Sentenza Corte di Cassazione 15 aprile 2015, n. 15696
Sicurezza sul lavoro – Distacco lavoratore ex articolo 3, comma 6, Dlgs 81/2008 – Obblighi di informazione e formazione del datore distaccante ex articolo 26, Dlgs 81/2008 – Sussistenza
In caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra, restano a carico del datore di lavoro distaccante gli obblighi di informazione e formazione sui rischi connessi all’attività.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 15 aprile 2015, n. 15696 sancito che la responsabilità del committente, in ossequio alla disciplina ex articolo 26 Dlgs 81/2008, non esclude la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio.I Giudici hanno infatti accertato che ai sensi dell’articolo 3, comma 6, Dlgs 81/2008 sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l’obbligo a carico del datore distaccante di informare il lavoratore sui rischi connessi all’attività per la quale viene distaccato. Il datore di lavoro è infatti corresponsabile qualora l’infortunio sia eziologicamente legato ad una colposa omissione, quale è l’inizio dei lavori in presenza di situazioni pericolose.
Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto responsabile il datore per omicidio colposo del lavoratore, ex articolo 589 Codice penale, per non avergli fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici che avrebbe corso nello svolgimento delle mansioni per cui era stato distaccato.
Corte di Cassazione
Sentenza 15 aprile 2015, n. 15696
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