Energia
Normativa Vigente

Dm Ambiente 10 agosto 2026, n. 262

Modalità di esercizio dell'opzione di fuoriuscita volontaria dai meccanismi di incentivazione del "Conto energia" - Attuazione Dl 20 febbraio 2026, n. 21

Ultima versione coordinata con modifiche al 30/09/2026

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase)

Decreto 10 agosto 2026, n. 262

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 28 settembre 2026)

Modalità di attuazione dell'opzione di fuoriuscita volontaria dai meccanismi di incentivazione in Conto energia ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Visto il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (Ue) 2019/2088;

Visto il regolamento (Ue) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (Ce) n. 401/2009 e il regolamento (Ue) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima");

Visto il regolamento (Ue) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 che modifica i regolamenti (Ue) 2019/942 e (Ue) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione e in particolare l'articolo 19 quinquies;

Vista la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce;

Vista la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Vista la direttiva 2019/944/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/Ue;

Vista la direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (Ue) 2018/2001, il regolamento (Ue) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/Ce per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (Ue) 2015/652 del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ";

Visto decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea "e in particolare l'articolo 25, con il quale si disciplinano le modalità di copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici — Gse Spa (nel seguito, Gse) per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri " e in particolare l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante " Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri " e in particolare l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di " Ministero della transizione ecologica " in " Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ";

Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante " Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ";

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante " Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ";

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante " Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce ";

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante " Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ";

Considerato che, con riguardo agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il decreto legislativo n. 199 del 2021 prevede, all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5, comma 1, specifici criteri generali per la definizione dei meccanismi di supporto per la produzione di energia elettrica e agli articoli 6, 7 e 7-bis i relativi criteri specifici cui detti meccanismi devono conformarsi;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante " Attuazione della direttiva Ue 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/Ue, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento Ue 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/Ce ";

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (Ue) 2018/2001, il regolamento (Ue) 2018/1999 e la direttiva 98/70/Ce per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (Ue) 2015/652";

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, recante "Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché' disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico "(nel seguito decreto-legge n. 21 del 2026);

Visto , in particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2026, rubricato "Misure urgenti per la riduzione della componente Asos delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche "che disciplina misure volontarie urgenti per la riduzione della componente degli oneri generali di sistema a sostegno delle fonti rinnovabili e della cogenerazione (ASOS) delle bollette elettriche e la promozione del rinnovamento tecnologico degli impianti fotovoltaici esistenti e nello specifico:

a) la possibilità, per gli impianti di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029, non dipendenti dai prezzi di mercato, di aderire su base volontaria ad un'estensione delle convenzioni stipulate ai sensi del Conto energia stesso;

b) la possibilità per tutti gli impianti di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, di optare per la fuoriuscita anticipata dai relativi meccanismi a specifiche condizioni.

Considerato che il citato articolo 2 al comma 4 prevede che l'opzione di fuoriuscita anticipata dai meccanismi di cui al Conto energia possa essere consentita ad un numero di impianti la cui potenza complessiva non superi i 10 GW, individuando altresì specifiche modalità di esercizio dell'opzione che prevedono:

a) per impianti che aderiscono all'estensione delle convenzioni in Conto energia entro il 31 maggio 2026, l'accesso diretto alla misura;

b) per impianti che non hanno aderito all'estensione delle convenzioni in Conto energia entro il 31 maggio 2026, l'accesso alla misura per il tramite di una procedura competitiva nel limite del contingente non opzionato per l'accesso diretto.

Il medesimo comma 4, prevede altresì, qualora le richieste di adesione all'estensione delle convenzioni in Conto energia, superino il limite di potenza complessiva di 10 GW, la previsione di una unica procedura competitiva per l'esercizio dell'opzione di fuoriuscita anticipata.

Considerato altresì che il medesimo articolo 2 al comma 6 stabilisce che "con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4, ivi incluse le modalità operative per l'espletamento della procedura competitiva di cui al comma 4, lettera c), le modalità di contrattualizzazione degli impegni assunti dai soggetti richiedenti, nonché' i casi di revoca o decadenza dal beneficio di cui al comma 4, lettera e)."

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005 recante "Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare ", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 181 del 5 agosto 2025 (cd. Primo Conto energia);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, recante "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007(cd. Secondo Conto energia);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare ", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010 (cd. Terzo Conto energia);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 5 maggio 2011, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici "pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011 (cd. Quarto Conto energia);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 recante "Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 con validità massima al 31 dicembre 2025"che all'allegato 4, paragrafo 2. reca la definizione di rifacimento integrale di impianto fotovoltaico;

Visto l'esito delle richieste di adesione all'estensione delle convenzioni in Conto energia presentate entro il 31 maggio 2026;

Considerato che dette richieste non superano il limite di potenza complessiva posto pari a 10 GW;

Ritenuto pertanto di procedere con la definizione delle modalità di accesso diretto e tramite procedura competitiva secondo quanto disciplinato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2026.

Decreta

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, disciplina, le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, di fuoriuscita volontaria dai meccanismi di incentivazione per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore a 20 kW e ammessi a meccanismi di incentivazione ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005, nonché dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, che prevedono il riconoscimento di tariffe o premi fissi non dipendenti dall'andamento dei prezzi di mercato.

2. La fuoriuscita volontaria dai meccanismi di incentivazione di cui al comma 1 è consentita a decorrere dal 1° gennaio 2028 ad un numero di impianti la cui potenza complessiva non superi i 10 GW secondo le modalità disciplinate dal presente decreto.

Articolo 2

Modalità e condizioni generali per la fuoriuscita volontaria anticipata

1. I soggetti responsabili degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1 che intendo esercitare l'opzione di fuoriuscita volontaria dai pertinenti meccanismi di supporto devono presentare al Gse, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione delle regole operative di cui all'articolo 7, una manifestazione di interesse secondo le modalità disciplinate dalle regole operative stesse.

2. Accedono direttamente all'opzione di fuoriuscita volontaria i soggetti che hanno aderito agli schemi per la rimodulazione delle tariffe premio, ai sensi dell'articolo 2, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 21 del 2026, e che presentano al Gse la manifestazione di interesse di cui al comma 1.

3. Accedono all'opzione di fuoriuscita volontaria a seguito di partecipazione ad una procedura competitiva i soggetti che non hanno aderito alle opzioni disciplinate all'articolo 2, commi da 1 a 3 del decreto-legge n. 21del 2026 e che in ogni caso abbiano presentato la manifestazione di interesse ai sensi del comma 1 al presente articolo.

4. I soggetti richiedenti che aderiscono alla fuoriuscita anticipata secondo le modalità disciplinate dai commi 2 e 3 al presente articolo e dalle regole operative di cui all'articolo 7, sono tenuti a:

a) realizzare interventi di rifacimento integrale sugli impianti oggetto di richiesta, a decorrere dal 1° gennaio 2028 ed entro non oltre il 31 dicembre 2030.

b) garantire che gli interventi di rifacimento di cui alla lettera a) comportino un incremento di potenza idoneo a garantire livelli di producibilità almeno pari:

i. al 30 per cento, rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua dell'impianto esistente, per impianti con moduli non collocati a terra ovvero collocati a terra in area agricola;

ii. al doppio del valore atteso nel periodo di incentivazione residua dell'impianto esistente, per impianti diversi da quelli di cui al precedente punto i.;

c) utilizzare, per gli interventi di cui alla precedente lettera a), esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181, conformi ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo 12;

d) l'energia elettrica prodotta e immessa in rete, ascrivibile alla potenza residua rispetto agli incrementi di producibilità ottenuto in esito agli interventi di rifacimento di cui alla lettera b), deve essere oggetto di contrattualizzazione a termine, anche attraverso i meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto-legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

5. Gli incrementi di potenza di cui al comma 4, lettera b) sono determinati assumendo come riferimento la potenza dell'impianto risultante alla data di stipula della convenzione in Conto energia con il Gse.

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono partecipare, limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilità ottenuto in esito agli interventi di rifacimento integrale di cui al comma 3, ai meccanismi di supporto istituiti ai sensi degli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto-legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Articolo 3

Procedura competitiva per la fuoriuscita volontaria anticipata

1. L'accesso alla fuoriuscita volontaria anticipata di cui al presente decreto, per gli impianti a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 3, avviene attraverso la partecipazione ad una procedura pubblica competitiva, bandita dal Gse.

2. La procedura competitiva è svolta non oltre il 30 giugno 2027 in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

3. Il valore base per la presentazione delle offerte in sede di procedura competitiva è determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c), numero 2) del decreto-legge n. 21 del 2026 e reso disponibile dal Gse secondo le modalità disciplinate dalle regole operative di cui all'articolo 7.

4. Il contingente di potenza che può essere reso disponibile nell'ambito della procedura competitiva è pari al contingente massimo di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto pari a 10 GW decurtato della potenza ascrivibile agli impianti di cui all'articolo 2, comma 2 che accedono direttamente alla misura. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) del decreto-legge n. 21 del 2026, al fine di assicurare la competitività della procedura, il contingente approvvigionabile deve in ogni caso essere inferiore in misura pari almeno al 5 per cento rispetto al totale dei volumi per i quali è stata presentata la manifestazione di interesse di cui all'articolo 2, comma 1.

5. Nell'ambito della procedura è previsto un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi per la presentazione della domanda di partecipazione. Le graduatorie sono pubblicate entro i successivi dieci giorni lavorativi.

6. La data di svolgimento della procedura è definita nelle regole operative di cui all'articolo 7.

Articolo 4

Criteri di selezione dei progetti e accesso alla fuoriuscita volontaria tramite procedura competitiva

1. Le istanze di partecipazione alla procedura competitiva per l'accesso alla fuoriuscita volontaria anticipata dai meccanismi di incentivazione sono inviate al Gse tramite il sito www.gse.it , allegando l'offerta di riduzione percentuale dal valore base.

2. Il Gse, ricevuta l'istanza di partecipazione di cui al precedente comma, ne verifica la completezza e procede alla definizione e pubblicazione della graduatoria.

3. In esito alla procedura il Gse ordina le offerte ricevute in senso decrescente rispetto al beneficio atteso per il sistema fino al raggiungimento del limite del contingente messo a bando nella procedura competitiva.

4. Rientrano in posizione utile, e fino a saturazione del contingente approvvigionabile, tutte le offerte caratterizzate da un beneficio atteso pari o superiore a quello dell'ultima offerta accettata. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultima offerta accettata sia minore della quota di potenza per la quale si richiede l'accesso alla misura, viene ammessa in graduatoria l'intera quota di potenza dell'impianto oggetto d'integrale rifacimento.

5. L'inserimento in posizione utile nella graduatoria costituisce impegno del Gse al riconoscimento del corrispettivo economico di aggiudicazione e l'esercizio da parte del soggetto richiedente dell'opzione di fuoriuscita dai meccanismi di incentivazione alle condizioni stabilite dal presente decreto.

6. Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il Gse, a parità di beneficio atteso, accorda priorità all'offerta sulla base dell'anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

7. Il Gse pubblica sul proprio sito le graduatorie degli impianti selezionati, formate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, dando evidenza dell'eventuale applicazione del criterio di cui al comma 6.

Articolo 5

Tempi massimi per la realizzazione degli interventi di rifacimento integrale

1. Gli impianti che accedono direttamente alla misura o risultati in posizione utile nella graduatoria di cui all'articolo 3 sono oggetto di interventi di rifacimento integrale a decorrere dal 1° gennaio 2028 ed entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2030.

2. Nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui al comma 1, il Gse dichiara la decadenza dal diritto di percepire i corrispettivi per la fuoriuscita anticipata.

Articolo 6

Comunicazione di entrata in esercizio dell'intervento di rifacimento integrale

1. I soggetti richiedenti devono comunicare al Gse, secondo le modalità disciplinate dalle regole operative di cui al comma 8, l'entrata in esercizio dell'intervento di rifacimento integrale entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema Gaudì di Terna. La mancata comunicazione entro il termine di cui al primo periodo comporta la perdita del diritto al riconoscimento del corrispettivo economico di cui al presente decreto, ovvero, la decadenza dalla graduatoria.

2. Il Gse, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede a verificare l'avvenuta entrata in esercizio degli interventi e a valutare la conformità della documentazione trasmessa per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 4 secondo le modalità disciplinate dalle regole operative di cui all'articolo 7 del presente decreto e invia una comunicazione di esito.

3. In caso di esito negativo delle valutazioni di cui al comma 2 per mancato assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 4, il Gse dichiara la decadenza dal diritto di percepire i corrispettivi per la fuoriuscita anticipata.

4. In caso di esito positivo delle valutazioni di cui al comma 2, il Gse, entro il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di cui al precedente comma 2, provvede a regolare con le controparti il pagamento del corrispettivo di fuoriuscita nei termini disciplinati dall'articolo 2, comma 4, lettera c) numero 2) del decreto-legge n. 21 del 2026 e secondo le modalità disciplinate dalle regole operative di cui all'articolo 7. 7 a) i modelli per le istanze di manifestazioni di interesse, accesso diretto all'opzione di fuoriuscita volontaria anticipata, nonché per le richieste di partecipazione alla procedura competitiva di cui all'articolo 3, in modo tale che il soggetto richiedente sia informato in modo adeguato degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) la data di svolgimento della procedura competitiva; c) lo schema di avviso pubblico della procedura competitiva; d) i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti ammessi alla fuoriuscita volontaria anticipata; e) la documentazione da trasmettere unitamente alla comunicazione di entrata in esercizio; f) gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari; g) gli oneri istruttori e gestionali a carico dei soggetti che richiedono l'accesso alla misura di cui al presente decreto, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; h) le modalità e le tempistiche di presentazione, valutazione e pubblicazione degli esiti relativamente alle richieste di accesso diretto e alle richieste di partecipazione alla procedura competitiva; i) le modalità e le tempistiche con le quali il Gse provvede all'acquisizione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 8.

5. I corrispettivi economici di cui al precedente comma, possono essere erogati nell'ambito dei contratti attuativi dei meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto-legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

6. I soggetti beneficiari devono garantire il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 2, comma 4, lettere c) e d) per i dieci anni successivi alla data di entrata in esercizio degli interventi di rifacimento integrale pena la decadenza dai benefici percepiti.

Articolo 7

Regole operative

1. Entro i trenta giorni successivi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Gse pubblica le regole operative per l'accesso all'uscita volontaria anticipata di cui al presente decreto.

2. Le regole operative di cui al comma 1 disciplinano in particolare: l) le modalità di calcolo dell'incremento di potenza idoneo a garantire i livelli di producibilità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b).

3. Entro i dieci giorni successivi dalla data di pubblicazione delle regole operative di cui al comma 1, il Gse emana l'avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui all'articolo 2, comma 1 al presente decreto.

Articolo 8

Monitoraggio

1. Il Gse nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dà evidenza al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it , e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.