Legge 7 agosto 2026, n. 152
Conversione del Dl 107/2026 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
Ultima versione coordinata con modifiche al 21/08/2026
Parlamento italiano
Legge 7 agosto 2026, n. 152
(Guri 20 agosto 2026 n. 192)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 agosto 2026
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107
All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza annuale entro il 28 febbraio di ogni anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e completi, riguardanti il materiale rotabile, compreso il relativo stato di manutenzione, nella propria disponibilità per l'esercizio dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una relazione annuale sulla consistenza del materiale rotabile e del relativo stato di manutenzione, ivi compreso quello qualificabile come infrastruttura essenziale, nella disponibilità delle amministrazioni competenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione i predetti dati e la relazione annuale, in fase di prima applicazione almeno tre mesi prima e successivamente almeno dodici mesi prima dell'indizione della procedura di cui al comma 2, al fine di consentire ai potenziali concorrenti un'adeguata valutazione tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell'offerta e di garantire l'effettiva parità di trattamento";
b) dopo l'articolo 9-ter è inserito il seguente:
"Articolo 9-quater (Condizioni non discriminatorie di accesso al materiale rotabile) — 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile il materiale rotabile di proprietà dello Stato all'operatore entrante selezionato in base alla procedura di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis, garantendo condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie"";
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. All'articolo 1, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dopo le parole: "promozione del trasporto multimodale," sono inserite le seguenti: "specificamente calibrate sulla base della ricognizione dei fabbisogni logistici del settore industriale e della rete dei poli logistici, al fine di favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, nonché"";
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Al fine di consentire la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo di nuove opere viarie di collegamento tra le aree urbanizzate nell'ambito del territorio comunale, è assegnato al comune di Serravalle Scrivia un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 800.000 euro per l'anno 2027, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2027. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2026 e a 800.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-ter. Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-quater. All'articolo 1, comma 474, secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "ANAS Spa" sono inserite le seguenti: ", di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dalle Regioni".
2-quinquies. Al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
"Lombardia — S.S. 42 'del Tonale e della Mendola' — Estensione della variante nei territori dei comuni di Casazza e Spinone al Lago, in continuità funzionale e progettuale con il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lotti 1 e 2 nei Comuni di Trescore Balneario ed Entratico, mediante ipotesi di articolazione nei lotti 3 e 4: Lotto 3 — Comune di Casazza, tratto Entratico-Casazza; Lotto 4 — Comune di Spinone al Lago, tratto Casazza-Spinone al Lago.
Lombardia — S.S. 469 'Sebina Occidentale' — Realizzazione della nuova derivante alla S.S. 469 da Capriolo a Paratico e Sarnico, nell'ambito del completamento della riqualificazione della Sebina Occidentale.
Lombardia — S.S. 671 'della Val Seriana' — Realizzazione variante all'abitato di Ponte Nossa nell'ambito del completamento della gestione ed efficientamento del traffico urbano";
b) all'allegato 4 è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Lombardia — Linea Milano-Venezia. Tratta Pioltello-Treviglio. Scavalco PM-Bivio Adda — J84J23000100008"";
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: "entro il 30 settembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2026".
3-ter. Ai fini della realizzazione, su iniziativa di soggetti privati, di un impianto raccordato strumentale alla connessione ferroviaria del polo industriale di Gazoldo degli Ippoliti e del relativo binario di allaccio alla rete ferroviaria nazionale, la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli Enti territoriali interessati, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli Enti territoriali interessati in ordine alla localizzazione dell'opera ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
3-quater. L'impianto raccordato, il binario di allaccio e le ulteriori opere realizzate restano di proprietà del soggetto privato di cui al comma 3-ter. Gli oneri relativi alla progettazione delle opere, all'acquisizione delle aree, alle procedure espropriative nonché alla realizzazione, alla gestione, all'esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere medesime e ogni altro onere connesso alla realizzazione e all'utilizzo dell'infrastruttura sono integralmente a carico del soggetto privato di cui al medesimo comma 3-ter".
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Articolo 1-bis (Sospensione temporanea del recupero dell'anticipazione nei contratti di lavori pubblici) — 1. Per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell'area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere, su richiesta dell'appaltatore, il recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza".
All'articolo 2:
al comma 3, le parole: "Agli oneri derivanti dall'attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "All'attuazione".
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
"Articolo 2-bis (Disposizioni urgenti per il rimpatrio delle materie nucleari fissili del convertitore "Enriched URAnium COnverter Source — EuRacOS" detenuto dall'università degli studi di Pavia) — 1. La realizzazione delle attività finalizzate al rimpatrio negli Stati Uniti d'America delle materie nucleari fissili speciali del convertitore "Enriched URAnium COnverter Source — EuRacOS", detenuto dall'università degli studi di Pavia e depositato presso il Laboratorio energia nucleare applicata, è affidata alla società Sogin Spa.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, per quanto di competenza dello Stato italiano, è autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'università e della ricerca e acquisito il parere dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, previa presentazione, da parte della società Sogin Spa, di un apposito piano attuativo e dei relativi impegni finanziari.
3. Allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziate per il finanziamento degli oneri nucleari, di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113" sono sostituite dalle seguenti: "relativo all'impianto per la produzione di preridotto — direct reduced iron, di cui all'articolo 1, comma 1-quater, periodi dal sesto al decimo, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5", le parole: "convertito con modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "convertito, con modificazioni,", le parole: "normativa Ue" sono sostituite dalle seguenti: "normativa dell'Unione europea" e dopo le parole: "e fermi" è inserita la seguente: "restando".
All'articolo 4:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Ai fini del mantenimento degli obiettivi conseguiti e già rendicontati all'Unione europea nell'ambito della linea progettuale "Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo", Misura M1C3, Investimento 4.2.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e nel limite delle risorse assegnate al medesimo investimento, il Ministero del turismo è autorizzato a svolgere gli adempimenti istruttori necessari per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie anche successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
1-ter. È autorizzata la spesa complessiva di 2,5 milioni di euro, in ragione di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, per la concessione di un contributo al Comune di Tropea finalizzato alla realizzazione di un ascensore destinato al collegamento tra il centro storico e il lungomare, anche al fine di sostenere la valorizzazione turistica delle aree interessate, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2028. In caso di revoca ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
All'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Consiglio dei ministri" è inserito il seguente segno di interpunzione: ",";
al comma 2:
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e le autorizzazioni integrate ambientali di cui al Titolo III-bis della medesima Parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006";
al quinto periodo, dopo le parole: "misure di prevenzione" è inserito il seguente segno di interpunzione: ",";
al settimo periodo, dopo la parola: "Fermo" è inserita la seguente: "restando".
All'articolo 6:
al comma 1, primo periodo, la parola: "supportare" è sostituita dalla seguente: "sostenere";
al comma 2:
al primo periodo, le parole: "Al medesimo fine e" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di sostenere le attività agricole durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore," e dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "del presente articolo";
al secondo periodo, le parole: "delle 181 giornate" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno 181 giornate".
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "la società" sono inserite le seguenti: ""Giubileo 2025",", dopo le parole: "dal comma 2" sono inserite le seguenti: "del presente articolo" e dopo le parole: "n. 165" è inserito il seguente segno di interpunzione: ",";
al comma 2:
al primo periodo, le parole:
"costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021" sono sostituite dalle seguenti: ""Giubileo 2025"";
al secondo periodo, dopo le parole: "anni 2027 e 2028" è inserito il seguente segno di interpunzione: ",".
Nel Capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
"Articolo 7-bis (Progettazione e autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'acquedotto della Romagna) — 1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, è autorizzato, in via straordinaria e urgente, a procedere, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale, alla progettazione e all'autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'acquedotto della Romagna attraverso il prolungamento della galleria di gronda a servizio della diga di Ridracoli fino al fiume Rabbi e attraverso la rifunzionalizzazione della capacità di invaso del lago di Quarto, al fine di mitigare i gravi effetti dei cambiamenti climatici sul livello di servizio dell'approvvigionamento idropotabile. Gli interventi di cui al presente articolo rivestono carattere emergenziale e di rilevanza strategica per la sicurezza idrica del territorio. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario stipula con l'Ente di governo dell'ambito competente e con il gestore unico delle fonti idropotabili della Romagna un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il coordinamento delle modalità di attuazione delle opere finanziate, approvate dal Consiglio d'ambito nel programma degli interventi del piano operativo degli interventi (POI) 2024-2029 e riconosciute ai sensi del metodo tariffario idrico vigente e nei limiti delle risorse ivi previste.
Articolo 7-ter (Disposizioni urgenti per la realizzazione del nuovo policlinico universitario Umberto I di Roma) — 1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il trasferimento di cui al comma 1, primo periodo, è funzionale alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana a carattere strategico. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente pro tempore della Regione Lazio è nominato Commissario straordinario, con il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per l'approvazione del progetto, anche ai fini delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, per la localizzazione del medesimo nonché per la realizzazione del nuovo 'Policlinico Umberto I'. Il Commissario straordinario resta in carica fino al completamento degli interventi di cui al primo periodo del presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2030.
1-ter. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario può provvedere mediante ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale. Il Commissario straordinario invia ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute una relazione sulle attività commissariali e sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi in corso di realizzazione.
1-quater. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 1-ter, gli atti amministrativi necessari alla localizzazione e all'approvazione dei progetti nonché alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis sono adottati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma di interventi e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario, all'esito di apposita Conferenza di servizi, convocata dal medesimo Commissario straordinario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-quinquies della citata legge n. 241 del 1990, per il caso di determinazione positiva della Conferenza, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un'amministrazione pubblica che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento, il Commissario straordinario, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-quinquies. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1-quater sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati. L'autorizzazione unica ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli interventi, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, producendo altresì gli effetti di cui all'articolo 38, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1-sexies. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, per le procedure di gara relative alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis si applicano le seguenti disposizioni:
a) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del Codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;
b) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipulazione contrattuale, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipulazione del contratto, con applicazione degli articoli 50, comma 6, e 99, comma 3-bis, del Codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei casi di mancata stipulazione ovvero di accertamento dell'assenza dei requisiti;
c) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
1-septies. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture della Regione Lazio. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di esperti, operanti a titolo gratuito, nominati per la durata dell'incarico commissariale, nel numero massimo di cinque unità. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati"".
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: "all'articolo 12" e dopo le parole: "all'articolo 9" sono inserite le seguenti: "del presente decreto";
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: "comma 4" e dopo le parole: "n. 113" è inserito il seguente segno di interpunzione: ",", le parole: "economico patrimoniale" sono sostituite dalla seguente: "economico-patrimoniale" e dopo le parole: "all'articolo 9" sono inserite le seguenti: "del presente decreto";
al terzo periodo, le parole: "regolamenti europei" sono sostituite dalle seguenti: "regolamenti dell'Unione europea";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale si adeguano ai principi di cui al presente capo con le modalità e nei tempi da essi definiti nell'ambito dell'autonomia loro costituzionalmente riconosciuta";
al comma 4:
al primo periodo, le parole: "economico patrimoniale", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: "economico-patrimoniale";
al secondo periodo, dopo le parole: "delle finanze" e dopo le parole: "della salute" è inserito il seguente segno di interpunzione: ",";
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e degli articoli da 9 a 12, presso il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito un ufficio dirigenziale di livello generale, denominato "Servizio centrale per la contabilità accrual", con compiti di coordinamento e di indirizzo delle amministrazioni pubbliche tenute all'adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico basato sul principio accrual e coinvolte nel raggiungimento dell'obiettivo connesso alla riforma 1.15 del Pnrr. Il Servizio è responsabile della gestione del sistema di monitoraggio e di analisi dei dati relativi agli effetti dell'applicazione del predetto principio nonché di specifiche attività progettuali in materia di finanza pubblica. Il Servizio è coordinato dal dirigente di livello generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed è articolato in quattro uffici dirigenziali di livello non generale, con corrispondente riduzione di quattro posizioni di livello dirigenziale non generale assegnate al predetto Dipartimento per le verifiche amministrativo-contabili extragerarchiche, di cui tre per le verifiche di normale complessità e una per le verifiche di particolare complessità e rilevanza. Al fine di garantire l'immediato funzionamento del Servizio, nelle more dell'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, gli incarichi dirigenziali del Servizio medesimo possono essere conferiti prima dell'adozione del citato regolamento purché siano conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e siano coerenti con le disposizioni del presente comma. Per le finalità di cui al quarto periodo, il Direttore generale del Servizio può avvalersi del supporto del Servizio studi dipartimentale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato";
la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sistema di contabilità economico-patrimoniale unico".
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: "economico patrimoniale" sono sostituite dalla seguente: "economico-patrimoniale" e dopo le parole: "comma 14" nonché dopo le parole: "29 dicembre 2021" è inserito il seguente segno di interpunzione: ",";
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "modifiche e" sono inserite le seguenti: "i successivi";
al comma 4:
al primo periodo, le parole: "economico patrimoniale" sono sostituite dalla seguente: "economico-patrimoniale";
al secondo periodo, la parola: "contabile" è soppressa;
al terzo periodo, la parola: "fra" è sostituita dalla seguente: "tra";
alla rubrica, le parole: "economico patrimoniale" sono sostituite dalla seguente: "economico-patrimoniale".
All'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: "magazzino, ed" sono sostituite dalle seguenti: "magazzino ed";
alla lettera b), le parole: "economico patrimoniale" sono sostituite dalla seguente: "economico-patrimoniale";
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernenti l'obbligo di garantire l'interoperabilità con le banche dati e i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze";
alla rubrica, le parole: "economico patrimoniale" sono sostituite dalla seguente: "economico-patrimoniale".
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: ", del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)" sono sostituite dalle seguenti: "del Pnrr" e le parole: "economico patrimoniale" sono sostituite dalla seguente: "economico-patrimoniale".
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: "economico patrimoniale" sono sostituite dalla seguente: "economico-patrimoniale";
al comma 2, le parole: "delle elaborazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'elaborazione" e le parole: "bilancio cui" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio di cui";
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Ministeri di riferimento" sono inserite le seguenti: ", sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti" e le parole: "economico patrimoniale" sono sostituite dalla seguente: "economico-patrimoniale";
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole: "di cui al comma 3" sono inserite le seguenti: "del presente articolo" e le parole: "contabile degli Enti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "degli Enti territoriali, sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti";
alla lettera a), le parole: "collocazione geografica" sono sostituite dalle seguenti: "collocazione e condizione geografica";
alla lettera c), le parole: "economico patrimoniale" sono sostituite dalla seguente: "economico-patrimoniale";
alla rubrica, le parole: "economico patrimoniale" sono sostituite dalla seguente: "economico-patrimoniale".
All'articolo 13:
al comma 2, dopo le parole: "cinque giorni dalla" sono inserite le seguenti: "data di".
Nel Capo II, dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:
"Articolo 13-bis (Misure urgenti per il potenziamento degli strumenti finanziari del Pnrr) — 1. Per effetto della proposta di riprogrammazione del Pnrr, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti del Pnrr è così integrata:
a) euro 576.292.200,62 a favore dell'Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 4, del Pnrr "Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche", di cui all'articolo 24 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;
b) euro 246.000.000 a favore dell'Investimento 1.2. della Missione 2, Componente 2, del Pnrr "Promozione rinnovabili per le Comunità energetiche e l'autoconsumo", di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;
c) euro 31.651.988,92 a favore dell'Investimento 16 della Missione 7 del Pnrr "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinovabili nelle PMI", come disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024;
d) euro 200.000.000 a favore dell'Investimento 17 della Missione 7 del Pnrr "Strumento finanziario per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)", di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 1 mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i rispettivi soggetti attuatori possono procedere agli adempimenti di competenza, propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, e conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere agli adempimenti di competenza. In caso di mancata approvazione della decisione dell'Unione europea di riprogrammazione del Pnrr o di modifica della proposta presentata dall'Italia, le amministrazioni titolari delle misure adottano i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono trasferite al gestore dei servizi energetici — Gse Spa, in qualità di soggetto attuatore dell'Investimento 17 della Missione 7 del Pnrr, ai sensi dell'articolo 1, comma 513, lettera d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le risorse attribuite alla società Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi del medesimo comma 513, lettera e), per la gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La società Cassa depositi e prestiti Spa effettua il trasferimento delle risorse di cui al primo periodo in favore del gestore dei servizi energetici — Gse Spa entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.
4. Le risorse di cui al comma 1 non determinano in nessun caso il riconoscimento, in favore dei soggetti attuatori degli investimenti, di ulteriori compensi per lo svolgimento delle loro attività.
5. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi degli investimenti di cui al comma 1, nelle more della stipulazione o dell'aggiornamento degli atti e delle convenzioni che regolano i rapporti tra le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i soggetti attuatori degli stessi e della loro registrazione da parte degli organi di controllo, i soggetti attuatori sono autorizzati ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di ammissione a finanziamento e di concessione delle agevolazioni, comunque denominati. I provvedimenti adottati ai sensi del primo periodo costituiscono impegni giuridicamente vincolanti ai fini del Pnrr e sono immediatamente esecutivi. Ai fini della registrazione degli atti e delle convenzioni di cui al primo periodo del presente comma da parte degli organi di controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.
6. All'articolo 1, comma 774, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le risorse destinate alle iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".
7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, dalle misure del Pnrr complessivamente definanziate per effetto della proposta di riprogrammazione presentata alla Commissione europea non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività amministrative necessarie all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 13-ter (Modifiche al Codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184) — 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Milestone M1C2-14-ter della riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del Pnrr, al Codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tra cui la pubblicazione di verbali sintetici dei lavori";
b) all'articolo 21:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "capacità di programmazione" è inserita la seguente: ", razionalizzazione" e dopo le parole: "gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante," sono inserite le seguenti: "avente ad oggetto anche le loro eventuali duplicazioni o sovrapposizioni,";
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche attraverso il sistema Incentivi Italia con tempi coerenti con la programmazione di bilancio";
3) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche al fine della loro razionalizzazione";
4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella relazione illustrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è contenuta un'apposita sezione dedicata allo stato di attuazione della riforma degli incentivi, anche con riferimento agli esiti delle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post di cui al presente articolo nonché alle eventuali duplicazioni o sovrapposizioni riscontrate e agli interventi di razionalizzazione promossi".
Articolo 13-quater (Attività di controllo e di rendicontazione degli investimenti del Pnrr di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito) — 1. Al fine di consentire la conclusione delle attività di controllo e di rendicontazione degli investimenti del Pnrr di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere individuati ulteriori interventi, avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020, coerenti con le finalità e con gli obiettivi del medesimo Pnrr e idonei a concorrere al raggiungimento dei relativi target. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 13-quinquies (Disposizioni in materia di sostegno all'attuazione dei programmi di spesa e degli interventi del Pnrr di titolarità del Ministero della cultura). — 1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "Al fine di" sono inserite le seguenti: "sostenere la realizzazione dei programmi di spesa nazionali e dell'Unione europea del Ministero della cultura nell'intero territorio nazionale, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico 'Grandi Progetti beni culturalì e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di", le parole: "fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2029" e le parole: "dal 2024 al 2026" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2024 al 2029";
b) al quinto periodo, dopo le parole: "e svolge" sono inserite le seguenti: ", con la Struttura di supporto e, limitatamente agli interventi riguardanti il sito UNESCO di cui al primo periodo, con l'Unità 'Grande Pompeì,".
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Agli esperti di cui al presente comma possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del progetto".
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Articolo 13-sexies (Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della cultura) — 1. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales — Arte lavoro e servizi Spa, anche oltre il termine del 31 dicembre 2026, previsto dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, comunque, fino al 31 dicembre 2029, per le attività di supporto alla rendicontazione e chiusura tecnico-amministrativa e contabile degli interventi previsti nel Pnrr. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales — Arte lavoro e servizi Spa è assegnato un contributo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Articolo 13-septies (Ulteriori disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il Pnrr) — 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
2. All'articolo 20, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2029, fermo restando, per i relativi contratti, il limite della durata complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi".
3. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può essere integrata di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Agli incarichi conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma 2, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Articolo 13-octies (Adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015) — 1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre le prime, sono prorogati di un anno, rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno, rispettivamente:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c);
c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza degli impianti, gli Enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 presentano al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine ultimo di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1, lettera b), entro il 31 dicembre 2026".
All'articolo 14:
al comma 1, lettera a), le parole: ", è aggiunto" sono sostituite dalle seguenti: "é inserito".
All'articolo 15:
al comma 1, dopo le parole: "articolo 5" sono inserite le seguenti: ", comma 1,";
al comma 2, le parole: "euro 61,2 milioni di euro per il 2026" sono sostituite dalle seguenti: "61,25 milioni di euro per l'anno 2026".
Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
"Articolo 15-bis (Disposizioni urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse delle politiche di coesione) — 1. Al fine di conseguire gli obiettivi in materia di coesione territoriale previsti dal Pnrr:
a) l'articolo 24-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è abrogato;
b) il comma 3 dell'articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è abrogato.
2. Le risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo restano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per essere impiegate, nel rispetto dei limiti di cassa di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 178, della medesima legge n. 178 del 2020.
3. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "a 610 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "a 660 milioni di euro per l'anno 2026, a 650 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028".
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 110 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, destinate al finanziamento di programmi e interventi complementari alla programmazione europea 2021-2027, derivanti dal cofinanziamento nazionale imputato al Programma nazionale Fesf Fse+ "Capacità per la coesione 2021-2027", approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, come modificata con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2024) 6561 del 12 settembre 2024, resesi disponibili per effetto dell'applicazione di un tasso di cofinanziamento inferiore al valore massimo di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022. Le risorse di cui alla presente lettera sono utilizzate nel rispetto del principio di riequilibrio territoriale previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche in considerazione di quanto previsto dai commi 2 e 5, lettera b), del presente articolo.
5. All'articolo 28 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera b-ter), il segno di interpunzione: "." è sostituito dal seguente: ";";
2) dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:
"b-quater) della somma complessiva di 20 milioni di euro, per l'istituzione del polo per l'industria culturale e creativa, nell'ambito del programma di interventi connesso alla designazione della Città di Matera quale 'capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026'";
b) al comma 5, le parole: "la somma di 27,6 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "la somma di euro 67.957.899"".