Albo nazionale gestori ambientali
Normativa Vigente

Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 14 marzo 2011, n. 3

Trasporti transfrontalieri nel territorio italiano - Modifiche e integrazioni alla deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Albo nazionale gestori ambientali

Deliberazione 14 marzo 2011, prot. n. 03/Albo/Cn

(Comunicato pubblicato sulla Gu 11 aprile 2011 n. 83)

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3, recante: "Prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, del Dlgs 152/06, come sostituito dall'articolo 17 del Dlgs 205/2010"

Il Comitato nazionale

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, pubblicato sulla Gu del 10 dicembre 2010 e in vigore dal 25 dicembre 2010;

Visto, in particolare, l'articolo 17 del Dlgs 205/2010, che ha sostituito l'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, tra l'altro, prevede l'obbligo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, anche per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti nel territorio italiano;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'Albo la determinazione dei criteri per l'iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Vista la propria deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3, recante prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, del Dlgs 152/06, come sostituito dall'articolo 17 del Dlgs 205/2010;

Considerato che le rappresentanze diplomatiche di alcuni Stati dell'Unione Europea (Francia, Austria, Germania, Paesi Bassi) hanno evidenziato le difficoltà, a loro rappresentate dalle associazioni dell'autotrasporto dei propri Paesi, in ordine al rispetto dei termini previsti per la presentazione della documentazione integrativa di cui agli articoli 1, comma 6, e 2, commi 1 e 3, della deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3, e, pertanto, ne hanno richiesto la proroga;

Considerato che le Sezioni regionali e provinciali hanno fatto presente che ad oggi solo alcune, tra le numerose imprese che hanno presentato la domanda di iscrizione ai sensi della deliberazione 22 dicembre 2010 n. 3, sono state nella condizione di poter far pervenire la documentazione integrativa richiesta;

Considerato che la predetta deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3, è stata adottata sulla base dell'urgente necessità di consentire alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del Dlgs 205/2010 di proseguire l'attività stessa nell'attesa di definire, con ulteriore deliberazione, appositi criteri e requisiti, nonché i termini per la presentazione della relativa documentazione, per l'iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, del Dlgs 152/06, come sostituito dall'articolo 17 del Dlgs 205/2010;

Considerato, altresì, che la delibera relativa ai criteri e ai requisiti per l'iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano è in corso di elaborazione, anche in considerazione delle necessità connesse alla armonizzazione delle diverse legislazioni in ordine ai titoli abilitativi nei diversi Paesi;

Ritenuto, pertanto, di prorogare i termini di cui agli articoli 1, comma 6, e 2, commi 1 e 3, della deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3, fino alla adozione della delibera relativa ai criteri e ai requisiti per l'iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano;

Delibera

 

Articolo 1

Proroga di termini

1. I termini di cui agli articoli 1, comma 6, e 2, commi 1 e 3, della deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3, sono prorogati fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo alla deliberazione concernente i criteri, i requisiti e i termini per l'iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, del Dlgs 152/06, come sostituito dall'articolo 17 del Dlgs 205/2010.