Regolamento Commissione Ue 844/2010/Ue
Statistiche dell'energia - Modifiche al regolamento 1099/2008/Ce
Ultima versione coordinata con modifiche al 07/04/2026
Commissione europea
Regolamento 20 settembre 2010, 844/2010/Ue
(Guue 30 settembre 2010 n. L 258)
[Testo rilevante ai fini del See]
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ce) n. 1099/2008 definisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell'energia comparabili nell'Unione.
(2) Conformemente all'articolo 8 del regolamento (Ce) n. 1099/2008, la Commissione (Eurostat), in collaborazione con il settore dell'energia nucleare dell'Unione europea, deve definire una serie di statistiche nucleari annuali da rilevare e da diffondere dal 2009 in poi, considerando tale anno come il primo periodo di riferimento.
(3) La Commissione ha sviluppato il necessario set di dati e ha discusso con gli Stati membri in merito alla fattibilità, ai costi di produzione, alla riservatezza e all'onere di risposta.
(4) A norma del regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche Nace Revisione 2 e modifica il regolamento (Cee) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti(Ce) relativi a settori statistici specifici2, le statistiche dell'energia vanno prodotte dal 1° gennaio 2009 in poi conformemente alla Nace Rev. 2.
(5) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 1099/2008.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Gli allegati A e B del regolamento (Ce) n. 1099/2008 sono sostituiti come specificato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2010.
Allegato
(omissis) 1
Note redazionali
Per il contenuto degli allegati A e B si rimanda al testo aggiornato del regolamento 1099/2008/Ce.