Deliberazione Albo nazionale gestori 27 settembre 2000, n. 4
Dm 406/1998 - Attestazione idoneità mezzi di trasporto
Ultima versione coordinata con modifiche al 07/04/2026
Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Deliberazione 27 settembre 2000, n. 4
Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera a), del medesimo decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che le imprese di trasporto dei rifiuti debbono corredare la domanda d'iscrizione all'Albo con attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
Ritenuto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto 28 aprile 1998, n. 406, di dover fissare i contenuti della predetta attestazione;
Delibera
Articolo 1
Generalità
1. L'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto 28 aprile 1998, n.406, deve essere attestata a mezzo di perizia giurata, in prosieguo denominata perizia.
2. Nella perizia devono essere individuati e precisati i seguenti dati:
a) dati riguardanti i veicoli: Fabbrica/tipo; numero di targa; numero di telaio; omologazione o approvazione; carrozzeria; attrezzature installate; dispositivi di sicurezza indipendenti da errore umano in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare (es.: veicoli in fase di lavoro = freni bloccati); revisione risultante dalla carta di circolazione; uso proprio o uso di terzi; eventuale licenza al trasporto di cose in conto proprio e relativi codici dell'attività economica, delle cose e classi di cose che possono essere trasportate; eventuale autorizzazione al trasporto di cose in conto terzi o iscrizione all'Albo autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 1998, n.85.
b) le tipologie di rifiuti per i quali il veicolo viene dichiarato idoneo; in particolare, devono essere riportate le singole tipologie di rifiuti ed i relativi Cer
c) le modalità e le condizioni di effettuazione del trasporto in relazione alle diverse tipologie di rifiuti per i quali è richiesta l'iscrizione
3. L'attestazione dell'idoneità di più di un veicolo può essere redatta in un unico documento, purché vengano riportati, per ciascun veicolo, tutti gli elementi richiesti ai commi 1 e 2.
Articolo 2
Attribuzioni del Responsabile Tecnico
1. Il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dalla perizia nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella perizia medesima in relazione alle diverse tipologie di rifiuti, sono effettuati e garantiti dal Responsabile Tecnico.
2. Il Responsabile Tecnico è tenuto a dare senza indugio comunicazione al legale rappresentante dell'impresa e alla Sezione regionale dell'Albo dell'eventuale inidoneità dei veicoli.
Articolo 3
Rifiuti classificabili come merci pericolose e altri rifiuti
1. Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare rientrino nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose, la perizia deve indicare, per ogni tipologia o gruppi di tipologie di rifiuti, le corrispondenti classi Adr ed il trasporto deve avvenire con le modalità di cui all'articolo 168 del Codice della Strada.
2. Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare non rientrino nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose, le carrozzerie dei veicoli devono avere, in relazione allo stato fisico dei rifiuti, le seguenti caratteristiche:
a) per il trasporto in cisterna dei rifiuti allo stato liquido o fangoso possono essere utilizzate, compatibilmente con il proprio rifiuto, cisterne per spurgo pozzi neri (se munite di idoneo titolo autorizzativo) ovvero cisterne attrezzate con idonee apparecchiature per il carico e lo scarico. Possono essere utilizzate, altresì, cisterne per il trasporto di merci pericolose alle condizioni indicate dal progettista e/o dal costruttore.
b) I rifiuti solidi granulari o pulvirulenti possono essere trasportati con carrozzerie aventi almeno le seguenti caratteristiche:
non deteriorabili in relazione al tipo di trasporto da effettuare, alla durata e frequenza d'uso nei limiti della normale utilizzazione del veicolo;
essere facilmente bonificabili (per es. mediante getti di acqua, vapore, ecc.);
consentire facilmente il carico e lo scarico;
essere a tenuta, in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare, con possibilità di aperture che evitino il formarsi di sovrapressioni interne.
3. I mezzi destinati al trasporto dei rifiuti di origine animale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.508 non possono essere destinati al trasporto di altre tipologie di rifiuti.
4. L'attestazione a mezzo di perizia giurata dell'idoneità dei mezzi di trasporto non è dovuta per i veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.1
Articolo 4
Carrozzerie stabilmente installate
1. Le caratteristiche rilevate in sede di effettuazione della perizia e ritenute indispensabili al fine di un regolare trasporto di rifiuti, quali il materiale e lo spessore delle pareti, l'altezza delle sponde, la copertura, il dispositivo di ribaltamento posteriore, la possibilità
o meno di fenditure nelle giunzioni, la possibilità di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile, devono risultare dalla perizia medesima ed essere riportate nel provvedimento d'iscrizione.
Articolo 5
Carrozzerie mobili
1. La perizia deve indicare il tipo di carrozzeria utilizzabile, come risulta dalla carta di circolazione del veicolo.
2. L'accertamento del perito deve essere effettuato su almeno una delle carrozzerie della stessa tipologia proposte. Le caratteristiche rilevate e ritenute indispensabili al fine di un regolare trasporto di rifiuti, quali il materiale e lo spessore delle pareti, l'altezza delle sponde, la copertura, il dispositivo di ribaltamento posteriore, la possibilità o meno di fenditure nelle giunzioni, la possibilità di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile, devono risultare nella perizia ed essere riportate nel provvedimento d'iscrizione.
Articolo 6
Imballaggi
1. Per il trasporto dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, si fa riferimento alle appendici A5 e A6 dell'Adr.
2. Per le tipologie di rifiuti che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose il riferimento alle norme delle sopracitate appendici ha luogo solo in quanto le stesse siano applicabili (Ad es. non ricorre l'approvazione degli imballaggi da parte dell'Autorità competente o da organismi da essa designati, prevista dalla normativa Adr).
Articolo 7
Prove di funzionamento
1. La perizia deve accertare il funzionamento delle eventuali attrezzature ausiliarie necessarie per il carico e lo scarico dei rifiuti ivi comprese le attrezzature di emergenza, l'etichettatura fissa con le indicazioni prescritte, i pannelli e i segnali previsti dal Codice della Strada
Articolo 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Le perizie già rilasciate alla data di adozione della presente deliberazione restano valide ed efficaci per tutta la durata del periodo d'iscrizione in corso.
2. In sede di rinnovo dell'iscrizione, la perizia può essere sostituita da apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68, con la quale il legale rappresentante dell'impresa e il responsabile tecnico, consapevoli delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o mendaci, attestano che i dati, le condizioni, le prescrizioni, le caratteristiche ed i requisiti individuati ed attestati nella perizia rilasciata ai sensi della presente deliberazione continuano ad essere attuali, sono rispettati e sono conformi a quanto previsto per l'esercizio dell'attività dalla normativa vigente. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 2.
3. La deliberazione prot. n. 001 del 17 novembre 1997 è abrogata.
Note redazionali
Comma aggiunto dall'articolo 1 della deliberazione 12 maggio 2003.