bis al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il titolo II è inserito il seguente:
"Titolo II-bis — Mercato dell'idrogeno Articolo 33-bis (Definizioni). -
1. Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:
a) "sistema dell'idrogeno": il sistema di infrastrutture, tra cui reti dell'idrogeno, impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno, che contengono idrogeno a elevato grado di purezza;
b) "impianto di stoccaggio dell'idrogeno": l'impianto utilizzato per stoccare idrogeno a elevato grado di purezza:
1) compresa la parte del terminale dell'idrogeno utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della parte utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;
2) compresi gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno di grandi dimensioni, in particolare quelli sotterranei, ma a esclusione delle strutture più piccole e facilmente replicabili;
c) "gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno":
la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio dell'idrogeno ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio dell'idrogeno;
d) "linepack di idrogeno": lo stoccaggio di idrogeno a elevato grado di purezza mediante compressione nelle reti dell'idrogeno, a esclusione degli impianti riservati ai gestori delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;
e) "terminale dell'idrogeno": l'impianto adibito allo scarico e alla trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema del gas naturale o alla liquefazione dell'idrogeno gassoso e al suo carico, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione nella rete dell'idrogeno; sono escluse le parti del terminale dell'idrogeno utilizzate per lo stoccaggio;
f) "gestore del terminale dell'idrogeno": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di scarico e trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema del gas naturale o di liquefazione e carico dell'idrogeno gassoso e che è responsabile della gestione di un terminale dell'idrogeno;
g) "qualità dell'idrogeno": la purezza dell'idrogeno e i contaminanti in esso contenuti, in linea con le norme sulla qualità dell'idrogeno applicabili al sistema dell'idrogeno;
h) "idrogeno a basse emissioni di carbonio": l'idrogeno il cui contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e che rispetta la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato, adottata a norma dell'articolo 29-bis, comma 3, della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
i) "gas a basse emissioni di carbonio": la parte di combustibili gassosi nei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (Ue) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29-bis, comma 3, della direttiva (Ue) 2018/2001;
l) "combustibili a basse emissioni di carbonio": i carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (Ue) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29-bis, comma 3, della direttiva (Ue) 2018/2001;
m) "impresa di idrogeno": ogni persona fisica o giuridica, a esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, fornitura, acquisto o stoccaggio di idrogeno o gestione di un terminale dell'idrogeno, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;
n) "impresa di gas naturale": ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di Gnl e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;
o) "trasporto": il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta pressione, utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;
p) "gestore del sistema di trasporto": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona e, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;
q) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti, a esclusione della fornitura;
r) "gestore del sistema di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale;
s) "rete dell'idrogeno": la rete di condotte onshore e offshore usate per il trasporto di idrogeno a elevato grado di purezza finalizzato alla consegna ai clienti, a esclusione della fornitura;
t) "trasporto dell'idrogeno": il trasporto o la distribuzione di idrogeno finalizzato alla consegna ai clienti attraverso una rete dell'idrogeno, a esclusione della fornitura;
u) "rete di trasporto dell'idrogeno": la rete di condotte per il trasporto dell'idrogeno a elevato grado di purezza, in particolare una rete che comprende gli interconnettori di idrogeno o che è direttamente collegata agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno, ai terminali dell'idrogeno o a due o più interconnettori di idrogeno o che serve in primo luogo a trasportare l'idrogeno verso altre reti dell'idrogeno, verso gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno o verso i terminali dell'idrogeno, senza escludere la possibilità che tali reti siano finalizzate all'approvvigionamento diretto dei clienti allacciati;
v) "rete di distribuzione dell'idrogeno": la rete di condotte per il trasporto locale o regionale di idrogeno a elevato grado di purezza, finalizzata in primo luogo all'approvvigionamento diretto dei clienti allacciati, che non comprende gli interconnettori di idrogeno e che non è direttamente collegata né agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno né ai terminali dell'idrogeno, a meno che la rete in questione non fosse un sistema di distribuzione del gas naturale al 4 agosto 2024 e sia stata parzialmente o totalmente riconvertita per il trasporto di idrogeno, né a due o più interconnettori di idrogeno;
z) "gestore della rete dell'idrogeno": ogni persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto dell'idrogeno ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;
aa) "gestore della rete di trasporto dell'idrogeno": ogni persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di trasporto dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;
bb) "gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno": ogni persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di distribuzione dell'idrogeno in una data zona e, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;
cc) "fornitura": la vendita ai clienti, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (Gnl), o di idrogeno, anche sotto forma di vettori di idrogeno organico liquido o idrogeno liquido e di derivati dell'idrogeno tra cui l'ammoniaca o il metanolo;
dd) "impresa fornitrice": ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;
ee) "fornitore di ultima istanza": l'esercente designato che assicura la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore;
ff) "sistema interconnesso": un insieme di sistemi reciprocamente collegati;
gg) "interconnettore di idrogeno": la rete dell'idrogeno che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare le reti nazionali dell'idrogeno di tali Stati membri o una rete dell'idrogeno tra uno Stato membro e un Paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;
hh) "impresa verticalmente integrata": un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale o un'impresa di idrogeno o un gruppo di imprese di idrogeno nelle quali la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto del gas naturale, trasporto dell'idrogeno, distribuzione del gas naturale, distribuzione dell'idrogeno, gestione di terminali dell'idrogeno, rigassificazione di Gnl o stoccaggio di gas naturale o di idrogeno, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale o di idrogeno;
ii) "utente del sistema": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce di gas naturale o idrogeno o è rifornita dal sistema;
ll) "clienti": i clienti grossisti o finali di gas naturale o di idrogeno e le imprese di gas naturale o di idrogeno che acquistano gas naturale o idrogeno;
mm) "cliente civile": un cliente che acquista gas naturale o idrogeno per il proprio consumo domestico;
nn) "cliente non civile": un cliente che acquista gas naturale o idrogeno non destinato al proprio uso domestico;
oo) "cliente finale": il cliente che acquista gas naturale o idrogeno per uso proprio, ivi compresi gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione che sono considerati clienti finali;
pp) "cliente grossista": una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale o idrogeno a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;
qq) "contratto di fornitura di gas": il contratto di fornitura di gas naturale o di idrogeno, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale;
rr) "controllo": diritti, contratti, o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:
1) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa.
ss) "contratto a lungo termine": il contratto di fornitura di gas di durata superiore a un anno;
tt) "sistema di entrata-uscita": un modello di accesso per il gas naturale o l'idrogeno in cui gli utenti del sistema prenotano diritti di capacità in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita, che include il sistema di trasporto e può includere l'intero sistema di distribuzione o parte di esso, o le reti dell'idrogeno;
uu) "zona di bilanciamento": il sistema al quale si applica un dato regime di bilanciamento, che include il sistema di trasporto e può includere gli interi sistemi di distribuzione o parte di essi;
vv) "punto di scambio virtuale": il punto commerciale non fisico all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale il gas naturale o l'idrogeno sono scambiati tra venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacità;
zz) "utente della rete": il cliente o il potenziale cliente del gestore del sistema o lo stesso gestore del sistema, nella misura in cui per tale gestore sia necessario svolgere le sue funzioni in relazione al trasporto di gas naturale o idrogeno;
aaa) "punto di entrata": il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che dà accesso al sistema di entrata-uscita;
bbb) "punto di uscita": il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che consente il flusso di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita;
ccc) "punto di interconnessione": il punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura in cui tale punto è soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;
ddd) "punto di interconnessione virtuale": due o più punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico servizio di capacità;
eee) "partecipante al mercato": la persona fisica o giuridica che acquista, vende o produce gas naturale o idrogeno o che gestisce servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini di compravendita su uno o più mercati del gas naturale o dell'idrogeno, compresi i mercati di bilanciamento;
fff) "oneri di risoluzione del contratto": qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato per risolvere un contratto di fornitura di gas o di servizi attinenti;
ggg) "oneri per cambio di fornitore": qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato, compresi gli oneri di risoluzione del contratto;
hhh) "informazioni di fatturazione": le informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;
iii) "contatore convenzionale": il contatore analogico o elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati;
lll) "sistema di misurazione intelligente":
un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
mmm) "interoperabilità": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;
nnn) "più recenti disponibili": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, dati forniti in un lasso di tempo che corrisponde al più breve periodo di regolazione nel mercato nazionale;
ooo) "migliori tecniche disponibili":
nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, le tecniche più efficaci, avanzate e idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il rispetto delle norme dell'Unione europea sulla protezione dei dati e sulla sicurezza;
ppp) "povertà energetica": la povertà energetica ai sensi dell'articolo 2, punto 52), della direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023;
qqq) "cliente attivo": il cliente finale di gas naturale o il gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale che:
1) consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto:
1.1) nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata;
1.2) in altri locali;
2) purché le attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale del cliente finale e siano conformi al diritto applicabile alla produzione di gas rinnovabile, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra alternativamente:
2.1) vende il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale;
2.2) partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica;
rrr) "efficienza energetica al primo posto": il principio "l'efficienza energetica al primo posto" ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
sss) "riconversione": la riconversione ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (Ue) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022.
Articolo 33-ter (Mercato dell'idrogeno competitivo, incentrato sui clienti, flessibile e non discriminatorio). -
1. I clienti sono liberi di acquistare idrogeno dal fornitore di loro scelta e di stipulare, contemporaneamente, più di un contratto di fornitura di idrogeno, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti.
2. È vietato ostacolare indebitamente gli scambi transfrontalieri di idrogeno, l'emergere e il funzionamento di scambi liquidi dell'idrogeno, la partecipazione dei consumatori, gli investimenti, in particolare nel gas rinnovabile e nel gas a basse emissioni di carbonio, o lo stoccaggio di energia. La formazione dei prezzi dell'idrogeno deve avvenire secondo criteri di mercato, in coerenza con le condizioni effettive della domanda e dell'offerta.
3. Nel mercato dell'idrogeno è vietato introdurre barriere ingiustificate all'ingresso e all'uscita, nonché agli scambi e alle attività all'interno dello stesso.
4. Le imprese che operano nel settore dell'idrogeno sono soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la connessione alla rete, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, le procedure di cambio di fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.
5. Le imprese provenienti da Paesi terzi che operano nel mercato interno dell'idrogeno sono tenute al rispetto della vigente disciplina nazionale ed eurounitaria, anche in materia di ambiente e sicurezza.
6. Nel mercato dell'idrogeno è garantito un approccio incentrato sui clienti ed efficiente sotto il profilo energetico.
L'uso dell'idrogeno è rivolto ai clienti in settori difficili da decarbonizzare che presentano un elevato potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e per i quali non sono disponibili opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi.
7. È garantita l'integrazione del sistema energetico senza discriminare indebitamente soluzioni più efficienti sotto il profilo energetico, come l'elettrificazione diretta, in linea con il principio "l'efficienza energetica al primo posto".
Articolo 33-quater (Prezzi di fornitura basati sul mercato). -
1. I fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di idrogeno ai clienti. L'Arera adotta i provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori e garantire prezzi ragionevoli per i clienti finali.
2. I fornitori garantiscono la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di idrogeno, in ogni caso nell'ambito degli strumenti di sostegno e delle risorse disponibili a legislazione vigente.
3. Ogni due anni, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, è riportato:
a) lo stato di attuazione del presente articolo;
b) la valutazione dell'opportunità e della proporzionalità degli interventi pubblici a norma del presente articolo;
c) una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso prezzi basati sul mercato.
Articolo 33-quinquies (Obblighi di servizio pubblico). -
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le imprese di idrogeno operano secondo i principi del presente decreto al fine di realizzare un mercato dell'idrogeno concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale. È vietata qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
2. A norma dell'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), nell'interesse economico generale, alle imprese di idrogeno possono essere imposti obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, ivi inclusa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. In fase di attuazione, l'Arera definisce tali obblighi in modo chiaro, trasparente, non discriminatorio e verificabile e garantisce alle imprese di idrogeno dell'Unione europea parità di accesso ai consumatori nazionali.
3. Eventuali compensazioni finanziarie o altre forme di compensazione per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, sono concesse dall'Arera in modo trasparente e non discriminatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'Arera comunica alla Commissione europea tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, ivi comprese le misure relative alla tutela dei consumatori e dell'ambiente, nonché ai loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale e internazionale, a prescindere dall'eventuale necessità di una deroga alla direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. Ogni due anni, l'Arera comunica alla Commissione europea eventuali modifiche apportate a dette misure.
5. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico a norma del comma 2, i soggetti interessati sono consultati nella fase iniziale in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti ufficiali relativi alle consultazioni e i documenti utilizzati per l'elaborazione degli obblighi di servizio pubblico sono resi pubblici, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e la protezione dei dati.
Articolo 33-sexies (Norme tecniche). -
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri tecnici di sicurezza e sono elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscono i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema degli impianti di trasporto, distribuzione, linee di trasporto e stoccaggio dell'idrogeno.
Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Le norme tecniche sono notificate alla Commissione europea a norma dell'articolo 5 della direttiva (Ue) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
2. I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno sono tenuti a pubblicare le norme tecniche di cui al comma 1, in particolare con riferimento alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità e pressione dell'idrogeno sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
Articolo 33-septies (Accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato). -
1. È consentito l'accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato e alle infrastrutture a prescindere dal fatto che gli impianti di produzione di tali gas siano connessi a reti di distribuzione o di trasporto, tenendo conto delle stime dell'evoluzione della produzione, della fornitura e del consumo di gas naturale in conformità all'articolo 16 del presente decreto.
Articolo 33-octies (Accesso dei terzi alle reti di idrogeno). -
1. L'accesso dei terzi alle reti dell'idrogeno è regolato e disciplinato mediante tariffe pubblicate dall'Arera, applicate in modo oggettivo e non discriminatorio tra gli utenti della rete.
2. Le tariffe e le metodologie per l'accesso reti dell'idrogeno di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate dall'Arera prima della loro entrata in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 33-tricies-quater del presente decreto.
3. I gestori delle reti dell'idrogeno, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni, anche in relazione al trasporto transfrontaliero dell'idrogeno nella rete, hanno il diritto di accesso alla rete di altri gestori.
Articolo 33-novies (Accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno). -
1. L'accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno è basato su un sistema di accesso negoziato nel rispetto di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. L'Arera adotta le misure necessarie affinché gli utenti dei terminali dell'idrogeno siano in grado di negoziare l'accesso ai medesimi terminali. Le parti hanno l'obbligo di negoziare l'accesso in buona fede.
2. L'Arera monitora le condizioni di accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno e il relativo impatto sul mercato dell'idrogeno e, ove necessario al fine di preservare la concorrenza, adotta misure tese a migliorare l'accesso nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
Articolo 33-decies (Accesso allo stoccaggio dell'idrogeno). -
1. L'accesso dei terzi allo stoccaggio dell'idrogeno e, ove tecnicamente ed economicamente necessario al fine di assicurare un accesso efficiente al sistema per rifornire i clienti, al linepack, nonché l'accesso dei terzi ai servizi ausiliari è basato su un sistema di accesso regolato, con tariffe pubblicate e applicate in modo obiettivo e non discriminatorio tra gli utenti del sistema dell'idrogeno. Le tariffe o le relative metodologie di calcolo sono approvate dall'Arera prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 33-tricies-quater.
Articolo 33-undecies (Rifiuto dell'accesso e della connessione). -
1. I gestori delle reti dell'idrogeno operanti sul territorio nazionale possono rifiutare l'accesso o la connessione al sistema dell'idrogeno qualora non dispongano della capacità necessaria o della connessione.
2. Fatti salvi gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione europea e nazionali e i requisiti vigenti volti alla riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile, i gestori delle reti dell'idrogeno che rifiutano l'accesso o la connessione al sistema dell'idrogeno per mancanza di capacità o di connessione provvedono a realizzare i necessari interventi di miglioramento, ove economicamente giustificabile o qualora un potenziale cliente sia disposto a sostenerne il costo.
3. Per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio l'accesso al sistema può essere rifiutato solo fatti salvi gli articoli 20 e 36 del regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
4. Il rifiuto di accesso o connessione a norma dei commi 1 e 2 del presente articolo deve essere debitamente motivato e tempestivamente comunicato all'Arera e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 33-duodecies (Poteri decisionali in materia di connessione di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto). -
1. Il gestore del sistema di trasporto instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, in linea con le capacità individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16. Tali procedure sono soggette all'approvazione dell'Arera. Per gli impianti di produzione di biometano si applica quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 24 gennaio 2011, n. 28.
2. Il gestore del sistema di trasporto non può rifiutare le richieste di connessione economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili da parte di un nuovo impianto di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, o di un impianto esistente ma non ancora connesso, salvo quanto previsto dall'articolo 33-undecies.
Articolo 33-terdecies (Poteri decisionali in materia di connessione alla rete di trasporto dell'idrogeno). -
1. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno stabilisce e rende pubbliche procedure e tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria degli impianti di stoccaggio di idrogeno, dei terminali dell'idrogeno e dei clienti industriali alla rete di trasporto dell'idrogeno.
Tali procedure sono soggette all'approvazione dell'Arera.
2. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno non può rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio di idrogeno, terminale dell'idrogeno o cliente industriale a causa di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili o di costi supplementari derivanti dalla necessità di aumentare la capacità. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno assicura una capacità d'entrata e d'uscita sufficiente per la nuova connessione.
Articolo 33-quaterdecies (Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno). -
1. Le imprese che possiedono o sono responsabili delle reti di distribuzione dell'idrogeno designano, sulla base di una procedura trasparente, per un periodo di tempo di dieci anni, uno o più gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli articoli 33-quinquiesdecies e 33-sexiesdecies del presente decreto.
Articolo 33-quinquiesdecies (Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori della rete di distribuzione dell'idrogeno). -
1. Il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione o alla distribuzione dell'idrogeno. La presente disposizione non comporta l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione o della rete di distribuzione dell'idrogeno dall'impresa verticalmente integrata. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno hanno la facoltà di prendere in locazione o in leasing attivi della rete dell'idrogeno da altri proprietari di sistemi di distribuzione, gestori dei sistemi di distribuzione o gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno all'interno della stessa impresa. Tale locazione o leasing non comporta sussidi incrociati tra operatori diversi.
2. Il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno, qualora sia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione dell'idrogeno per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:
a) l'amministrazione del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno non fa parte di strutture societarie dell'impresa verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di produzione, trasporto e fornitura di idrogeno;
b) sono adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti o dall'impresa verticalmente integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete; ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali; ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, in una società controllata; ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata; non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le attività di gestione ordinaria, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
d) il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno predispone un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, o il responsabile della conformità del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno presenta ogni anno all'Arera una relazione sulle misure adottate e la rende pubblica. Il responsabile della conformità del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno e di ogni impresa collegata.
3. Qualora il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, le rispettive attività sono controllate dall'Arera affinché il gestore in questione non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.
4. I commi 1, 2 e 3 non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione appartenenti a un'impresa di gas naturale integrata che rifornisce meno di 100.000 clienti allacciati. Qualora il gestore del sistema di distribuzione benefici di una deroga ai sensi del comma 1 alla data del 4 agosto 2024, non si applicano i commi 1, 2 e 3 anche al gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno facente parte della medesima impresa, a condizione che il numero combinato di clienti allacciati del gestore del sistema di distribuzione e del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno rimanga inferiore a 100.000.
Articolo 33-sexiesdecies (Compiti dei gestori delle reti, dello stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno). -
1. Il gestore della rete dell'idrogeno, dello stoccaggio di idrogeno o del terminale dell'idrogeno ha la responsabilità di:
a) gestire, mantenere e sviluppare, compresa la riconversione, a condizioni economiche accettabili, un'infrastruttura sicura e affidabile per il trasporto o lo stoccaggio di idrogeno, nel dovuto rispetto dell'ambiente, in stretta collaborazione con i gestori delle reti dell'idrogeno connesse e limitrofe, al fine di ottimizzare la co-ubicazione della produzione e dell'uso dell'idrogeno e sulla base del piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;
b) assicurare la capacità a lungo termine del sistema dell'idrogeno di soddisfare richieste ragionevoli individuate per il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno conformemente al piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;
c) garantire mezzi adeguati ad adempiere ai propri obblighi;
d) fornire al gestore di altre reti o altri sistemi interconnessi con il proprio informazioni sufficienti, anche sulla qualità dell'idrogeno, per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;
e) non operare discriminazioni tra gli utenti del sistema dell'idrogeno o le categorie di utenti dell'infrastruttura, nello specifico a favore di imprese ad essi collegate;
f) fornire agli utenti del sistema dell'idrogeno le informazioni necessarie a un efficiente accesso all'infrastruttura;
g) adottare tutte le misure ragionevoli disponibili per evitare e ridurre al minimo le emissioni di idrogeno delle proprie operazioni e sottoporre periodicamente a ispezione tutti i componenti pertinenti sotto la propria responsabilità al fine di rilevare e riparare eventuali perdite di idrogeno;
h) presentare all'Arera una relazione periodica, secondo le modalità definite dalla stessa Arera, sul rilevamento delle perdite di idrogeno e, ove opportuno, un programma di riparazione o sostituzione delle stesse, rendendo pubbliche, su base annuale, informazioni statistiche riguardanti il rilevamento e la riparazione delle perdite di idrogeno.
2. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno assicurano sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea dell'idrogeno, accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili, individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16 e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti di gas. Ricevuta la certificazione a norma dell'articolo 33-vicies -septies, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica affida a uno o a un numero limitato di gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno la responsabilità di assicurare la capacità transfrontaliera.
3. Ove opportuno per la gestione del sistema e per gli utenti finali, l'Arera affida ai gestori delle reti dell'idrogeno la responsabilità di assicurare una gestione efficiente della qualità dell'idrogeno e una qualità stabile dell'idrogeno nelle loro reti, in conformità alle norme applicabili in materia di qualità dell'idrogeno.
4. I gestori delle reti dell'idrogeno sono responsabili del bilanciamento delle rispettive reti a decorrere dal 1° gennaio 2033 o da una data anteriore se così disposto dall'Arera. Le regole di bilanciamento della rete dell'idrogeno adottate dai gestori delle reti dell'idrogeno, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie.
Articolo 33-septiesdecies (Reti dell'idrogeno esistenti). -
1. L'Arera può concedere una deroga alle disposizioni di cui agli articoli 33-octies, 33-quinquiesdecies, 33-vicies quater, 33-vicies-quinquies, 33-vicies-sexies e 33-vicies-septies del presente decreto, nonché agli articoli 7 e 65 del regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, in favore delle reti dell'idrogeno che alla data del 4 agosto 2024 appartenevano a un'impresa verticalmente integrata.
2. Le deroghe concesse a norma del comma 1 decadono al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
a) quando l'Arera, su richiesta dell'impresa verticalmente integrata, decide di porre fine alla deroga;
b) quando la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene collegata a un'altra rete dell'idrogeno;
c) quando la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene ampliata o se è aumentata la sua capacità di oltre il 5 per cento in termini di lunghezza o capacità rispetto a quella posseduta alla data del 4 agosto 2024;
d) quando l'Arera conclude, mediante decisione, che l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea.
3. Ogni sette anni a decorrere dalla data di concessione di una deroga a norma del comma 1, l'Arera pubblica una valutazione dell'impatto della deroga sulla concorrenza, sull'infrastruttura dell'idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea.
4. L'Arera può chiedere ai gestori delle reti dell'idrogeno esistenti di fornire loro tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei loro compiti.
Articolo 33-duodevicies (Reti dell'idrogeno geograficamente limitate). -
1. L'Arera può concedere una deroga agli articoli 33-vicies-quater e 33-vicies -septies o all'articolo 33-quinquiesdecies per le reti dell'idrogeno che trasportano idrogeno all'interno di una zona industriale o commerciale geograficamente limitata. Per la durata della deroga, tali reti devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) non comprendono gli interconnettori di idrogeno;
b) non dispongono di connessioni dirette agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno o ai terminali dell'idrogeno, a meno che tali impianti di stoccaggio o terminali siano anch'essi collegati a una rete dell'idrogeno che non beneficia di una deroga concessa a norma del presente articolo o dell'articolo 33-septiesdecies;
c) servono in primo luogo allo scopo di fornire idrogeno ai clienti direttamente collegati alla rete stessa;
d) non sono collegate a nessun'altra rete dell'idrogeno, ad eccezione delle reti che beneficiano anch'esse di una deroga concessa a norma del presente articolo e sono gestite dallo stesso gestore della rete dell'idrogeno.
2. L'Arera revoca la deroga di cui al comma 1 qualora accerti che l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea, ovvero laddove non sia più soddisfatta una qualsiasi delle condizioni elencate nel comma 1. Ogni sette anni a decorrere dalla concessione di una deroga a norma del comma 1, l'Arera pubblica una valutazione dell'impatto della deroga sulla concorrenza, sull'infrastruttura dell'idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea. Le domande di accesso dei produttori di idrogeno e le domande di connessione dei clienti industriali sono notificate all'Arera, rese pubbliche e trattate a norma dell'articolo 33-terdecies. La pubblicazione delle domande di accesso deve avvenire nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
Articolo 33-undevicies (Interconnettori di idrogeno con Paesi terzi). -
1. La realizzazione e la messa in funzione di ciascun interconnettore di idrogeno tra Stati membri e Paesi terzi avviene nel rispetto di un accordo internazionale a norma dell'articolo 218 Tfue con i Paesi terzi connessi interessati, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire coerenza e uniformità rispetto alle norme applicabili alle reti di idrogeno di cui al presente decreto e al regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. Un accordo internazionale non è ritenuto necessario qualora sia stato concluso un accordo intergovernativo con i Paesi terzi connessi interessati, conformemente all'articolo 46-quater del presente decreto, nel quale sono definite norme di funzionamento per l'interconnettore di idrogeno in questione al fine di garantire coerenza e uniformità rispetto alle norme applicabili alle reti dell'idrogeno di cui al presente decreto e al regolamento (Ue) 2024/1789.
2. Il comma 1 del presente articolo lascia impregiudicato quanto disciplinato dall'articolo 33-tricies -quinquies nonché la ripartizione delle competenze con l'Unione europea.
3. Il comma 1 non osta alla possibilità, nel rispetto delle rispettive competenze con l'Unione europea e delle procedure applicabili, di avviare dialoghi con Paesi terzi connessi, anche per instaurare una cooperazione su questioni pertinenti per la produzione di idrogeno, quali le questioni sociali e ambientali.
Articolo 33-vicies (Riservatezza per i gestori delle reti dell'idrogeno, degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e dei terminali dell'idrogeno). -
1. Fatti salvi gli obblighi di legge in tema di trasparenza, ciascun gestore della rete dell'idrogeno, di un impianto di stoccaggio dell'idrogeno o di un terminale dell'idrogeno e ciascun proprietario della rete dell'idrogeno mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, se il gestore della rete dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del terminale dell'idrogeno o il proprietario della rete dell'idrogeno fa parte di un'impresa verticalmente integrata, non può divulgare alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori delle reti dell'idrogeno, salvo che ciò risulti necessario per effettuare un'operazione commerciale.
2. Nell'ambito di operazioni di compravendita di idrogeno da parte di imprese collegate, è fatto divieto al gestore della rete dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del terminale dell'idrogeno di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.
3. Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.
Articolo 33-vicies semel (Piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno). -
1. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno presentano ogni quattro anni all'Arera un piano volto a illustrare l'infrastruttura di rete dell'idrogeno che intendono sviluppare. Il piano è elaborato in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, nonché, ove opportuno, con gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di garantire un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo nella massima considerazione il loro parere. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, a norma del presente articolo, e i gestori dei sistemi di distribuzione, a norma dell'articolo 16-bis, che operano nella stessa Regione possono elaborare un piano comune previa autorizzazione dell'Arera. L'Arera, in sede autorizzativa, accerta che il piano comune sia sufficientemente trasparente da individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno affrontate. Il piano comune prevede una modellizzazione separata per ciascun vettore energetico e con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno. In caso di elaborazione di piani distinti per il gas naturale e l'idrogeno, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno collaborano strettamente, qualora sia necessario prendere decisioni per garantire l'efficienza del sistema per tutti i vettori energetici, compresa, a titolo esemplificativo, la riconversione.
2. In particolare, il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno:
a) include informazioni sul fabbisogno di capacità, in termini sia di volume che di durata, negoziato tra gli utenti delle reti di distribuzione dell'idrogeno e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, sulla fornitura di idrogeno e sul fabbisogno di capacità, in termini sia di volume che di durata, dei potenziali futuri utenti finali difficili da decarbonizzare e di quelli esistenti, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, come anche dell'ubicazione di tali utenti finali, al fine di contemplare l'uso dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali settori;
b) tiene conto dei piani di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, e della domanda dei settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento, e valuta in che modo sia rispettato il principio "l'efficienza energetica al primo posto" di cui all'articolo 27 della medesima direttiva (Ue) 2023/1791, quando si prende in considerazione l'espansione della rete di distribuzione dell'idrogeno in settori in cui sono disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico;
c) include informazioni sulla misura in cui per trasportare idrogeno si debbano utilizzare gasdotti del gas naturale riconvertiti, nonché sulla misura in cui tale riconversione sia necessaria per soddisfare il fabbisogno di capacità stabilito in conformità alla lettera a);
d) si basa su una procedura consultiva che è aperta ai pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni pertinenti;
e) è pubblicato nel sito internet del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno contestualmente all'esito della consultazione dei soggetti interessati ed è trasmesso all'Arera, unitamente all'esito della consultazione dei soggetti interessati. Il sito internet è aggiornato periodicamente in modo che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione;
f) è in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti e con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (Ue) 2018/1999 e sostiene l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2021/1119;
g) è coerente con il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione di cui all'articolo 60 del regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete elaborati conformemente all'articolo 16 del presente decreto.
3. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno scambiano tutte le informazioni pertinenti che sono necessarie all'elaborazione del piano con altri gestori delle reti dell'idrogeno, compresi quelli situati in Stati membri confinanti qualora vi sia una connessione diretta.
4. L'Arera valuta se il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno sia conforme al comma 1, esamina il piano e può richiederne modifiche in linea con la valutazione. Nel farlo tiene conto della necessità energetica ed economica globale della rete dell'idrogeno nonché del quadro di scenari comuni elaborato a norma dell'articolo 16, comma 2, lettera f). Nel caso di piani presentati in relazione alle reti dell'idrogeno che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 33-septiesdecies o 33-duodevicies, l'Arera può astenersi dall'esaminare il piano medesimo e formulare raccomandazioni di modifica.
5. Nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (Ue) 2024/1789, l'Arera tiene conto dell'esame del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno.
Articolo 33-vicies-bis (finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno). -
1. Nel caso di progetti di interconnessione di idrogeno non classificati come progetti di interesse comune di cui al capo II e all'allegato I, punto 3, del regolamento (Ue) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno adiacenti e interessate sostengono i costi del progetto e possono includerli nei rispettivi sistemi tariffari, previa approvazione dell'Arera. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, se individuano un divario sostanziale tra benefici e costi, possono elaborare un piano di progetto, ivi compresa una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi, e presentarlo congiuntamente all'Arera per l'approvazione.
2. Qualora i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno presentino il piano di progetto di cui al comma 1, il piano e la domanda di ripartizione transfrontaliera dei costi sono corredati di un'analisi costi-benefici specifica per progetto, che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere degli Stati membri dell'Unione europea interessati, nonché di un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, che contenga una soluzione di finanziamento e indichi se i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno coinvolti concordano su una proposta dettagliata di ripartizione transfrontaliera dei costi. Le autorità di regolazione competenti, previa consultazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, adottano una decisione congiunta in merito alla ripartizione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore della rete di trasporto dell'idrogeno per il progetto.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2033 tutti i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessati negoziano un sistema di compensazione finanziaria al fine di garantire il finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno, nel caso in cui non siano applicate tariffe per l'accesso alle reti di trasporto dell'idrogeno nei punti di interconnessione tra Stati membri dell'Unione europea a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. Nello sviluppo di tale sistema i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno conducono un processo di consultazione ad ampio raggio coinvolgendo tutti i pertinenti partecipanti al mercato.
4. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno coinvolti concordano un sistema di compensazione finanziaria entro il 31 dicembre 2035 e lo sottopongono all'approvazione congiunta dell'Arera e delle rispettive autorità di regolazione competenti. Se entro tale termine non è stato raggiunto un accordo, l'Arera e le rispettive autorità di regolazione competenti prendono una decisione congiunta entro due anni. Qualora non si raggiunga un accordo sulla decisione congiunta entro due anni, spetta all'Acer adottare una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (Ue) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.
5. Il sistema di compensazione finanziaria è attuato conformemente all'articolo 43.
6. Nel contesto della transizione a un sistema di compensazione finanziaria, il meccanismo istituito non pregiudica i contratti di capacità esistenti.
7. Gli ulteriori dettagli necessari ai fini dell'attuazione del procedimento disciplinato dal presente articolo, segnatamente le procedure e le tempistiche richieste nonché la procedura di revisione e, ove opportuno, di modifica del sistema di compensazione finanziaria al fine di tenere conto dell'evolversi delle tariffe e dello sviluppo delle reti dell'idrogeno, sono definiti in un Codice di rete redatto a norma dell'articolo 72 del regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
Articolo 33-vicies-ter (Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto, dei proprietari della rete di trasporto dell'idrogeno, dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno). -
1. I proprietari del sistema di trasporto e della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora sia stato nominato un gestore del sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, nonché i gestori dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata, sono indipendenti, almeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio dell'idrogeno.
2. Al fine di garantire l'indipendenza del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri minimi:
a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno non devono far parte di strutture dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di gas naturale e di idrogeno;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno siano presi in considerazione al fine di consentire loro di agire in modo indipendente;
c) il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno è dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio di idrogeno; ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento volti a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società controllante con riferimento alla redditività degli investimenti della società controllata ai sensi dell'articolo 43, comma 4-bis; ciò consente, in particolare, alla società controllante di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata; non è consentito alla società controllante madre impartire istruzioni relative alle attività di gestione ordinaria, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
d) il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra anche gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'Arera una relazione sulle misure adottate che viene pubblicata in forma adeguata a garantirne la conoscenza da parte dei soggetti interessati.
3. Ai fini della piena ed effettiva osservanza del comma 2 del presente articolo, il proprietario del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno sono tenuti a conformarsi agli orientamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 90 della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
Articolo 33-vicies-quater (Separazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno). -
1. A decorrere dal 5 agosto 2026, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sono separati conformemente alle norme per i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 19.
2. Ai fini del presente articolo nonché degli articoli 33-quinquiesdecies e 19, si intende per:
a) "produzione o fornitura", anche la produzione e la fornitura di idrogeno;
b) "trasporto", anche il trasporto di idrogeno.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, qualora le reti di trasporto dell'idrogeno appartengano a un'impresa verticalmente integrata, può essere designato un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente separato. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale separati conformemente all'articolo 19, possono agire in qualità di gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno indipendenti, purché rispettino le prescrizioni dell'articolo 33-vicies-quinquies.
4. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, se una rete di trasporto dell'idrogeno appartiene a uno o più gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati, ovvero se al 4 agosto 2024 una rete di trasporto dell'idrogeno appartiene a un'impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, può essere designato un soggetto sotto il controllo esclusivo del gestore del sistema di trasporto o il controllo congiunto di due o più gestori dei sistemi di trasporto, o sotto il controllo esclusivo dell'impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, come un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente titolo. In deroga al primo periodo, qualora sia stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 33-vicies-quinquies, comma 2, e una rete di trasporto dell'idrogeno appartenga a uno o più gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati e separati conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente titolo, può essere designato tale soggetto ovvero un soggetto sotto il controllo congiunto di due o più gestori dei sistemi di trasporto quale gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente titolo.
5. L'impresa che comprenda un gestore del sistema di trasporto separato conformemente all'articolo 19 e un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato può essere attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, ma non nella produzione o nella fornitura di gas naturale o di energia elettrica. Qualora tale impresa operi nel settore della produzione o della fornitura di idrogeno, il gestore del sistema di trasporto del gas naturale si conforma ai requisiti di cui al presente titolo, e l'impresa e tutte le sue parti non prenotano né utilizzano diritti di capacità per l'iniezione di idrogeno in un sistema di trasporto o di distribuzione del gas naturale gestito dall'impresa medesima.
6. Ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno si applicano le norme applicabili ai gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 33-duodetricies.
Articolo 33-vicies-quinquies (Separazione orizzontale dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno). -
1. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora faccia parte di un'impresa attiva nel trasporto o nella distribuzione di gas naturale ovvero nel settore dell'energia elettrica, deve essere indipendente almeno sotto il profilo della forma giuridica.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base di un'analisi costi-benefici positiva pubblicamente disponibile, può concedere ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno deroghe ai requisiti di cui al comma 1, previa valutazione positiva da parte dell'Arera conformemente a quanto disposto dal comma 4.
3. Le deroghe concesse a norma del comma 2 sono pubblicate e notificate alla Commissione europea, corredate della relativa valutazione di cui al comma 4, nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
4. Al momento della concessione di una deroga a norma del comma 2, e successivamente almeno ogni sette anni, oppure su richiesta motivata della Commissione, l'Arera pubblica una valutazione dell'impatto della deroga sulla trasparenza, sui sussidi incrociati, sulle tariffe di rete e sugli scambi transfrontalieri.
Tale valutazione comprende almeno il calendario dei trasferimenti di attivi previsti dal settore del gas naturale al settore dell'idrogeno. Se, sulla base di una valutazione, l'Arera conclude che l'applicazione continuativa della deroga avrebbe un impatto negativo sulla trasparenza, sui sussidi incrociati, sulle tariffe di rete e sugli scambi transfrontalieri, o una volta concluso il trasferimento di attivi dal settore del gas naturale al settore dell'idrogeno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica revoca la deroga.
Articolo 33-vicies-sexies (Separazione della contabilità dei gestori delle reti dell'idrogeno). -
1. La contabilità dei gestori delle reti dell'idrogeno è tenuta a norma dell'articolo 25 del presente decreto.
Articolo 33-vicies-septies (Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno). -
1. Un'impresa, prima di essere approvata e designata come gestore delle reti di trasporto dell'idrogeno, è certificata conformemente ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo e all'articolo 14 del regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
2. Le imprese che sono state certificate dall'Arera come imprese che hanno rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 19 o all'articolo 33-vicies quater, secondo la procedura di certificazione, sono approvate e designate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quali gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno. La designazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno è notificata alla Commissione europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Le imprese certificate di cui al comma 1 notificano all'Arera tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 19 o all'articolo 33-vicies-quater.
4. L'Arera vigila sulla costante osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 19 e all'articolo 33-vicies-quater da parte delle imprese certificate. Al fine di assicurare tale rispetto avvia una procedura di certificazione:
a) quando riceve notifica dall'impresa certificata a norma del comma 3;
b) di propria iniziativa, quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti delle imprese certificate o dei proprietari dei sistemi di trasporto dell'idrogeno rischia di concretare una violazione dell'articolo 19 o dell'articolo 33-vicies-quater ovvero quando ha motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure c) su richiesta motivata della Commissione europea.
5. L'Arera adotta una decisione in merito alla certificazione del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro cento giorni lavorativi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione europea. Decorso tale termine, la certificazione si intende accordata. La decisione espressa o tacita dell'Arera acquista efficacia solo a seguito della conclusione della procedura di cui al comma 6.
6. L'Arera notifica tempestivamente alla Commissione europea la decisione espressa ovvero intervenuta per silenzio-assenso in merito alla certificazione, unitamente alle informazioni rilevanti per la decisione stessa, ai fini dell'articolo 14 del regolamento (Ue) 2024/1789.
7. L'Arera può chiedere ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura di idrogeno le informazioni pertinenti ai fini dell'espletamento dei compiti ad esse conferiti dal presente articolo.
8. L'Arera garantisce la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
Articolo 33-duodetricies (Certificazione in relazione ai Paesi terzi). -
1. Qualora la certificazione sia richiesta da un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno o da un proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno che sia controllato da un soggetto di un Paese terzo, l'Arera lo notifica alla Commissione europea. L'Arera notifica tempestivamente alla Commissione europea qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di una rete di trasporto dell'idrogeno o di un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un Paese terzo.
2. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno notifica all'Arera qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo, della rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un Paese terzo.
3. L'Arera adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro cento giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato cumulativamente:
a) che la persona fisica o giuridica interessata ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 19 o all'articolo 33-vicies-quater;
b) che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali nazionali e dell'Unione europea in materia di sicurezza; nell'esaminare la questione l'Arera, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tiene conto:
1) dei diritti e obblighi dell'Unione europea in relazione a tali Paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più Paesi terzi, di cui l'Unione europea è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
2) dei diritti e obblighi in relazione a tale Paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione europea;
3) della proprietà, della fornitura o di altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di consegnare idrogeno allo Stato o all'Unione europea;
4) di altri fatti e circostanze specifici del caso e del Paese interessato.
4. L'Arera notifica tempestivamente la propria decisione preliminare alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.
5. L'Arera, prima di adottare una decisione relativa alla certificazione, chiede un parere alla Commissione europea in merito a:
a) se la persona fisica o giuridica interessata ottemperi alle prescrizioni dei cui all'articolo 68;
b) se il rilascio della certificazione metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea.
6. L'Arera trasmette alla Commissione europea la richiesta di parere di cui al comma 5. Il parere è reso secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 72 della direttiva (Ue) 2024/1788. Qualora il parere non sia reso entro i termini previsti, si intende che non vi siano obiezioni alla decisione dell'Arera.
7. L'Arera dispone di un termine di cinquanta giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di cui al comma 6 per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell'adottare la decisione definitiva, l'Arera tiene nella massima considerazione il parere della Commissione europea. In ogni caso resta fermo il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale o la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. La decisione definitiva dell'Arera e il parere della Commissione europea sono pubblicati congiuntamente. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione europea, è resa pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione della stessa.
Articolo 33-undetricies (Designazione dei gestori di impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno). -
1. Le imprese dell'idrogeno che possiedono impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno designano, per un periodo di tempo di determinato dall'Arera e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori per tali infrastrutture.
2. L'Arera vigila affinché i gestori di cui al comma 1 operino nel rispetto dei principi di obiettività, di trasparenza e di non discriminazione.
Articolo 33-tricies (Diritto di accesso alla contabilità). -
1. Le autorità competenti, compresa l'Arera e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di idrogeno nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni conformemente all'articolo 25.
2. Le autorità competenti di cui al comma 1 mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili.
La divulgazione di tali informazioni è ammessa solo qualora sia necessario per consentire alle autorità stesse di svolgere le proprie funzioni.
Articolo 33-tricies semel (Separazione della contabilità). -
1. Le imprese di idrogeno, indipendentemente dal regime di proprietà o dalla forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali secondo la vigente disciplina sui conti annuali delle società di capitali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139. Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne devono tenere una copia a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale.
2. Nella contabilità interna, le imprese devono tenere conti separati per ciascuna attività di trasporto dell'idrogeno, distribuzione, terminale dell'idrogeno e stoccaggio di idrogeno come se ciascuna attività fosse svolta da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni della concorrenza. Gli attivi infrastrutturali delle imprese sono assegnati ai conti pertinenti e alla regulatory asset base separatamente per gli attivi di idrogeno e tale assegnazione è resa trasparente. Le imprese tengono inoltre conti, che possono essere consolidati, per le altre attività non riguardanti, i terminali dell'idrogeno, lo stoccaggio di idrogeno o il trasporto dell'idrogeno. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete dell'idrogeno. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'idrogeno. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite per ciascuna attività. La separazione della contabilità è sottoposta a revisione conformemente alle norme di cui al comma 1 ed è comunicata all'Arera.
3. La revisione contabile di cui al comma 1 verifica, in particolare, che sia rispettato l'obbligo di evitare le discriminazioni e i sussidi incrociati di cui al comma 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, non devono verificarsi sussidi incrociati tra gli utenti del sistema del gas naturale e gli utenti della rete idrogeno.
4. Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme vigenti relative alla contabilità, applicate nella redazione dei conti separati di cui al comma 2. Tali norme interne possono essere modificate solo in casi eccezionali. Le modifiche sono notificate all'Arera e debitamente motivate.
5. Nell'allegato ai conti annuali le imprese devono indicare ogni operazione di rilevante entità effettuata con imprese ad esse collegate.
Articolo 33-tricies-bis (Designazione dell'autorità di regolazione per l'idrogeno ai sensi della direttiva (Ue) 2024/1788). -
1. Le funzioni di autorità di regolazione nazionale in materia di idrogeno, ai sensi della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sono attribuite all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, di seguito "Arera", con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. In ragione delle competenze attribuite all'Arera ai sensi del comma 1, la pianta organica dell'Autorità medesima è incrementata di dodici unità di ruolo, appartenenti alla carriera dei funzionari FIII livello base, da assumere in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche in deroga all'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 834, della medesima legge n. 207 del 2024.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 646.692 per l'anno 2026, a euro 1.293.384 per l'anno 2027, a euro 1.329.306 per l'anno 2028, a euro 1.366.305 per l'anno 2029, a euro 1.404.414 per l'anno 2030, a euro 1.443.667 per l'anno 2031, a euro 1.484.097 per l'anno 2032, a euro 1.525.739 per l'anno 2033, a euro 1.568.632 per l'anno 2034, a euro 1.612.811 per l'anno 2035 e ad euro 1.658.315 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede a valere sul bilancio di Arera anche ai sensi di quanto previsto dal comma 4.
4. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e all'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è posto anche a carico dei soggetti operanti nel settore dell'idrogeno, per un importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio di ciascuno dei medesimi soggetti.
Articolo 33-tricies-ter (Applicazione della disciplina dell'autorità di regolazione al settore dell'idrogeno). -
1. Ai fini del presente titolo, all'Arera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai gestori delle reti di trasporto e di distribuzione dell'idrogeno, ai gestori degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e ai gestori dei terminali dell'idrogeno.
3. L'Arera, nell'esercizio dei poteri di cui al titolo IV, può adottare atti di regolazione e provvedimenti attuativi volti a disciplinare le modalità di applicazione delle predette disposizioni al settore dell'idrogeno, tenendo conto delle relative specificità tecniche, economiche e infrastrutturali.
4. Fermo restando quanto previsto dal titolo IV, i compiti e le competenze dell'Arera sono integrati come stabilito dall'articolo 33-tricies-quater.
Articolo 33-tricies-quater (Ulteriori compiti e competenze dell'autorità di regolazione). -
1. Fatto salvo quanto disposto dal titolo IV, i compiti e le competenze dell'Arera sono integrati come segue:
a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, le tariffe di accesso alla rete dell'idrogeno e le rispettive metodologie di calcolo;
b) tenere conto dell'esame e della valutazione dei piani di sviluppo dell'infrastruttura di trasporto dell'idrogeno presentati dai gestori delle reti dell'idrogeno a norma degli articoli 16 e 33-vicies semel, nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (Ue) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
c) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei gestori delle reti dell'idrogeno, dei fornitori, dei clienti e di altri partecipanti al mercato a norma del regolamento (Ue) 2024/1789;
d) approvare e modificare i piani di sviluppo della rete di cui agli articoli 16 e 16-bis;
e) procedere all'esame e, ove opportuno, chiedere modifiche del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 33-vicies semel, comma 4.
2. Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l'Arera si consulta, ove opportuno, con i gestori delle reti dell'idrogeno e, se del caso, coopera strettamente nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 con altre autorità nazionali pertinenti.
3. Oltre ai compiti ad essa conferiti dalla normativa vigente, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente a norma dall'articolo 17 o dell'articolo 33-vicies quater, l'Arera:
a) controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente decreto e irroga sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi;
b) controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente in modo da assicurare che il gestore di sistema indipendente o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente in seguito a eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi dell'articolo 44, comma 2;
c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente;
d) provvede affinché le tariffe per l'accesso alla rete riscosse dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete dell'idrogeno indipendente comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete o per i proprietari della rete che consenta un compenso adeguato all'utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza;
e) esercita poteri ispettivi, anche senza preavviso, presso i locali del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente.
4. All'Arera è conferito il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di idrogeno.
5. Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti dalla normativa vigente, qualora sia stato designato un gestore di trasporto indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato a norma degli articoli 11 e 15, all'Arera sono conferiti i seguenti poteri:
a) irrogare sanzioni per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;
b) controllare le comunicazioni tra il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato ottemperi agli obblighi ad esso incombenti;
c) agire in qualità di organo di risoluzione delle controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato in seguito a eventuali reclami presentati dagli stessi;
d) controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato;
e) approvare gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato, verificando che siano conformi alle condizioni di mercato;
f) richiedere all'impresa verticalmente integrata, in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell'articolo 15, comma 4, ogni informazione necessaria, ivi inclusa la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;
g) esercitare poteri ispettivi, anche senza preavviso, presso i locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato;
h) attribuire, in tutto o in parte, i compiti specifici del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato a un gestore di sistema indipendente o a un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente designato a norma dell'articolo 33-vicies-quater in caso di reiterata violazione, da parte del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete dell'idrogeno integrato, degli obblighi gravanti su di esso a norma del presente decreto, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell'impresa verticalmente integrata.
6. L'Arera ha il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per determinare la connessione e l'accesso alle reti nazionali dell'idrogeno, comprese le tariffe di rete dell'idrogeno, ove opportuno, e le condizioni e le tariffe per l'accesso allo stoccaggio di idrogeno e ai terminali dell'idrogeno.
Articolo 33-tricies-quinquies (Accordi tecnici relativi all'esercizio delle linee di condotte per l'idrogeno da e verso Paesi terzi). -
1. Il presente decreto lascia impregiudicata, per i gestori dei sistemi di trasporto dell'idrogeno, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno o altri operatori economici, la facoltà di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle condotte con Paesi terzi, nella misura in cui tali accordi siano compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorità di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati.".
Articolo 35
Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" sono aggiunte le seguenti: ", in stretta consultazione con le altre autorità nazionali competenti, inclusa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, se del caso, le pertinenti autorità degli Stati membri limitrofi e dei Paesi limitrofi, fatte salve le rispettive competenze";
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia — Acer, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea, mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale, dei gas rinnovabili, dei gas a basse emissioni di carbonio e dell'idrogeno concorrenziali, flessibili, sicuri e ecologicamente sostenibili nell'Unione europea, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea, oltre a garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti del gas naturale e dell'idrogeno e far avanzare l'integrazione del sistema energetico, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine e contribuendo in tal modo all'applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione europea in materia di clima ed energia;";
c) la lettera a-ter) è sostituita dalla seguente:
"a-ter) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica, gas naturale e idrogeno tra gli Stati membri, gas naturale e idrogeno e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali, nonché al fine di agevolare la circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione europea;";
d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e tenendo conto del principio "l'efficienza energetica al primo posto", lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con agli obiettivi generali in materia di politica energetica e climatica, l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e distribuzione, agevolandone il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche dell'energia elettrica e del riscaldamento;";
e) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) agevolare la connessione e l'accesso alla rete di nuove capacità di produzione e di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire la connessione e l'accesso di nuovi operatori nei mercati e l'immissione dell'energia elettrica e del gas e idrogeno da fonti di rinnovabili;";
f) alla lettera d-bis), dopo le parole: "di trasmissione dell'energia elettrica" sono inserite le seguenti: ", del gas e idrogeno da fonti rinnovabili";
g) alla lettera e), dopo le parole: "tutela dei consumatori" sono aggiunte le seguenti: "in stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori e in consultazione con i pertinenti organismi dei consumatori".
Articolo 36
Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: "delle direttive 2009/72/Ce e 2009/73/Ce" sono sostituite dalle seguenti:
"alla direttiva 2009/72/Ce e alla direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, in particolare, valutando l'esistenza di ostacoli che impediscano ai clienti di esercitare i loro diritti, quali il cambio di fornitore, la risoluzione del contratto e l'accesso a meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie";
2) alla lettera b), le parole "delle direttive 2009/72/Ce e 2009/73/Ce" sono sostituite dalle seguenti:
"alla direttiva 2009/72/Ce e alla direttiva (Ue) 2024/1788";
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi e i gestori delle reti dell'idrogeno, nonché qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi della normativa nazionale vigente, dei regolamenti (Ue) 2024/1789 e 2019/943 e del regolamento (Ce) n. 715/2009/, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (Ue) 2019/943 e degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (Ue) 2024/1789, del regolamento (Ue) 2017/1938, nonché di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché in forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (Acer);";
4) la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente:
"c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione nazionali, garantisce che la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (Entso-E), il gas (Entso-G), l'idrogeno (Ennoh) e l'Ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'Ue (Eu Dso) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua della normativa nazionale vigente, del regolamento (Ue) 2024/1789, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74 del regolamento (Ue) 2024/1789 e delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché in forza delle decisioni assunte dall'Acer;";
5) la lettera c-quater) è sostituita dalla seguente:
"c-quater) individua congiuntamente alle altre autorità di regolazione europee l'inadempimento, da parte dell'Entso-E, di EntsoG, dell'Eu Dso e dell'Ennoh, dei rispettivi obblighi, tenuto conto che se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'Acer per una decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (Ue) 2019/942;";
6) alla lettera c-quinquies), le parole: "58, 60 e 61 del regolamento (Ue) 2019/943" sono sostituite dalle seguenti: "70 a 74 del regolamento (Ue) 2024/1789";
7) la lettera c-duodecies) è sostituita dalla seguente:
"c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi, compresi i gestori delle reti dell'idrogeno, e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate;";
8) dopo la lettera c-terdecies) sono aggiunte le seguenti:
"c-quaterdecies) garantisce un processo aperto, trasparente, efficace ed inclusivo per predisporre il piano nazionale di sviluppo della rete in linea con le prescrizioni dell'articolo 55 della direttiva (Ue) 2027/1788 il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno in linea con le prescrizioni dell'articolo 56 e, se del caso, il piano di dismissione della rete in linea con le prescrizioni dell'articolo 57 della medesima direttiva;
c-quinquiesdecies) approva e modifica i piani di sviluppo della rete di cui all'articolo 55 e, se del caso, all'articolo 57 della direttiva (Ue) 2024/1788;
c-sexiesdecies) procede all'esame e, se del caso, chiede modifiche del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 56, paragrafo 4, della direttiva (Ue) 2024/1788;
c-septiesdecies) definisce gli orientamenti di cui all'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva (Ue) 2024/1788 che forniscono criteri e metodologie per un approccio strutturale alla dismissione di parti della rete di distribuzione del gas naturale, tenendo conto dei costi di dismissione e del caso specifico degli attivi che potrebbero comportare la dismissione prima della fine del loro ciclo di vita originariamente previsto, nonché fornire orientamenti per quanto riguarda la fissazione delle tariffe in tali casi;
c-duodevicies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas naturale rinnovabile autoprodotto;
c-undevicies) svolge qualsiasi altro compito conferito a norma della direttiva (Ue) 2024/1788 e del regolamento (Ue) 2024/1789;
c-vicies) esercita i poteri seguenti:
1) fissa e approva, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per la prestazione di servizi di bilanciamento, che devono essere svolti nel modo più economico, fornisce incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia, in modo equo e non discriminatorio, e basarsi su criteri obiettivi;
2) approva e monitora gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (Ue) 2024/1789;
c-vicies semel) controlla la gestione della congestione all'interno delle reti di trasporto e delle reti di trasporto dell'idrogeno nazionali, compresi gli interconnettori e gli interconnettori di idrogeno, e l'attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno o gli operatori di mercato presentano all'autorità le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l'allocazione della capacità, che se del caso può chiedere la modifica di tali regole.";
b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. L'Autorità approva gli scenari comuni per il piano decennale comune di sviluppo della rete del gas e dell'idrogeno conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, lettera f), della direttiva (Ue) 2024/1788.";
c) al comma 3:
1) alla lettera a), dopo le parole: "sistemi di trasporto" sono aggiunte le seguenti: "e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, e fornisce, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sotto il profilo della loro conformità con i piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione europea di cui agli articoli 32 e 60 del regolamento (Ue) 2024/1789, comprendente le raccomandazioni per la modifica di tali programmi di investimento";
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) sul tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale o dai gestori delle reti dell'idrogeno per effettuare connessioni e riparazioni, comprese le richieste di connessione alla rete da parte degli impianti di produzione di biometano.";
d) al comma 4:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e dell'idrogeno, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione; la trasparenza delle offerte, le impennate dei prezzi e il loro impatto sui prezzi al dettaglio e al consumo, il rapporto tra i prezzi per i clienti civili e i prezzi all'ingrosso, i reclami dei clienti civili e le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente all'attenzione delle autorità garanti della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza, in particolare per quanto riguarda i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica;";
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e, se del caso, informare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) in merito a tali pratiche";
3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) l'evoluzione della qualità del gas e della relativa gestione a opera dei gestori dei sistemi di trasporto e, se del caso, dei gestori dei sistemi di distribuzione, ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualità del gas a opera dei gestori dei sistemi e gli sviluppi legati alla miscelazione e alla demiscelazione di idrogeno nel sistema del gas naturale a opera dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti Gnl;
c-ter) l'evoluzione della qualità dell'idrogeno e della relativa gestione a opera dei gestori delle reti dell'idrogeno, se del caso, come previsto all'articolo 50, ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualità dell'idrogeno;
c-quater) affinché sia rispettata la libertà contrattuale per quanto concerne i contratti a lungo termine, a condizione che siano conformi al diritto dell'Unione europea, siano coerenti con le politiche dell'Unione europea e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, purché per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non siano stipulati contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre il 31 dicembre 2049;
c-quinquies) sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso, e garantisce l'osservanza, da parte delle imprese di gas naturale e di idrogeno, degli obblighi in materia di trasparenza.";
e) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
"4-ter. L'Arera provvede affinché siano esclusi i sussidi incrociati fra attività di trasporto, distribuzione, trasporto dell'idrogeno, stoccaggio di gas naturale e idrogeno, terminali di idrogeno e Gnl e fornitura di gas naturale e idrogeno, fermo restando l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2024/1789";
f) al comma 5, le parole: "Autorità per l'energia elettrica e il gas può effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale" sono sostituite dalle seguenti: "Arera può effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno".
Articolo 37
Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente decide sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio di gas naturale, di un sistema Gnl o di distribuzione, nonché ai gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti dell'idrogeno, per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale e dell'idrogeno. Se necessario, l'Autorità può chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale, di stoccaggio del gas naturale, di Gnl e di distribuzione, nonché ai gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti dell'idrogeno, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe e le metodologie di calcolo, in modo che queste siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio.".
Articolo 38
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, all'alinea, dopo la parola: "pecuniarie" sono inserite le seguenti: "alle imprese di gas naturale e di idrogeno" e dopo la parola: "previsti" sono inserite le seguenti: "dalla direttiva (Ue) 2024/1788, dal regolamento (Ue) 2024/1789 e".
Articolo 39
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 46 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale" sono aggiunte le seguenti: "e dell'idrogeno";
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorità che le comunica.";
c) al comma 6, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) assicurare l'osservanza della normativa da parte dei soggetti giuridici che espletano i compiti dei gestori di trasporto e dei gestori delle reti a livello transfrontaliero o regionale.";
d) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
"7-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente può consultare le pertinenti autorità dei Paesi terzi, segnatamente quelle delle parti contraenti della Comunità dell'energia, dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas e dell'idrogeno da e verso i Paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva (Ue) 2024/1788, nel territorio e nelle acque territoriali italiane.".
Articolo 40
Modifiche all'articolo 46-quater del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 46-quater del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "direttiva 2009/73/Ce, come modificata dalla direttiva 2019/692/Ue" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva (Ue) 2024/1788" e le parole: "di cui all'articolo 49-ter, paragrafi da 3 a 10 della direttiva 2009/73/Ce, come modificata dalla direttiva 2019/692/Ue" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 89, paragrafi da 3 a 15, della direttiva (Ue) 2024/1788";
b) al comma 3, le parole: "di cui ai paragrafi 12 e 13 dell'articolo 49-ter della direttiva 2009/73/Ce, come modificata dalla direttiva 2019/692/Ue," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 89 della direttiva (Ue) 2024/1788,".
Capo VI
Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
Articolo 41
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
1. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:
"m-bis) stabiliscono che i costi e gli oneri di connessione tengano conto del principio "l'efficienza energetica al primo posto" applicabile allo sviluppo della rete a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (Ue) 2023/1791;
m-ter) stabiliscono che i costi e gli oneri di connessione siano pubblicati nell'ambito delle procedure per la connessione di nuovi impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto e distribuzione di cui agli articoli 41 e 45 della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (Ue) 2018/2001;
m-quater) tengono conto dei principi di trasparenza e non discriminazione, della necessità di quadri finanziari stabili per gli investimenti esistenti, dello stato di avanzamento della diffusione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio e dell'esistenza di meccanismi di sostegno alternativi per potenziare l'uso del gas rinnovabile o del gas a basse emissioni di carbonio, se del caso.".
Capo VII
Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Articolo 42
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, la lettera pp) è sostituita dalla seguente:
"pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il gas naturale o l'idrogeno immesso nella rete o il gas naturale o l'idrogeno consumato e il consumo di energia in generale fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica a fini d'informazione, sorveglianza e controllo;".
Capo VIII
Disposizioni finali
Articolo 43
Abrogazioni
1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, i commi 5 e 8 sono abrogati.
Articolo 44
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, capoverso articolo 33-tricies-bis, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 2026
Allegato I
Requisiti minimi di fatturazione e relative informazioni per il gas naturale e l'idrogeno
(articolo 7)
1. Informazioni minime che devono figurare sulla fattura e nelle informazioni di fatturazione per il gas naturale e l'idrogeno 1.1. Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura:
a) il prezzo da pagare e, se possibile, le componenti del prezzo, con una chiara attestazione che tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non finanziati mediante i prelievi indicati nelle componenti del prezzo;
b) il termine entro il quale è dovuto il pagamento.
1.2. Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture e nelle informazioni di fatturazione, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura e delle informazioni di fatturazione:
a) il consumo di gas naturale e idrogeno nel periodo di fatturazione;
b) il nome e i recapiti del fornitore, compresi un numero telefonico di assistenza ai clienti finali e l'indirizzo email;
c) la denominazione dell'offerta;
d) l'eventuale data di scadenza del contratto;
e) le informazioni inerenti alla possibilità e al vantaggio di un passaggio ad altro fornitore;
f) il Codice cliente finale per il cambio di fornitore oppure il Codice unico di identificazione del punto di prelievo del cliente finale;
g) informazioni sui diritti del cliente finale per quanto concerne la risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusi i riferimenti del servizio per la risoluzione extragiudiziale delle controversie;
h) lo sportello per i servizi a tutela del consumatore;
i) esclusivamente per il gas naturale, un link o un riferimento a dove è possibile accedere al portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
1.3. Se le fatture sono basate sul consumo effettivo o su una lettura a distanza da parte dell'operatore, le fatture e i conguagli periodici mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:
a) confronti, sotto forma di grafico, tra il consumo attuale di gas naturale e idrogeno del cliente finale e il consumo del cliente finale nello stesso periodo dell'anno precedente;
b) i recapiti, compresi i siti internet, delle organizzazioni di consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica per le apparecchiature alimentate a energia;
c) confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza.
2. Frequenza di fatturazione e fornitura delle informazioni di fatturazione:
a) la fatturazione sulla base del consumo effettivo ha luogo almeno una volta l'anno;
b) se il cliente finale non dispone di un contatore che possa essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente alla disciplina vigente, gli sono fornite informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo a scadenza almeno semestrale, oppure trimestrale su richiesta o qualora il cliente finale abbia optato per la fatturazione elettronica;
c) se il cliente finale non dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente alla disciplina vigente, gli obblighi di cui alle lettere a) e b) possono essere soddisfatti con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali per mezzo del quale il cliente finale comunica i dati dei propri contatori al gestore; la fatturazione o le informazioni di fatturazione possono basarsi sul consumo stimato o su un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione. Il consumo stimato si basa sul consumo effettuato nel corso dell'anno precedente dal cliente finale oppure sul consumo di un cliente finale comparabile;
d) se il cliente finale dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore, informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo sono fornite almeno ogni mese; tali informazioni possono altresì essere rese disponibili via internet e sono aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.
3. Componenti del prezzo applicato al cliente finale Il prezzo applicato al cliente finale è la somma delle tre componenti seguenti:
la componente relativa all'energia e all'approvvigionamento, la componente relativa alla rete (di trasporto e distribuzione) e la componente che comprende imposte, tributi, canoni e oneri. Per le tre componenti del prezzo per il cliente finale presentate nelle fatture si usano in tutta l'Unione le definizioni comuni stabilite nel regolamento (Ue) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Accesso alle informazioni complementari sui consumi storici Le informazioni complementari relative ai consumi storici, nella misura in cui sono disponibili, siano comunicate, su richiesta del cliente finale, al fornitore o prestatore di servizi designato dal cliente finale. Il cliente finale dotato di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore deve accedere facilmente alle informazioni complementari sui consumi storici, in modo da poter controllare nel dettaglio i propri consumi.
Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:
a) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di gas, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni di fatturazione; e b) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ogni mese e anno e, se disponibili, per ogni giorno e settimana, che sono resi disponibili al cliente finale senza indebito ritardo via internet o mediante l'interfaccia del contatore relativi al periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di gas, se inferiore.
5. informativa sulle fonti di energia I fornitori specificano nelle fatture la quota di gas rinnovabili e, separatamente, di gas a basse emissioni di carbonio acquistata dal cliente finale in base al contratto di fornitura di gas naturale e idrogeno (informativa sul prodotto). Per le miscele, il fornitore presenta le stesse informazioni separatamente per le diverse categorie di gas, tra cui gas rinnovabile o a basse emissioni di carbonio. Le fatture e le informazioni di fatturazione mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:
a) la quota di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio nel mix del fornitore durante l'anno precedente (a livello nazionale, vale a dire nello Stato membro in cui è stato concluso il contratto di fornitura di gas, nonché a livello del fornitore, se attivo in diversi Stati membri) in modo comprensibile e facilmente confrontabile;
b) le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di biossido di carbonio risultanti dal gas naturale o dall'idrogeno forniti dal fornitore nell'anno precedente.
Con riguardo al secondo comma, lettera a), per il gas naturale e l'idrogeno ottenuti tramite una borsa del gas o importati da un'impresa situata al di fuori dell'Unione, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente.
Ai fini dell'informativa sulla quota di gas rinnovabili acquistata dai clienti finali si utilizzano le garanzie di origine rilasciate a norma dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Se un cliente consuma gas naturale o idrogeno provenienti da una rete dell'idrogeno o una rete del gas naturale, compresi combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica e biometano, come dimostrato nell'offerta commerciale del fornitore, le garanzie di origine annullate corrispondano alle pertinenti caratteristiche della rete.
Allegato II
Sistemi di misurazione intelligenti per il gas naturale e l'idrogeno
(articoli 8 e 9)
1. L'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti avviene dopo una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quale sia la tempistica fattibile per la relativa distribuzione.
2. Tale valutazione economica tiene conto dei piani di sviluppo della rete di cui all'articolo 55, in particolare al paragrafo 2, lettera c), della direttiva (Ue) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla dismissione delle reti.
3. La valutazione prende in considerazione la metodologia utilizzata per l'analisi dei costi e dei benefici e le funzionalità minime dei sistemi di misurazione intelligenti previste nella raccomandazione 2012/148/Ue della Commissione, del 9 marzo 2012, nella misura in cui sono applicabili al gas naturale e all'idrogeno, nonché le migliori tecniche disponibili per assicurare il massimo livello di cibersicurezza e protezione dei dati. Al fine di contenere i costi, la valutazione tiene debitamente conto delle potenziali sinergie con l'infrastruttura di misurazione intelligente dell'energia elettrica già realizzata, o delle possibilità di introduzione selettiva nei casi in cui si possono ottenere rapidamente benefici netti.