Disposizioni trasversali
Normativa Vigente

Dl 8 ottobre 2026, n. 177

Disposizioni urgenti su istruttorie ambientali, problemi climatici, economia circolare, bonifiche

Ultima versione coordinata con modifiche al 12/10/2026

Consiglio dei Ministri

Decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177

(Guri 8 ottobre 2026 n. 234)

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti, altresì, gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la decisione delegata (Ue) 2025/934 della Commissione, del 5 marzo 2025, che modifica la decisione 2000/532/Ce per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile";

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente";

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali";

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 13 dicembre 2024, n. 191, recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico";

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante "Disposizioni in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, recante "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi";

Considerato che l'evoluzione delle esigenze di tutela dell'ambiente, del territorio e della salute, anche in relazione ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici, alla gestione sostenibile delle risorse, all'attuazione delle politiche di economia circolare e alla necessità di assicurare l'effettività degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, richiede il rafforzamento immediato degli strumenti amministrativi, operativi e finanziari a disposizione delle amministrazioni competenti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche, a rafforzare la capacità di azione delle amministrazioni competenti, a garantire l'effettiva attuazione degli interventi di bonifica e recupero ambientale, anche con riferimento all'area denominata "Terra dei fuochi", nonché ad assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale ed economia circolare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1

Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali

1. Alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2-bis:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: "ivi comprese" sono inserite le seguenti: "le verifiche di assoggettabilità a Via e";

1.2) al quattordicesimo periodo, le parole: "previste dagli articoli 20" sono sostituite dalle seguenti: "previste dagli articoli 19, 20";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Con il medesimo decreto annuale di cui al comma 5 del presente articolo sono altresì definiti i costi relativi al rimborso dei diritti di istruttoria ai sensi dell'articolo 25, comma 2-ter.";

b) all'articolo 25, comma 2-ter:

1) al primo periodo, le parole da: ", mediante" a: "per l'anno 2023" sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2026, alla copertura dei costi derivanti dal primo periodo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1.";

c) all'articolo 27, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 2-quinquies, primo periodo, del presente decreto".

2. Al fine di rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale già rilasciate e al rispetto delle relative condizioni, è autorizzata una spesa di 500.000 euro per l'anno 2027.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 500.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 2

Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo, denominato "Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima", con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il fondo di cui al primo periodo finanzia la realizzazione, da parte dei comuni, di investimenti connessi a eventi imprevedibili che non danno luogo a eventi emergenziali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, correlati:

a) a crisi del ciclo dei rifiuti;

b) alla conservazione della flora e della fauna autoctona, anche fluviale, lacuale e marina;

c) a fenomeni di deterioramento ecologico, anche delle acque;

d) a ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per la presentazione, da parte dei Comuni, dell'istanza volta all'ottenimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché i contenuti dell'istanza medesima, che in ogni caso deve riportare il cronoprogramma procedurale e di realizzazione dell'intervento;

b) i criteri e le modalità di valutazione dell'istanza da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché l'ammontare massimo di risorse erogabile a beneficio del comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile;

c) le procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione;

d) i casi di revoca del finanziamento concesso a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1. La revoca è sempre disposta se, entro centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, il comune beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento.

3. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, i comuni beneficiari hanno la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del supporto tecnico operativo di società in house delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono coperti, nel limite massimo dell'1 per cento, a valere sul finanziamento concesso.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 3

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico

1. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività di assistenza tecnico specialistica finalizzate alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi, effettuate a supporto dei commissari di Governo, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare ovvero ancora non chiusi contabilmente, nel limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato. Resta fermo, per i casi ivi previsti, quanto stabilito dall'articolo 5 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1° agosto 2019, n. 64, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2019, nonché quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91 del 2014.".

Articolo 4

Disposizioni urgenti in materia di economia circolare

1. Alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 178-ter, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) adozione, da parte delle organizzazioni di cui alla lettera a), di regole che assicurino la trasparenza e la correttezza procedurale e sostanziale delle decisioni di competenza degli organi di amministrazione, anche prevedendo obblighi di astensione in capo ai componenti gli organi medesimi che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto, attuale o potenziale, con quello dell'organizzazione;";

b) dopo l'articolo 185-bis, è inserito il seguente:

"Articolo 185-ter (Disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali) — 1. I limiti previsti dall'articolo 185-bis, comma 2, lettera b), per il quantitativo di rifiuti in deposito sono elevati, nel caso delle terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03*, a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.

2. Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. Ai fini di cui al primo periodo, per cantiere puntuale si intende il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. La sussistenza dei requisiti di cui al secondo periodo deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

3. La disposizione di cui al comma 2, primo periodo, non si applica nel caso di terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, nonché nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della presente parte o dagli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.";

c) all'articolo 223, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La partecipazione agli organi di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di imprese che svolgono attività di raccolta, selezione, recupero o riciclaggio è disciplinata dagli statuti dei consorzi medesimi mediante la previsione di misure atte a prevenire situazioni di conflitto di interesse, nonché di specifici obblighi di dichiarazione e astensione in caso di conflitti di interesse, anche solo potenziali. I rappresentanti di cui al primo periodo del presente comma che partecipano agli organi di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 si astengono dall'assunzione di qualsiasi decisione relativa all'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto dell'impresa di cui sono espressione.".

2. All'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con Css-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi e per gli effetti delle autorizzazioni integrate ambientali se:

a) non comportano un incremento della capacità produttiva autorizzata;

b) rispettano le disposizioni di cui all'allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i valori limite di emissione stabiliti, ai sensi del punto 2.3 dell'allegato medesimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa ai medesimi impianti o installazioni.

Gli interventi che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo sono realizzati previa comunicazione del soggetto interessato all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, corredata da documentazione tecnica descrittiva dell'intervento medesimo. L'Autorità competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora accerti il mancato soddisfacimento di una delle condizioni di cui alle lettere a) o b) del primo periodo, richiede al soggetto interessato di presentare una nuova domanda di autorizzazione. Nel caso in cui il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione decorra senza che l'autorità competente si sia espressa sul mancato soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere a) o b) del primo periodo, il soggetto interessato può procedere comunque alla realizzazione dell'intervento.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con Css-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, non costituiscono modifica sostanziale ai sensi e per gli effetti delle autorizzazioni integrate ambientali se:

a) non comportano un incremento della capacità produttiva autorizzata;

b) rispettano le disposizioni di cui all'allegato 2 al titolo III-bis alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i valori limite di emissione stabiliti, ai sensi del punto 2.3 dell'allegato medesimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa ai medesimi impianti o installazioni.

La realizzazione degli interventi che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo richiede il mero aggiornamento del titolo abilitativo, comunque denominato, relativo all'impianto o all'installazione interessati, da ottenere mediante comunicazione all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale almeno quarantacinque giorni prima della realizzazione dell'intervento. L'Autorità competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora accerti il mancato soddisfacimento di una delle condizioni di cui alle lettere a) o b) del primo periodo, richiede al soggetto interessato di presentare apposita domanda di autorizzazione. Nel caso in cui il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione decorra senza che l'autorità competente si sia espressa sul mancato soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere a) o b) del primo periodo, il soggetto interessato può procedere comunque alla realizzazione dell'intervento.";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3.1. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.".

3. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "svolgimento delle operazioni R1" sono inserite le seguenti: "o all'utilizzo di Css-combustibile conforme ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,", dopo le parole: "si considera vincolante" sono inserite le seguenti: ", per i quantitativi effettivamente impiegati nello svolgimento del processo produttivo," e le parole: "limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico" sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030".

4. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. I produttori di bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato comunicano annualmente al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tramite i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto, il quantitativo di bottiglie immesse sul mercato, nonché di plastica riciclata acquistata e contenuta nelle medesime, indicando la provenienza dall'Unione europea o da un Paese terzo del quantitativo stesso. Il Consorzio nazionale imballaggi trasmette con cadenza annuale i dati acquisiti ai sensi del primo periodo del presente comma:

a) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della comunicazione annuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);

b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché a ciascun altro soggetto competente ai fini della predisposizione dei piani e dei programmi di cui all'articolo 11, comma 1.".

Articolo 5

Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata "Terra dei fuochi"

1. Alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 244:

1) al comma 3, le parole: "al comma 2 è comunque" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2 è adottata nel termine di centocinquanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e senza indugio";

2) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, la Regione assegna alla Provincia interessata un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'ordinanza motivata di cui al comma 2 è adottata dalla Regione competente, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa). Il supporto tecnico ai sensi del secondo periodo è fornito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

b) all'articolo 252, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 264, comma 2-bis, gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati sono integrati con la disciplina dei criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale.";

c) all'allegato 5 al Titolo V, tabella 2, sezione METALLI, la decima e la sedicesima riga sono soppresse.

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, dopo le parole: "Agli interventi" sono inserite le seguenti: "di bonifica finanziati a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero del Fondo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché agli interventi".

3. Le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito della quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono destinate, fino all'importo complessivo di euro 200 milioni, per la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" da parte del Commissario unico di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

4. Per le finalità di cui al comma 3, il fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, 5. Le risorse di cui al comma 3 confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al medesimo comma 3. Le relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recano evidenza dell'impiego delle risorse confluite nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario unico ai sensi del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030;

b) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6 milioni di euro per l'anno 2026, 6,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 8,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030.

7. Alle risorse di cui al comma 3 non si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111. Per le esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario unico di cui al comma 3, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 2026