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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 14 febbraio 2020, n. 5912

Rifiuti - Raccolta, trasporto e avvio a recupero - Rifiuti di distributori automatici e macchine da caffè - Responsabilità del soggetto deputato al recupero che riceve rifiuti da raccoglitore non autorizzato (mancata iscrizione all'Albo gestori ambientali) - Responsabilità condivisa per mancanza di controllo – Sussistenza - Combinato disposto di cui agli articoli 178 e 188 del Dlgs 152/2006 – Applicazione - Concorso nel reato di gestione illecita rifiuti non pericolosi ex articolo 256, comma 1, lettera b) - Sussistenza - Responsabilità del detentore rifiuti così come definito dall'articolo 183 comma 1 h) - Rilevanza - Responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, detenzione, trasporto e smaltimento rifiuti - Sussistenza - Mancato accertamento autorizzazione al trasporto dei rifiuti - Rilevanza - Sussistenza

Il gestore che riceve rifiuti, per sottoporli ad operazioni di recupero, ha l'obbligo di accertare l'esistenza dell'autorizzazione in capo al trasportatore che glieli consegna.  La Corte di Cassazione con la sentenza del 14 febbraio n. 5912 conferma la responsabilità ex articolo 256, comma 1, lettera b) del recuperatore, regolarmente autorizzato, che riceve rifiuti provenienti da distributori automatici e macchine da caffè trasportati da chi non era iscritto all'Albo. Pur avendo una regolare autorizzazione per l'avvio al recupero, il titolare dell’azienda piemontese risponde dunque del reato di gestione illecita di rifiuti per il mancato accertamento dell'abilitazione del trasportatore dei rifiuti. Si tratta di un obbligo fondato sulla cooperazione e sulla responsabilità estesa che va oltre il campo pratico di azione di ciascun operatore del settore e investe anche il recuperatore che riceve i rifiuti e li detiene. Quest’ultimo rientra tra i soggetti operanti nella gestione dei rifiuti che l'articolo 183, comma 1, lettera h), definisce come "il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso". L'obbligo di controllo sussiste in capo a chi è coinvolto nella produzione, detenzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Tutte queste figure sono investite di una posizione di garanzia, essendo tenuti alla responsabilità condivisa di cui agli articoli 178 e 188 del Dlgs 152/2006, che più in generale è collegato al principio comunitario "chi inquina paga". (TG)

 

Corte di Cassazione

Sentenza 14 febbraio 2020, n. 5912