Albo nazionale gestori ambientali
Normativa Vigente

Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 16 gennaio 2012, n. 1

Iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri - Approvazione nuovi modelli

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Albo nazionale gestori ambientali

Deliberazione 16 gennaio 2012, prot. n. 01/Albo/Cn

(Comunicato pubblicato sulla Gu 27 gennaio 2012 n. 22)

Iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del Dlgs 205/2010 – Approvazione modelli di ricevuta d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione e del modello di domanda di variazione dell'iscrizione

Il Comitato nazionale

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, in vigore dal 25 dicembre 2010;

Visto, in particolare, l'articolo 17 del Dlgs 205/2010, che sostituisce l'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, tra l'altro, prevede l'obbligo d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti nel territorio italiano;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'Albo la determinazione dei criteri per l'iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Vista la propria deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, modificata con deliberazione n. 3 del 14 marzo 2011, recante prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del Dlgs 205/2010;

Rilevata l'esigenza, al fine di conseguire maggiore trasparenza e consentire l'espletamento di efficaci controlli, di provvedere, nelle more dell'adozione della delibera relativa ai criteri e ai requisiti per l'iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano, alla sostituzione del modello di ricevuta d'iscrizione di cui all'allegato "B" alla deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, nonché all'adozione del modello di domanda di variazione dell'iscrizione e del relativo modello di ricevuta;

Delibera

 

Articolo 1

1. Il modello di ricevuta d'iscrizione di cui all'allegato "B" alla deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, è sostituito con il modello allegato sotto la lettera"A".

2. Il modello di domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è approvato nella forma di cui all'allegato "B".

3. Il modello di ricevuta di variazione dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è approvato nella forma di cui all'allegato "C".

4. Le Sezioni regionali e provinciali provvedono ad adeguare alla presente deliberazione le iscrizioni effettuate ai sensi dell'articolo 194, comma 3, del Dlgs 205/2010. Fino alla comunicazione agli interessati di detto adeguamento restano valide ed efficaci le ricevute rilasciate.

 

Allegato "A"

(articolo 1, comma 1)

Iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del Dlgs 205/2010

 

– RICEVUTA, Prot. n°/aaaa del gg/mm/aaaa -

............

 

Con la presente si attesta che:

L'impresa:

con sede secondaria/domicilio in Italia:

Via: n. Comune: Prov.:

Con sede legale in:

Stato:

ha presentato in data gg/mm/aaaa, prot. n....... la domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del Dlgs 205/2010 in quanto l'impresa intende continuare ad effettuare trasporti di rifiuti esclusivamente transfrontalieri nel territorio italiano.

All'impresa è stata rilasciata in data gg/mm/aa ricevuta di iscrizione prot. n. ...........

L'impresa è iscritta all'Albo come segue:

inizio validità: ......

Elenco veicoli:

targa: /______/ targa: /______/ targa: /______/ targa: /______/ targa: /______/

Rifiuti per i veicoli sopraindicati:

...............

La presente ricevuta consente temporaneamente di operare fino alla notifica del provvedimento formale d'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 4, della delibera del Comitato nazionale prot. n. 3 del 22 dicembre 2010.

 

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia della presente ricevuta corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445.

2) L'impresa è tenuta a comunicare alle Sezioni regionali o provinciali, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, ogni modifica della natura individuale dell'impresa o del tipo sociale o della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche.

3) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del regolamento (Ce) n. 1013/2006.

4) Il trasporto di rifiuti individuati con codici terminanti con le cifre 99 non è consentito in assenza di una specifica descrizione dei rifiuto stesso secondo i criteri di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce.

5) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle successive utilizzazioni e documentato.

6) È in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A — idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B — accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C — mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

7) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

8) Devono essere rispettate, ove applicabili, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

9) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

10) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.

11) L'impresa è tenuta a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili allo specifico trasporto, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto internazionale, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione

Il Segretario (XXXXXXX)

 

Allegato "B"

(articolo 1, comma 2)

Allegato "B"

Formato: .pdf - Dimensioni: 56 KB


 

Allegato "C"

(articolo 1, comma 3)

Variazione dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del Dlgs 205/2010

 

– RICEVUTA, Prot. n°/aaaa del gg/mm/aaaa -

............

Con la presente si attesta che:

L'impresa:

con sede secondaria/domicilio in Italia:

Via: n. Comune: Prov.:

Con sede legale in:

Stato:

ha presentato in data gg/mm/aaaa, prot. n....... la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del Dlgs 205/2010.

L'iscrizione dell'impresa all'Albo è modificata come segue: ................................

La presente ricevuta è parte integrante dell'attestazione di iscrizione prot. n. ........ del ................. e consente temporaneamente di operare fino alla notifica del provvedimento formale d'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 4, della delibera del Comitato nazionale prot. n. 3 del 22 dicembre 2010.

La ditta è tenuta ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'attestazione di iscrizione Prot. n. ..... del ......... che si intendono qui integralmente riportate.

 

Il Segretario (XXXXXXX)