Albo nazionale gestori ambientali
Normativa Vigente

Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 21 aprile 2022, n. 5

Variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 - Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti - Modulistica - Modifica e integrazione alla deliberazione 4/2016

N.d.R.: oltre al testo dell'atto qui di seguito restituito dalla Redazione con l'articolato in formato "html" (al fine di agevolarne la consultazione da parte dell'Utenza), si ritiene utile fornire al seguente link anche la versione originale in "pdf firmato digitalmente" della stessa Delibera.

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Albo nazionale gestori ambientali

Deliberazione 21 aprile 2022, prot. n. 05/Albo/Cn

(Comunicato pubblicato sulla Gu 23 maggio 2022 n. 119)

Modifica e integrazione alla deliberazione n. 4 del 13 luglio 2016

Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare, l'articolo 194, comma 3, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il quale ha disposto l'obbligo d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano.

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

Visto, in particolare, l'articolo 18 del citato decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che le imprese e gli Enti sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi e che la stessa Sezione regionale delibera sulla comunicazione di variazione.

Visto, altresì, il medesimo articolo 18, il quale dispone che, nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale.

Visto l'articolo 3 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 che individua i soggetti legittimati ad utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.

Vista la propria deliberazione n. 4 del 13 luglio 2016, recante la modulistica relativa alle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6.

Ritenuto di dover precisare i soggetti legittimati ad utilizzare i modelli di cui agli allegati A e B della deliberazione sopra menzionata nonché di aggiornare il modello di accettazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al medesimo allegato B, riportando le scadenze di utilizzo per i veicoli indicati.

Delibera

Articolo 1

1. Il modello di accettazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'allegato B della deliberazione n. 4 del 13 luglio 2016 è sostituito con l'allegato "A" alla presente deliberazione.

2. Le imprese stabilite in Italia o in un Paese dell'Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione europea o cittadino di altro Stato in possesso di autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o in altro Stato dell'Unione europea utilizzano i modelli di cui agli allegati A e B alla deliberazione n. 4 del 13 luglio 2016, ai fini dell'articolo 18, comma 2 del Dm 120/2014.

Allegato A