Dm Ambiente 8 settembre 2026, n. 291
Misure per il contrasto del fenomeno della saturazione virtuale della rete elettrica - Attuazione Dl 20 febbraio 2026, n. 21
Ultima versione coordinata con modifiche al 10/09/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase)
Dm 8 settembre 2026, n. 291
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'8 settembre 2026)
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante "Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/Ce, 2009/73/Ce e 2008/92/Ce relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/Ce e 2003/55/Ce", ed in particolare l'articolo 38-ter che disciplina gli accordi di connessione flessibili;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, così come modificato dal decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3 recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (Ue) 2018/2001 e (Ue) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione";
Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", ed in particolare l'articolo 9 che reca disposizioni in materia di infrastrutture di rete elettrica;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", così come integrato e corretto da decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9;
Visto il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, recante "Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico", ed in particolare l'articolo 7 che prevede misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili;
Visto l'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, così come introdotto dall'articolo 7, comma 3 del citato decreto-legge n. 21 del 2026, che introduce una nuova disciplina delle soluzioni di connessione alla rete elettrica, per gli impianti a fonti rinnovabili e da impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore;
Visto l'articolo 7, comma 1 del citato decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, il quale dispone che Terna Spa pubblichi e aggiorni trimestralmente la capacità massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, che può essere integrata in ciascuna porzione della rete elettrica di trasmissione nazionale, tenendo conto dei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione e delle opere di rete, nonché delle richieste di connessione e dell'entrata in esercizio dei medesimi impianti e sulla base di quanto stabilito con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera);
Visto l'articolo 7, commi 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2026 che prevede l'emanazione del citato decreto, con il quale stabilire i criteri, anche funzionali, e le modalità operative a cui Terna si attiene per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del medesimo articolo 7, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, assicurando che la capacità di rete sia dimensionata coerentemente con gli obiettivi del Pnrr e del Pniec, nonché con quelli di politica energetica nazionale ed europea e nel rispetto dell'obiettivo generale di massimizzazione della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
Vista deliberazione ARG/elt 99/08 di adozione del Testo unico della connessioni attive (Tica) – Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, ARG/elt 205/08, ARG/elt 130/09, ARG/elt 125/10, ARG/elt 51/11, ARG/elt 148/11, ARG/elt 187/11, 226/2012/R/eel, 328/2012/R/eel, 578/2013/R/eel, 574/2014/R/eel, 400/2015/R/eel, 558/2015/R/eel, 424/2016/R/eel, 581/2017/R/eel, 564/2018/R/eel, 592/2018/R/eel, 66/2020/R/eel, 315/2020/R/eel, 128/2022/R/efr, 674/2022/R/efr, 296/2023/R/eel e 361/2023/R/eel, e ss.mm. e ii.;
Visto il parere n. 300/2026/eel dell'Arera, reso il 6 agosto 2026;
Considerato opportuno accogliere le richieste espresse dall'Arera relative agli articoli 3 e 6;
Considerato opportuno accogliere parzialmente le richieste di Arera relative a:
a) l'articolo 4, ad esclusione della parte in cui Arera raccomanda di inserire "disposizioni più esplicite e quantitativamente determinate (rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera e)) funzionali a definire quando e come Terna debba intervenire al fine di adeguare l'offerta inserendo nuove sezioni o stazioni di connessione alla Rtn in presenza di un livello avanzato di saturazione reale di una o più stazioni o sezioni", in quanto tale previsione è già presente alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, che impone a Terna di includere nuove sezioni o stazioni in Offerta laddove vi sia una saturazione reale della capacità resa disponibile nella microzona;
b) l'articolo 9, circa l'utilizzo immediato dello Sportello unico per le energie rinnovabili (Suer), in quanto è tutt'ora in corso l'interoperabilità della piattaforma unica digitale con tutte le amministrazioni (regioni, comuni ed enti delegati) rispetto alle informazioni utili per l'assegnazione definitiva della capacità di connessione. Invece, l'ulteriore proposta di prevedere che Terna acquisisca le informazioni utili per l'assegnazione definitiva di capacità tramite il responsabile del procedimento autorizzativo non si ritiene attuabile, in quanto comporterebbe un aggravio delle attività amministrative in capo alle amministrazioni procedenti;
Ritenuto non opportuno accogliere le proposte di Arera relative a:
a) l'articolo 8, commi 4 e 7, in quanto tali disposizioni sottendono alla necessità di armonizzare la disciplina dei regimi amministrativi, come individuati dall'articolo 6 dal decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 e s.m.i., con le misure per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili introdotte dall'articolo 7 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 e s.m.i.;
b) articolo 8 comma 8, in quanto tale disposizione richiama in via generale le disposizioni della normativa primaria in materia di connessioni provvisorie
decreta
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, definisce i criteri, anche funzionali, e le modalità operative a cui la società Terna si attiene per la definizione e il relativo aggiornamento della capacità massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore (di seguito: impianti Fer e accumuli), che può essere integrata in ciascuna porzione della rete elettrica di trasmissione nazionale (di seguito: Rtn), ai sensi del medesimo articolo 7.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) Attestazione della soluzione di connessione: documento, rilasciato da Terna al richiedente, che attesta la soluzione di connessione individuata in esito alla procedura di Open season, secondo le modalità stabilite nei provvedimenti adottati dall'Arera ai sensi dell'articolo 10bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Tale attestazione non costituisce una assegnazione definitiva della capacità e del punto di connessione;
b) Benestare o validazione tecnica delle opere di utenza per la connessione: comunicazione con cui Terna attesta la conformità degli elaborati tecnici delle opere di utenza per la connessione, limitatamente all'interfaccia con l'impianto di rete per la connessione, secondo le modalità stabilite nei provvedimenti adottati dall'Arera ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Tale comunicazione costituisce anche parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione ai sensi dell'articolo 9, comma 9-undecies del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, e accettazione della soluzione di connessione ai fini dell'articolo 10-bis, comma 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;
c) Benestare o validazione tecnica del Piano Tecnico delle Opere Rtn: comunicazione con cui Terna attesta la conformità tecnica del Piano Tecnico delle Opere Rtn presentato dal richiedente;
d) Capacità massima addizionale microzonale: potenza in immissione addizionale da impianti Fer e da accumuli accoglibile in ciascuna Microzona, calcolata come somma della potenza in immissione addizionale accoglibile su tutte le stazioni afferenti alla Microzona incluse nell'Offerta;
e) Microzona: porzione della Rtn all'interno delle zone di mercato di dimensione regionale o sub-regionale, che consente di rappresentare in modo efficace i principali vincoli tecnici sia fisici che operativi legati al trasporto intrazonale dell'energia elettrica;
f) Offerta: insieme delle soluzioni tecniche minime per la connessione rese disponibili da Terna nell'ambito dell'Open season, caratterizzata da un insieme di punti di connessione alla Rtn appartenenti alle diverse stazioni elettriche, ciascuno caratterizzato dal relativo stato progettuale, autorizzativo e realizzativo, nonché dalla massima capacità addizionale accoglibile, definita per stazione elettrica, sezione e stallo. Il punto di connessione ai fini dell'Offerta è il confine tra la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione dell'utente come descritto dall'articolo 1 punto 1 lettera ee) del Testo integrato delle connessioni attive e può essere parte di:
1. uno stallo: costituisce il punto fisico di collegamento tra l'impianto dell'utente e la rete nazionale. Può essere realizzato in diverse modalità costruttive in base al livello di tensione. Un singolo stallo può connettere più utenti attraverso condivisione degli impianti di utenza;
2. una Sezione: è una porzione di una stazione elettrica costituita da uno o più stalli, localizzati all'interno di una stessa stazione, aventi il medesimo livello di tensione;
3. una Stazione: è costituita da una o più sezioni, anche con livelli di tensione diversi, localizzate nel medesimo sito;
g) Open season: procedura trasparente e non discriminatoria ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, tramite la quale i richiedenti optano per ciascuna richiesta di connessione, una soluzione tecnica minima per la connessione alla Rtn tra quelle che costituiscono l'Offerta e al termine della quale Terna rilascia l'attestazione;
h) Portale "Terra": portale di cui all'articolo 9, comma 1 lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;
l) Riserva della capacità di rete: comunicazione di Terna al richiedente, che costituisce l'assegnazione definitiva della potenza in immissione e del punto di connessione con conseguente sottrazione dalla Capacità massima addizionale microzonale dall'Offerta, fatto salvo che non si verifichino le condizioni di decadenza previste all'articolo 10-bis, comma 7 secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
Articolo 3
Criteri e modalità per la definizione delle microzone della Rtn
1. Terna individua le Microzone tenendo conto:
a. degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché di quelli di politica energetica europea, nazionale e regionale, e nel rispetto dell'obiettivo generale di massimizzazione della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b. dell'offerta e della domanda di energia elettrica esistenti e previste, in coerenza con gli scenari evolutivi del sistema elettrico nazionale;
c. delle opere e degli interventi di sviluppo già pianificati da Terna nei Piani di Sviluppo della Rtn approvati e la cui realizzazione sia prevista entro cinque anni dalla definizione o aggiornamento delle Microzone in linea con gli obiettivi di sviluppo del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima;
d. delle previsioni della nuova capacità degli impianti di generazione da fonti rinnovabili effettuate dai gestori del sistema di distribuzione sulle reti di propria competenza;
e. nonché di quanto disposto dai successivi commi 2 e 3.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e sulla base dei criteri previsti al comma 1 del presente articolo e all'articolo 4, Terna trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una proposta di metodologia per la individuazione delle Microzone. Entro 30 giorni dalla ricezione della metodologia, il Ministero può richiedere chiarimenti o integrazioni. A seguito dell'approvazione ministeriale della metodologia di individuazione delle Microzone, Terna procede con la pubblicazione delle stesse entro un termine di 15 giorni.
3. Al fine di assicurarne la piena coerenza con l'evoluzione nel tempo del sistema elettrico, la metodologia di cui al comma 2 e/o il perimetro e la numerosità delle conseguenti Microzone sono soggette ad un aggiornamento almeno biennale, nel rispetto di quanto disciplinato dal presente articolo e tenuto conto dei criteri individuati da Arera.
Articolo 4
Criteri per la definizione della capacità massima addizionale microzonale della Rtn e dell'Offerta
1. Terna, nel definire i punti di connessione in ciascuna Microzona e la Capacità massima accoglibile microzonale, è tenuta a:
a. garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;
b. rendere disponibile una capacità di connessione complessiva pari almeno al 150% degli obiettivi di potenza al 2030 individuati nella Tabella 1 dell'Allegato C-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, e dei successivi e relativi aggiornamenti, ridotta della capacità addizionale che si prevede venga connessa sulle reti di distribuzione in accordo con gli scenari evolutivi del sistema elettrico e perseguendo l'obiettivo di massimizzare l'utilizzo delle infrastrutture esistenti;
c. minimizzare i costi di realizzazione delle opere della Rtn associate alle diverse soluzioni di connessione;
d. favorire, nel definire l'Offerta, il contenimento delle distanze tra i punti di connessione alla Rtn previsti nell'Offerta e gli impianti Fer e accumuli, sulla base della localizzazione fornita dai richiedenti la connessione;
e. tenere conto anche del livello di saturazione delle soluzioni di connessione e della relativa capacità addizionale residua progressivamente aggiornata per effetto dell'avvenuta assegnazione definitiva di capacità ai sensi del successivo articolo 9.
2. Terna, all'interno del Piano di Sviluppo, pianifica interventi volti ad aumentare la capacità di scambio tra le Microzone e tra le zone di mercato con l'obiettivo di garantire, a regime, una adeguata capacità di scambio tra Microzone e tra zone di mercato. Nel definire la Capacità massima addizionale microzonale Terna tiene conto degli interventi di sviluppo di cui al primo periodo del presente comma.
3. Terna tiene altresì conto delle opere Rtn previste come opere connesse di progetti di impianti Fer e accumuli che siano oggetto di un provvedimento di esenzione dalla VIA o di un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale o di un parere positivo di compatibilità ambientale e per i quali i richiedenti abbiano fatto comunicazione a Terna ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del presente decreto, purché le stesse siano state valutate positivamente sulla loro fattibilità localizzativa.
4. Terna provvede altresì ad aggiornare almeno trimestralmente la capacità massima addizionale determinata ai sensi del presente decreto, tenendo conto dei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti Fer e accumuli, delle opere di rete, delle richieste di connessione, nonché dell'entrata in esercizio dei medesimi impianti.
Articolo 5
Modalità operative per la pubblicazione dell'Offerta
1. Terna, almeno trenta giorni prima dell'apertura dell'Open season, pubblica la Capacità massima addizionale microzonale e l'Offerta, dando evidenza, per ciascun punto di connessione:
a) della capacità di connessione disponibile, anche parzialmente, in assenza di ulteriori opere di rete e della relativa capacità disponibile;
b) della capacità di connessione disponibile, anche parzialmente, a seguito della realizzazione — da parte di Terna — di nuove opere di rete e della relativa capacità che sarà resa disponibile a seguito della realizzazione di tali opere. Per ciascuna di tali opere, Terna fornisce anche un'indicazione sullo stato di avanzamento progettuale, autorizzativo e realizzativo;
c) degli ulteriori elementi individuati dall'Arera nell'ambito dei propri provvedimenti.
2. Al fine di massimizzare la Capacità massima addizionale resa disponibile ai sensi del comma 1 lettera a), Terna effettua le proprie valutazioni tenendo conto anche della possibilità di dispacciamento in riduzione della produzione degli impianti Fer per la risoluzione dei vincoli al trasporto di energia tra microzone e tra zone di offerta.
3. Terna rende disponibile sul Portale Terra la localizzazione, comprensiva dell'occupazione territoriale reale e prospettica, di tutti i punti di connessione alla Rtn e delle relative infrastrutture necessarie incluse nell'Offerta.
4. Terna, entro il termine di cui al comma 1, pubblica i dati relativi alle richieste di connessione alla Rtn, fornendo, per ciascuna richiesta, almeno le seguenti informazioni: a) società titolare della richiesta di connessione;
b) tipologia di impianto;
c) potenza in immissione richiesta;
d) potenza in prelievo richiesta;
e) localizzazione dell'impianto Fer o accumulo;
f) l'eventuale soluzione o attestazione della soluzione di connessione alla Rtn già rilasciata;
g) ove disponibili, informazioni sullo stato dell'iter autorizzativo o abilitativo.
5. Terna rende disponibile, tramite il Portale Terra, la lista degli interventi di cui al comma 1, lettera b) in corso di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10-bis, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, con l'indicazione delle richieste di connessione ad essi afferenti e della relativa potenza in immissione.
Articolo 6
Modalità operative per la selezione delle soluzioni tecniche per la connessione
1. Terna rende disponibile l'offerta nell'ambito della procedura di Open season tramite il Portale Terra, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, garantendo la tracciabilità delle attività svolte e l'aggiornamento delle informazioni rese disponibili ai richiedenti. Terna assicura altresì che l'aggiornamento delle informazioni pubblicate avvenga con la periodicità prevista dall'articolo 5, comma 1.
2. Fermo restando le regole operative stabilite da Arera, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le Open season si svolgono con cadenza almeno trimestrale.
3. Il rilascio delle soluzioni tecniche minime per la connessione nell'ambito dell'Open season può avvenire anche in eccesso rispetto alla capacità massima addizionale o ai punti di connessione disponibili, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti dell'Arera. Resta ferma la distinzione tra Attestazione della soluzione di connessione e la Riserva della capacità di rete, disciplinata dai successivi articoli.
Articolo 7
Disciplina per l'attestazione della soluzione di connessione selezionata in Open season
1. Terna, in esito all'Open season e secondo le modalità stabilite nei provvedimenti adottati dall'Arera ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, rilascia ai richiedenti l'attestazione della soluzione di connessione selezionata, tramite il Portale Terra.
2. L'attestazione della soluzione di connessione costituisce elemento idoneo per l'avvio delle istanze autorizzative ai fini dell'applicabilità dell'articolo 9, comma 9-undecies del decretolegge 9 dicembre 2023, n.181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
Articolo 8
Modalità di rilascio del Benestare per le opere di utenza per la connessione
1. Limitatamente alle Attestazioni che prevedono opere di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a), Terna rilascia il Benestare per le opere di utenza per la connessione secondo le modalità stabilite nei provvedimenti adottati dall'Arera ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
2. Limitatamente alle Attestazioni che prevedono opere di cui all'articolo 5, comma 1 lettera b), per le quali trova applicazione l'articolo 10-bis, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, Terna rilascia il Benestare per le opere di utenza per la connessione dopo aver ottenuto i titoli autorizzativi e abilitativi necessari per la costruzione e l'esercizio delle opere Rtn previste nella soluzione di connessione, al fine di garantire una coerenza nei processi amministrativi. Le modalità per il rilascio del Benestare vengono stabilite nei provvedimenti adottati dall'Arera ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
3. I termini per la presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n.190, iniziano a decorrere dal rilascio del Benestare o validazione tecnica delle opere di utenza per la connessione.
4. Laddove, a seguito dell'assegnazione definitiva della Riserva della capacità di rete, la capacità di connessione su uno o più punti di connessione dell'Offerta risulti saturata, Terna comunica ai soggetti in possesso di una Attestazione della soluzione di connessione su tale punto di connessione e che non hanno ottenuto l'assegnazione definitiva:
a) l'avvenuta saturazione dei punti di connessione e della capacità disponibile;
b) la perdita di efficacia dell'Attestazione della soluzione di connessione;
c) la lista degli ulteriori interventi sulla Rtn che dovranno essere realizzati per consentire il mantenimento della soluzione di connessione nel medesimo Punto di connessione e, a seguito dell'acquisizione da parte del richiedente del titolo autorizzativo o abilitativo, la connessione definitiva dell'impianto alla Rtn;
d) in alternativa al punto c), e per ragioni di fattibilità tecnica, l'Attestazione di una nuova soluzione di connessione alternativa, compatibile con i criteri tecnici di connessione alla Rtn e con la disponibilità di capacità e di punti di connessione, individuata secondo un criterio di prossimità alla localizzazione dell'impianto, fermo restando la facoltà per il richiedente di partecipare alla successiva Open season secondo le modalità stabilite dai provvedimenti adottati dall'Arera.
5. Terna invia la comunicazione di cui al comma 4 anche alle amministrazioni procedenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
6. Qualora la comunicazione dell'avvenuta saturazione di cui al comma 4 venga rivolta ad un impianto per il quale risulti pendente un procedimento abilitativo o autorizzativo, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 10-bis, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, con conseguente sospensione del procedimento per il tempo necessario all'adeguamento della soluzione di connessione.
7. Nei casi in cui la connessione di impianti Fer e accumuli richieda la realizzazione — da parte di Terna — di nuove infrastrutture Rtn come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), la connessione definitiva dei medesimi impianti è subordinata alla realizzazione delle medesime infrastrutture.
8. Terna, verificata la fattibilità tecnica e il rispetto dei criteri di sicurezza di esercizio e di qualità del servizio della Rtn, rilascia soluzioni di connessione provvisorie e/o transitorie in favore di impianti Fer e accumuli, dotati di un titolo autorizzativo o abilitativo valido, secondo le modalità stabilite dall'Arera.
Articolo 9
Criteri per l'assegnazione definitiva della capacità di connessione
1. L'attestazione della soluzione di connessione, di cui al precedente articolo 7, dà luogo alla Riserva della capacità di rete all'atto della comunicazione del richiedente a Terna dell'avvenuto conseguimento del titolo abilitativo o dell'autorizzazione unica rilasciati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ovvero dell'espletamento di tutti gli adempimenti previsti ai fini dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. Terna nel riservare la capacità, segue il criterio cronologico della data di pubblicazione delle autorizzazioni o dei titoli abilitativi. La data è comunicata a Terna dai titolari il giorno successivo la pubblicazione. Nei casi di impianti realizzati ai sensi del citato articolo 7, la comunicazione deve avvenire entro 3 giorni lavorativi dall'inizio lavori. La mancata comunicazione nei termini indicati al precedente periodo può comportare l'applicazione da parte di Terna di quanto previsto all'articolo 8, comma 4.
2. Al fine di consentire un adeguato monitoraggio della disponibilità di capacità per ciascuna soluzione di connessione, i richiedenti devono comunicare a Terna, contestualmente alla presentazione dell'istanza di avvio del procedimento autorizzativo o abilitativo o all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti ai fini dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le indicazioni sul regime amministrativo di riferimento di cui all'articolo 6 e la relativa amministrazione procedente di cui all'articolo 4 del medesimo decreto.
3. Alla data della piena operatività della piattaforma unica digitale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno acquisite da Terna tramite tale piattaforma.
Articolo 10
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'Arera ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, Terna comunica ai richiedenti e alle amministrazioni procedenti:
a. la perdita di efficacia delle soluzioni di connessione alla Rtn già rilasciate, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
b. la conferma dell'efficacia delle soluzioni di connessione di impianti Fer e accumuli che prevedono esclusivamente opere di rete per la connessione il cui Piano Tecnico delle Opere Rtn sia già stato validato da Terna, ovvero per le quali le Opere Rtn siano già autorizzate o esistenti.
2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'Arera ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, Terna comunica ai distributori interessati l'eventuale aggiornamento delle soluzioni di connessioni di competenza.
3. Nei casi in cui il Benestare per le opere di utenza per la connessione sia stato già rilasciato alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'Arera ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, l'efficacia del medesimo benestare è condizionata all'ottenimento, da parte di Terna, dei titoli autorizzativi e abilitativi necessari per la costruzione e l'esercizio delle opere Rtn previste nella soluzione di connessione.
4. Entro 15 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'Arera ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, i richiedenti titolari di progetti di impianti Fer e accumulo, oggetto di un provvedimento di esenzione dalla Via o un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale o un parere positivo di compatibilità ambientale, sono tenuti a darne comunicazione a Terna. Terna, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e dei criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo, valuta l'inserimento delle relative Opere Rtn nell'Offerta, fermo restando la positiva valutazione della fattibilità localizzativa delle stesse.
5. Nel caso in cui la comunicazione di saturazione, di cui all'articolo 8, comma 4, intervenga successivamente al rilascio di un titolo abilitativo o autorizzativo, gli effetti della medesima vengono disciplinati secondo le seguenti modalità:
a. qualora l'impianto abbia conseguito un titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, le modifiche della soluzione di connessione rese necessarie sono assoggettate al regime della Procedura Abilitativa Semplificata di cui al medesimo articolo 8, in applicazione dell'Allegato B, Sezione I lettera cc) del medesimo decreto legislativo;
b. qualora l'impianto abbia conseguito un titolo autorizzativo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, la variante conseguente all'adeguamento della soluzione di connessione è assoggettabile ad Autorizzazione Unica, in conformità a quanto previsto dall'Allegato C, e la relativa istanza viene istruita dall'Amministrazione procedente con carattere prioritario.
6. Rientrano nella disciplina di cui al dell'articolo 10-bis, commi 8 e 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 solo gli interventi di sviluppo e potenziamento della Rtn autorizzati su istanza di Terna relativi alle soluzioni di connessione di impianti Fer o di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, attestate o rilasciate da Terna, e che non prevedono la connessione alla rete di distribuzione. Eventuali interventi di raccordo tra la Rtn e le cabine primarie delle reti di distribuzione sono da intendersi opere connesse ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f-quater) del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
7. Al fine di supportare il progressivo coordinamento ed eventuali aggiornamenti delle modalità attuative delle prescrizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), numero 1) del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, è istituito un tavolo tecnico permanente di coordinamento tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Terna e i Distributori di riferimento. Al tavolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Il tavolo di cui al precedente comma individua i criteri e le modalità operative di acquisizione da parte di Terna dei dati di cui all'articolo 9 per il tramite della Piattaforma unica digitale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 e s.m.i.
9. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it) e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.