Regolamento Commissione Ue 431/2014/Ue
Statistiche annuali sui consumi energetici delle famiglie - Modifiche al regolamento 1099/2008
Ultima versione coordinata con modifiche al 07/04/2026
Commissione europea
Regolamento 24 aprile 2014, n. 431/2014/Ue
(Guue 1 maggio 2014 n. L 131)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia 1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ce) n. 1099/2008 definisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell'energia comparabili nell'Unione.
(2) Il settore delle statistiche dell'energia è caratterizzato da grande dinamicità in conseguenza del notevole sviluppo delle politiche dell'Unione, dei progressi tecnologici e dell'importanza di incardinare gli obiettivi dell'Unione sui dati sull'energia. Si rendono pertanto necessari regolari aggiornamenti al fine di adeguare a esigenze sempre crescenti e mutevoli l'ambito di osservazione di tali statistiche.
(3) Il regolamento (Ce) n. 1099/2008 ha conferito alla Commissione competenze di esecuzione in merito alla modifica degli allegati del regolamento.
(4) Il regolamento (Ce) n. 1099/2008 stabilisce che la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, produca statistiche dettagliate sul consumo finale energetico e le integri gradualmente nell'ambito di osservazione quale è definito nei suoi allegati.
(5) La Commissione ha sviluppato statistiche sui consumi energetici delle famiglie e ne ha esaminato con gli Stati membri la fattibilità, i costi di produzione, la riservatezza e l'onere di risposta.
(6) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 1099/2008.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Gli allegati A e B del regolamento (Ce) n. 1099/2008 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2014
Allegato
Allegato A
Allegato B
Note ufficiali
GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.
